TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 661/2023
TRA
Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Pagliara, per procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza, per procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Marcello, per procura in atti;
ZA AT
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 maggio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.1.2023 e -il Parte_1 Parte_2 primo in qualità di richiedente e la seconda in qualità di coobbligata- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2264/22, emesso il 10.11.2022 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva intimato loro il pagamento di € 78.259,78 oltre interessi di mora dal Controparte_1
16.6.2021 e spese della procedura monitoria, per il recupero delle rate insolute al 15.6.2021 e della residua sorte capitale del finanziamento n. 545974 concesso in data 24.7.2008 agli stessi opponenti da successivamente ceduto a a Controparte_2 Controparte_3
e poi ancora a Gli opponenti eccepivano il difetto di Controparte_4 Controparte_1 legittimazione attiva di nonché l'inidoneità della documentazione prodotta Controparte_1 dalla stessa società per ottenere un decreto ingiuntivo, dato che era stato prodotto solo un foglio excel senza certificazione ex art. 50 TUB, contestando inoltre che non era stata mai comunicata la decadenza dal beneficio del termine, che secondo il contratto era un presupposto necessario per poter computare gli interessi di mora. Eccepivano, poi, che nel contratto di finanziamento fossero stati applicati interessi corrispettivi e di mora eccedenti le soglie di usura, nonché la difformità del
TAEG effettivo rispetto a quello indicato in contratto, con la conseguenza che si sarebbe dovuto applicare il tasso sostituivo legale ai sensi dell'art. 124 TUB previgente, trattandosi di un contratto anteriore al 2010. Gli opponenti, contestavano, infine, l'errata valutazione del merito creditizio da parte della società finanziaria concedente, in violazione della normativa di cui all'124 bis TUB.
Pertanto, concludevano chiedendo, previo accertamento delle violazioni normative indicate, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della somma dovuta rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso legale, con condanna delle società convenute al risarcimento del danno per violazione dell'art. 124 bis TUB pari all'importo oggetto del decreto ingiuntivo o comunque all'importo ancora dovuto, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo che con Controparte_2 raccomandata a.r.. del giorno 11.6.2012 aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine e che il 29.6.2012 aveva ceduto il credito a come comunicato da quest'ultima Controparte_3 alla parte debitrice il 18.12.2012 e dalla stessa il Controparte_2
17.7.2018. Pertanto, eccepiva, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva proprio a seguito della cessione del credito del 2012, nonché la prescrizione del diritto a ottenere la rideterminazione del credito, deducendo che il contratto si era risolto a seguito della racc. a.r. comunicata il 21.6.2012 di decadenza dal beneficio del termine, e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da errata valutazione del merito creditizio. Nel merito evidenziava come
2 andassero computati gli interessi di mora, perché con racc. a.r. recapitata il 21.6.2012 era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine secondo le previsioni contrattuali, aggiungendo che il tasso corrispettivo e il tasso di mora non superavano la soglia di usura, non dovendosi considerare costi eventuali come le penali di estinzione anticipata e le assicurazioni facoltative.
Sottolineando, infine, come non vi fosse alcuna difformità tra il TAEG effettivo e quello contrattuale e come al tempo di concessione del finanziamento non fosse previsto alcun obbligo di valutazione del merito creditizio, dato che l'art. 124 bis TUB era stato introdotto solo nel 2010, concludeva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1 atteso che la sua legittimazione attiva era sufficientemente provata dalla documentazione versata in atti, evidenziando come per ottenere un provvedimento monitorio non fosse necessario il certificato ex art. 50 TUB, ma fosse sufficiente produrre il contratto e dedurre l'inadempimento del cliente.
Nel merito aggiungeva che gli interessi di mora erano dovuti in quanto era stata regolarmente comunicata alla parte debitrice la decadenza dal beneficio del termine, sottolineando come i tassi di interesse pattuiti e applicati non superassero la soglia di usura e non vi fosse alcuna difformità tra il
TAEG contrattuale e quello effettivamente applicato. Precisando, infine, come in relazione alla contestazione inerente la mancata valutazione del merito creditizio, nel 2008 fosse ancora vigente l'art. 124 bis TUB, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Espletata una CTU contabile, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 8.5.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi seguenti.
