Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1955, n. 33
Articolo 1
Versione
8 marzo 1955
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dalla dotazione di cui all'art. 1, sara' provveduto per l'esercizio 1954-55 con lo stanziamento del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio stesso, e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato per gli esercizi finanziari successivi.

Entrata in vigore il 8 marzo 1955