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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1756/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12390/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240013871610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220240013871610000, notificata a mezzo posta in data 16.04.2025, dell'importo complessivo di euro 511,56, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica – annualità 2017 deducendo che la cartella è correlata a più atti presupposti, e segnatamente:
1. atto di accertamento riemesso n. 734367759341, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734247180863, notificato 12/11/2020;
2. atto di accertamento riemesso n. 734372259434, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734115816490, notificato 12/11/2020;
3. atto di accertamento riemesso n. 734309439103, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734258319695, notificato 27/10/2020;
La contribuente inoltre deduce:
1. Prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica (richiamando l'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982
e giurisprudenza di legittimità), assumendo l'assenza di validi atti interruttivi;
2. Mancata ricezione/notifica degli avvisi di accertamento e, comunque, nullità/inesistenza delle notifiche degli atti presupposti per violazione delle regole del procedimento notificatorio (CPC e L. 890/1982, con particolare riferimento alla raccomandata informativa ex art. 7 L. 890/1982);
3. Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di recupero, prospettata in via argomentativa quale tardività delle attività prodromiche e della conseguente riscossione;
4. Violazione del divieto di bis in idem nel procedimento tributario ex art.
9-bis L. 212/2000 (come modificata dal d.lgs. 219/2023), sostenendo che dalla cartella emergerebbero “due presunti avvisi di accertamento” per il medesimo periodo d'imposta, senza indicazione dell'annullamento e riemissione.
Si è costituita la EG Campania che ha eccepito l'inammissibilità dei motivi che investono il merito della pretesa oltre i limiti dei “vizi propri” dell'atto impugnato, richiamando l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza di legittimità sulla necessaria impugnazione dell'atto immediatamente successivo;
contesta la tesi della mancata notifica degli atti presupposti, riportando gli estremi e le date di notifica degli avvisi originari (ottobre/novembre 2020) e degli accertamenti riemessi (maggio 2023), sostenendo che ciò esclude sia la prescrizione sia la decadenza.
Si è altresì costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze afferenti agli atti presupposti (accertamento, notifica, iscrizione a ruolo), sostenendo di essere estranea alla fase genetica del credito;
nel merito, la conferma dell'operato, con spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica
2017. In tale ambito, trova applicazione l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, secondo cui ciascun atto autonomamente impugnabile è impugnabile per vizi propri e, tuttavia, la mancata notificazione di atti presupposti consente di far valere tali vizi unitamente all'atto notificato. La stessa EG ha richiamato tale disciplina, osservando che le censure della contribuente – nella parte in cui investono gli atti presupposti – sono scrutinabili nei limiti in cui si risolvano in una contestazione della legittimità della pretesa azionata con la cartella, con particolare riguardo alla dedotta omessa notifica e ai suoi effetti sul decorso dei termini.
Ne discende che le doglianze sulla notifica e sui termini possono essere esaminate, mentre risultano recessive – e comunque prive di autosufficienza probatoria – le censure meramente assertive che mirano a rimettere in discussione il merito del tributo senza un puntuale raccordo ai vizi dedotti.
La ricorrente invoca la prescrizione triennale propria della tassa automobilistica, sostenendo l'assenza di atti interruttivi e richiamando, tra l'altro, il principio per cui la scadenza del termine di impugnazione non comporta “conversione” del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo.
Tuttavia, la ricostruzione offerta dalla EG Campania indica una sequenza procedimentale scandita da atti presupposti recanti specifiche date di notifica: avvisi (ottobre/novembre 2020) e accertamenti riemessi
(maggio 2023), cui segue la cartella notificata nell'aprile 2025.
In presenza di tale cronologia, la dedotta prescrizione non risulta configurabile: gli atti notificati nel 2020 e nel 2023 (come allegati e descritti dalla EG) costituiscono, nella prospettazione difensiva dell'ente impositore, atti idonei a interrompere il decorso del termine, con ripresa del computo dalla data dell'atto interruttivo. Ne consegue che, assumendo il termine triennale, la cartella del 16.04.2025 non appare emessa oltre un triennio decorrente dall'ultimo atto presupposto notificato (19.05.2023).
A fronte di tali elementi, la contribuente si limita a negare la ricezione degli atti e a dedurre vizi del procedimento notificatorio in modo generale. In difetto, però, di specifiche allegazioni idonee a smentire la ricostruzione dell'ente, deve ritenersi prevalente la prospettazione della resistente, che riporta gli estremi identificativi e le date di notifica degli atti presupposti.
La ricorrente deduce nullità/inesistenza delle notifiche per violazione del CPC e della L. 890/1982, con particolare richiamo alla “raccomandata informativa” ex art. 7 L. 890/1982.
Si osserva che, in materia di notificazione, la parte che contesta la ritualità deve quantomeno articolare una doglianza specifica sui passaggi procedimentali asseritamente omessi. Nel caso di specie, le deduzioni risultano formulate in termini ampi e astratti, senza un puntuale confronto con gli estremi degli atti presupposti indicati dalla EG (numeri e date), i quali, per contro, sono stati specificamente individuati. Pertanto, la doglianza non supera la soglia di specificità richiesta per infirmare la legittimità della riscossione fondata su una catena di atti che l'ente resistente assume ritualmente notificati.
Anche il motivo di “decadenza”, per come prospettato nel ricorso, non è fondato. La contribuente richiama in via generale termini decadenziali e l'esigenza di evitare un'esposizione indefinita all'azione di recupero;
tuttavia, la sequenza temporale riportata dalla EG (avvisi 2020, riemissioni 2023, cartella 2025) non evidenzia, in modo autosufficiente, alcuna violazione di termini decadenziali specifici applicabili al caso concreto, né la ricorrente individua con precisione il dies a quo e il dies ad quem del termine che assume violato.
La ricorrente invoca l'art.
9-bis L. 212/2000 (divieto di bis in idem nel procedimento tributario) La EG, tuttavia, qualifica espressamente gli atti del 2023 come “atti di accertamento riemessi” e li collega a pregressi avvisi propedeutici del 2020.
In tale prospettiva, la presenza di un atto “riemesso” non integra di per sé una duplicazione vietata dell'azione accertativa, dovendosi distinguere il caso dell'esercizio reiterato dell'azione per il medesimo periodo d'imposta (senza causa giustificativa) dal caso di rinnovazione/riemissione conseguente a esigenze di emenda o regolarizzazione procedimentale, purché l'azione complessiva si collochi entro i limiti temporali e sostanziali di legge. Nel caso in esame, non emergono elementi idonei a ritenere che l'ente abbia esercitato due volte l'azione in modo sostanzialmente autonomo e duplicativo: dagli atti risulta invece una linea di continuità tra avviso originario e riemissione, a fronte della quale la contribuente non fornisce specifici elementi contrari
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente in favore di entrambe le resistenti costituite, EG Campania e Agenzia delle Entrate – Riscossione nella misura indicata in dispositivo e per ADER con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario Avv. Difensore_3 (C.F. CF_Difensore_3).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, con distrazione nei confronti del difensore di ADER.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12390/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240013871610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1155/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01220240013871610000, notificata a mezzo posta in data 16.04.2025, dell'importo complessivo di euro 511,56, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica – annualità 2017 deducendo che la cartella è correlata a più atti presupposti, e segnatamente:
1. atto di accertamento riemesso n. 734367759341, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734247180863, notificato 12/11/2020;
2. atto di accertamento riemesso n. 734372259434, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734115816490, notificato 12/11/2020;
3. atto di accertamento riemesso n. 734309439103, notificato 19/05/2023, scaturente dall'avviso n.
734258319695, notificato 27/10/2020;
La contribuente inoltre deduce:
1. Prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica (richiamando l'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982
e giurisprudenza di legittimità), assumendo l'assenza di validi atti interruttivi;
2. Mancata ricezione/notifica degli avvisi di accertamento e, comunque, nullità/inesistenza delle notifiche degli atti presupposti per violazione delle regole del procedimento notificatorio (CPC e L. 890/1982, con particolare riferimento alla raccomandata informativa ex art. 7 L. 890/1982);
3. Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di recupero, prospettata in via argomentativa quale tardività delle attività prodromiche e della conseguente riscossione;
4. Violazione del divieto di bis in idem nel procedimento tributario ex art.
9-bis L. 212/2000 (come modificata dal d.lgs. 219/2023), sostenendo che dalla cartella emergerebbero “due presunti avvisi di accertamento” per il medesimo periodo d'imposta, senza indicazione dell'annullamento e riemissione.
Si è costituita la EG Campania che ha eccepito l'inammissibilità dei motivi che investono il merito della pretesa oltre i limiti dei “vizi propri” dell'atto impugnato, richiamando l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza di legittimità sulla necessaria impugnazione dell'atto immediatamente successivo;
contesta la tesi della mancata notifica degli atti presupposti, riportando gli estremi e le date di notifica degli avvisi originari (ottobre/novembre 2020) e degli accertamenti riemessi (maggio 2023), sostenendo che ciò esclude sia la prescrizione sia la decadenza.
Si è altresì costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze afferenti agli atti presupposti (accertamento, notifica, iscrizione a ruolo), sostenendo di essere estranea alla fase genetica del credito;
nel merito, la conferma dell'operato, con spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica
2017. In tale ambito, trova applicazione l'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, secondo cui ciascun atto autonomamente impugnabile è impugnabile per vizi propri e, tuttavia, la mancata notificazione di atti presupposti consente di far valere tali vizi unitamente all'atto notificato. La stessa EG ha richiamato tale disciplina, osservando che le censure della contribuente – nella parte in cui investono gli atti presupposti – sono scrutinabili nei limiti in cui si risolvano in una contestazione della legittimità della pretesa azionata con la cartella, con particolare riguardo alla dedotta omessa notifica e ai suoi effetti sul decorso dei termini.
Ne discende che le doglianze sulla notifica e sui termini possono essere esaminate, mentre risultano recessive – e comunque prive di autosufficienza probatoria – le censure meramente assertive che mirano a rimettere in discussione il merito del tributo senza un puntuale raccordo ai vizi dedotti.
La ricorrente invoca la prescrizione triennale propria della tassa automobilistica, sostenendo l'assenza di atti interruttivi e richiamando, tra l'altro, il principio per cui la scadenza del termine di impugnazione non comporta “conversione” del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo.
Tuttavia, la ricostruzione offerta dalla EG Campania indica una sequenza procedimentale scandita da atti presupposti recanti specifiche date di notifica: avvisi (ottobre/novembre 2020) e accertamenti riemessi
(maggio 2023), cui segue la cartella notificata nell'aprile 2025.
In presenza di tale cronologia, la dedotta prescrizione non risulta configurabile: gli atti notificati nel 2020 e nel 2023 (come allegati e descritti dalla EG) costituiscono, nella prospettazione difensiva dell'ente impositore, atti idonei a interrompere il decorso del termine, con ripresa del computo dalla data dell'atto interruttivo. Ne consegue che, assumendo il termine triennale, la cartella del 16.04.2025 non appare emessa oltre un triennio decorrente dall'ultimo atto presupposto notificato (19.05.2023).
A fronte di tali elementi, la contribuente si limita a negare la ricezione degli atti e a dedurre vizi del procedimento notificatorio in modo generale. In difetto, però, di specifiche allegazioni idonee a smentire la ricostruzione dell'ente, deve ritenersi prevalente la prospettazione della resistente, che riporta gli estremi identificativi e le date di notifica degli atti presupposti.
La ricorrente deduce nullità/inesistenza delle notifiche per violazione del CPC e della L. 890/1982, con particolare richiamo alla “raccomandata informativa” ex art. 7 L. 890/1982.
Si osserva che, in materia di notificazione, la parte che contesta la ritualità deve quantomeno articolare una doglianza specifica sui passaggi procedimentali asseritamente omessi. Nel caso di specie, le deduzioni risultano formulate in termini ampi e astratti, senza un puntuale confronto con gli estremi degli atti presupposti indicati dalla EG (numeri e date), i quali, per contro, sono stati specificamente individuati. Pertanto, la doglianza non supera la soglia di specificità richiesta per infirmare la legittimità della riscossione fondata su una catena di atti che l'ente resistente assume ritualmente notificati.
Anche il motivo di “decadenza”, per come prospettato nel ricorso, non è fondato. La contribuente richiama in via generale termini decadenziali e l'esigenza di evitare un'esposizione indefinita all'azione di recupero;
tuttavia, la sequenza temporale riportata dalla EG (avvisi 2020, riemissioni 2023, cartella 2025) non evidenzia, in modo autosufficiente, alcuna violazione di termini decadenziali specifici applicabili al caso concreto, né la ricorrente individua con precisione il dies a quo e il dies ad quem del termine che assume violato.
La ricorrente invoca l'art.
9-bis L. 212/2000 (divieto di bis in idem nel procedimento tributario) La EG, tuttavia, qualifica espressamente gli atti del 2023 come “atti di accertamento riemessi” e li collega a pregressi avvisi propedeutici del 2020.
In tale prospettiva, la presenza di un atto “riemesso” non integra di per sé una duplicazione vietata dell'azione accertativa, dovendosi distinguere il caso dell'esercizio reiterato dell'azione per il medesimo periodo d'imposta (senza causa giustificativa) dal caso di rinnovazione/riemissione conseguente a esigenze di emenda o regolarizzazione procedimentale, purché l'azione complessiva si collochi entro i limiti temporali e sostanziali di legge. Nel caso in esame, non emergono elementi idonei a ritenere che l'ente abbia esercitato due volte l'azione in modo sostanzialmente autonomo e duplicativo: dagli atti risulta invece una linea di continuità tra avviso originario e riemissione, a fronte della quale la contribuente non fornisce specifici elementi contrari
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente in favore di entrambe le resistenti costituite, EG Campania e Agenzia delle Entrate – Riscossione nella misura indicata in dispositivo e per ADER con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario Avv. Difensore_3 (C.F. CF_Difensore_3).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, con distrazione nei confronti del difensore di ADER.