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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “responsabilità professionale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 120 dell'anno 2023
TRA
e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Vito Nicola Lacerenza e
Rosanna Zagaria in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati a domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
avv. Michele, in proprio, ed elettivamente domiciliato in Barletta CP_2 alla via S. Antonio, 26, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
1 All'udienza collegiale tenutasi il 4 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio l'avv. Michele Cocchiarole per sentirne
[...] accertare l'inadempimento, per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché degli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del codice di deontologia professionale, ed ancora degli artt. 2 e 24 Cost. ovvero dell'art. 380 c.p., all'incarico conferitogli, relativo alla tutela dei diritti loro rivenienti dal contratto di appalto intercorso con la , con sede ad Ostia Lido in via Baffigo 23, Controparte_3 avente a oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Roma in via Murri 15; per sentire inoltre accertare che è stato con lui concluso, il 3.9.2018, contratto di transazione volto ad evitare la lite insorgenda, nel quale è stato previsto in loro favore il pagamento della somma di euro 25.000,00; per sentirlo quindi condannare al pagamento in loro favore di detta somma, o di quella di giustizia, oltre interessi legali dalla conclusione del contratto al soddisfo;
in subordine, per sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di euro 36.248,80, o di quella di giustizia determinata anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi. In ogni caso, con vittoria in spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava di avere concluso accordo transattivo con le controparti ed escludeva la ricorrenza dei presupposti della sua responsabilità professionale, con riferimento particolare alla mancanza di ogni valutazione prognostica in ordine alla circostanza che la condotta assunta come doverosa avrebbe evitato il danno, all'esistenza di nesso causale tra la sua condotta professionale e il pregiudizio subito dal cliente, all'esistenza di un danno concreto stesso per il cliente, nonché l'inadempimento al dovere di informazione tempestiva dei clienti.
In via riconvenzionale, deduceva di essere ancora creditore del compenso dovuto per l'opera prestata, quantificato in euro 3.995,07 e concludeva per il rigetto delle domande proposte in via principale e per la condanna dei convenuti in riconvenzionale al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso professionale per l'opera svolta, ed alla rifusione delle spese di lite.
La causa, senza alcun approfondimento istruttorio, veniva decisa con sentenza n. 1424/2022 del 1° ottobre 2022 dal Tribunale di Trani, che rigettava sia le domande attoree che quella riconvenzionale del professionista, con compensazione integrale delle spese di lite.
2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle conclusioni, identiche a quelle formulate in primo grado e rigettare dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze del primo grado di giudizio.
Nel costituirsi in appello, l'avv. , ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 dell'appello e, nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale per la parte in cui era risultato soccombente.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza collegiale del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione,
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non si fosse perfezionata alcuna transazione tra le parti, ovvero che, laddove perfezionata, si fosse risolta per mutuo dissenso.
Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto di non poter aderire alla prospettazione degli attori secondo cui il biglietto di posta elettronica del 3 settembre 2018 indirizzato dall'avv. alla con cui il medesimo avv. CP_2 Controparte_4
aveva chiesto alla di procedere al pagamento CP_2 Controparte_4 diretto della somma prevista dalla proposta transattiva, costituirebbe prova dell'intervenuta transazione tra le parti, ai sensi dell'art. 1967 c.c..
Gli attori, invero, avevano prospettato, con l'atto di citazione in primo grado, che, una volta contestata all'avv. la negligenza professionale per aver CP_2 tardato nel comunicare l'esito negativo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma, così precludendo loro la possibilità di impugnare la sentenza sfavorevole, oltre che per avere determinato il rigetto della domanda risarcitoria in primo grado, avendo omesso di depositare la documentazione necessaria oltre che per avere errato nella formulazione della domanda giudiziale, questi aveva sostanzialmente ammesso la propria responsabilità ed in riscontro ad una proposta transattiva formulata dagli attori1, nella misura di €. 25.000,00, aveva azionato la propria polizza per responsabilità professionale, invitando la a Controparte_4 provvedere al pagamento della somma “come da transazione”. Secondo il Tribunale, dunque, tale corrispondenza documentava esclusivamente una richiesta di adempimento del contratto di assicurazione mediante rimessa diretta dell'indennizzo ai danneggiati, senza nulla dire sulla transazione e ciò sarebbe confermato dal fatto che, successivamente, le parti si sarebbero scambiate ulteriori messaggi (depositati come doc. 22 nel fascicolo di parte convenuta) nei quali si discuteva ancora della natura dei rimborsi e dell'ammontare del risarcimento, segno che, a parere del giudice di prime cure, “se pure un accordo transattivo in un determinato momento vi è stato, esso è stato risolto per mutuo dissenso”.
Gli appellanti, dunque, si dolgono della errata interpretazione del materiale probatorio da parte del Tribunale, nel senso che dalla lettura dei documenti prodotti emergeva chiaramente il perfezionamento della transazione, negato dal primo giudice.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, i sigg.ri e , a mezzo del proprio Parte_1 Controparte_1 difensore avv. – dopo avere, con pec del 3 settembre 2018, ore 17,45, CP_1 contestato le inadempienze del professionista ed invitato lo stesso alla negoziazione assistita - con contestuale pec del 3 settembre 2018 (inviata al medesimo orario) ebbero a formulare una precisa proposta transattiva nei termini di €. 25.000,00 omnia, con indicazione specifica del termine entra il quale fare pervenire l'adesione e l'IBAN sul quale fare l'accredito della somma.
Con pec dello stesso 3 settembre 2018 (inviata alle 19,16) l'avv. , dava CP_2 immediato riscontro alla proposta - formulata appena un'ora e trenta minuti prima
-, ed in particolare, pur rivolgendosi alla propria compagnia di assicurazioni, ma inviando la pec anche all'avv. per conto delle controparti odierne CP_1 appellanti, ammetteva la propria responsabilità, non potendosi attribuire alle affermazioni dell'avv. altro significato. CP_2
Infatti, l'odierno appellato contestava la circostanza di avere comunicato tardivamente l'esito della sentenza di primo grado, ma ammetteva il proprio errore processuale commesso nell'impostazione della causa in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma (“... stante l'errore irrimediabile insito nella formulazione della domanda …”) facendone derivare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza assicurativa e l'invito al risarcimento diretto.
Inoltre, l'avv. , nella medesima pec – si ricordi, inviata anche all'avv. CP_2
per conto delle controparti – invitava l'assicurazione a provvedere al CP_1 pagamento di quanto indicato nella proposta di transazione che, non soltanto veniva citata, ma era allegata alla pec.
4 Segue che non vi possono essere dubbi sul valore da assegnare allo scambio delle comunicazioni scritte come raggiungimento di un accordo transattivo, avente la forma scritta, sia pure non contenuta in un documento unico e la pec indirizzata all'assicuratore non può essere relegata a mera richiesta di adempimento da parte dell'assicurato, sia perché contiene l'allegata transazione cui fa riferimento, sia perché è stata indirizzata non solo alla ma anche all'avv. . CP_4 CP_1
Né possono assumere un rilievo decisivo per dimostrare il mancato raggiungimento della transazione ovvero, in ogni caso, la risoluzione della stessa per mutuo dissenso, i messaggi whatsapp scambiati tra le parti in epoca successiva e prodotti come doc. 22 dal convenuto in primo grado.
Infatti, per un verso, la genericità del contenuto non consente di ricondurre con certezza le trattative proprio alla questione di cui ne occupa (d'altro canto si parla di una proposta iniziale di €. 15.000,00, poi ribassata a 10.000,00, cifre queste ben lontane dalla transazione raggiunta il 3 settembre 2018) per l'altro, non inficiano la validità e persistenza della originaria transazione che, verosimilmente, l'avv.
stava cercando di rivedere una volta ricevuto il rifiuto da parte della CP_2 compagnia di assicurazioni che aveva opposto l'inoperatività della polizza.
In altre parole, fermo restando il contenuto della transazione raggiunta, tra le parti erano state verosimilmente riattivate trattative per condizioni migliori per il professionista, una volta che questi aveva appurato che non avrebbe potuto essere manlevato dalla propria assicurazione;
ma le ulteriori trattative non erano andate in porto e, quindi, l'unico accordo valido era e rimaneva quello del 3 settembre 2018, per €. 25.000,00 omnia.
L'accoglimento del primo motivo di appello, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi che riguardano le domande subordinate.
In riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda principale, va, dunque, accertato l'inadempimento dell'avv. alla CP_2 transazione del 3 settembre 2025 ed il medesimo va condannato al pagamento dell'importo di €. 25.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da sigg.ri e , avverso la sentenza n. 1424/2022 del 1° Parte_1 Controparte_1 ottobre 2022, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
5 a) accolta la domanda principale, condanna l'avv. Michele Cocchiarole al pagamento in favore degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
della somma complessiva di €. 25.000,00, oltre interessi dalla
[...] domanda al soddisfo;
2. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore degli appellanti, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00, per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al grado d'appello, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
Così decisa il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. missiva del 3 settembre 2018 (doc. 11 prod. attorea)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “responsabilità professionale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 120 dell'anno 2023
TRA
e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Vito Nicola Lacerenza e
Rosanna Zagaria in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati a domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
avv. Michele, in proprio, ed elettivamente domiciliato in Barletta CP_2 alla via S. Antonio, 26, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
1 All'udienza collegiale tenutasi il 4 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio l'avv. Michele Cocchiarole per sentirne
[...] accertare l'inadempimento, per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché degli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del codice di deontologia professionale, ed ancora degli artt. 2 e 24 Cost. ovvero dell'art. 380 c.p., all'incarico conferitogli, relativo alla tutela dei diritti loro rivenienti dal contratto di appalto intercorso con la , con sede ad Ostia Lido in via Baffigo 23, Controparte_3 avente a oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Roma in via Murri 15; per sentire inoltre accertare che è stato con lui concluso, il 3.9.2018, contratto di transazione volto ad evitare la lite insorgenda, nel quale è stato previsto in loro favore il pagamento della somma di euro 25.000,00; per sentirlo quindi condannare al pagamento in loro favore di detta somma, o di quella di giustizia, oltre interessi legali dalla conclusione del contratto al soddisfo;
in subordine, per sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di euro 36.248,80, o di quella di giustizia determinata anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi. In ogni caso, con vittoria in spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava di avere concluso accordo transattivo con le controparti ed escludeva la ricorrenza dei presupposti della sua responsabilità professionale, con riferimento particolare alla mancanza di ogni valutazione prognostica in ordine alla circostanza che la condotta assunta come doverosa avrebbe evitato il danno, all'esistenza di nesso causale tra la sua condotta professionale e il pregiudizio subito dal cliente, all'esistenza di un danno concreto stesso per il cliente, nonché l'inadempimento al dovere di informazione tempestiva dei clienti.
In via riconvenzionale, deduceva di essere ancora creditore del compenso dovuto per l'opera prestata, quantificato in euro 3.995,07 e concludeva per il rigetto delle domande proposte in via principale e per la condanna dei convenuti in riconvenzionale al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso professionale per l'opera svolta, ed alla rifusione delle spese di lite.
La causa, senza alcun approfondimento istruttorio, veniva decisa con sentenza n. 1424/2022 del 1° ottobre 2022 dal Tribunale di Trani, che rigettava sia le domande attoree che quella riconvenzionale del professionista, con compensazione integrale delle spese di lite.
2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle conclusioni, identiche a quelle formulate in primo grado e rigettare dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze del primo grado di giudizio.
Nel costituirsi in appello, l'avv. , ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_2 dell'appello e, nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale per la parte in cui era risultato soccombente.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza collegiale del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione,
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non si fosse perfezionata alcuna transazione tra le parti, ovvero che, laddove perfezionata, si fosse risolta per mutuo dissenso.
Il primo giudice, infatti, aveva ritenuto di non poter aderire alla prospettazione degli attori secondo cui il biglietto di posta elettronica del 3 settembre 2018 indirizzato dall'avv. alla con cui il medesimo avv. CP_2 Controparte_4
aveva chiesto alla di procedere al pagamento CP_2 Controparte_4 diretto della somma prevista dalla proposta transattiva, costituirebbe prova dell'intervenuta transazione tra le parti, ai sensi dell'art. 1967 c.c..
Gli attori, invero, avevano prospettato, con l'atto di citazione in primo grado, che, una volta contestata all'avv. la negligenza professionale per aver CP_2 tardato nel comunicare l'esito negativo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma, così precludendo loro la possibilità di impugnare la sentenza sfavorevole, oltre che per avere determinato il rigetto della domanda risarcitoria in primo grado, avendo omesso di depositare la documentazione necessaria oltre che per avere errato nella formulazione della domanda giudiziale, questi aveva sostanzialmente ammesso la propria responsabilità ed in riscontro ad una proposta transattiva formulata dagli attori1, nella misura di €. 25.000,00, aveva azionato la propria polizza per responsabilità professionale, invitando la a Controparte_4 provvedere al pagamento della somma “come da transazione”. Secondo il Tribunale, dunque, tale corrispondenza documentava esclusivamente una richiesta di adempimento del contratto di assicurazione mediante rimessa diretta dell'indennizzo ai danneggiati, senza nulla dire sulla transazione e ciò sarebbe confermato dal fatto che, successivamente, le parti si sarebbero scambiate ulteriori messaggi (depositati come doc. 22 nel fascicolo di parte convenuta) nei quali si discuteva ancora della natura dei rimborsi e dell'ammontare del risarcimento, segno che, a parere del giudice di prime cure, “se pure un accordo transattivo in un determinato momento vi è stato, esso è stato risolto per mutuo dissenso”.
Gli appellanti, dunque, si dolgono della errata interpretazione del materiale probatorio da parte del Tribunale, nel senso che dalla lettura dei documenti prodotti emergeva chiaramente il perfezionamento della transazione, negato dal primo giudice.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, i sigg.ri e , a mezzo del proprio Parte_1 Controparte_1 difensore avv. – dopo avere, con pec del 3 settembre 2018, ore 17,45, CP_1 contestato le inadempienze del professionista ed invitato lo stesso alla negoziazione assistita - con contestuale pec del 3 settembre 2018 (inviata al medesimo orario) ebbero a formulare una precisa proposta transattiva nei termini di €. 25.000,00 omnia, con indicazione specifica del termine entra il quale fare pervenire l'adesione e l'IBAN sul quale fare l'accredito della somma.
Con pec dello stesso 3 settembre 2018 (inviata alle 19,16) l'avv. , dava CP_2 immediato riscontro alla proposta - formulata appena un'ora e trenta minuti prima
-, ed in particolare, pur rivolgendosi alla propria compagnia di assicurazioni, ma inviando la pec anche all'avv. per conto delle controparti odierne CP_1 appellanti, ammetteva la propria responsabilità, non potendosi attribuire alle affermazioni dell'avv. altro significato. CP_2
Infatti, l'odierno appellato contestava la circostanza di avere comunicato tardivamente l'esito della sentenza di primo grado, ma ammetteva il proprio errore processuale commesso nell'impostazione della causa in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma (“... stante l'errore irrimediabile insito nella formulazione della domanda …”) facendone derivare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza assicurativa e l'invito al risarcimento diretto.
Inoltre, l'avv. , nella medesima pec – si ricordi, inviata anche all'avv. CP_2
per conto delle controparti – invitava l'assicurazione a provvedere al CP_1 pagamento di quanto indicato nella proposta di transazione che, non soltanto veniva citata, ma era allegata alla pec.
4 Segue che non vi possono essere dubbi sul valore da assegnare allo scambio delle comunicazioni scritte come raggiungimento di un accordo transattivo, avente la forma scritta, sia pure non contenuta in un documento unico e la pec indirizzata all'assicuratore non può essere relegata a mera richiesta di adempimento da parte dell'assicurato, sia perché contiene l'allegata transazione cui fa riferimento, sia perché è stata indirizzata non solo alla ma anche all'avv. . CP_4 CP_1
Né possono assumere un rilievo decisivo per dimostrare il mancato raggiungimento della transazione ovvero, in ogni caso, la risoluzione della stessa per mutuo dissenso, i messaggi whatsapp scambiati tra le parti in epoca successiva e prodotti come doc. 22 dal convenuto in primo grado.
Infatti, per un verso, la genericità del contenuto non consente di ricondurre con certezza le trattative proprio alla questione di cui ne occupa (d'altro canto si parla di una proposta iniziale di €. 15.000,00, poi ribassata a 10.000,00, cifre queste ben lontane dalla transazione raggiunta il 3 settembre 2018) per l'altro, non inficiano la validità e persistenza della originaria transazione che, verosimilmente, l'avv.
stava cercando di rivedere una volta ricevuto il rifiuto da parte della CP_2 compagnia di assicurazioni che aveva opposto l'inoperatività della polizza.
In altre parole, fermo restando il contenuto della transazione raggiunta, tra le parti erano state verosimilmente riattivate trattative per condizioni migliori per il professionista, una volta che questi aveva appurato che non avrebbe potuto essere manlevato dalla propria assicurazione;
ma le ulteriori trattative non erano andate in porto e, quindi, l'unico accordo valido era e rimaneva quello del 3 settembre 2018, per €. 25.000,00 omnia.
L'accoglimento del primo motivo di appello, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi che riguardano le domande subordinate.
In riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda principale, va, dunque, accertato l'inadempimento dell'avv. alla CP_2 transazione del 3 settembre 2025 ed il medesimo va condannato al pagamento dell'importo di €. 25.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da sigg.ri e , avverso la sentenza n. 1424/2022 del 1° Parte_1 Controparte_1 ottobre 2022, del Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado,
5 a) accolta la domanda principale, condanna l'avv. Michele Cocchiarole al pagamento in favore degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
della somma complessiva di €. 25.000,00, oltre interessi dalla
[...] domanda al soddisfo;
2. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore degli appellanti, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00, per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al grado d'appello, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
Così decisa il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. missiva del 3 settembre 2018 (doc. 11 prod. attorea)
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