Preliminarmente occorre osservare come sia infondata l'eccezione inerente il presunto difetto di legittimazione attiva della atteso che da un attento esame della Controparte_1 documentazione prodotta dalle parti emerge come risulti sufficientemente provato che il 29.6.2012
a ceduto il credito oggetto di causa a Controparte_2 CP_3
tramite NA NA (come confermato dal doc. 5 depositato dalla ,
[...] CP_2 comunicazione del 18.12.2012 della cessione ai debitori da parte di e dal doc. 6 CP_3 depositato dalla comunicazione del 17.7.2018 della cessione ai debitori da parte CP_2 della stessa creditrice che comunque ha espressamente allegato e riconosciuto nel CP_2 presente giudizio la cessione in questione in favore di . Risulta parimenti CP_3 sufficientemente provato che il 1.7.2016 ha ceduto il medesimo credito a Controparte_3 come provato dal doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, costituito Controparte_4
3 dall'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da ritenersi sufficientemente specifico, in quanto include tra i crediti ceduti i crediti precedentemente trasferiti a da CP_3
con atto di cessione del 29.6.2012, di importo massimo di € Controparte_2
117.677,62. Infine, risulta altresì sufficientemente documentata la cessione del credito da CP_4
a del 6.12.2019, attraverso il doc. 6 allegato al ricorso per decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo, costituito dall'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che indica tra i crediti trasferiti anche quelli indicati nella lista depositata in data 4 dicembre 2019 presso il notaio con studio in Milano, come da atto di deposito con rep. 11356 e racc. 6742, Persona_1 parimenti versato in atti come doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione della . CP_1
Ancora in via preliminare, poi, da un lato, si deve osservare come non sia rilevante che nel presente giudizio non abbia prodotto una certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB, ma solo un CP_1 foglio excel, perché vertendosi in materia di contratto di finanziamento per richiedere un provvedimento monitorio è sufficiente la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento della parte debitrice, mentre, sotto altro profilo, si deve rilevare come con la nota trasmessa a mezzo raccomandata a.r. recapitata il 21.6.2012 la abbia, Controparte_1 conformemente alle previsioni contrattuali comunicato la decadenza dal beneficio del termine.
Al riguardo occorre anche rilevare come risulti altresì infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla con riferimento alle contestazioni CP_2 Controparte_2 sollevate dagli opponenti volte a ottenere la rideterminazione del credito, basata sull'assunto che il contratto si sarebbe risolto con l'invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine recapitata il 21.6.2012, atteso che da un attento esame della medesima missiva e della documentazione in atti con particolare riferimento all'art.
6.A delle condizioni generali di finanziamento al consumo, emerge con adeguata chiarezza come la abbia Controparte_1 solo comunicato la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., senza altresì dichiarare che intendeva valersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c., cosicché si deve ritenere che il rapporto contrattuale non sia stato risolto a seguito della missiva del 21.6.2012, ma rappresenti proprio la causa petendi della domanda azionata in sede monitoria.
Passando, dunque, al merito della controversia, si può rilevare che da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile, redatta con adeguata precisione, dalle cui conclusioni pertanto non vi è motivo di discostarsi, emerge con adeguata chiarezza come sia infondata la contestazione sollevata dagli opponenti in relazione al presunto carattere usurario del TAEG effettivamente applicato dalla società convenuta facendo riferimento al tasso soglia vigente nel
4 quarto trimestre 2008 per la categoria “crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, pari al 15,57%.
Sotto altro profilo, poi, emerge altresì chiaramente come sia infondata anche la contestazione inerente al carattere usurario del tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento, in misura corrispondente al tasso soglia vigente del 15.57%, al momento della stipulazione del contratto.
Procedendo, invece, ad esaminare l'ulteriore contestazione sollevata dagli opponenti, se ne deve rilevare la fondatezza atteso che da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile, emerge come, nella presente fattispecie, il valore del TAEG indicato in contratto (11,47%) risulti difforme rispetto a quello risultante includendo tra i costi rilevanti anche il costo della polizza assicurativa stipulata a garanzia della restituzione del capitale finanziato. In particolare, si deve rilevare come la tesi sostenuta da parte opposta del carattere facoltativo della stipulazione della polizza in questione, non risulta in alcun modo convincente, considerando che, da un lato, la stessa polizza chiaramente finalizzata a garantire l'adempimento in favore della società finanziaria è stata stipulata in modo contestuale alla concessione del finanziamento, con diretta inclusione del relativo costo nel conteggio della somma complessiva erogata all'odierno opponente, e, dall'altro, con manifestazione di adesione sullo stesso modulo contrattuale prestampato predisposto dalla società che ha erogato il finanziamento, con la conseguenza che appare ragionevole presumere, in assenza di significativi elementi indiziari contrari allegati da parte opposta, che la vendita del prodotto assicurativo sia stata connessa alla concessione del finanziamento. Al riguardo si deve anche considerare che nel modulo contrattuale non vi è alcun riferimento alla facoltatività della copertura assicurativa, restando peraltro non determinante che in tre diverse ipotesi, che la
[...]
ha documentato, la concessione del finanziamento possa non essere stata CP_2 accompagnata dalla contestuale adesione a copertura assicurativa, atteso che non è dato conoscere le specifiche condizioni a cui sono stati pattuiti i detti differenti finanziamenti.
In ragione, dunque, dell'erroneità del TAEG indicato in contratto (11,47%) rispetto a quello reale
(13,63%), come rilevato nella relazione del CTU, includendo nel relativo conteggio il costo della polizza assicurativa, appare condivisibile il conteggio eseguito dal consulente che, applicando il tasso sostitutivo legale, ai sensi dell'art. 124, co 5 T.U.B. all'epoca vigente, ha calcolato l'ammontare del capitale residuo alla luce delle 55 rate da € 740,00 effettivamente pagate nella misura di € 22.172,45 (€ 22.055,99, oltre € 116,46), in luogo di € 36.320,59 come riportato dalla società opposta, l'ammontare degli interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate nella misura di € 1.439,74 e l'ammontare degli interessi di mora maturati fino al 26.1.2023 nella misura di € 21.838,06.
5 Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'opposizione può essere accolta parzialmente soltanto nei limiti suindicati e, dunque, da un lato, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre, d'altro canto, va accertato il credito residuo della ei confronti degli Controparte_1 opponenti nella misura di € 45.217,33, oltre ulteriori interessi di mora sulla sola sorte capitale
(€ 22.172,45) a partire dal 27.1.2023.
Per quanto concerne, infine, la domanda risarcitoria proposta dagli opponenti contro entrambe le società convenute, contestando l'errata valutazione del merito creditizio da parte della
, appare sufficiente rilevare come al tempo della stipulazione Controparte_2 del contratto di finanziamento oggetto di causa la normativa di cui all'art. 124 bis TUB che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore non fosse ancora entrata in vigore e, dunque, non appare configurabile alcuna responsabilità.
A fronte dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ritiene equo disporre che le spese processuali siano compensate nella misura del 50% e per la restante parte siano poste a carico degli opponenti, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le stesse ragioni, appare equo disporre che le spese della C.T.U. siano ripartite tra gli parti opponenti, da un lato, e la dall'altro, nella misura del 50% per ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2264/22, emesso il
10.11.2022 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna e in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 della della somma di € 45.217,33 (di cui € 22.172,45 a titolo di capitale Controparte_1 residuo), oltre ulteriori interessi di mora sulla sola sorte capitale a partire dal 27.1.2023;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna e Parte_1
in solido, al pagamento in favore della della restante Parte_2 Controparte_1 parte che liquida in € 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna e Parte_1
in solido, al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_2 della restante parte che liquida in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di
[...] spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
6 6) pone, definitivamente, per il 50% in capo a solido, e per il 50% in capo alla Controparte_1 già liquidate con separato decreto.
Lecce, 18 novembre 2025
7
e in Parte_1 Parte_2 le spese della C.T.U. contabile espletata,
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti