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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 13233/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli Avv.ti PATANÈ ROBERTA e C.F._2
PATANE' GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
[...]
[...]
con il patrocinio degli Avv.ti GIUSTINIANI MARCELLO e Controparte_1
CONTI MARIA GIOVANNA
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti convenivano in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità ai ricorrenti delle clausole contenute:
Co
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art.31.5 del
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 C.C.N.L. Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del
2/23 lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale P.IVA_1
corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro 954,43 già detratto l'importo Parte_1
fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di agosto del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale P.IVA_1
corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro 1.627,61 già detratto Parte_2
l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio
2019 sino al mese di agosto del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, Controparte_1
con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
3/23 contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni domanda”. Controparte_1
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'odierna udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto.
I ricorrenti venivano assunti alle dipendenze della resistente con mansioni di macchinista.
La retribuzione spettante alla parte ricorrente nei giorni di ferie è disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore, ossia dal Ccnl Mobilità
Attività Ferroviarie, e dal Contratto integrativo aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato.
In particolare, l'art. 68 del Ccnl Mobilità Attività Ferroviarie, rubricato
“retribuzione” prevede che
“1.1 sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione Quadri;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
4/23 g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) compensi per reperibilità e disponibilità;
m) indennità di maneggio denaro;
n) indennità di turno;
o) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
p) indennità diverse”.
Inoltre, secondo l'art. 24 del contratto integrativo aziendale, disposizione rubricata “trattamento economico”,
“1. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL
Mobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelle
Società del Gruppo FS prevede anche i seguenti ulteriori elementi:
Testi a) elemento retributivo ( di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto;
c) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all'art. 32 del presente contratto;
f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all'art. 33 del presente contratto;
g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all'art. 35 del presente contratto;
h) indennità diverse, di cui all'art. 36 del presente contratto:
- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato e intervallo fino a 1 ora;
5/23 - per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallo superiore a 1 ora e fino a 2 ore;
- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;
- compenso condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 CV;
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per istruttori nei corsi professionali;
- assegno di confine;
- indennità per PdM Cargo;
- compenso per collaudi;
- visite in conto terzi per il personale sanitario;
- indennità di sede all'estero;
- compenso addetto manutenzione rotabili;
i) indennità per il personale navigante, di cui all'art. 37 del presente contratto:
- indennità di presenza a bordo;
- quota oraria presenza a bordo;
- indennità di collegamento terra-bordo;
- lavoro straordinario-superi.
j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1 dell'art. 38 del presente contratto”.
In base alla previsione del sesto comma dell'articolo 30 del Ccnl Mobilità
Attività Ferroviarie, la retribuzione dovuta a parte ricorrente in costanza di fruizione delle ferie è limitata alla seguente:
“6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto
1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente
CCNL.”.
Ciò premesso, parte ricorrente si doleva del fatto che l'indennità per assenza dalla residenza, di cui all'articolo 77, secondo comma, del Ccnl
Mobilità Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, non venga
6/23 considerata al fine del calcolo dell'ammontare della retribuzione dovuta in periodo di ferie.
In particolare, l'articolo 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 16.12.2016, stabilisce quanto segue:
“2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,00
Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a).
Al personale mobile di cui ai punti 2.7F e 2.7G del precedente art. 27
(orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui all'art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente
1° paragrafo.
Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
7/23 a) per servizi senza riposo fuori residenza € 2,00
b) per servizi con riposo fuori residenza € 3,20
c) per servizi di accompagnamento notte € 1,60.
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” [ndr.
Sottolineature della Giudice scrivente].
Parimenti, parte ricorrente contestava che l'indennità di utilizzazione professionale di condotta e di chilometraggio, disciplinata dall'articolo 31 dei contratti integrativi aziendale 2012 e 2016, fosse ricompresa nella sola misura di euro 12,80 al giorno, nel calcolo della retribuzione dovuta al dipendente in periodo di assenza per ferie, come disciplinato dall'articolo 31, comma 5.
In particolare, l'articolo 31, comma 4, del contratto integrativo aziendale sancisce che “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo
è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella (...) Tabella B”, che è parte della previsione in questione.
Le doglianze di parte ricorrente sono fondate alla luce della nozione di retribuzione feriale dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
Infatti, con specifico riguardo all'incidenza delle voci retributive variabili, la Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, stabiliva quanto segue:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro)
(...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
8/23 (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione
(art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33,
Per_ nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_4
esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, -H e altri, C-
9/23 350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, Per_5
punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre
2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_6
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58 nonchè). Persona_7
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, Persona_6
punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_7
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
10/23 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., Per_5
punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi
11/23 supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza LL e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass.
n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_5
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia
12/23 corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Ebbene, nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi predetti analogamente alla giurisprudenza già formatasi con riguardo all'indennità di tratta e all'indennità per soste notturne fuori base del personale di volo di una compagnia aerea, come stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di
Milano Sezione Lavoro, nella sentenza n. 684/2019 pubblicata il 02/07/2019, in cui si legge che “Dette indennità risultano, innanzitutto, intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di pilota, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di pilota, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio in volo (cfr. “indennità di tratta” ex art. 28 e “indennità integrativa di volo per i volontari sul turno flessibile” ex art
31), periodi a disposizione a terra (cfr. “indennità per riserva in aeroporto e in hotel” ex art. 33) e periodi di sosta trascorsi fuori dalla base (cfr. “indennità per soste notturne fuori base” ex art. 40), e intende compensare lo specifico disagio derivante dall'espletamento di tale attività.
