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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2613/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAL RICORRENTE
C.F. , residente in [...](Torino), CP_1 C.F._1
via Torino n. 70, e , C.F. , residente in [...]CP_2 C.F._2
Torinese (Torino), via G. Ungaretti n. 4/3,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Avigliana n.20, presso l'avv. Lucia
Margherita Grosso che li rappresenta e difende per delega in atti nei confronti di
, C.F. , residente in [...], San CP_3 C.F._3
Mauro Canavese e attualmente ospite presso la RSA SAN GIUSEPPE, in San Mauro
Torinese (Torino), via IV Novembre n. 17,
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
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CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” come nel ricorso per interdizione depositato (dichiarare
l'interdizione del signor , con ogni conseguenza di legge, nominando quale CP_3
tutore provvisorio, nonché tutore definitivo all'esito della presente procedura il figlio CP_1
in quanto vi è l'urgenza di prestare il consenso per prestazioni sanitarie nonché svolgere
[...]
le pratiche per occuparsi della gestione economica dei beni dell'interdicendo per far fronte alle
spese) insistendo per la dichiarazione di interdizione del signor (c.f. CP_3
), con ogni conseguenza di legge, confermando il già nominato tutore C.F._3
provvisorio giuramento del 14/01/2025) quale tutore definitivo..” CP_1
Per la PROCURA: “V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 9.10.2024, i ricorrenti, figli dell'interdicendo, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione del padre, affetto da Alzheimer con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 27 novembre
2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stato nominato tutore provvisorio il figlio ricorrente nato a [...] in data [...], CP_1
residente a [...]n. 70 (cell. 3478886774), per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona nonché per il compimento di atti con carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse della persona interdicenda.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nel certificato medico della dott.ssa del Per_1
19.9.2024, nel quale si riporta che l'interdicendo è affetto da Alzheimer, non è in grado di gestirsi da solo per le funzioni quotidiane ed è disorientato (cfr. doc. n.1).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicendo che non è stato in grado di rispondere ad alcuna pagina 2 di 4 delle semplici domande a lui rivolte dal giudice, e pur in qualche modo dichiarando di riconoscere i figli presenti non ne ha saputo neanche indicare il nome, limitandosi a pronunciare frasi incomprensibili o comunque non pertinenti. (cfr. verbale di udienza del 27 novembre 2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che il beneficiando non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparso per nulla collocato nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicendo è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità del medesimo di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disattesa la domanda del ricorrente, già nominato il tutore provvisorio, di essere nominato tutore definitivo, trattandosi di competenza non del Tribunale, ma del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , C.F. , CP_3 C.F._3
residente in [...], San Mauro Canavese e attualmente ospite presso la
RSA SAN GIUSEPPE, in San Mauro Torinese (Torino), via IV Novembre n. 17,
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
pagina 3 di 4 3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
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