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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2379 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Cittiglio via Della Cappelletta n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Barnaba n. 30
APPELLANTE
contro pagina 1 di 12 , nato a Cittiglio il 26.3.1963, C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Vigo del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Speroni n. 19,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il 4.7.2024, pubblicata il 20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
721/2024 emessa dal Tribunale di Varese, depositata il 4.7.2024, pubblicata il 20.7.2024 e notificata in data 22.7.2024, assegnare la casa coniugale alla SI.ra convivente con il figlio Parte_1 Per_1 porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 versando a favore della SI.ra la somma mensile di € 829,83, già rivalutato a marzo 2024, Parte_1
oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa nonché il 100% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano;
riconoscere a favore della SI.ra ed a carico del SI. l'assegno divorzile di € Parte_1 Controparte_1
806,20, già rivalutato a Gennaio 2024, oltre alla successiva rivalutazione annuale o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda;
in via di subordine: nell'ipotesi in cui venisse confermata la revoca della casa coniugale, determinare l'assegno divorzile in una somma mensile non inferiore ad € 1200,00 a favore della SI.ra Parte_1
valutando, ai fini dell'accertamento del quantum, che la revoca dell'assegnazione della casa
[...] familiare di proprietà esclusiva del SI. comporterà in capo a quest'ultimo una ulteriore Controparte_1
sopravvenienza economica, o di quella maggior somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda o in subordine dalla data di conferma della revoca della casa coniugale;
pagina 2 di 12 in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui venisse confermata la revoca della casa coniugale nonché dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio determinare l'assegno divorzile Per_1 in una somma mensile non inferiore ad € 1400,00 a favore della SI.ra valutando, ai Parte_1 fini dell'accertamento del quantum, che la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del SI. , nonché la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio comporteranno in capo al SI una ulteriore sopravvenienza economica, o Per_1 Controparte_1
di quella maggior somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda o in subordine dalla data di conferma della revoca della casa coniugale e dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio Per_1
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi giudizio;
in via istruttoria: richiamate le memorie n 1,2,3 ex art 183 VI co. Cpc, insiste per l'ammissione di tutte le istanze non ammesse con l'ordinanza del 26.6.23; in particolare, chiede che la Corte d'Appello voglia: ordinate a UBI Banca Popolare di Bergamo la produzione di tutta la movimentazione del conto corrente intestato ad entrambi i coniugi con numero Iban [...], sino alla sua estinzione in data 21.1.2016 con prelievo da parte del SI. dell'intero saldo di € CP_1
124.340,81; disporre indagini sugli effettivi redditi e sul patrimonio del SI. attraverso, se del caso, Controparte_1
della Polizia Tributaria, considerato che le precedenti indagini hanno cristallizzato la situazione economica del SI alla data del 31.12.2017, prima che gli venisse devoluta l'eredità del padre CP_1
deceduto il 1.11.19; ordinare a parte ricorrente di allegare, con riferimento alla posizione propria e della eventuale convivente, le buste paga degli ultimi tre anni nonché, per l'ultimo triennio antecedente all'annualità in corso, gli estratti conto relativi ai rapporti bancari, postali, finanziari ed assicurativi di cui sia titolare sia personalmente che quale cointestatario, ovvero quale semplice delegato o legale rappresentante, presso le banche ed istituti finanziari nonché gli estratti relativi alle carte di pagamento, carte di credito e carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese nelle quali il/i predetto/i abbia/abbiano eventuali partecipazioni, precisando che i documenti relativi in lingua e/o valuta estera dovranno essere accompagnati dalla traduzione (semplice) con pagina 3 di 12 specificazione del valore in euro (principio che vale per i documenti già allegati), oltre ad una nota riepilogativa degli immobili e dei mobili registrati di cui i soggetti suddetti siano proprietari/comproprietari/usufruttuari ovvero di cui abbiano il godimento, a titolo oneroso o gratuito, con allegazione quanto a questi ultimi del relativo contratto oltre che dei contratti di concessione in uso a terzi, a titolo gratuito ed oneroso e dell'eventuale attività regolarizzata svolta con specificazione delle entrate medie mensili;
disporre CTU medico legale psicologica in relazione al quadro clinico determinatosi in capo alla SI.ra in esito alla condotta tenuta dal SI e già descritto nella perizia a Parte_1 Controparte_1
firma della dott.ssa sub doc 7, nella documentazione medica già agli atti sub doc 9 Persona_2 comprensiva della relazione psichiatrica dott. sub doc 16,17,18 e 19” Persona_3
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 721/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 20.7.2024, poiché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via incidentale, in parziale riforma della appellata sentenza: dichiarare i coniugi indipendenti dal punto di vista economico e che nulla è dovuto da parte dell'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria: disporre indagini patrimoniali, anche con l'ausilio della Polizia Tributaria, sul reale tenore di vita della SI.ra e del figlio con accertamento altresì del reale luogo di Parte_1 Persona_4
domicilio del figlio Per_1
ammissione a prova contraria su tutte le istanze istruttorie di controparte eventualmente ammesse in giudizio;
indica a testi: sui capitoli 1,2,3, SI. via Besozzi 21 a Gavirate (VA) Testimone_1
sui capitoli 20 e 22 via Bicocca 34 Varese Testimone_2
sui capitoli 36,37,38,40,42,45,47 il SI. via Della Cappelletta 7 Gemonio;
Testimone_3
pagina 4 di 12 su tutti gli altri capitoli il SI. via Dante Alighieri 2 Brenta” Parte_2
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.8.2024 la SI.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il 4.7.2024, depositata il
20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Controparte_1 Parte_1
Con la domanda di divorzio ha chiesto di revocare l'assegno per la moglie e l'assegno Controparte_1 per il figlio nonché l'assegnazione della casa coniugale. Ha dedotto di svolgere la professione di ottico insieme al figlio redditi in sensibile Tes_3 diminuzione a causa della crisi economica;
il suo patrimonio mobiliare e immobiliare è stato ricevuto in eredità dai propri genitori e la moglie non ha contribuito in nessun modo alla sua formazione;
la moglie era assunta a tempo determinato presso un ente pubblico territoriale con reddito netto annuo di
€ 20.000 e durante il matrimonio ha lavorato senza dover fare alcuna rinuncia e dedicandosi agli studi universitari conseguendo la laurea in Scienze Politiche presso L'Università Statale di Milano. nato nel 1997 deve essere ritenuto responsabile se non ha ancora raggiunto una indipendenza Per_1 economica: è sempre stato ribelle, aveva abbandonato gli studi nel 2017 dopo vari insuccessi, senza conseguire il diploma, ha rifiutato le offerte fattegli dal padre ed ora è senza occupazione lavorativa e scolastica.
La SI.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di € 750,00 per il figlio e delle spese Parte_1 straordinarie al 100% e l'assegno per sé di € 750,00.
In fase presidenziale con udienza tenuta il 19.10.2022 il Tribunale con ordinanza 24.10.2022 confermava in via provvisoria i provvedimenti di separazione.
Con sentenza non definitiva n.123/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo. Nella fase di merito è stata disposta istruttoria orale con testi escussi all'udienza del 27.9.2023.
Il Tribunale di Varese ha respinto la domanda di concorso al mantenimento del figlio Per_1 accertando quanto segue: non è stata fornita alcuna prova del fatto che ora di 27 anni con studi interrotti nel 2017 abbia Per_1 cercato un lavoro seppur infruttuosamente;
pur ritenute condivisibili le considerazioni operate dalla Corte di Appello che nel 2021 ha riformato la sentenza di separazione circa l'assegno per Per_1
“tenendo conto che dal 2016 al 2020 sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di natura penale/amministrativa per detenzione sostanze stupefacienti/ ricettazione/ deturpamento/invasione edifici / terreni, ravvisandovi una situazione di fragilità necessitante di dell'appoggio anche materiale dei genitori per il tempo utile a responsabilizzarlo e accompagnarlo nella vita adulta di fatto e non solo anagrafica”, ora sono passati più di due anni senza che si sia adoperato per la sua vita;
di Per_1 conseguenza ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale;
pagina 5 di 12 ha ritenuto fondata nei limiti che seguono la domanda di assegno divorzile della SI.ra Parte_1 accertando quanto segue: redditi Cassina: PF 2023 per il 2022 reddito complessivo € 53444, è proprietario della casa familiare dove ora può rientrare, ha consistente patrimonio mobiliare e immobiliare (al 2017 accertato dalla
Guardia di Finanza circa 1 milione e mezzo di euro investiti) e dopo ha ricevuto in eredità un immobile fabbricato in Cittiglio, un terreno boschivo e uno agricolo.
ha sempre lavorato e ora è in pensione dal 1.5.2023 con € 1520,00 al mese è Controparte_2 comproprietaria per il 25% di alcuni terreni e immobili ricevuti in eredità; matrimonio durato 25 anni con la crescita di due figli;
si è sempre maggiormente adoperata alla conduzione della casa mentre il marito era maggiormente assorbito dal lavoro (ciò è stato confermato dai testi); il Tribunale ha valutato la funzione compensativa/perequativa dell'assegno divorzile ed ha quantificato in € 350,00 l'assegno stesso. Ha compensato le spese di lite.
Ha proposto appello la SI.ra per chiedere: Parte_1 l'assegnazione della casa coniugale a lei convivente con il figlio Per_1 il versamento a lei dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € Per_1
829,83, già rivalutato a marzo 2024, oltre successiva rivalutazione Istat o di quella diversa di giustizia risultante e oltre il 100% delle spese straordinarie;
il versamento a lei dell'assegno divorzile nella misura di € 806,20, già rivalutato a gennaio 2024, oltre successiva rivalutazione Istat o quella diversa di giustizia. In via subordinata nel caso venisse confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale un assegno divorzile di 1200,00 o di quella diversa di giustizia dovendo cercare una casa;
in via subordinata nel caso venisse confermata la revoca dell'assegno per un assegno divorzile Per_1 di 1400,00 o di quella diversa di giustizia dovendo oltre a cercare una casa anche mantenere il figlio;
chiede indagini supplettive sui redditi e patrimonio del CP_1
Viene contestato al Tribunale di Varese che: non è stato valutato che soffre di un disagio fisico sociale che ad oggi gli ha impedito di Per_1 condurre una vita che lo renda autonomo;
è pacifico che abbia avuto le difficoltà enunciata dalle Corte di Appello con la sentenza citata, il dott. con dichiarazione 3.4.2023 doc.31 1° grado ha CP_3 certificato “ presenta una stato di disagio psicologico legato a vissuti di forte tensione in Per_1 ambito familiare con relativa compromissione del suo percorso scolastico e scelte di vita che lo hanno allontanato da un percorso più adatto a sviluppare le sue potenzialità”; i testimoni hanno confermato che lui fa riferimento solo alla madre;
con la memoria di replica in primo grado ha chiesto di poter produrre il suo certificato di residenza con i figli e del 2.5.2024 nonché il provvedimento 24.10.2023 del Ministero di Giustizia a Tes_3 Per_1 carico di pervenuto in esito alla chiusura dell'istruttoria che si producono in questa sede doc A Per_1 e B ex art 473 bis 35 cpc: dal doc b) risulta che è sottoposto ai provvedimenti dell'UEPE Per_1
(convocazione); parte avversaria non ha dimostrato che nonostante queste difficoltà di lui avrebbe potuto Per_1 procurarsi una autosufficienza economica e ora deve lasciare la casa ed essere privato del sostegno economico del padre: lui di fatto è assimilabile ad un minore di cui si occupa solo la madre e con il padre non ha rapporti;
quanto all'assegno divorzile è insufficiente la quantificazione in considerazione anche della differenza reddituale e delle ricchezze del e non è stato considerato il criterio assistenziale e l'addebito CP_1
pagina 6 di 12 della separazione al marito e anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno per il figlio Per_1 Contesta la compensazione delle spese di lite stante il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si è costituito in data 25.9.2024: chiede dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto Controparte_1 dell'appello; in via incidentale la revoca dell'assegno divorzile, dichiararsi l'autosufficienza dei coniugi e che nulla è dovuto all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
sostiene non essere vero che si sia disinteressato di il quale potrebbe vivere con il padre e il Per_1 fratello nella casa coniugale e lavorare con lui in negozio, come più volte invitato a fare;
la moglie ha sempre giustificato in modo estremamente tutelante il figlio ostacolandone l'autonomia; le domande svolte in via subordinata sono inammissibili in quanto nuove;
l'assegno divorzile non è dovuto: lei non ha fatto alcuna rinuncia professionale: ha sempre lavorato ed avuto aiuto domestico pagato dal marito riuscendo a laurearsi e frequentare un master pagato dal marito e lui si è sempre occupato della famiglia avendo il negozio di ottica vicino a casa;
infondato l'appello sulla compensazione delle spese di lite.
Chiede indagini patrimoniali sul tenore di vita della Produce Unico 2024 reddito Parte_1 complessivo € 35.930,00.
Parte appellante in data 3.12-2024 ha depositato le dichiarazioni dei redditi: 730/2024 € 15.812 da lavoro o assimilati + assegno coniuge € 8269; 730/2023 € 24.703 reddito complessivo;
730/2022 € 25294 reddito complessivo oltre a estratti conto bancari.
Parte appellata in data 5.12.2024 ha deposito: Unico 2022 € 45871 reddito complessivo + estratti conto bancari (al 30.6.2024 € 48.707 – deposito titoli al 30.9.2024 € 735.911)
Con memoria ex art 473 bis 17 co.1 in data 17.12.2024 parte appellante ha allegato che: le domande subordinate non sono nuove ma forniscono elementi per parametrare il quantum dell'assegno rispetto al quale il Tribunale ha valutato l'an a riguardo di tutti parametri ex lege. La compensazione delle spese legali è da riformare perché è stato riconosciuto l'assegno divorzile sempre contestato dal CP_1
Chiede rigetto appello incidentale e conferma le sue conclusioni.
All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.6.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è fondato nei limiti che seguono. Parte_1
pagina 7 di 12 E' infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto l'appello svolto dalla SI.ra a riguardo del mancato riconoscimento a carico del SI. del Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio con conseguente rigetto della domanda di assegnazione Per_1 della casa coniugale.
Cassazione civile sez. I, 09/12/2024, n.3156 “Il raggiungimento invero di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento
o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati
e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e
d'impegno verso un obiettivo prescelto”
Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n.12123 “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie eSIenze economiche mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle eSIenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
ha ora 27 anni ed ha interrotto gli studi nel 2017, senza aver conseguito il diploma e Persona_4 non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare che in questi sette anni abbia cercato lavoro Per_1 per rendersi economicamente indipendente, anzi risulta fatto pacifico e non contestato che questi potrebbe lavorare nel negozio del padre insieme a suo fratello, ma che non ha aderito a tale prospettiva, così come non appare interessargli l'eventualità di rimanere a vivere con padre e fratello nella casa già coniugale.
pagina 8 di 12 Se questa Corte di Appello con la sentenza pubblicata ad aprile 2022, avente ad oggetto la domanda di separazione coniugi, decidendo sul contributo al mantenimento di , tenuto conto dei suoi disagi Per_1 scolastici e comportamentali, aveva deciso di concedere al ragazzo ancora un po' di tempo per essere sostenuto dai genitori nel suo percorso di responsabilizzazione nella vita adulta, precisando che tale sostegno non avrebbe potuto esserci per sempre, ora essendo trascorsi altri due anni in completo stato di inerzia rispetto alla ricerca di una occupazione, pur non sottovalutando la permanenza del medesimo in uno stato di fragilità psicologica, allo stato la Corte ritiene che non sussista più il presupposto per disporre la prosecuzione a carico del padre dell'obbligo di concorso al mantenimento del figlio
Per_1
Di conseguenza va confermato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte della SI.ra . Parte_1
Appare, invece, fondato l'appello svolto dalla SI.ra avente ad oggetto la Parte_1 quantificazione dell'assegno divorzile, mentre è infondato l'appello incidentale proposto da CP_1
avente ad oggetto la richiesta di revoca del medesimo assegno.
[...]
La Corte osserva che il Tribunale di Varese ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e ritiene che nel caso di specie si possa addivenire ad un giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di di natura perequativa/compensativa e, per l'effetto, circa Parte_1
l'accertamento dell'an dell'assegno divorzile va rigettato lo svolto appello incidentale volto alla richiesta di relativa revoca.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause pagina 9 di 12 contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, rilevandone la funzione perequativa/compensativa, tenuto conto della considerevole disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre al contributo endofamiliare apportato dalla SI.ra Parte_1 in 30 anni di matrimonio (matrimonio contratto il 29.9.1991 con separazione intervenuta con sentenza
671/2020 del Tribunale di Varese) e la crescita di due figli di cui con le sue problematicità, Per_1 oltre ad aver sempre lavorato.
E' risultato che la SI.ra ora è in pensione dal 1.5.2023, con pensione mensile di € Parte_1
1.520,00, è comproprietaria al 25% di immobili ricevuti in eredità, mentre il SI. esercita la CP_1 professione di ottico in proprio con i redditi accertati dal Tribunale di Varese di cui € 53.444,00 complessivi lordi per l'anno fiscale 2022, reddito complessivo diminuito per l'anno fiscale 2023 ad €
35.930 e detiene un cospicuo patrimonio immobiliare, nonché mobiliare, quest'ultimo di circa un milione e mezzo di Euro come attestato dalla relazione della Guardia di Finanza del 2017.
In linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, la Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura compensativa e/o perequativa a favore di parte appellante.
La sentenza del Tribunale di Varese va, pertanto in punto an confermata, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti. pagina 10 di 12 Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Quanto all'appello proposto dalla SI.ra avente ad oggetto il quantum dell'assegno Parte_1 divorzile di cui viene chiesto l'aumento, la Corte ritiene fondato il relativo motivo di impugnazione nei seguenti limiti.
La Corte, in riferimento alla quantificazione in favore dell'assegno divorzile, ritiene Parte_3 equo provvedere alla sua liquidazione in € 700,00 mensili, tenuto conto della rilevante disparità reddituale e patrimoniale delle parti e che trattasi di entrata soggetta a riduzione al netto della tassazione fiscale, considerando valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno il fatto che la stessa abbia perso l'assegnazione della casa già coniugale, mentre il SI. può rientravi e non debba CP_1 più corrispondere il mantenimento per il figlio e che, in ogni caso, l'avente diritto è titolare di Per_1 assegno pensionistico.
Stante il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
pagina 11 di 12 Considerato l'esito complessivo del giudizio con la prevalente soccombenza di parte ora appellata e appellante incidentale, già ricorrente in primo grado, le spese di lite, in applicazione dell'art 92 cpc,
vanno compensate per i 2/3 e per 1/3 poste a carico di quest'ultima e liquidate a favore della SI.ra
, nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM Parte_1
55/2014, aggiornate al 2022, con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.4 stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il
4.7.2024, depositata il 20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
2)in parziale accoglimento dell'appello: in riforma della sentenza appellata, liquida l'assegno divorzile disposto a favore della SI.ra ed a carico di in € 700,00 mensili;
Parte_1 Controparte_1
3)conferma nel resto la sentenza appellata;
4)condanna a rifondere a in ragione di 1/3 le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, quota liquidata nella misura di € 2.110,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta e ne compensa tra le parti i restanti 2/3.
5)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Cittiglio via Della Cappelletta n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via San Barnaba n. 30
APPELLANTE
contro pagina 1 di 12 , nato a Cittiglio il 26.3.1963, C.F. , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Vigo del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese via Speroni n. 19,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il 4.7.2024, pubblicata il 20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
721/2024 emessa dal Tribunale di Varese, depositata il 4.7.2024, pubblicata il 20.7.2024 e notificata in data 22.7.2024, assegnare la casa coniugale alla SI.ra convivente con il figlio Parte_1 Per_1 porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 versando a favore della SI.ra la somma mensile di € 829,83, già rivalutato a marzo 2024, Parte_1
oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa nonché il 100% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano;
riconoscere a favore della SI.ra ed a carico del SI. l'assegno divorzile di € Parte_1 Controparte_1
806,20, già rivalutato a Gennaio 2024, oltre alla successiva rivalutazione annuale o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda;
in via di subordine: nell'ipotesi in cui venisse confermata la revoca della casa coniugale, determinare l'assegno divorzile in una somma mensile non inferiore ad € 1200,00 a favore della SI.ra Parte_1
valutando, ai fini dell'accertamento del quantum, che la revoca dell'assegnazione della casa
[...] familiare di proprietà esclusiva del SI. comporterà in capo a quest'ultimo una ulteriore Controparte_1
sopravvenienza economica, o di quella maggior somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda o in subordine dalla data di conferma della revoca della casa coniugale;
pagina 2 di 12 in via di ulteriore subordine: nell'ipotesi in cui venisse confermata la revoca della casa coniugale nonché dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio determinare l'assegno divorzile Per_1 in una somma mensile non inferiore ad € 1400,00 a favore della SI.ra valutando, ai Parte_1 fini dell'accertamento del quantum, che la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del SI. , nonché la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio comporteranno in capo al SI una ulteriore sopravvenienza economica, o Per_1 Controparte_1
di quella maggior somma che risulterà in corso di causa, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla iniziale domanda o in subordine dalla data di conferma della revoca della casa coniugale e dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio Per_1
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi giudizio;
in via istruttoria: richiamate le memorie n 1,2,3 ex art 183 VI co. Cpc, insiste per l'ammissione di tutte le istanze non ammesse con l'ordinanza del 26.6.23; in particolare, chiede che la Corte d'Appello voglia: ordinate a UBI Banca Popolare di Bergamo la produzione di tutta la movimentazione del conto corrente intestato ad entrambi i coniugi con numero Iban [...], sino alla sua estinzione in data 21.1.2016 con prelievo da parte del SI. dell'intero saldo di € CP_1
124.340,81; disporre indagini sugli effettivi redditi e sul patrimonio del SI. attraverso, se del caso, Controparte_1
della Polizia Tributaria, considerato che le precedenti indagini hanno cristallizzato la situazione economica del SI alla data del 31.12.2017, prima che gli venisse devoluta l'eredità del padre CP_1
deceduto il 1.11.19; ordinare a parte ricorrente di allegare, con riferimento alla posizione propria e della eventuale convivente, le buste paga degli ultimi tre anni nonché, per l'ultimo triennio antecedente all'annualità in corso, gli estratti conto relativi ai rapporti bancari, postali, finanziari ed assicurativi di cui sia titolare sia personalmente che quale cointestatario, ovvero quale semplice delegato o legale rappresentante, presso le banche ed istituti finanziari nonché gli estratti relativi alle carte di pagamento, carte di credito e carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese nelle quali il/i predetto/i abbia/abbiano eventuali partecipazioni, precisando che i documenti relativi in lingua e/o valuta estera dovranno essere accompagnati dalla traduzione (semplice) con pagina 3 di 12 specificazione del valore in euro (principio che vale per i documenti già allegati), oltre ad una nota riepilogativa degli immobili e dei mobili registrati di cui i soggetti suddetti siano proprietari/comproprietari/usufruttuari ovvero di cui abbiano il godimento, a titolo oneroso o gratuito, con allegazione quanto a questi ultimi del relativo contratto oltre che dei contratti di concessione in uso a terzi, a titolo gratuito ed oneroso e dell'eventuale attività regolarizzata svolta con specificazione delle entrate medie mensili;
disporre CTU medico legale psicologica in relazione al quadro clinico determinatosi in capo alla SI.ra in esito alla condotta tenuta dal SI e già descritto nella perizia a Parte_1 Controparte_1
