Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/11/2023, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02561/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2022, proposto da US De CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
…e per l’accertamento del diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e poi dispensato dal servizio a domanda, chiede l’annullamento:
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Domanda, altresì, l’accertamento del diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo (previa eventuale verificazione o c.t.u.).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 del d.lgs. n.66/2010 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione.
2.- Si costituiva l’INPS, concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito sul presupposto che: i) il regime anelato non sarebbe applicabile al personale collocato in congedo a domanda; ii) l’art. 6 bis del d.l. 387/1987 non sarebbe applicabile al personale militare neanche successivamente all’introduzione del C.O.M.
3.- Con memorie in vista dell’udienza di merito, parte ricorrente contestava la ricostruzione avanzata dall’INPS e concludeva per la fondatezza del ricorso.
4.- All’udienza del 24.10.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è fondato.
5.1- Il Collegio, sulla scia delle sentenze del C.d.S. n. 3906/2023, 3911/2023 e 3914/2023, ritiene che le prospettazioni del ricorrente siano favorevoli di accoglimento.
Tali assunti sono stati recepiti anche da una vasta giurisprudenza di primo grado, cui il Collegio aderisce.
Conseguentemente, in omaggio al principio di sinteticità degli atti processuali, si riportano, di seguito, le argomentazioni fondamentali di cui ai citati pronunciamenti del massimo consesso della Giustizia Amministrativa e pertinenti al presente giudizio.
“9.2. Il costrutto argomentativo degli appellanti è fondato.
Sul punto il Collegio ritiene invero di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai militari dell’Arma dei carabinieri (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione IC, sezione giurisdizionale, sentenze 19 agosto 2022, n. 929, e 22 agosto 2022, n. 936), della Guardia di finanza (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione IC, sezione giurisdizionale, sentenza 28 giugno 2022, n. 770), nonché in relazione al personale comunque appartenente a forze di polizia (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione IC, sezione giurisdizionale, sentenza n. 936/2022 cit.).
9.3. Per quanto concerne gli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare va evidenziato che con l’art. 13 della legge n. 804/1973, poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682) del decreto legislativo n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare, «Ai generali ed ai colonnelli (della Guardia di finanza) nella posizione di a disposizione, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l’articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante».
9.4. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali mediante l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 (poi abrogato dall’art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001), quale facoltà che questi possono esercitare a determinate condizioni. Specificamente essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita («A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita»).
9.5. Ai sensi dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
Orbene, l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal codice dell’ordinamento militare, che invece ha espressamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 che, come illustrato, ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987.
9.6. Ciò posto, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Di conseguenza l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Ne deriva che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, sicché non è più in vigore la norma contenuta nel predetto comma, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
La reviviscenza – che si verifica quando una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione – è istituto di carattere eccezionale.
In tal senso si sono pronunciati la Corte di cassazione (ex aliis, sentenze 11 aprile 1951, n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, secondo cui «l’abrogazione legislativa opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate»), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione IC (ex aliis, sentenza 16 ottobre 2012, n. 937, secondo cui nell’ordinamento italiano sussiste «il principio della non reviviscenza delle norme abrogate, a cui il legislatore può derogare soltanto in modo espresso») e il Consiglio di Stato (cfr., sezione V, decisione 9 dicembre 2004, n. 7899).
Inoltre con sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 la Corte costituzionale ha aderito all’orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione.
9.7. Tanto precisato, va escluso che l’abrogazione, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872) del codice dell’ordinamento militare, dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, giacché la tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla reviviscenza di una norma esterna al codice, essendo connotata da un’aspirazione di completezza e sistematicità che non consente il rinvio ad altre disposizioni normative, recando al proprio interno le regole volte alla disciplina dell’intero settore cui si rivolgono.
Va altresì evidenziato che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990 tramite l’art. 2268, comma 1, n. 872), ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911. Pertanto difetta nel caso di specie la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
9.8. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987 convertito in legge n. 468/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987.
L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate».
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6-bis si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto; ed invero l’art. 13 della legge n. 804/1973 è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682), del codice dell’ordinamento militare, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera p), n. 7), del decreto legislativo n. 20/2012, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 è stato abrogato dall’art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001 e l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379/1987 convertito in legge n. 468/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del codice dell’ordinamento militare. Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del predetto decreto legge, delineata dal suo art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del decreto legge n. 387/1987, potendosi per tal via utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, cosicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione: ai sensi del comma 1 dell’art. 6-bis sono attribuiti, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita» e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno («del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto») al personale che «che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto»; il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
9.9. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 in relazione ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Siffatta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile») e al riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica dunque il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987.
9.10. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare.
Tale disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, prevede, con riguardo all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio e ai soli fini del trattamento di fine rapporto, che «Continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472». Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del codice) il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, che comprende, come sopra illustrato, tanto gli appartenenti all’ordinamento militare, quanto gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia, e ne ha per di più sottolineato la perdurante vigenza.
9.11. Sussistono quindi i presupposti perché gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, beneficino dell’istituto di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987.
9.12. Si rileva altresì che non costituisce ulteriore requisito l’osservanza del termine decadenziale di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 per cui la «domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità», poiché non vi è un’espressa qualificazione del termine del 30 giugno dell’anno di riferimento come termine decadenziale, né siffatta qualificazione può dedursi dal contesto normativo in cui l’art. 6-bis, comma 2, è inserito e in particolare in relazione al disposto del comma successivo comma 3, che dispone che «I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda».
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Detto termine non è quindi di tipo decadenziale, bensì rappresenta un onere per l’interessato che incide soltanto sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione del termine de quo, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo, non potendo invero essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso pertanto di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile soltanto qualora richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il citato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può reputarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, giacché non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Ne discende che esclusivamente una norma chiara e univoca nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151), sicché, anche volendo per ipotesi ritenere ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno (il che, per quanto evidenziato, non è), detta ambiguità «non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 febbraio 2019, n. 1231)”.
5.2- In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987 e condanna dell’ente previdenziale all’applicazione di tali scatti e al pagamento della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio.
6.- La complessità dei fatti di causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio, salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente (a carico dell’INPS).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO