CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23527 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. gen. ALDO ESPOSITO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato GENNARO SOMMA del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di EL AE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 23527 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AE AN ricorre, a mezzo del proprio difensore, per l'annulla- mento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 6 marzo 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P., con cui è stata applicata la misura cau- telare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorrente, con un primo motivo, lamenta violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. laddove è stata rigettata l'eccezione difensiva di incompetenza per ter- ritorio. Secondo la tesi proposta in ricorso nel caso in esame la competenza per territorio, in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., andava determinata avendo riguardo al reato cui al capo 1), che risulta essere pacificamente quello più grave (detenzione di Kg 51,358, di cocaina): Ciò in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, la sostanza stupefacente caduta in sequestro, era stata prelevata in Spagna ed introdotta nel territorio italiano attraverso la frontiera di Ventimiglia e solo succes- sivamente rinvenuta e sottoposta a sequestro nel Comune di Caivano (NA). Secondo il tribunale del riesame partenopeo, invece, nel caso di trasporto di droga la competenza per territorio andrebbe individuata avendo riguardo al luogo di accertamento. Tale argomentazione, però, ad avviso del ricorrente, non appare per nulla condivisibile, in quanto si pone in palese contrasto con l'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., che individua la competenza territoriale in relazione al luogo di consu- mazione del reato. Ed invero, per costante giurisprudenza, qualora il reato venga consumato attraverso plurime condotte, alcune delle quali poste in essere all'e- stero, si deve avere riguardo - trattandosi di reato di carattere istantaneo - al momento della consumazione, che coincide con il luogo di primo ingresso nel ter- ritorio italiano, a nulla rilevando la successiva condotta di successivo trasporto e/o occultamento alla destinazione finale, trattandosi di operazioni ulteriori e succes- sive che, a seconda delle modalità criminose prescelte, possono seguire o meno il momento consumativo (il richiamo è ai dicta di Sez. 6 n. 2732/2009, Sez 4 n. 25247/2016 e Sez. 5 n. 53198/2018) Pertanto, la competenza non può che radicarsi nel luogo di ingresso della sostanza stupefacente nel territorio italiano, ovvero nel comune di Ventimiglia (come ben accertato attraverso il sistema di geolocalizzazione) che rientra nel cir- condano del Tribunale di Imperia 2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria. Ad avviso del ricorrente andrebbe dichiarata la nullità dell'impugnata ordi- nanza in quanto la motivazione addotta a sostegno delle gravità indiziaria risulte- rebbe essere del tutto illogica, in quanto palesemente in contrasto con le risultanze dell'attività di indagine. Secondo la tesi proposta in ricorso, la ricostruzione dei fatti contenuta nella impugnata ordinanza nonché in quella impositiva della misura, cui la prima fa rin- vio, risulterebbe essere clamorosamente smentita dagli atti acquisiti al fascicolo. Ed invero, secondo quanto riportato nel capo 1) dell'editto accusatorio, il AN avrebbe svolto un ruolo attivo nel trasporto della sostanza stupefacente, in qualità di intermediario tra il IN (trasportatore) ed il EZ (destinatario finale). Gli indizi di colpevolezza sarebbero rinvenibili nelle conversazioni rinvenute nel telefono cellulare del IN, sottoposto a sequestro all'atto dell'arresto, nonché nei filmati recuperati dalle telecamere di sicurezza poste nei pressi del parcheggio. Orbene, dalla attenta analisi di tale materiale probatorio secondo il ricor- rente è possibile unicamente accertare la presenza del AN unitamente al EZ nel parcheggio sito nel comune di S. ON TE nei giorni precedenti il sequestro. Quanto ai messaggi vocali, poi, nessuno è riferibile direttamente al AN, ma ne vengono richiamati solo alcuni nei quali vi è un generico riferi- mento al nome "AE", che gli investigatori ritengono essere il AN. Tuttavia, ci si duole che nessun elemento venga fornito in ordine alle mo- dalità di tale identificazione, che non può essere certamente ricavata dal tenore delle conversazioni, nelle quali ricorre il nome AE senza nessun altro valido elemento identificativo. A ciò va aggiunto - si legge ancora in ricorso - che gli interlocutori fanno riferimento alla richiesta di tale AE di recuperare una sim (messaggio dell'11/01/2024 tra IN e FA) per non effettuare chiamate con la propria scheda. Ma tale ultima affermazione si porrebbe in contrasto con la presenza di chiamate (anche video) effettuate da e/o verso l'utenza mobile in uso al AN AE, e ciò a dimostrazione che quest'ultimo aveva continuato ad utilizzare la propria sim e, dunque, non poteva essere il AE indicato nei messaggi. Del pari, privi di valenza sarebbero i video recuperati dalle telecamere di sicurezza, poste nei pressi del parcheggio di S ON TE. Sul punto il ricorrente evidenzia che la presenza del ricorrente in quel luogo trova giustificazione nel fatto che il predetto parcheggio era in uso anche ai Pana- nello, che lo utilizzava per la sosta dei suoi automezzi. 3 Del pari irrilevante sarebbe l'incontro avuto con il EZ, atteso che non sarebbe possibile sapere quale sia stato il motivo e cosa i due si siano detti Del resto, si sottolinea che da tutta la successiva attività di intercettazioni sia telefoniche che ambientali non sono emerse conversazioni intrattenute tra Ve- ZI e AN AE. Infine, viene evidenziato, che non si comprenderebbero il motivo e l'esi- genza per cui il AN avrebbe dovuto rivestire il ruolo di intermediario tra il IN ed il EZ, atteso che gli stessi già si conoscevano ed avevano un rap- portò diretto. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha anticipato con memoria scritta del 29/05/2025 le proprie con- clusioni. Le parti hanno concluso all'udienza camerale partecipata, richiesta dal di- fensore, come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale capito- lino a sostegno del rigetto del proposto gravame. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 3. infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge per essere competente per territorio il Tribunale di Imperia, circondario in cui si trova il Comune di Ventimiglia, dove si era verificato l'ingresso dello stu- pefacente nel territorio italiano. In proposito, va ricordato che costituisce ius receptum che, in tema di stu- pefacenti, la previsione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, configura un 4 reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa (Sez. 6, n. 47212 del 05/11/2021, Pino, non massimata;
Sez. 3, n. 10411 del 28/01/2020, Maloku, non massimata;
Sez. 3, n. 48036 del 25/10/2019, Pino, Rv. 277352, inerente a fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui stava per avvenire la consegna al ricorrente di un ingente quanti- tativo di hashish, in precedenza introdotto in Italia in un luogo non determinato;
Sez. 4, n. 6203 del 19/11/2008, dep. 2009, Canu, Rv. 244101, relativa a fattispe- cie in tema di importazione e successiva consegna in luoghi diversi di una partita di stupefacenti). Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati in materia, il tribunale del riesame ha legittimamente focalizzato l'attenzione soltanto sulla condotta in corso di realizzazione del reato più grave di cui al capo 1) - circostanza non contestata neanche dal ricorrente - ovvero alla fattispecie in cui il trasportatore IN IO vanni, proveniente dalla Spagna, veniva fermato dalla p.g., alla guida di un'auto- cisterna contenente la cocaina in Caivano, zona rientrante nella competenza ter- ritoriale del Tribunale di Napoli Nord. Orbene, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attra- verso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479 — 01 relativo ad una fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente). Tuttavia, secondo la valutazione dei giudici partenopei, che offrono sul punto una congrua motivazione in fatto che non può essere rivisitata in questa sede di legittimità, non emerge che, in relazione a tale reato, gli organi inquirenti conoscessero con cer- tezza il luogo di ingresso del IN in Italia, bensì soltanto che egli avesse traspor- tato la droga dall'estero fino a Caivano con il proprio veicolo. Pertanto, facendo buon governo degli arresti giurisprudenziali costituiti da Sez. 3, n. 35396 del 23/02/2021, Salmi, Rv. 282329 e Sez. 6, n. 16253 del 17/02/2023, TT (secondo cui in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale, qualora il luogo di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza, è determinata in base al luogo di accertamento del 5 "corpus" del possesso), la Corte partenopea ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il principio generale che prevede la competenza del giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione del delitto sancita dall'art. 8 cod. proc. pen. per i reati permanenti, nel cui ambito va ricondotta la detenzione di sostanze stu- pefacenti, poiché nella fattispecie, tale luogo non risulta in concreto individuabile. E' scattato necessariamente, pertanto, il criterio residuale dettato dal successivo art. 9 cod. pen., secondo il quale la competenza territoriale si radica presso il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. 4, n. 19289 del 27/04/2022, S., non massimata). 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in punto di gravità indi- ziaria. Va premesso che questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). E ancora recentemente è stato ribadito che, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (in- trinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man- cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadegua- tezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non 6 manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei signi- ficati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di moti- vazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pa- gliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla pecu- liare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la con- gruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclu- sivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giu- stificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposi- zione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogi- cità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Inoltre, questa Corte di legittimità ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emer- sione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. 7 In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). 5. Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legitti- mità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnato, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta nel caso che ci occupa da una pluralità di atti di indagine. Il presente procedimento trae, infatti, origine dall'arresto in flagranza di reato di IN OV, NE AN e FA SE, effettuato a Cai- vano in data 10 febbraio 2024 ad opera della Guardia di Finanza di Aversa. In particolare, tali soggetti venivano fermati per un controllo di p.g. a Cai- vano, mentre erano alla guida del mezzo pesante tg. XA645M5, deputato al tra- sporto di gasolio e olio carburante, all'interno del quale, ben occultati nel rimorchio cisterna, venivano rinvenuti 46 "panetti" di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di Kg. 51,358. Nell'immediatezza, il telefono cellulare del IN venne sequestrato e sotto- posto ad una consulenza tecnica che consentì di ricostruire, oltre all'episodio per il quale costui era stato tratto in arresto in flagranza di reato, altri trasporti di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nei quali risultava coinvolto l'odierno indagato oltre ad altri soggetti. In particolare, dall'analisi delle chat e delle telefonate effet- tuate e ricevute, fu possibile accertare che, nei giorni precedenti, vi erano stati. numerosi contatti tra il IN ed il cognato FA RI (che, assumeva il ruolo di intermediario tra il EZ, che aveva commissionato le importazioni di droga, ed il IN nell'organizzazione dei viaggi intrapresi da quest'ultimo), nonché il ruolo svolto da AN AE e IO RI, quali organizzatori dello scarico, e 8 della detenzione dello stupefacente importato nei due trasporti del 15 e del 27 gennaio 2024 su cui l'ordinanza impugnata si sofferma analiticamente alle pagg. 4-5 e 5-8. Va sottolineato in particolare, come dà conto il tribunale partenopeo a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, l'univoca convergenza indiziaria che individua l'odierno ricorrente come colui che dava le indicazioni a IN sul luogo dove ritirare lo stu- pefacente. In proposito, AN ebbe ad effettuare due videochiamate Whatsapp con l'autista IN fornendo indicazioni precise sul luogo di ritiro del carico di droga tanto che, subito dopo, IN comunicò a FA che l'indomani avrebbe effet- tuato il carico. E dal tenore delle conversazioni vocali come emergenti dall'analisi del cellulare di IN si intuiva chiaramente che il AN a sua volta riceveva le informazioni comunicate al IN da un terzo soggetto, poi identificato in EZ ER, che lo stesso IN citava in un messaggio inviato ad FO D'LL, indicandolo come "soggetto senza capelli". Inoltre, dall'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza del IN - dà an- cora conto l'ordinanza impugnata - si traevano altri importanti elementi di riscontro sui soggetti che con questi avevano comunicato nei giorni precedenti ai trasporti di droga. Altri elementi si desumevano, poi, dalla visione delle immagini di videosor- veglianza collocate presso il deposito di Sant'ON TE (nella disponibilità, della Società di trasporti intestata a D'LL FO ma di fatto utilizzata dal Pa- nariello e dal FA), ove lo stupefacente veniva scaricato. Nel prosieguo delle indagini venivano sottoposte ad intercettazione ambien- tale le autovetture in uso a EZ ER (Renault Clic tg. EW476LK e Renault Scenic tg. GA38 ITK) e a IO RI (Fiat 500 tg. ET852YX e Fiat Panda tg. GD545TT), nel corso, delle quali venivano captate conversazioni in cui, a volte, i loquenti utilizzavano termini convenzionali per fare riferimento alla droga, mentre altre volte usavano termini espliciti ("bianco" e "scuro" per fare riferimento a co- caina o hashish, oppure fumo ed erba con linguaggio chiaro, indicando persino la qualità quale californiano, rubbio, mousse, amnesia e cherrypunch). 6. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la con- traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a inte- grare il compendio indiziario, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata (vedi pag. 9). Al riguardo, infatti, la difesa non analizza e non confuta il percorso argo- mentativo indicativo del coinvolgimento del AN in plurimi episodi criminosi 9 sostanzialmente commessi mediante modalità similari ed in concorso coi medesimi complici. Tali circostanze contribuivano alla sua identificazione con certezza nel soggetto denominato "AE", che risultava coinvolto nell'organizzazione del reato di cui al capo 1). La tesi difensiva proposta con il secondo motivo mira ad una rilettura del quadro indiziario, ma, come ampiamente illustrato in precedenza, ciò non è possi- bile in questa sede di legittimità. Gioverà richiamare sul punto il principio costantemente affermato da que- sta Corte secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità del provvedi- mento, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statui- zione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto ri- chiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcel- lizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori ele- menti valorizzati in motivazione). 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2025
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. gen. ALDO ESPOSITO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato GENNARO SOMMA del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di EL AE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 23527 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AE AN ricorre, a mezzo del proprio difensore, per l'annulla- mento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 6 marzo 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P., con cui è stata applicata la misura cau- telare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorrente, con un primo motivo, lamenta violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. laddove è stata rigettata l'eccezione difensiva di incompetenza per ter- ritorio. Secondo la tesi proposta in ricorso nel caso in esame la competenza per territorio, in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., andava determinata avendo riguardo al reato cui al capo 1), che risulta essere pacificamente quello più grave (detenzione di Kg 51,358, di cocaina): Ciò in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, la sostanza stupefacente caduta in sequestro, era stata prelevata in Spagna ed introdotta nel territorio italiano attraverso la frontiera di Ventimiglia e solo succes- sivamente rinvenuta e sottoposta a sequestro nel Comune di Caivano (NA). Secondo il tribunale del riesame partenopeo, invece, nel caso di trasporto di droga la competenza per territorio andrebbe individuata avendo riguardo al luogo di accertamento. Tale argomentazione, però, ad avviso del ricorrente, non appare per nulla condivisibile, in quanto si pone in palese contrasto con l'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., che individua la competenza territoriale in relazione al luogo di consu- mazione del reato. Ed invero, per costante giurisprudenza, qualora il reato venga consumato attraverso plurime condotte, alcune delle quali poste in essere all'e- stero, si deve avere riguardo - trattandosi di reato di carattere istantaneo - al momento della consumazione, che coincide con il luogo di primo ingresso nel ter- ritorio italiano, a nulla rilevando la successiva condotta di successivo trasporto e/o occultamento alla destinazione finale, trattandosi di operazioni ulteriori e succes- sive che, a seconda delle modalità criminose prescelte, possono seguire o meno il momento consumativo (il richiamo è ai dicta di Sez. 6 n. 2732/2009, Sez 4 n. 25247/2016 e Sez. 5 n. 53198/2018) Pertanto, la competenza non può che radicarsi nel luogo di ingresso della sostanza stupefacente nel territorio italiano, ovvero nel comune di Ventimiglia (come ben accertato attraverso il sistema di geolocalizzazione) che rientra nel cir- condano del Tribunale di Imperia 2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria. Ad avviso del ricorrente andrebbe dichiarata la nullità dell'impugnata ordi- nanza in quanto la motivazione addotta a sostegno delle gravità indiziaria risulte- rebbe essere del tutto illogica, in quanto palesemente in contrasto con le risultanze dell'attività di indagine. Secondo la tesi proposta in ricorso, la ricostruzione dei fatti contenuta nella impugnata ordinanza nonché in quella impositiva della misura, cui la prima fa rin- vio, risulterebbe essere clamorosamente smentita dagli atti acquisiti al fascicolo. Ed invero, secondo quanto riportato nel capo 1) dell'editto accusatorio, il AN avrebbe svolto un ruolo attivo nel trasporto della sostanza stupefacente, in qualità di intermediario tra il IN (trasportatore) ed il EZ (destinatario finale). Gli indizi di colpevolezza sarebbero rinvenibili nelle conversazioni rinvenute nel telefono cellulare del IN, sottoposto a sequestro all'atto dell'arresto, nonché nei filmati recuperati dalle telecamere di sicurezza poste nei pressi del parcheggio. Orbene, dalla attenta analisi di tale materiale probatorio secondo il ricor- rente è possibile unicamente accertare la presenza del AN unitamente al EZ nel parcheggio sito nel comune di S. ON TE nei giorni precedenti il sequestro. Quanto ai messaggi vocali, poi, nessuno è riferibile direttamente al AN, ma ne vengono richiamati solo alcuni nei quali vi è un generico riferi- mento al nome "AE", che gli investigatori ritengono essere il AN. Tuttavia, ci si duole che nessun elemento venga fornito in ordine alle mo- dalità di tale identificazione, che non può essere certamente ricavata dal tenore delle conversazioni, nelle quali ricorre il nome AE senza nessun altro valido elemento identificativo. A ciò va aggiunto - si legge ancora in ricorso - che gli interlocutori fanno riferimento alla richiesta di tale AE di recuperare una sim (messaggio dell'11/01/2024 tra IN e FA) per non effettuare chiamate con la propria scheda. Ma tale ultima affermazione si porrebbe in contrasto con la presenza di chiamate (anche video) effettuate da e/o verso l'utenza mobile in uso al AN AE, e ciò a dimostrazione che quest'ultimo aveva continuato ad utilizzare la propria sim e, dunque, non poteva essere il AE indicato nei messaggi. Del pari, privi di valenza sarebbero i video recuperati dalle telecamere di sicurezza, poste nei pressi del parcheggio di S ON TE. Sul punto il ricorrente evidenzia che la presenza del ricorrente in quel luogo trova giustificazione nel fatto che il predetto parcheggio era in uso anche ai Pana- nello, che lo utilizzava per la sosta dei suoi automezzi. 3 Del pari irrilevante sarebbe l'incontro avuto con il EZ, atteso che non sarebbe possibile sapere quale sia stato il motivo e cosa i due si siano detti Del resto, si sottolinea che da tutta la successiva attività di intercettazioni sia telefoniche che ambientali non sono emerse conversazioni intrattenute tra Ve- ZI e AN AE. Infine, viene evidenziato, che non si comprenderebbero il motivo e l'esi- genza per cui il AN avrebbe dovuto rivestire il ruolo di intermediario tra il IN ed il EZ, atteso che gli stessi già si conoscevano ed avevano un rap- portò diretto. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha anticipato con memoria scritta del 29/05/2025 le proprie con- clusioni. Le parti hanno concluso all'udienza camerale partecipata, richiesta dal di- fensore, come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale capito- lino a sostegno del rigetto del proposto gravame. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 3. infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge per essere competente per territorio il Tribunale di Imperia, circondario in cui si trova il Comune di Ventimiglia, dove si era verificato l'ingresso dello stu- pefacente nel territorio italiano. In proposito, va ricordato che costituisce ius receptum che, in tema di stu- pefacenti, la previsione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, configura un 4 reato a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta, sotto il profilo sanzionatorio, l'assorbimento delle diverse condotte in un unico delitto, senza peraltro che le stesse perdano la propria autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che, pertanto, va individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata una frazione della complessiva azione criminosa (Sez. 6, n. 47212 del 05/11/2021, Pino, non massimata;
Sez. 3, n. 10411 del 28/01/2020, Maloku, non massimata;
Sez. 3, n. 48036 del 25/10/2019, Pino, Rv. 277352, inerente a fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui stava per avvenire la consegna al ricorrente di un ingente quanti- tativo di hashish, in precedenza introdotto in Italia in un luogo non determinato;
Sez. 4, n. 6203 del 19/11/2008, dep. 2009, Canu, Rv. 244101, relativa a fattispe- cie in tema di importazione e successiva consegna in luoghi diversi di una partita di stupefacenti). Ciò posto sui principi giurisprudenziali affermati in materia, il tribunale del riesame ha legittimamente focalizzato l'attenzione soltanto sulla condotta in corso di realizzazione del reato più grave di cui al capo 1) - circostanza non contestata neanche dal ricorrente - ovvero alla fattispecie in cui il trasportatore IN IO vanni, proveniente dalla Spagna, veniva fermato dalla p.g., alla guida di un'auto- cisterna contenente la cocaina in Caivano, zona rientrante nella competenza ter- ritoriale del Tribunale di Napoli Nord. Orbene, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attra- verso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479 — 01 relativo ad una fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente). Tuttavia, secondo la valutazione dei giudici partenopei, che offrono sul punto una congrua motivazione in fatto che non può essere rivisitata in questa sede di legittimità, non emerge che, in relazione a tale reato, gli organi inquirenti conoscessero con cer- tezza il luogo di ingresso del IN in Italia, bensì soltanto che egli avesse traspor- tato la droga dall'estero fino a Caivano con il proprio veicolo. Pertanto, facendo buon governo degli arresti giurisprudenziali costituiti da Sez. 3, n. 35396 del 23/02/2021, Salmi, Rv. 282329 e Sez. 6, n. 16253 del 17/02/2023, TT (secondo cui in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale, qualora il luogo di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza, è determinata in base al luogo di accertamento del 5 "corpus" del possesso), la Corte partenopea ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il principio generale che prevede la competenza del giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione del delitto sancita dall'art. 8 cod. proc. pen. per i reati permanenti, nel cui ambito va ricondotta la detenzione di sostanze stu- pefacenti, poiché nella fattispecie, tale luogo non risulta in concreto individuabile. E' scattato necessariamente, pertanto, il criterio residuale dettato dal successivo art. 9 cod. pen., secondo il quale la competenza territoriale si radica presso il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. 4, n. 19289 del 27/04/2022, S., non massimata). 4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in punto di gravità indi- ziaria. Va premesso che questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). E ancora recentemente è stato ribadito che, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (in- trinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando man- cante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadegua- tezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non 6 manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei signi- ficati da attribuire ai diversi indizi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di moti- vazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pa- gliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla pecu- liare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la con- gruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclu- sivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giu- stificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposi- zione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogi- cità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Inoltre, questa Corte di legittimità ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emer- sione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. 7 In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). 5. Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legitti- mità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risultano essersi verificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnato, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta nel caso che ci occupa da una pluralità di atti di indagine. Il presente procedimento trae, infatti, origine dall'arresto in flagranza di reato di IN OV, NE AN e FA SE, effettuato a Cai- vano in data 10 febbraio 2024 ad opera della Guardia di Finanza di Aversa. In particolare, tali soggetti venivano fermati per un controllo di p.g. a Cai- vano, mentre erano alla guida del mezzo pesante tg. XA645M5, deputato al tra- sporto di gasolio e olio carburante, all'interno del quale, ben occultati nel rimorchio cisterna, venivano rinvenuti 46 "panetti" di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di Kg. 51,358. Nell'immediatezza, il telefono cellulare del IN venne sequestrato e sotto- posto ad una consulenza tecnica che consentì di ricostruire, oltre all'episodio per il quale costui era stato tratto in arresto in flagranza di reato, altri trasporti di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nei quali risultava coinvolto l'odierno indagato oltre ad altri soggetti. In particolare, dall'analisi delle chat e delle telefonate effet- tuate e ricevute, fu possibile accertare che, nei giorni precedenti, vi erano stati. numerosi contatti tra il IN ed il cognato FA RI (che, assumeva il ruolo di intermediario tra il EZ, che aveva commissionato le importazioni di droga, ed il IN nell'organizzazione dei viaggi intrapresi da quest'ultimo), nonché il ruolo svolto da AN AE e IO RI, quali organizzatori dello scarico, e 8 della detenzione dello stupefacente importato nei due trasporti del 15 e del 27 gennaio 2024 su cui l'ordinanza impugnata si sofferma analiticamente alle pagg. 4-5 e 5-8. Va sottolineato in particolare, come dà conto il tribunale partenopeo a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, l'univoca convergenza indiziaria che individua l'odierno ricorrente come colui che dava le indicazioni a IN sul luogo dove ritirare lo stu- pefacente. In proposito, AN ebbe ad effettuare due videochiamate Whatsapp con l'autista IN fornendo indicazioni precise sul luogo di ritiro del carico di droga tanto che, subito dopo, IN comunicò a FA che l'indomani avrebbe effet- tuato il carico. E dal tenore delle conversazioni vocali come emergenti dall'analisi del cellulare di IN si intuiva chiaramente che il AN a sua volta riceveva le informazioni comunicate al IN da un terzo soggetto, poi identificato in EZ ER, che lo stesso IN citava in un messaggio inviato ad FO D'LL, indicandolo come "soggetto senza capelli". Inoltre, dall'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza del IN - dà an- cora conto l'ordinanza impugnata - si traevano altri importanti elementi di riscontro sui soggetti che con questi avevano comunicato nei giorni precedenti ai trasporti di droga. Altri elementi si desumevano, poi, dalla visione delle immagini di videosor- veglianza collocate presso il deposito di Sant'ON TE (nella disponibilità, della Società di trasporti intestata a D'LL FO ma di fatto utilizzata dal Pa- nariello e dal FA), ove lo stupefacente veniva scaricato. Nel prosieguo delle indagini venivano sottoposte ad intercettazione ambien- tale le autovetture in uso a EZ ER (Renault Clic tg. EW476LK e Renault Scenic tg. GA38 ITK) e a IO RI (Fiat 500 tg. ET852YX e Fiat Panda tg. GD545TT), nel corso, delle quali venivano captate conversazioni in cui, a volte, i loquenti utilizzavano termini convenzionali per fare riferimento alla droga, mentre altre volte usavano termini espliciti ("bianco" e "scuro" per fare riferimento a co- caina o hashish, oppure fumo ed erba con linguaggio chiaro, indicando persino la qualità quale californiano, rubbio, mousse, amnesia e cherrypunch). 6. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la con- traddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a inte- grare il compendio indiziario, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata (vedi pag. 9). Al riguardo, infatti, la difesa non analizza e non confuta il percorso argo- mentativo indicativo del coinvolgimento del AN in plurimi episodi criminosi 9 sostanzialmente commessi mediante modalità similari ed in concorso coi medesimi complici. Tali circostanze contribuivano alla sua identificazione con certezza nel soggetto denominato "AE", che risultava coinvolto nell'organizzazione del reato di cui al capo 1). La tesi difensiva proposta con il secondo motivo mira ad una rilettura del quadro indiziario, ma, come ampiamente illustrato in precedenza, ciò non è possi- bile in questa sede di legittimità. Gioverà richiamare sul punto il principio costantemente affermato da que- sta Corte secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità del provvedi- mento, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statui- zione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto ri- chiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcel- lizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori ele- menti valorizzati in motivazione). 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2025