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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3782 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/12/2025 e vertente TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GERVASONI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data16/12/2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
in Caponago (MB) in data 23.10.1999 (atto: anno 1999, parte Parte_1 Controparte_1
II, serie A, n. 20), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. 2)Prendere atto che il figlio nato il [...], è economicamente autosufficiente. Per_1 3) Disporre in ogni caso che – sussistendone le condizioni di legge nelle more del compimento del 21° anno di età di – la Sig.ra percepisca il 100% degli AUU quale genitore convivente con Per_1 Parte_1 il figlio.
4) Prendere atto che la casa coniugale sita in Caponago alla via XXV Aprile 26/4 è di proprietà esclusiva della Sig.ra la quale continuerà a viverci insieme al figlio con lei allo stato convivente, con Parte_1 tutto quanto l'arreda e correda.
5) Dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti fin dall'epoca della separazione.
6) Prendere atto che i coniugi hanno già definito ogni loro questione economica fin dall'epoca della separazione e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'una dall'altro. IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi ampio e libero interrogatorio Sig.ra ui fatti di causa, così come compiutamente Parte_1 esposti in narrativa, lettere da “a” a “g” (qui integralmente richiamati e preceduti da “vero che”). B) Ammettersi l'interrogatorio formale del Sig. sui fatti di causa, così come compiutamente CP_1 esposti in narrativa, lettere da “a” a “g” (qui integralmente richiamati e preceduti da “vero che”). C) Con riserva di replicare alle eventuali istanze istruttorie di controparte, se necessario, anche a mezzo di testimoni a prova contraria. F) Con riserva di chiedere, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., al Sig. e/o all'Agenzia delle Entrate la CP_1 situazione reddituale/patrimoniale del resistente, laddove egli presentasse una domanda di assegno divorzile per sé. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
ha proposto ricorso nei confronti di al fine di sentire pronunciare la Parte_1 Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Caponago in data 23.10.1999, e dalla quale unione era nato il figlio (14.07.2005). Per_1
La ricorrente ha esposto che ormai da anni è cessata la convivenza e che l'affectio coniugalis è ormai definitivamente venuto meno. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 25.01.2024 (sent. n. 406/24 – pubbl. in data 06.02.2024). La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Le affermazioni e le deduzioni di non risultano smentite dalla controparte, il quale non si è Parte_1 costituito nel presente giudizio;
all'udienza del 16.12.2025, vista la regolarità della notifica, è CP_1 stato dichiarato contumace. Nella medesima sede, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Visti gli atti della causa, non risultano ulteriori questioni da disciplinare rispetto allo status. Invero, il figlio risulta ormai essere maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come Per_1 affermato dalla madre parte ricorrente, e la stessa ha argomentato in merito all'autosufficienza Parte_1 economica propria e di così come ha riferito rispetto all'assenza questioni economiche CP_1 pendenti, di tal guisa che non è dato statuire in merito ad alcun assegno divorzile. Nulla quaestio neppure rispetto alla casa ex coniugale, data l'assenza di figli ove disporne il collocamento ed essendo tale immobile di esclusiva proprietà della ricorrente. III. Quanto all'A.U. erogato dall' si dichiara non luogo a provvedere in merito alla richiesta posto CP_2 che figlio maggiorenne, ha facoltà di esercitare in autonomia il diritto in questione. Parte_2
IV. Le istanze istruttorie, in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, devono essere rigettate;
V. Data la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 28/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Caponago (MB) in data 23.10.199 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Caponago (MB) atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1999), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caponago (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rigetta le istanze istruttorie per i motivi indicati in parte motiva;
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/12/2025 e vertente TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GERVASONI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data16/12/2025, ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da ricorso introduttivo. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
in Caponago (MB) in data 23.10.1999 (atto: anno 1999, parte Parte_1 Controparte_1
II, serie A, n. 20), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. 2)Prendere atto che il figlio nato il [...], è economicamente autosufficiente. Per_1 3) Disporre in ogni caso che – sussistendone le condizioni di legge nelle more del compimento del 21° anno di età di – la Sig.ra percepisca il 100% degli AUU quale genitore convivente con Per_1 Parte_1 il figlio.
4) Prendere atto che la casa coniugale sita in Caponago alla via XXV Aprile 26/4 è di proprietà esclusiva della Sig.ra la quale continuerà a viverci insieme al figlio con lei allo stato convivente, con Parte_1 tutto quanto l'arreda e correda.
5) Dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti fin dall'epoca della separazione.
6) Prendere atto che i coniugi hanno già definito ogni loro questione economica fin dall'epoca della separazione e che null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'una dall'altro. IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi ampio e libero interrogatorio Sig.ra ui fatti di causa, così come compiutamente Parte_1 esposti in narrativa, lettere da “a” a “g” (qui integralmente richiamati e preceduti da “vero che”). B) Ammettersi l'interrogatorio formale del Sig. sui fatti di causa, così come compiutamente CP_1 esposti in narrativa, lettere da “a” a “g” (qui integralmente richiamati e preceduti da “vero che”). C) Con riserva di replicare alle eventuali istanze istruttorie di controparte, se necessario, anche a mezzo di testimoni a prova contraria. F) Con riserva di chiedere, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., al Sig. e/o all'Agenzia delle Entrate la CP_1 situazione reddituale/patrimoniale del resistente, laddove egli presentasse una domanda di assegno divorzile per sé. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
ha proposto ricorso nei confronti di al fine di sentire pronunciare la Parte_1 Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Caponago in data 23.10.1999, e dalla quale unione era nato il figlio (14.07.2005). Per_1
La ricorrente ha esposto che ormai da anni è cessata la convivenza e che l'affectio coniugalis è ormai definitivamente venuto meno. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 25.01.2024 (sent. n. 406/24 – pubbl. in data 06.02.2024). La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Le affermazioni e le deduzioni di non risultano smentite dalla controparte, il quale non si è Parte_1 costituito nel presente giudizio;
all'udienza del 16.12.2025, vista la regolarità della notifica, è CP_1 stato dichiarato contumace. Nella medesima sede, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Visti gli atti della causa, non risultano ulteriori questioni da disciplinare rispetto allo status. Invero, il figlio risulta ormai essere maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come Per_1 affermato dalla madre parte ricorrente, e la stessa ha argomentato in merito all'autosufficienza Parte_1 economica propria e di così come ha riferito rispetto all'assenza questioni economiche CP_1 pendenti, di tal guisa che non è dato statuire in merito ad alcun assegno divorzile. Nulla quaestio neppure rispetto alla casa ex coniugale, data l'assenza di figli ove disporne il collocamento ed essendo tale immobile di esclusiva proprietà della ricorrente. III. Quanto all'A.U. erogato dall' si dichiara non luogo a provvedere in merito alla richiesta posto CP_2 che figlio maggiorenne, ha facoltà di esercitare in autonomia il diritto in questione. Parte_2
IV. Le istanze istruttorie, in quanto irrilevanti ai fini del giudizio, devono essere rigettate;
V. Data la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 28/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Caponago (MB) in data 23.10.199 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Caponago (MB) atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1999), II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caponago (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rigetta le istanze istruttorie per i motivi indicati in parte motiva;
VII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona