Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
del decreto prefettizio nr. 49713/Area I^ bis – Fasc. nr. 3879, emesso il 25.05.2020 e notificato al signor -OMISSIS- il 09.06.2020, con cui è fatto divieto al ricorrente di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materiale esplodente e con cui si è disposto il ritiro di qualunque titolo di polizia abilitativo alla detenzione (licenza di porto di fucile per uso caccia, avente nr. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Condofuri, in data 26.11.1985), porto o trasporto di armi e munizioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2020 e depositato il successivo 31 agosto il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente.
La Prefettura, richiamando la nota prot. n. 335521/1-1 del 13 maggio 2020 con cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha proposto l’adozione del divieto di detenzione delle armi, ha dato atto che -OMISSIS- è padre convivente di …, proposto da questo Comando … per l’emissione del decreto di divieto di detenzione delle armi e non potendosi escludere, in ragione del suo stretto vincolo familiare con persona controindicata, ce possa in qualche modo consentire al congiunto di abusare delle armi da lui legalmente detenute.
Alla luce di tale quadro familiare, l’autorità prefettizia ha ritenuto sussistente il presupposto del pericolo per la pubblica sicurezza non essendo improbabile che chi abbia necessità di rifornirsi di armi possa vanare diritti morali sui propri familiari .
Il provvedimento impugnato era stato preceduto, in data 29 gennaio 2020, dal ritiro cautelare delle armi, disposto dalla Stazione dei Carabinieri di Melito Porto Salvo al fine di prevenire eventuali eventi lesivi della pubblica sicurezza, come da contenuto della denuncia querela per minacce sporta de -OMISSIS- in data 27.01.2020 nei confronti del figlio convivente -OMISSIS-.
2. Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. eccesso di potere sotto il profilo del travisamento in fatto e dei presupposti di diritto e contraddittorietà della motivazione.
Nessuna condotta censurabile viene contestata al ricorrente atteso che l’unico elemento posto a fondamento dei gravati provvedimenti è la convivenza con il figlio.
La stessa pericolosità del figlio sarebbe, peraltro, opinabile atteso che lo stesso ha a suo carico una denuncia per minaccia da parte della moglie. Denuncia che si colloca in un contesto familiare caratterizzato da una separazione conflittuale.
Il figlio, inoltre, ha convissuto con i genitori solo per un breve periodo, dopo la separazione ma, poco dopo, è andato a vivere in un altro appartamento.
II. Violazione ed erronea interpretazione degli art. 10, 11, 39, 43 t.u.l.p.s. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) violazione degli artt. 3 e 27 cost. eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta.
Le disposizioni richiamate prevedono che l’uso delle armi possa essere vietato a chi risulti inaffidabile.
Nel caso di specie, nessun giudizio di inaffidabilità ha riguardato il ricorrente, titolare della licenza di porto d’armi da molti anni.
3. Il 1° settembre 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
4. Con ordinanza n. 178 del 10 settembre 2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
5. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Come questo Tribunale ha avuto più volte modo di affermare ( ex multis , TAR Reggio Calabria, sent. n. 788 del 28.12.2018, n. 1331 del 23.12.2016 e n. 840 dell’8.7.2014), la normativa applicabile alla materia oggetto del contendere è rappresentata:
- dall'art. 11 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che, per quanto qui rileva, così dispone:
" Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta” (comma 2)
“Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione" (comma 3);
- dall'art. 43 dello stesso TULPS, ai sensi del quale “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (comma 2).
6.2. La citata normativa, nel prevedere che l’autorizzazione in argomento possa essere negata nel caso in cui il richiedente non venga ritenuto completamente affidabile, attribuisce, dunque, all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in ordine ai requisiti di idoneità alla detenzione delle armi.
Alla luce di tale quadro normativo si è formata una ormai univoca giurisprudenza che afferma l’assenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, “costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).
Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, autorizza, infatti l’Amministrazione allo “svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati» (Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617). […] Peraltro, come ripetutamente è stato affermato dalla Sezione, “il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (Cons. St., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; Sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di detenzione delle armi, l’esistenza di sospetti o indizi negativi, che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata nella fattispecie dall’amministrazione” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4887 del 9 agosto 2018).
6.3. Più in particolare, con riferimento a fattispecie simili a quella in esame, è stato rilevato che legittimamente l'amministrazione adotta un provvedimento di divieto di detenzione armi o di revoca del porto d'armi ad un soggetto legato da rapporti di parentela con soggetti controindicati, nel timore che questi possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi (cfr. tra le più recenti: Tar Reggio Calabria, sentenza 859 dell’8 novembre 2021; n. 512 del 24 agosto 2019; n. 497 del 2 agosto 2019).
È stato chiarito, inoltre, che non può ritenersi irragionevole il diniego fondato sui rapporti di parentela atteso che chi chiede il rilascio o il rinnovo di licenze di porto d'armi deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sull'improbabilità che faccia abuso dell'arma, con l'ulteriore precisazione che qualunque elemento di pericolo, anche determinato da fattori non strettamente relativi alla persona del destinatario, ma comunque ad esso riconducibili, come la presenza di un soggetto vicino a pregiudicati legato da vincoli di parentela o convivente, giustifica il divieto di porto d'armi (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2406 del 6 giugno 2016; TAR Napoli, Sez. V, sentenza n. 3001 del 3 giugno 2019, n. 2859 del 7 giugno 2016 e n. 4154 del 2 settembre 2016).
6.4. Nella fattispecie in esame, le affermazioni dell’odierno ricorrente non sono idonee a contrastare la rilevanza del contesto fattuale su cui si è basata l’Amministrazione nell’assumere il provvedimento gravato.
Va osservato, infatti, che la non contestata vicinanza e frequentazione dei due soggetti (che, va ricordato, sono padre e figlio) è circostanza di per sé sufficiente a fondare il timore di un abuso delle armi che, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, può derivare anche da rapporti di parentela con soggetti controindicati o, comunque, ritenuti non affidabili.
Non rileva, pertanto, che -OMISSIS- abbia dichiarato, in data 20 luglio 2020, di aver cambiato residenza. E ciò, tanto più che la nuova abitazione si trova al secondo piano della stessa via -OMISSIS- in cui ha la propria residenza l’odierno ricorrente.
Non può che ribadire il Collegio come, nel caso di autorizzazioni di polizia non venga in discussione la limitazione della sfera di libertà del singolo in un’ottica sanzionatoria, ma un giudizio di affidabilità nell’uso di armi da fuoco (in via generale vietato dall’ordinamento), per cui è del tutto evidente che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo valutare la compatibilità dell’interesse pretensivo del singolo all’autorizzazione a detenere le armi ed al conseguente rilascio del porto d’armi, per finalità ludico-venatorie, con l’interesse pubblico della sicurezza e dell’incolumità delle persone, legittimamente può far prevalere quest’ultimo, ogni qual volta lo ritenga minacciato dalle frequentazioni del titolare della licenza.
Tanto premesso, non sembra che possano essere attribuite patenti di illogicità all’impugnato provvedimento che, stante l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione preposta alla cura ed alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mostra, invece, un corretto apprezzamento di elementi aventi rilevanza ai fini del diniego di rilascio del titolo abilitativo.
7. In ragione di quanto esposto il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed ogni persona, fisica o giuridica, richiamata in motivazione.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.