Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2184/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2184/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Collazzone, Strada Marscianese n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Todi, Via Tiberina n. 62/A, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Collazzone, Strada Marscianese n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Tordo Caprioli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Piazza IV Novembre n. 36, presso il
Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.08.1979 in Marsciano (atto n. 29, parte II,
Serie A, anno 1979) in regime di separazione dei beni con i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separatamente, serbandosi reciproco rispetto.
2) La OR , gravemente ammalata, come meglio risulta dalla allegata Controparte_1
documentazione medica, non perfettamente deambulante, la quale da circa un anno è impossibilitata a prestare lavoro in conseguenza della sua grave patologia medica, trasferirà la propria residenza in
Marsciano in voc. Cerro ed ivi andrà ad abitare, in un immobile attualmente di sua proprietà.
Attese le sue gravi e precarie condizioni di salute, in procinto di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico alla schiena, in conseguenza del quale dovrà sottoporsi ad un lungo ciclo di riabilitazione e cure mediche, che probabilmente non le consentiranno più di lavorare, si impegna a Parte_1
provvedere alla sua assistenza vita natural durante e comunque per tutto il tempo necessario, sino a quando la sig si riprenderà dall'intervento. CP_1
Il signor si impegna altresì al versamento, a titolo di mantenimento in favore della Parte_1 OR , priva di alcun reddito, della somma di € 600,00 da versare entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, mediante accredito su di un c/c di cui questa fornirà al marito il numero e codice IBAN.
Il contributo di cui sopra verrà rivalutato nel mese di dicembre di ogni anno, in base agli indici del costo della vita, desunti dai bollettini ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.
3) In ragione di ciò la sig.ra , riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante Controparte_1 si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in Marsciano voc. Cerro n.ro 253 – in capo al Sig.re in cui continuerà gratuitamente a vivere per tutta la vita e si obbliga, a Parte_1 compiere entro un mese dalla pubblicazione dell'omologa della separazione, dinanzi ad un Notaio designato di comune accordo per la stipula del rogito di trasferimento in favore del sig.re Pt_1
della quota del 100% del diritto di nuda proprietà della porzione immobiliare sita nel Comune
[...]
di Marsciano, voc Cerro n. 253 – identificata al N.C.E.U. del Comune di Marsciano al Foglio n. 146, particella 210, sub. 8, cat. C/2 – classe 3° - piano terreno – RC € 50,35, sub 10 Classe 3° - cat. A/3, piano 1°, vani 4,5 – R.C. Euro 267,27 – oltre ai diritti della corte pertinenziale all'immobile distinta
NCT Comune di Marsciano al Foglio 40 particella 18 per la intera proprietà, foglio 146 particelle 274
– 397 – 685 – 922 – 923 indiviso con i comproprietari. Detto trasferimento immobiliare è finalizzato a regolamentare i rapporti e gli equilibri economici della famiglia all'esito della separazione dei coniugi. In particolare, nell'ambito della definizione delle questioni patrimoniali solutorie – pagina 2 di 4 compensative, i coniugi ritengono che l'accordo sulle questioni economiche ed in particolare quella del trasferimento immobiliare in favore del signor siano elemento funzionale ed Parte_1
indispensabile, alla soluzione della crisi coniugale ed addivenire alla separazione consensuale. Le parti, ai fini del trasferimento, chiedono fin da ora che sia esente da qualsiasi imposta, giusta il disposto dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi richiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
4) I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso alla rinnovazione dei documenti di identità validi per l'espatrio e si obbligano reciprocamente a comunicare eventuali cambiamenti di residenza, anche ai fini del richiedendo procedimento di divorzio”.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 7.08.1979 in Marsciano (atto n. 29, parte II, Serie A, anno 1979);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata pagina 3 di 4 in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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