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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 321 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Bernadette Baiamonte, Parte_1 presso il cui studio in Bagheria (PA), nella Via Mattarella n. 20 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e CP_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59
[...] appellato CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Sabrina Polizzi, Controparte_2 presso il cui studio in Palermo nella via Houel n. 4 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 26.04.2019 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo,
propose opposizione avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1 ipotecaria notificatagli il 05.04.2019, nonché gli atti prodromici sottostanti (cartelle esattoriali ed avvisi di addebito) riconducibili (per quel che qui rileva) a crediti di carattere contributivo pretesi dall' CP_1
Eccepì l'illegittimità della stessa non essendo stata preceduta dalla comunicazione preventiva di ipoteca ai sensi dell'art. 2 bis dell'art.77 d.p.r. 602/1973 né dalla notifica delle cartelle e avvisi di addebito, sostenendo la prescrizione sopravvenuta delle somme ingiunte. Si costituì in giudizio il Concessionario per la riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente. Ancora, in via preliminare, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica dei titoli esecutivi, chiedendo che fosse autorizzata dal Giudice la chiamata in causa dell'ente impositore.
Pag.1 Nel merito, sostenne l'infondatezza del ricorso, essendo stati correttamente notificati dall'ente impositore tutti gli atti prodromici, ossia:
- l'avviso di addebito n. 59620140001181145000, notificato il 10.07.2017 dall' CP_1 al quale era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.29620179039076165000, notificata da il 20.11.2017 a mezzo pec;
CP_2
- l'avviso di addebito n. 596201400079442851000, notificato l'11.3.2015 dall' CP_1 al quale era seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296201890017524220000, notificata da il 14.01.2019 a mezzo pec;
CP_2
- l'avviso di addebito n. 59620140003929400000 (per debiti previdenziali anni 2013/2014) notificato dall' in data 19.11.2014 al quale era seguita la notifica, CP_1
a mezzo pec, in data 14.01.2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189001752420000 da;
CP_2
- l'avviso di addebito n. 59620150002639612000 (riferito a debiti anno 2014) notificato dall' in data 11.12.2015; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59620160002365645000 (relativo a debiti anno 2015) notificato dall' in data 30.06.2016; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59620160007263614000 (relativo a debiti anno 2015) notificata dall' in data 05.01.2017; CP_1
- la cartella n. 29620110009026769000 (relativo debiti anni 2009/2010) notificata dall' in data 25.08.2011. CP_1
Rilevò di avere provveduto alla notifica all'opponente, in data 26.09.2017, a mezzo posta, della comunicazione preventiva di cui all'art. 77 d.p.r. n.602/1973. Autorizzata la chiamata in causa dell'ente impositore, l' si costituì in giudizio, CP_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Termini Imerese nonché il proprio difetto di legittimazione passiva relativa alla “fase dell'esecuzione coattiva del credito successiva alla notifica degli avvisi di addebito” di competenza dell'ente riscossore. Rilevò, nel merito, che tutti gli ava opposti erano stati notificati a mezzo posta. Il Giudice adito, con sentenza n. 3316/2022 pubblicata il 19.10.2022, accolse parzialmente l'opposizione. In via preliminare, rigettò l'eccezione di nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ritenendo provata la regolare notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 12.09.2017 avvenuta a mezzo posta “per compiuta giacenza in data 5.10.2017”. Ancora, preliminarmente, rigettò l'eccepita inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, all'uopo rilevando che l' aveva Parte_1 introdotto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., lamentando la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti per il decorso del termine. Pertanto, il Tribunale dichiarò prescritti i crediti di cui alle cartelle nn. 29620100070132844, 29620110009026769 e 29620170019210361 per mancanza di prova della notifica e per mancanza di ulteriori atti interruttivi intermedi . Rigettò, invece, l'opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 59620140001181145 e 59620140003929400, ritenendo tardiva l'opposizione incoata. Osservò che tali atti erano stati regolarmente notificati dall' rispettivamente, il CP_1
10.06.2014 e il 20.10.2014 e che agli stessi avevano fatto seguito le intimazioni di pagamento nn, 29620179039076165 e 296201890017524220 “mediante deposito e
Pag.2 pubblicazione dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio” nonché dalla “comunicazione preventiva ex art 77 dpr n. 602/1973 notificata per compiuta giacenza in data 5.10.2017”. Quanto agli avvisi di addebito nn. 596201400079442851, 59620150002639612, 59620160002365645 e 59620160007263614, ritenne che gli stessi non fossero stati regolarmente notificati;
tuttavia, osservò che i crediti contributivi (risalenti agli anni 2014 e 2015) portati dagli anzidetti avvisi di addebito non si fossero prescritti al momento della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 5.4.2019 e, per l'effetto, condannò il ricorrente al pagamento degli stessi. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 15.04.2023, chiedendone la parziale riforma. Si è costituita in giudizio l' con memoria del Controparte_2
27.03.2025, insistendo nell'eccepita inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame. Si è costituito in giudizio l' con memoria del 31.03.2025, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Occorre, in via preliminare, rilevare che il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione proposta dall' relativamente ai crediti sottesi alle cartelle di Parte_1 pagamento nn. 29620100070132844, 29620110009026769 e 29620170019210361. Trattasi di statuizione che non è stata fatta oggetto di gravame (neanche in via incidentale) da parte di entrambi gli Enti appellati, di talché la stessa, in parte qua, deve ritenersi che sia passata in giudicato. E' preclusa, pertanto, in questa sede ogni ulteriore valutazione da parte di questa Corte in ordine alla dichiarata prescrizione dei crediti siccome indicati in parte motiva dal Tribunale.
3) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto – con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 596201400079442851, 59620150002639612, 59620160002365645 e 59620160007263614 - che la comunicazione di iscrizione ipotecaria avesse interrotto il decorso del termine di prescrizione. Secondo la prospettazione di parte appellante, invece, il primo atto interruttivo doveva e deve ritenersi la memoria di costituzione dell' del 31.12. 2021. CP_1
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato, perché tardiva, l'opposizione relativa agli avvisi di addebito nn. 59620140001181145 e 59620140003929400; deduce, al riguardo, di aver proposto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Anche per tali due avvisi di addebito sostiene, dunque, l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ritenendo che soltanto con la costituzione in giudizio dell' CP_1 avvenuta il 31.12.2021, era stato posto in essere il primo atto interruttivo. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati. Al riguardo non sembra ozioso rilevare che il primo Giudice - quanto agli ava nn.596201400079442851, 59620150002639612, 59620160002365645 e 59620160007263614 - pur ritenendo irregolare la relativa notifica, ha correttamente Pag.3
ritenuto che
i crediti previdenziali portati dagli stessi non si fossero prescritti in quanto tra la data di maturazione degli stessi (anni 2014 e 2015) e la data di notifica dell'atto impugnato (5 aprile 2019) non era decorso il termine prescrizionale. Per quel che riguarda gli avvisi di addebito nn. 59620140001181145 e 59620140003929400, il giudicante ha affermato che le relative notifiche (avvenute, rispettivamente, il 10.6.2014 e il 20.10.2014) si fossero perfezionate per compiuta giacenza sicchè, anche prescindendo dalla ritualità delle notifiche afferenti le intimazioni di pagamento n.29620179039076165 e 296201890017525220, ha ritenuto che i crediti previdenziali portati da tali titoli non si fossero prescritti in quanto non era decorso il termine quinquennale. Anche tal ultima statuizione deve ritenersi corretta, atteso che tra la data di notifica degli AVA nn. 59620140001181145 e 59620140003929400 e quella di notifica (5.4.2019) dell'iscrizione ipotecaria (ossia l'atto impugnato col ricorso di prime cure) non erano decorsi i 5 anni previsti dalla legge per il perfezionamento del fenomeno estintivo. Contrari argomenti, per tutti gli AVA fin qui indicati e per i quali è stato spiegato appello, non possono certamente trarsi dalla ritenuta mancanza di valenza di atto interruttivo alla comunicazione di iscrizione ipotecaria (notificata il 5.4.2019) impugnata col ricorso di primo grado. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cui deve darsi adesione, infatti "la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario” (v. Cass. civ., n.22267/2024). Va, dunque, disattesa l'argomentazione di parte appellante secondo cui la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, notificatagli il 05.04.2019 non abbia interrotto il termine di prescrizione di tutti i crediti indicati negli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio di gravame. A quanto esposto va aggiunto – ma solo per dovere di completezza - che gli avvisi di addebito nn.596201400079442851, 59620150002639612, 59620160002365645, 59620160007263614, 59620140001181145 e 59620140003929400 (con i relativi crediti) erano stati indicati nella comunicazione preventiva di ipoteca del 12.9.2017 (cfr. doc. fascicolo di parte notificata (per come affermato a pag. 3 della sentenza di primo CP_3 grado, con capo autonomo che non è stato fatto oggetto di censura ad opera dell'appellante) “per compiuta giacenza in data 5.10.2017”. Trattasi, come pure dedotto dall' e dall' nelle rispettive memorie, di CP_3 CP_1 ulteriore (intermedio) atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, che rende viepiù evidente l'insussistenza dell'eccepito perfezionamento del fenomeno estintivo quinquennale oltre che l'infondatezza dell'interposto gravame. Consegue la conferma della sentenza impugnata.
4) Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di ciascuno degli enti appellati. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Pag.4
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3316/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 19.10.2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle controparti costituite che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
Pag.5