Esse, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del pilota, essendo previste appositamente per il personale avente tale qualifica”.
Anche nella presente fattispecie, trattasi di indennità che sono intrinsecamente connesse alle mansioni dei macchinisti, come indirettamente comprovato dal loro ammontare di cui alle buste paga in atti e dalle conseguenti differenze retributive. Quanto precede impone anche di ritenere che la mancata fruizione da parte dei macchinisti delle indennità oggetto di causa potrebbe costituire un ostacolo alla piena fruizione del diritto alle ferie per la parte ricorrente, la cui retribuzione sarebbe di fatto decurtata in concomitanza con il congedo dal lavoro per ferie.
Deve essere, quindi, dichiarata la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80. Inoltre, deve essere dichiarata l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività
13/23 Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Da quanto precede, discende l'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punto 2.1, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica di cui all'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di €
12,80 già riconosciuto.
La bontà della decisione che precede, già adottata dalla Giudice scrivente in altre analoghe sentenze, tra cui la n. 207/2021, è stata, infatti, confermata dalla Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro, con la sentenza n.
397/2022 pubbl. il 05/07/2022, che, a sua volta richiama le antecedenti decisioni conformi di secondo grado (sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21,
892/2021, 1470/2021).
Nell'ambito di tale pronuncia si soggiungeva quanto segue, che si deve richiamare ancora una volta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“In particolare, per quanto riguarda la “indennità di utilizzazione professionale” (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola nell'importo fisso di € 12,80) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva
2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea. Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio
14/23 desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellato nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati sub doc. 1 fascicolo appellato): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla “indennità per assenza dalla residenza” ex art. 77, comma 2, CCNL, intrinsecamente connessa alle mansioni svolte da (...) (che comportano il continuo e non occasionale allontanamento dalla residenza) e avente la funzione di compensare tale specifico disagio, connotante lo status professionale del personale mobile. In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di detta indennità sulla retribuzione annua dell'appellato, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati al lavoratore a tale titolo. Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile. In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
Parte resistente osservava ancora che, nel caso di specie, l'incidenza percentuale degli importi richiesti sarebbe modesta, con conseguente insussistenza di effetto dissuasivo. Sul punto, deve osservarsi che le deduzioni di parte resistente con riguardo all'asserita necessità di valutazione in concreto dell'effetto dissuasivo, sono destituite di fondamento. Al fine di avvalorare ciò e la soluzione già sopra sposata, la decisione adottata dalla Corte di Appello di
Milano Sezione Lavoro, nella causa R.G. 207/2022. Tale motivazione del tutto
15/23 condivisibile e, per tale ragione, sposata dal giudicante, deve essere qui citata anche ai sensi dell'art. 118 disp. attività. c.p.c.:
“L'importo come sopra accertato, determinato e non contestato non può, in ogni caso, ritenersi irrisorio, soprattutto ove raffrontato con l'incidenza risultante dalle buste paga versate in atti che le indennità dedotte hanno sulla retribuzione mensile (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata), dovendosi rilevare, inoltre, che è irrilevante la circostanza che il ricorrente abbia usufruito comunque delle ferie atteso che si deve valutare la potenzialità dissuasiva della normativa in astratto, con esclusivo riferimento all'incidenza in termini economici della mancata inclusione delle indennità in questione.
In particolare, poi, per quanto concerne la doglianza dedotta in relazione alla fruizione effettiva delle ferie da parte dell'appellato e al fatto che, durante il periodo di ferie, il lavoratore fruisca dell'intera retribuzione poiché le voci variabili sono calcolate con riferimento al mese precedente e che l'appellato fruisce di non più di 15 giorni al mese di ferie (cosicché il pregiudizio sarebbe pari circa alla metà di quanto paventato) il Collegio rileva che le doglianze sono sia irrilevanti - atteso che, come sopra richiamato, occorre effettuare una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie - sia infondati - atteso che, anche alla luce dei conteggi effettuati dal CTU in primo grado come sopra riportati, le modalità di distribuzione temporale del potenziale pregiudizio (se collocato nel mese successivo alle ferie, oppure ripartito in mesi diversi dell'anno) non altera in alcun modo la sostanza della questione.
In conclusione nel verificare la corrispondenza della retribuzione percepita durante il periodo feriale secondo la normativa legale e contrattuale interna, rispetto a quella fissata imperativamente dall'art. 7 della direttiva,
l'eliminazione dell'effetto dissuasivo dal godimento effettivo del riposo annuale costituisce - come rilevato con la sentenza n. 832 del 9 agosto 2021 di questa
Corte, con motivazione qui condivisa – “ la ratio della nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, fissata dall'art. 7
16/23 della direttiva 88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. punto 16 della sentenza della Corte di Cassazione n. 13425/2019 sopra riportata)”.
La richiamata sentenza, inoltre, precisa, in maniera condivisibile, che: ”Il giudice nazionale deve, pertanto, individuare se sussista il pericolo che la disciplina interna provochi tale effetto, tenendo presente, in primo luogo, il particolare valore che assume il diritto alle ferie nell'ambito del diritto sociale dell'Unione Europea (art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea) e del diritto interno (art. 36 della Costituzione), per cui -in linea generale- la retribuzione durante le ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento. Nello specifico, va considerato che la retribuzione feriale, nel caso di lavoratori turnisti retribuiti con consistenti voci variabili della retribuzione non percepibili durante le ferie (ad es. indennità per lavoro notturno, festivo, domenicale), non potrà oggettivamente essere uguale a quella media percepita nel periodo di riferimento, per cui un'ulteriore diminuzione, anche se non particolarmente significativa, può comportare l'effetto disincentivante al godimento del riposo annuale. Come ha correttamente rilevato questa Corte di Appello (sent. n. 684/2019 già citata), nella sentenza Z.J.R. Lock alla Corte di Giustizia era stato sottoposto un caso di evidente disincentivazione alla fruizione delle ferie (diminuzione della retribuzione pari al 60%) ma questa non ha escluso che anche percentuali inferiori possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione)”.
Alla luce dei richiamati principi il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto come pure – in applicazione del principio ora ricordato secondo cui, durante le ferie annuali sussiste il “diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi
17/23 collegati allo status personale e professionale” – devono essere respinti il quarto e il quinto motivo di appello” [ndr. Sottolineature del Giudice scrivente].
La rilevanza della mera potenzialità dissuasiva è confermata ulteriormente dalla pronuncia della Corte di Giustizia resa all'udienza del
13.1.2022, nella causa C- 514/20, secondo cui “la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza
CP_ del 25 giugno 2020, e Controparte_3
, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi
[...]
citata).
31 Infatti è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).
32 Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto
49 e la giurisprudenza ivi citata).
33 Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla
18/23 retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
34 Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)”.
In linea con i principi sopra esposti è anche la recente pronuncia di
Cassazione intervenuta su tematica assimilabile quanto ai principi a quella oggetto di causa. Veniva sancito che “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). In particolare, la Suprema Corte statuiva:
“23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane,
19/23 esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs.
n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto Europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi Euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
L'ampiezza e la persuasività delle ragioni tutte che precedono impongono di disattendere il diverso e minoritario orientamento sposato dalla
Corte di Appello di Torino.
In ragione di tutto quanto precede, deriva la necessità di accogliere anche la domanda di condanna della parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive oggetto di causa e di cui in
20/23 dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Non sono condivisibili gli assunti di che, nel Controparte_1 contestare i conteggi avversari, affermava che “al fine di ottenere la media delle competenze accessorie (asseritamente dovute anche nelle giornate di ferie), il totale delle indennità percepite nei giorni di ordinaria presenza deve essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non invece, come ha fatto controparte, per i giorni effettivi di presenza”.
La previsione del C.C.N.L. è, invece, del seguente tenore:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che “1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Da quanto precede emerge che il divisore 26 invocato da CP_1
non è riferito ad ogni voce retributiva mensile, ma solo a quelle
[...]
richiamate specificamente dalla contrattazione collettiva, non rilevanti nella presente causa. Anche il Tribunale di Milano si è espresso in tal senso, laddove si stabiliva che
21/23 “Il criterio adottato dal ricorrente pare maggiormente persuasivo. Ed, invero, l'art. 68 invocato dalla società disciplina la retribuzione fissa sicchè il criterio del divisore deve intendersi riferibile ed utilizzabile per tale tipologia di retribuzione.
Al contrario, per voci, come quelle pretese, il criterio dell'effettività pare più corretto” (Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 1831/2022 pubbl. il 13/07/2022, Giudice dott.ssa Moglia).
Deve essere, inoltre, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Sul punto, la giudicante aderisce a quanto stabilito nella sentenza della Cassazione n. 26246/2022 pubblicata in data 6.9.2022. La Suprema Corte ha recentemente sposato una soluzione interpretativa, che esclude la maturazione della prescrizione con riguardo ai crediti oggetto delle cause riunite in esame. In particolare, secondo la Suprema Corte, “In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.
In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va poi condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate
22/23 come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità per la serialità del contenzioso, nonché dell'attività dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti differenze retributive:
Euro 954,43 Parte_1
Euro 1.627,61 Parte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo per ciascun importo. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro
1.100,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 11/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
23/23