firma della dott.ssa sub doc 7, nella documentazione medica già agli atti sub doc 9 Persona_2 comprensiva della relazione psichiatrica dott. sub doc 16,17,18 e 19” Persona_3
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 721/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 20.7.2024, poiché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via incidentale, in parziale riforma della appellata sentenza: dichiarare i coniugi indipendenti dal punto di vista economico e che nulla è dovuto da parte dell'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria: disporre indagini patrimoniali, anche con l'ausilio della Polizia Tributaria, sul reale tenore di vita della SI.ra e del figlio con accertamento altresì del reale luogo di Parte_1 Persona_4
domicilio del figlio Per_1
ammissione a prova contraria su tutte le istanze istruttorie di controparte eventualmente ammesse in giudizio;
indica a testi: sui capitoli 1,2,3, SI. via Besozzi 21 a Gavirate (VA) Testimone_1
sui capitoli 20 e 22 via Bicocca 34 Varese Testimone_2
sui capitoli 36,37,38,40,42,45,47 il SI. via Della Cappelletta 7 Gemonio;
Testimone_3
pagina 4 di 12 su tutti gli altri capitoli il SI. via Dante Alighieri 2 Brenta” Parte_2
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 7.8.2024 la SI.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il 4.7.2024, depositata il
20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Controparte_1 Parte_1
Con la domanda di divorzio ha chiesto di revocare l'assegno per la moglie e l'assegno Controparte_1 per il figlio nonché l'assegnazione della casa coniugale. Ha dedotto di svolgere la professione di ottico insieme al figlio redditi in sensibile Tes_3 diminuzione a causa della crisi economica;
il suo patrimonio mobiliare e immobiliare è stato ricevuto in eredità dai propri genitori e la moglie non ha contribuito in nessun modo alla sua formazione;
la moglie era assunta a tempo determinato presso un ente pubblico territoriale con reddito netto annuo di
€ 20.000 e durante il matrimonio ha lavorato senza dover fare alcuna rinuncia e dedicandosi agli studi universitari conseguendo la laurea in Scienze Politiche presso L'Università Statale di Milano. nato nel 1997 deve essere ritenuto responsabile se non ha ancora raggiunto una indipendenza Per_1 economica: è sempre stato ribelle, aveva abbandonato gli studi nel 2017 dopo vari insuccessi, senza conseguire il diploma, ha rifiutato le offerte fattegli dal padre ed ora è senza occupazione lavorativa e scolastica.
La SI.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di € 750,00 per il figlio e delle spese Parte_1 straordinarie al 100% e l'assegno per sé di € 750,00.
In fase presidenziale con udienza tenuta il 19.10.2022 il Tribunale con ordinanza 24.10.2022 confermava in via provvisoria i provvedimenti di separazione.
Con sentenza non definitiva n.123/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo. Nella fase di merito è stata disposta istruttoria orale con testi escussi all'udienza del 27.9.2023.
Il Tribunale di Varese ha respinto la domanda di concorso al mantenimento del figlio Per_1 accertando quanto segue: non è stata fornita alcuna prova del fatto che ora di 27 anni con studi interrotti nel 2017 abbia Per_1 cercato un lavoro seppur infruttuosamente;
pur ritenute condivisibili le considerazioni operate dalla Corte di Appello che nel 2021 ha riformato la sentenza di separazione circa l'assegno per Per_1
“tenendo conto che dal 2016 al 2020 sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di natura penale/amministrativa per detenzione sostanze stupefacienti/ ricettazione/ deturpamento/invasione edifici / terreni, ravvisandovi una situazione di fragilità necessitante di dell'appoggio anche materiale dei genitori per il tempo utile a responsabilizzarlo e accompagnarlo nella vita adulta di fatto e non solo anagrafica”, ora sono passati più di due anni senza che si sia adoperato per la sua vita;
di Per_1 conseguenza ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale;
pagina 5 di 12 ha ritenuto fondata nei limiti che seguono la domanda di assegno divorzile della SI.ra Parte_1 accertando quanto segue: redditi Cassina: PF 2023 per il 2022 reddito complessivo € 53444, è proprietario della casa familiare dove ora può rientrare, ha consistente patrimonio mobiliare e immobiliare (al 2017 accertato dalla
Guardia di Finanza circa 1 milione e mezzo di euro investiti) e dopo ha ricevuto in eredità un immobile fabbricato in Cittiglio, un terreno boschivo e uno agricolo.
ha sempre lavorato e ora è in pensione dal 1.5.2023 con € 1520,00 al mese è Controparte_2 comproprietaria per il 25% di alcuni terreni e immobili ricevuti in eredità; matrimonio durato 25 anni con la crescita di due figli;
si è sempre maggiormente adoperata alla conduzione della casa mentre il marito era maggiormente assorbito dal lavoro (ciò è stato confermato dai testi); il Tribunale ha valutato la funzione compensativa/perequativa dell'assegno divorzile ed ha quantificato in € 350,00 l'assegno stesso. Ha compensato le spese di lite.
Ha proposto appello la SI.ra per chiedere: Parte_1 l'assegnazione della casa coniugale a lei convivente con il figlio Per_1 il versamento a lei dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € Per_1
829,83, già rivalutato a marzo 2024, oltre successiva rivalutazione Istat o di quella diversa di giustizia risultante e oltre il 100% delle spese straordinarie;
il versamento a lei dell'assegno divorzile nella misura di € 806,20, già rivalutato a gennaio 2024, oltre successiva rivalutazione Istat o quella diversa di giustizia. In via subordinata nel caso venisse confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale un assegno divorzile di 1200,00 o di quella diversa di giustizia dovendo cercare una casa;
in via subordinata nel caso venisse confermata la revoca dell'assegno per un assegno divorzile Per_1 di 1400,00 o di quella diversa di giustizia dovendo oltre a cercare una casa anche mantenere il figlio;
chiede indagini supplettive sui redditi e patrimonio del CP_1
Viene contestato al Tribunale di Varese che: non è stato valutato che soffre di un disagio fisico sociale che ad oggi gli ha impedito di Per_1 condurre una vita che lo renda autonomo;
è pacifico che abbia avuto le difficoltà enunciata dalle Corte di Appello con la sentenza citata, il dott. con dichiarazione 3.4.2023 doc.31 1° grado ha CP_3 certificato “ presenta una stato di disagio psicologico legato a vissuti di forte tensione in Per_1 ambito familiare con relativa compromissione del suo percorso scolastico e scelte di vita che lo hanno allontanato da un percorso più adatto a sviluppare le sue potenzialità”; i testimoni hanno confermato che lui fa riferimento solo alla madre;
con la memoria di replica in primo grado ha chiesto di poter produrre il suo certificato di residenza con i figli e del 2.5.2024 nonché il provvedimento 24.10.2023 del Ministero di Giustizia a Tes_3 Per_1 carico di pervenuto in esito alla chiusura dell'istruttoria che si producono in questa sede doc A Per_1 e B ex art 473 bis 35 cpc: dal doc b) risulta che è sottoposto ai provvedimenti dell'UEPE Per_1
(convocazione); parte avversaria non ha dimostrato che nonostante queste difficoltà di lui avrebbe potuto Per_1 procurarsi una autosufficienza economica e ora deve lasciare la casa ed essere privato del sostegno economico del padre: lui di fatto è assimilabile ad un minore di cui si occupa solo la madre e con il padre non ha rapporti;
quanto all'assegno divorzile è insufficiente la quantificazione in considerazione anche della differenza reddituale e delle ricchezze del e non è stato considerato il criterio assistenziale e l'addebito CP_1
pagina 6 di 12 della separazione al marito e anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno per il figlio Per_1 Contesta la compensazione delle spese di lite stante il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si è costituito in data 25.9.2024: chiede dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto Controparte_1 dell'appello; in via incidentale la revoca dell'assegno divorzile, dichiararsi l'autosufficienza dei coniugi e che nulla è dovuto all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
sostiene non essere vero che si sia disinteressato di il quale potrebbe vivere con il padre e il Per_1 fratello nella casa coniugale e lavorare con lui in negozio, come più volte invitato a fare;
la moglie ha sempre giustificato in modo estremamente tutelante il figlio ostacolandone l'autonomia; le domande svolte in via subordinata sono inammissibili in quanto nuove;
l'assegno divorzile non è dovuto: lei non ha fatto alcuna rinuncia professionale: ha sempre lavorato ed avuto aiuto domestico pagato dal marito riuscendo a laurearsi e frequentare un master pagato dal marito e lui si è sempre occupato della famiglia avendo il negozio di ottica vicino a casa;
infondato l'appello sulla compensazione delle spese di lite.
Chiede indagini patrimoniali sul tenore di vita della Produce Unico 2024 reddito Parte_1 complessivo € 35.930,00.
Parte appellante in data 3.12-2024 ha depositato le dichiarazioni dei redditi: 730/2024 € 15.812 da lavoro o assimilati + assegno coniuge € 8269; 730/2023 € 24.703 reddito complessivo;
730/2022 € 25294 reddito complessivo oltre a estratti conto bancari.
Parte appellata in data 5.12.2024 ha deposito: Unico 2022 € 45871 reddito complessivo + estratti conto bancari (al 30.6.2024 € 48.707 – deposito titoli al 30.9.2024 € 735.911)
Con memoria ex art 473 bis 17 co.1 in data 17.12.2024 parte appellante ha allegato che: le domande subordinate non sono nuove ma forniscono elementi per parametrare il quantum dell'assegno rispetto al quale il Tribunale ha valutato l'an a riguardo di tutti parametri ex lege. La compensazione delle spese legali è da riformare perché è stato riconosciuto l'assegno divorzile sempre contestato dal CP_1
Chiede rigetto appello incidentale e conferma le sue conclusioni.
All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.6.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è fondato nei limiti che seguono. Parte_1
pagina 7 di 12 E' infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto l'appello svolto dalla SI.ra a riguardo del mancato riconoscimento a carico del SI. del Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio con conseguente rigetto della domanda di assegnazione Per_1 della casa coniugale.
Cassazione civile sez. I, 09/12/2024, n.3156 “Il raggiungimento invero di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento
o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati
e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e
d'impegno verso un obiettivo prescelto”
Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n.12123 “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie eSIenze economiche mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle eSIenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
ha ora 27 anni ed ha interrotto gli studi nel 2017, senza aver conseguito il diploma e Persona_4 non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare che in questi sette anni abbia cercato lavoro Per_1 per rendersi economicamente indipendente, anzi risulta fatto pacifico e non contestato che questi potrebbe lavorare nel negozio del padre insieme a suo fratello, ma che non ha aderito a tale prospettiva, così come non appare interessargli l'eventualità di rimanere a vivere con padre e fratello nella casa già coniugale.
pagina 8 di 12 Se questa Corte di Appello con la sentenza pubblicata ad aprile 2022, avente ad oggetto la domanda di separazione coniugi, decidendo sul contributo al mantenimento di , tenuto conto dei suoi disagi Per_1 scolastici e comportamentali, aveva deciso di concedere al ragazzo ancora un po' di tempo per essere sostenuto dai genitori nel suo percorso di responsabilizzazione nella vita adulta, precisando che tale sostegno non avrebbe potuto esserci per sempre, ora essendo trascorsi altri due anni in completo stato di inerzia rispetto alla ricerca di una occupazione, pur non sottovalutando la permanenza del medesimo in uno stato di fragilità psicologica, allo stato la Corte ritiene che non sussista più il presupposto per disporre la prosecuzione a carico del padre dell'obbligo di concorso al mantenimento del figlio
Per_1
Di conseguenza va confermato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte della SI.ra . Parte_1
Appare, invece, fondato l'appello svolto dalla SI.ra avente ad oggetto la Parte_1 quantificazione dell'assegno divorzile, mentre è infondato l'appello incidentale proposto da CP_1
avente ad oggetto la richiesta di revoca del medesimo assegno.
[...]
La Corte osserva che il Tribunale di Varese ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e ritiene che nel caso di specie si possa addivenire ad un giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di di natura perequativa/compensativa e, per l'effetto, circa Parte_1
l'accertamento dell'an dell'assegno divorzile va rigettato lo svolto appello incidentale volto alla richiesta di relativa revoca.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause pagina 9 di 12 contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, rilevandone la funzione perequativa/compensativa, tenuto conto della considerevole disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre al contributo endofamiliare apportato dalla SI.ra Parte_1 in 30 anni di matrimonio (matrimonio contratto il 29.9.1991 con separazione intervenuta con sentenza
671/2020 del Tribunale di Varese) e la crescita di due figli di cui con le sue problematicità, Per_1 oltre ad aver sempre lavorato.
E' risultato che la SI.ra ora è in pensione dal 1.5.2023, con pensione mensile di € Parte_1
1.520,00, è comproprietaria al 25% di immobili ricevuti in eredità, mentre il SI. esercita la CP_1 professione di ottico in proprio con i redditi accertati dal Tribunale di Varese di cui € 53.444,00 complessivi lordi per l'anno fiscale 2022, reddito complessivo diminuito per l'anno fiscale 2023 ad €
35.930 e detiene un cospicuo patrimonio immobiliare, nonché mobiliare, quest'ultimo di circa un milione e mezzo di Euro come attestato dalla relazione della Guardia di Finanza del 2017.
In linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, la Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura compensativa e/o perequativa a favore di parte appellante.
La sentenza del Tribunale di Varese va, pertanto in punto an confermata, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti. pagina 10 di 12 Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Quanto all'appello proposto dalla SI.ra avente ad oggetto il quantum dell'assegno Parte_1 divorzile di cui viene chiesto l'aumento, la Corte ritiene fondato il relativo motivo di impugnazione nei seguenti limiti.
La Corte, in riferimento alla quantificazione in favore dell'assegno divorzile, ritiene Parte_3 equo provvedere alla sua liquidazione in € 700,00 mensili, tenuto conto della rilevante disparità reddituale e patrimoniale delle parti e che trattasi di entrata soggetta a riduzione al netto della tassazione fiscale, considerando valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno il fatto che la stessa abbia perso l'assegnazione della casa già coniugale, mentre il SI. può rientravi e non debba CP_1 più corrispondere il mantenimento per il figlio e che, in ogni caso, l'avente diritto è titolare di Per_1 assegno pensionistico.
Stante il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
pagina 11 di 12 Considerato l'esito complessivo del giudizio con la prevalente soccombenza di parte ora appellata e appellante incidentale, già ricorrente in primo grado, le spese di lite, in applicazione dell'art 92 cpc,
vanno compensate per i 2/3 e per 1/3 poste a carico di quest'ultima e liquidate a favore della SI.ra
, nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM Parte_1
55/2014, aggiornate al 2022, con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.4 stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Varese n. 721/2024 – emessa nella causa civile n. 1945/2022 R.G. il
4.7.2024, depositata il 20.7.2024 e notificata il 22.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
2)in parziale accoglimento dell'appello: in riforma della sentenza appellata, liquida l'assegno divorzile disposto a favore della SI.ra ed a carico di in € 700,00 mensili;
Parte_1 Controparte_1
3)conferma nel resto la sentenza appellata;
4)condanna a rifondere a in ragione di 1/3 le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, quota liquidata nella misura di € 2.110,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta e ne compensa tra le parti i restanti 2/3.
5)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
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