Sentenza 24 novembre 2021
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, proposto dalla Società Impresa Molino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Marcello Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mafalda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Peca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata dalla ricorrente per la stipula del contratto relativo all’aggiudicazione definitiva conseguita a seguito di gara pubblica avente ad oggetto la “ Progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva, della costruzione e gestione dei lavori di pulizia argini e risagomatura dell’alveo del fiume Trigno nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Mafalda, mediante la procedura di finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore (art. 183 comma 15 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50) ”;
e per la conseguente condanna dell’amministrazione
a stipulare il contratto di appalto, nonché al risarcimento del danno subìto dal privato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mafalda;
Vista la nota depositata in data 10.3.2025 con la quale le parti, congiuntamente, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 117 cod.proc.amm. notificato il 21 giugno 2021 e depositato il successivo 6 luglio la società in epigrafe ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Miranda sul sollecito da essa presentato in data 22 novembre 2019 (e poi successivamente più volte reiterato) per la conclusione del procedimento di gara e, quindi, la stipula del contratto avente ad oggetto la “ Progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva, della costruzione e gestione dei lavori di pulizia argini e risagomatura dell’alveo del fiume Trigno nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Mafalda, mediante la procedura di finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore (art. 183 comma 15 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50) ”, in esecuzione dell’aggiudicazione già disposta dal Comune in suo favore con la Determinazione n. 387 del 16.11.2018.
La ricorrente con il proprio ricorso ha quindi richiesto che fosse accertato l’obbligo del Comune di Mafalda di concludere il procedimento; contestualmente, essa ha altresì proposto un’autonoma domanda risarcitoria, ponendone a base la ritenuta responsabilità precontrattuale della stessa Amministrazione.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, eccependone in via preliminare l’irricevibilità e deducendo, nel merito, l’infondatezza delle domande ivi articolate.
3. Alla camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la causa è stata quindi trattenuta una prima volta in decisione.
4. All’esito della su indicata udienza è stata emessa la sentenza non definitiva n. 395/2021.
Il Tribunale, con tale provvedimento:
- ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Mafalda;
- impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito rispetto alla restante parte del ricorso, concernente la domanda attorea di risarcimento del danno, ha statuito di trasmettere il fascicolo di causa alla Segreteria per la rimessione della controversia, secondo il rito ordinario, sul ruolo delle udienze pubbliche.
5. In vista dell’udienza pubblica di trattazione dell’odierna controversia le parti, con nota depositata in data 10.3.2025, hanno comunicato “ congiuntamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della presente controversia, essendo stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti. Pertanto, si chiede che tale Ecc.mo Collegio Voglia prendere atto di quanto sopra dichiarando la improcedibilità del ricorso con integrale compensazione delle spese di lite ”.
6. E all’udienza pubblica del 19.03.2025 la causa è stata indi effettivamente trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione formulata dalle parti congiuntamente con la nota depositata il 10.03.2025.
Va quindi pronunciata, conformemente alle conclusioni delle parti in causa, la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la richiesta in tal senso avanzata da entrambe le parti nella nota congiunta depositata il 10.3.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO