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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1131 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. STRAZZA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GIUSEPPE ANTONIO
GUATTANI,15 00161 ROMA;
- appellante contro
(c.f. ), in qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI MONIA ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA TRIESTE 41 60025 LORETO;
- parte appellata
Oggetto: finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa, previa declaratoria di illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, anche per jus superveniens e per mutato orientamento della Giurisprudenza CGE: in via principale:
1) Accogliere le domande della in primo grado relative a: Parte_1
• accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (anche sopravvenuta in corso di causa) con esclusione della applicabilità dei principi di cui alla sentenza anche CP_3
perché sorpassati dalla successiva sentenza CGE 9/2/2023;
• accertare la conformità dello schema contrattuale per cui è causa ed in particolare dell'art.
9 delle condizioni generali di contratto alla normativa nazionale (anche sopravvenuta in corso di causa) e la completa informativa fornita al cliente con le informazioni europee;
• accertare la trasparenza del contratto ex art. 35 del codice del consumo;
• accertare la natura di costi up front delle commissioni di attivazione (comprensive dei costi di istruttoria) e delle commissioni di intermediazione del contratto per cui è causa, con conseguente non rimborsabilità sia delle commissioni di attivazione, sia delle commissioni di intermediazione;
• accertare la correttezza delle restituzioni operate dalla a seguito della Parte_1 estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti dell'appellato;
• accertare l'erroneità del lodo ABF di cui in narrativa limitatamente alla asserita rimborsabilità dei costi up front in funzione della sentenza CP_3
• ordinare all'ABF di cancellare, per quanto concerne il lodo di cui in narrativa la denominazione sociale dall'elenco della banche e società finanziarie Parte_1
inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html.
2) respingere le domande avanzate in via riconvenzionale dall'odierna appellato in primo grado accertando il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
3) in via subordinata applicare per i soli costi up front il metodo di calcolo di cui alla L.
108/2023 e per i costi recurring il metodo contrattualmente pattuito in luogo dell'applicato metodo pro rata temporis
2 4) condannare l'appellata alla ripetizione delle somme percette in esecuzione della sentenza di primo grado per euro 3.095,35
5) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3393 del 28.08.2023 e, Parte_1 per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – In data 27.3.2018 stipulava con il Parte_1 Controparte_2 contratto di finanziamento n. 0000014596 con cessione del quinto, di importo pari ad €
19.740, da rimborsare in 84 rate mensili di € 235 ciascuna.
Al momento della stipula venivano addebitati al € 789,60 per commissione CP_2 attivazione comprensiva delle spese di istruttoria ed € 210 per commissioni di gestione, e venivano trattenuti € 1.283,10 a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito.
Il mutuatario estingueva anticipatamente il finanziamento dopo la scadenza della 18^ rata e a quel momento gli venivano restituiti € 165 a titolo di rimborso spese di gestione.
1.2 – Non ritenendosi soddisfatto, il , richiamando la sent. della Corte di CP_2 CP_3
Giustizia UE, proponeva reclamo interno chiedendo il rimborso della maggior somma di €
1.628,55 (calcolata con il criterio del pro-rata temporis), ma la banca rispondeva negativamente, asserendo di avere ottemperato agli obblighi restitutori.
A questo punto, il adiva l'ABF di Torino chiedendo il rimborso di tale somma e CP_2 con decisione del 16.6.2021 l'ABF (richiamate le norme europee e nazionali e la sent.
riconosceva che la somma da rimborsare era pari ad € 1.449,00, oltre interessi CP_3
legali dal reclamo.
1.3 – ha a questo punto proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale Parte_1 di Torino contro chiedendo di accertare l'erroneità del lodo ABF Controparte_2 limitatamente all'asserita rimborsabilità dei costi up front ritenendo non applicabile la sent.
3 e di accertare la correttezza delle restituzioni operate da essa società finanziaria a CP_3 seguito dell'estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti del resistente. si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
contestando la correttezza delle argomentazioni difensive della controparte, chiedendone il rigetto e formulando domanda riconvenzionale con cui chiedeva che il rimborso fosse calcolato con il criterio del pro-rata temporis, e dunque quantificato in € 1.628,55.
1.4 - Alla prima udienza ha contestato la rappresentanza di parte convenuta Parte_1
e la relativa procura.
Il Giudice di primo grado ha dapprima disposto il mutamento del rito da sommario a rito di cognizione, quindi, con sent. n. 3393/2023, pubblicata in data 28.08.2023, ha respinto le domande di parte attrice e accolto la riconvenzionale, condannando al Parte_1 pagamento di € 1.628,55 oltre interessi secondo la legge con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo e la somma di € 20, oltre interessi secondo la legge dalla decisione dell'ABF di Torino al saldo effettivo.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- l'eccezione preliminare di parte attrice era infondata poiché ai fini dell'incarico di gestione della lite non si applicava l'art. 1392 c.c., di talché la procura in atti risultava idonea ai fini del giudizio;
- l'ambito normativo di riferimento del giudizio poteva essere così schematizzato: l'art. 125 sexies TUB aveva trasposto l'art. 16 dir. 2008/48/CE; prima della sent. TO, la giurisprudenza interpretava l'art. 125 sexies TUB sostenendo che il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (costi c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (costi up front); con la sent. TO era stato affermato il principio secondo cui in caso di rimborso anticipato del credito andavano rimborsati tutti i costi posti a carico del consumatore. L'art. 11 octies comma 2 del d.l. 73/2021 aveva stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA
d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma la C. Cost. n. 263/2022 ne
4 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della BA d'TA”;
- non era fondata la ricostruzione secondo cui la distinzione tra costi up front e costi recurring discendeva dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della BA d'TA (sebbene quest'ultima avesse più volte la diversa natura tra costi up front e costi recurring);
- la definizione di “costo totale del credito” comprendeva non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo, e la tesi che distingueva tali commissioni dalla generalità dei costi era da considerarsi artificiosa. Del resto, la nozione di
“costo totale del credito” fornita dall'art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE riguardava tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore doveva pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito era a conoscenza;
- nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art. 125 sexies Tub da interpretarsi come stabilito dalla sent. TO della UE;
- non erano conferenti i richiami all'art. 6 bis D.P.R. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, co. 1, d.lgs. 19.09.2012 n. 169, dato che la C. Cost. 263/2022 aveva specificato che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO” e che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art.
125 sexies comma 1”. Dato che le disposizioni sulla trasparenza cui rinviava l'art. 6 bis erano le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, era evidente che le stesse non potessero continuare a trovare applicazione in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB);
- nemmeno i richiami alla sentenza 9.2.2023 della UE (che secondo parte attrice, in diverso ma analogo contesto normativo, costituiva nei fatti un superamento dei principi della sentenza TO) erano conferenti: tale decisione si fondava sulla diversa dir.
2014/17/UE e si occupava di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori (nel quale, come affermato da un precedente del medesimo Tribunale,
“esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata”). Dunque, tale sentenza non aveva superato i principi espressi dalla sent. CP_3
- la domanda riconvenzionale andava accolta poiché doveva essere applicato il criterio del pro-rata temporis. Sebbene il tema non fosse stato affrontato esplicitamente dalla sent.
5 quest'ultima forniva una chiara indicazione per il metodo proporzionale, affermando CP_3
che il calcolo del rimborso doveva essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. A tali principi rispondeva pienamente il criterio del pro-rata temporis, intuitivo e facile da verificare impostando una semplice proporzione.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, e in via preliminare, l'appellante ribadisce il difetto di procura e di legittimazione attiva di tale società agisce nel presente giudizio in nome CP_4 proprio e per l'esercizio di un diritto altrui, ma nel caso in esame, non vengono in rilievo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 81 c.p.c. Inoltre, il punto della sentenza di primo grado che richiama il patto di gestione lite è errato poiché ciò che difetta nel caso in esame è la legitimatio ad causam, ossia la titolarità attiva all'azione civile, il diritto ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione favorevole.
Il motivo è destituito di fondamento.
La procura prodotta da al doc. 1 fasc. primo grado conferisce a detta società sia CP_1
la rappresentanza sostanziale ad assistere, giudizialmente e stragiudizialmente, il nella controversia contro , sia la rappresentanza processuale CP_2 Parte_1 per la relativa lite, in piena conformità con il disposto dell'art. 77 c.p.c.; non si versa affatto in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.
2.2 – Con il secondo motivo, richiama la l. 103/2023, che ha previsto Parte_1
l'irripetibilità dei costi up front e l'utilizzo, ove non diversamente pattuito, del metodo della curva degli interessi (c.d. criterio del costo ammortizzato) in luogo del pro-rata temporis, applicato dal Tribunale.
Con il terzo motivo, l'appellante afferma che la sent. della Corte di Giustizia del 9.02.2023, in totale disallineamento dalla precedente sent. ha affermato che, in caso di CP_3
estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche dei costi up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente all'11.9.2019; sebbene tale sentenza riguardi l'interpretazione della dir. 2014/17/UE e non della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sent. TO), è la medesima sentenza ad
6 affermare che “l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, escludendo così ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati.
2.2.1 – L'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2023, laddove stabiliva l'efficacia retroattiva delle norme secondarie e delle istruzioni dell'Istituto di vigilanza quanto all'interpretazione dello art. 125 sexies TUB per i contratti di finanziamento estinti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla C. Cost.
22.12.2022, n. 263.
Il testo è stato conseguentemente modificato dapprima dalla l. 103/2023, di conversione del d.l. 69/2023, art. 1, co. 1 bis, con il richiamo al “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, quindi, subito dopo e senza soluzione di continuità, dall'art. 27, co. 1, del d.l. 104/2023, conv. in l. 136/2023, sopprimendo l'esclusione dal rimborso dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti di finanziamento estinti anticipatamente ed il criterio del costo ammortizzato per il calcolo della riduzione dei costi anticipati dal mutuatario.
2.2.2 – La ripetibilità dei costi up front come i costi recurring è stata inequivocabilmente sancita dalla C. Cost. 263/2022 cit., cui le modifiche normative dell'art. 11 octies, co. 2, d.l.
73/2021 hanno successivamente inteso dare attuazione.
In particolare: (a) esclusa ogni problematica relativa alla efficacia auto-esecutiva della dir.
2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in TA con il d.lgs. 141/2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. TO, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo anteriore al d.l. 73/2021, qui applicabile ratione temporis (§ 12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. TO la UE non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (§ 11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. TO una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non
7 può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (§ 13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della UE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato).
Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato.
2.2.3 – Non è pertinente il richiamo alla sent. UE 9.02.2023, in causa C – 555/2021.
In quella pronuncia, interpretativa della dir. 2014/17/UE in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il Giudice comunitario ha escluso che quella direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
ma proprio in quella causa, le conclusioni dell'Avvocato generale erano state nel senso di affermare l'estraneità alla sent. dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di CP_3
intermediazione.
La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir.
2014/17/UE).
8 I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all'art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno;
tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35).
Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei consti non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto:
“… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l'obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. TO).
Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. per CP_3
giustificare l'inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l'art. 16 dir. 2008/48/UE.
2.3 – Con il quinto ed ultimo motivo, formulato in via subordinata, chiede Parte_1
che il calcolo delle somme da restituire venga fatto col metodo della curva degli interessi (o del costo ammortizzato), e non con il criterio del pro rata temporis.
9 Il nuovo art. 125 sexies TUB, che al co. 2 dispone “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, si applica soltanto ai contratti successivi al
25.07.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Si intende dare seguito e confermare l'indirizzo di questa Corte, per cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è il “considerando” n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito: in questo senso, App. Torino, n. 1058/2023, nonché Id., n. 137/2023, per cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”; nello stesso senso anche App. Milano
17.01.2024, n. 1936 – causa r.g. n. 573/2023: “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza TO, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”.
Del resto, il contratto di finanziamento concluso dal , all'art. 9 delle condizioni CP_2
generali, non fa un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato: la clausola prevede infatti che “Il mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del SECCI” [il CP_5
è un apposito documento recante “Normativa di base sul credito ai consumatori”, al doc. 2 fasc. ], e tale pattuizione sembra anzi fare riferimento proprio al criterio pro Parte_1
10 rata temporis, piuttosto che al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, ed analogamente le istruzioni applicative al punto 4 dell'allegato “SECCI”, qui di seguito riportato:
Risulta conseguentemente infondato anche il quinto motivo di appello e corretto il criterio del pro rata seguito dal Tribunale per la quantificazione del rimborso.
3 – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in qualità di procuratrice di. Parte_1 Controparte_1
11 , avverso la sent. n. 3393/2023 emessa dal Tribunale di Torino in Controparte_2
data 28.08.2023, con atto di citazione notificato in data 15.09.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna lla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1131 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. STRAZZA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GIUSEPPE ANTONIO
GUATTANI,15 00161 ROMA;
- appellante contro
(c.f. ), in qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIANI MONIA ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA TRIESTE 41 60025 LORETO;
- parte appellata
Oggetto: finanziamento.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa, previa declaratoria di illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, anche per jus superveniens e per mutato orientamento della Giurisprudenza CGE: in via principale:
1) Accogliere le domande della in primo grado relative a: Parte_1
• accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (anche sopravvenuta in corso di causa) con esclusione della applicabilità dei principi di cui alla sentenza anche CP_3
perché sorpassati dalla successiva sentenza CGE 9/2/2023;
• accertare la conformità dello schema contrattuale per cui è causa ed in particolare dell'art.
9 delle condizioni generali di contratto alla normativa nazionale (anche sopravvenuta in corso di causa) e la completa informativa fornita al cliente con le informazioni europee;
• accertare la trasparenza del contratto ex art. 35 del codice del consumo;
• accertare la natura di costi up front delle commissioni di attivazione (comprensive dei costi di istruttoria) e delle commissioni di intermediazione del contratto per cui è causa, con conseguente non rimborsabilità sia delle commissioni di attivazione, sia delle commissioni di intermediazione;
• accertare la correttezza delle restituzioni operate dalla a seguito della Parte_1 estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti dell'appellato;
• accertare l'erroneità del lodo ABF di cui in narrativa limitatamente alla asserita rimborsabilità dei costi up front in funzione della sentenza CP_3
• ordinare all'ABF di cancellare, per quanto concerne il lodo di cui in narrativa la denominazione sociale dall'elenco della banche e società finanziarie Parte_1
inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html.
2) respingere le domande avanzate in via riconvenzionale dall'odierna appellato in primo grado accertando il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
3) in via subordinata applicare per i soli costi up front il metodo di calcolo di cui alla L.
108/2023 e per i costi recurring il metodo contrattualmente pattuito in luogo dell'applicato metodo pro rata temporis
2 4) condannare l'appellata alla ripetizione delle somme percette in esecuzione della sentenza di primo grado per euro 3.095,35
5) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3393 del 28.08.2023 e, Parte_1 per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – In data 27.3.2018 stipulava con il Parte_1 Controparte_2 contratto di finanziamento n. 0000014596 con cessione del quinto, di importo pari ad €
19.740, da rimborsare in 84 rate mensili di € 235 ciascuna.
Al momento della stipula venivano addebitati al € 789,60 per commissione CP_2 attivazione comprensiva delle spese di istruttoria ed € 210 per commissioni di gestione, e venivano trattenuti € 1.283,10 a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito.
Il mutuatario estingueva anticipatamente il finanziamento dopo la scadenza della 18^ rata e a quel momento gli venivano restituiti € 165 a titolo di rimborso spese di gestione.
1.2 – Non ritenendosi soddisfatto, il , richiamando la sent. della Corte di CP_2 CP_3
Giustizia UE, proponeva reclamo interno chiedendo il rimborso della maggior somma di €
1.628,55 (calcolata con il criterio del pro-rata temporis), ma la banca rispondeva negativamente, asserendo di avere ottemperato agli obblighi restitutori.
A questo punto, il adiva l'ABF di Torino chiedendo il rimborso di tale somma e CP_2 con decisione del 16.6.2021 l'ABF (richiamate le norme europee e nazionali e la sent.
riconosceva che la somma da rimborsare era pari ad € 1.449,00, oltre interessi CP_3
legali dal reclamo.
1.3 – ha a questo punto proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale Parte_1 di Torino contro chiedendo di accertare l'erroneità del lodo ABF Controparte_2 limitatamente all'asserita rimborsabilità dei costi up front ritenendo non applicabile la sent.
3 e di accertare la correttezza delle restituzioni operate da essa società finanziaria a CP_3 seguito dell'estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti del resistente. si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
contestando la correttezza delle argomentazioni difensive della controparte, chiedendone il rigetto e formulando domanda riconvenzionale con cui chiedeva che il rimborso fosse calcolato con il criterio del pro-rata temporis, e dunque quantificato in € 1.628,55.
1.4 - Alla prima udienza ha contestato la rappresentanza di parte convenuta Parte_1
e la relativa procura.
Il Giudice di primo grado ha dapprima disposto il mutamento del rito da sommario a rito di cognizione, quindi, con sent. n. 3393/2023, pubblicata in data 28.08.2023, ha respinto le domande di parte attrice e accolto la riconvenzionale, condannando al Parte_1 pagamento di € 1.628,55 oltre interessi secondo la legge con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo e la somma di € 20, oltre interessi secondo la legge dalla decisione dell'ABF di Torino al saldo effettivo.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- l'eccezione preliminare di parte attrice era infondata poiché ai fini dell'incarico di gestione della lite non si applicava l'art. 1392 c.c., di talché la procura in atti risultava idonea ai fini del giudizio;
- l'ambito normativo di riferimento del giudizio poteva essere così schematizzato: l'art. 125 sexies TUB aveva trasposto l'art. 16 dir. 2008/48/CE; prima della sent. TO, la giurisprudenza interpretava l'art. 125 sexies TUB sostenendo che il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (costi c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (costi up front); con la sent. TO era stato affermato il principio secondo cui in caso di rimborso anticipato del credito andavano rimborsati tutti i costi posti a carico del consumatore. L'art. 11 octies comma 2 del d.l. 73/2021 aveva stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA
d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma la C. Cost. n. 263/2022 ne
4 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della BA d'TA”;
- non era fondata la ricostruzione secondo cui la distinzione tra costi up front e costi recurring discendeva dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della BA d'TA (sebbene quest'ultima avesse più volte la diversa natura tra costi up front e costi recurring);
- la definizione di “costo totale del credito” comprendeva non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo, e la tesi che distingueva tali commissioni dalla generalità dei costi era da considerarsi artificiosa. Del resto, la nozione di
“costo totale del credito” fornita dall'art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE riguardava tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore doveva pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito era a conoscenza;
- nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art. 125 sexies Tub da interpretarsi come stabilito dalla sent. TO della UE;
- non erano conferenti i richiami all'art. 6 bis D.P.R. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, co. 1, d.lgs. 19.09.2012 n. 169, dato che la C. Cost. 263/2022 aveva specificato che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO” e che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art.
125 sexies comma 1”. Dato che le disposizioni sulla trasparenza cui rinviava l'art. 6 bis erano le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, era evidente che le stesse non potessero continuare a trovare applicazione in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB);
- nemmeno i richiami alla sentenza 9.2.2023 della UE (che secondo parte attrice, in diverso ma analogo contesto normativo, costituiva nei fatti un superamento dei principi della sentenza TO) erano conferenti: tale decisione si fondava sulla diversa dir.
2014/17/UE e si occupava di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori (nel quale, come affermato da un precedente del medesimo Tribunale,
“esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata”). Dunque, tale sentenza non aveva superato i principi espressi dalla sent. CP_3
- la domanda riconvenzionale andava accolta poiché doveva essere applicato il criterio del pro-rata temporis. Sebbene il tema non fosse stato affrontato esplicitamente dalla sent.
5 quest'ultima forniva una chiara indicazione per il metodo proporzionale, affermando CP_3
che il calcolo del rimborso doveva essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore. A tali principi rispondeva pienamente il criterio del pro-rata temporis, intuitivo e facile da verificare impostando una semplice proporzione.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, e in via preliminare, l'appellante ribadisce il difetto di procura e di legittimazione attiva di tale società agisce nel presente giudizio in nome CP_4 proprio e per l'esercizio di un diritto altrui, ma nel caso in esame, non vengono in rilievo alcuna delle ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 81 c.p.c. Inoltre, il punto della sentenza di primo grado che richiama il patto di gestione lite è errato poiché ciò che difetta nel caso in esame è la legitimatio ad causam, ossia la titolarità attiva all'azione civile, il diritto ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione favorevole.
Il motivo è destituito di fondamento.
La procura prodotta da al doc. 1 fasc. primo grado conferisce a detta società sia CP_1
la rappresentanza sostanziale ad assistere, giudizialmente e stragiudizialmente, il nella controversia contro , sia la rappresentanza processuale CP_2 Parte_1 per la relativa lite, in piena conformità con il disposto dell'art. 77 c.p.c.; non si versa affatto in ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.
2.2 – Con il secondo motivo, richiama la l. 103/2023, che ha previsto Parte_1
l'irripetibilità dei costi up front e l'utilizzo, ove non diversamente pattuito, del metodo della curva degli interessi (c.d. criterio del costo ammortizzato) in luogo del pro-rata temporis, applicato dal Tribunale.
Con il terzo motivo, l'appellante afferma che la sent. della Corte di Giustizia del 9.02.2023, in totale disallineamento dalla precedente sent. ha affermato che, in caso di CP_3
estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche dei costi up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente all'11.9.2019; sebbene tale sentenza riguardi l'interpretazione della dir. 2014/17/UE e non della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sent. TO), è la medesima sentenza ad
6 affermare che “l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, escludendo così ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati.
2.2.1 – L'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2023, laddove stabiliva l'efficacia retroattiva delle norme secondarie e delle istruzioni dell'Istituto di vigilanza quanto all'interpretazione dello art. 125 sexies TUB per i contratti di finanziamento estinti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla C. Cost.
22.12.2022, n. 263.
Il testo è stato conseguentemente modificato dapprima dalla l. 103/2023, di conversione del d.l. 69/2023, art. 1, co. 1 bis, con il richiamo al “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, quindi, subito dopo e senza soluzione di continuità, dall'art. 27, co. 1, del d.l. 104/2023, conv. in l. 136/2023, sopprimendo l'esclusione dal rimborso dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti di finanziamento estinti anticipatamente ed il criterio del costo ammortizzato per il calcolo della riduzione dei costi anticipati dal mutuatario.
2.2.2 – La ripetibilità dei costi up front come i costi recurring è stata inequivocabilmente sancita dalla C. Cost. 263/2022 cit., cui le modifiche normative dell'art. 11 octies, co. 2, d.l.
73/2021 hanno successivamente inteso dare attuazione.
In particolare: (a) esclusa ogni problematica relativa alla efficacia auto-esecutiva della dir.
2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in TA con il d.lgs. 141/2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. TO, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo anteriore al d.l. 73/2021, qui applicabile ratione temporis (§ 12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. TO la UE non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (§ 11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. TO una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non
7 può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (§ 13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della UE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato).
Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato.
2.2.3 – Non è pertinente il richiamo alla sent. UE 9.02.2023, in causa C – 555/2021.
In quella pronuncia, interpretativa della dir. 2014/17/UE in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il Giudice comunitario ha escluso che quella direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
ma proprio in quella causa, le conclusioni dell'Avvocato generale erano state nel senso di affermare l'estraneità alla sent. dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di CP_3
intermediazione.
La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir.
2014/17/UE).
8 I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all'art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno;
tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35).
Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei consti non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto:
“… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l'obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. TO).
Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. per CP_3
giustificare l'inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l'art. 16 dir. 2008/48/UE.
2.3 – Con il quinto ed ultimo motivo, formulato in via subordinata, chiede Parte_1
che il calcolo delle somme da restituire venga fatto col metodo della curva degli interessi (o del costo ammortizzato), e non con il criterio del pro rata temporis.
9 Il nuovo art. 125 sexies TUB, che al co. 2 dispone “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, si applica soltanto ai contratti successivi al
25.07.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Si intende dare seguito e confermare l'indirizzo di questa Corte, per cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è il “considerando” n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito: in questo senso, App. Torino, n. 1058/2023, nonché Id., n. 137/2023, per cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”; nello stesso senso anche App. Milano
17.01.2024, n. 1936 – causa r.g. n. 573/2023: “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza TO, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”.
Del resto, il contratto di finanziamento concluso dal , all'art. 9 delle condizioni CP_2
generali, non fa un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato: la clausola prevede infatti che “Il mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del SECCI” [il CP_5
è un apposito documento recante “Normativa di base sul credito ai consumatori”, al doc. 2 fasc. ], e tale pattuizione sembra anzi fare riferimento proprio al criterio pro Parte_1
10 rata temporis, piuttosto che al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, ed analogamente le istruzioni applicative al punto 4 dell'allegato “SECCI”, qui di seguito riportato:
Risulta conseguentemente infondato anche il quinto motivo di appello e corretto il criterio del pro rata seguito dal Tribunale per la quantificazione del rimborso.
3 – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in qualità di procuratrice di. Parte_1 Controparte_1
11 , avverso la sent. n. 3393/2023 emessa dal Tribunale di Torino in Controparte_2
data 28.08.2023, con atto di citazione notificato in data 15.09.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna lla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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