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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza collegiale del 27 novembre 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. Viene chiamata la causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 979/2024 R.G., promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rosa Amaddeo (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (Me), Via E. Cosenza n. 51, è elettivamente domiciliato, Appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in Via La CP_1
Farina n. 263,
, nato a [...] P.G. il 29 ottobre 1968 (C.F.: Controparte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Tindaro Grasso (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in in Barcellona P.G. (Me), Via Vico II Dei Vespri n. 23, è elettivamente domiciliato,
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Mariaconcetta Nanì (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (Me), Via Medici n° 79, è elettivamente domiciliato, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Mugnano, Caterina Viglialoro e Antonio Ferronetti, presso il cui studio, in Napoli, via San Giacomo n. 24, è elettivamente domiciliata, Appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2024, emessa e pubblicata, in data 4 ottobre 2024, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di responsabilità medica. Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Rosa Amaddeo, per l' l'Avv. Giusi Tomasello per CP_1 delega dell'Avv. Caterina Tomasello, per l'Avv. Venera La Rosa e per la CP_5 CP_3
l'Avv. Maria Bertone per delega. Controparte_6
La Corte invita i difensori alla discussione orale.
1 I difensori insistono nelle difese già svolte nelle rispettive note e memorie precedentemente depositate, e chiedono porsi la causa in decisione. Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FATTO E DIRITTO Con sentenza emessa e pubblicata in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
, e l' , così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 provvedeva: “rigetta la domanda e condanna al rimborso, nei confronti delle Parte_1 altre parti, delle spese processuali che liquida come segue: (a) in favore dell' , Controparte_1 in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(b) in favore di , in € 520,20 per esborsi ed € 5.810,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(c) in favore di in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(d) in favore di
[...]
in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella Controparte_4 misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, ha proposto appello
, chiedendo: “1) ritenere e dichiarare che la sentenza n. 982/2024, pubblicata Parte_1 in data 24.10.2024, comunicata in data 25.10.2024, e notificata in data 28/29.10 e 05.11.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 1503/2023 RG dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dr. Lo Presti Giuseppe - è nulla, viziata nella sua motivazione, manifestamente illogica ed erronea in ordine alla valutazione delle prove, per quanto ampiamente detto ai motivi I e II dell'atto di impugnazione e, per l'effetto, riformarla;
2) ritenere e dichiarare che la sentenza n. 982/2024, pubblicata in data 24.10.2024, comunicata in data 25.10.2024, e notificata in data 28/29.10 e 05.11. 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 1503/2023 RG dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dr. Lo Presti Giuseppe - è nulla e/o, viziata nella sua motivazione per aver omesso, il Giudice di primo grado, di motivare il mancato accoglimento della domanda di ctu formulata dal ricorrente, per quanto ampiamente detto al motivo III del presente atto e, per l'effetto, riformarla;
3) Revocare la sentenza appellata anche nella parte in cui prevede la condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore dei convenuti appellati”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, anche per manifesta infondatezza e, nel merito, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di appello.
2 Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si è costituito in giudizio , contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di Controparte_3 appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio. Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello, in quanto erroneamente proposto con ricorso e notificato alle parti oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c., o, in via subordinata, per la manifesta inammissibilità dell'appello proposto e, in via gradata, per la manifesta infondatezza. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello interposto, ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'inoperatività contrattuale delle garanzie prestate con i certificati nn. e e, per NumeroDiCartaId_1 C.F._4
l'effetto, rigettata qualsivoglia domanda di manleva che dovesse essere riproposta dal dott.
, nonché le domande riconvenzionali di rivalsa/regresso/manleva della Controparte_3 CP_1 verso il sanitario pubblico dipendente. Con vittoria di spese e competenze del doppio
[...] grado di giudizio. Con ordinanza del 15 maggio 2025, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ravvisati i presupposti, di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., per disporre la discussione orale della causa, ex art. 350 bis c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni davanti all'istruttore. Con successiva ordinanza del 5 agosto 2025, il giudice istruttore, esaminate le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, letto l'art. 350 bis comma 2 c.p.c., ha fissato l'udienza collegiale del 27 novembre 2025, per la discussione orale della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
****** L'eccezione preliminare, formulata da relativa alla tardività Controparte_4 dell'impugnazione è fondata. Secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c., il termine breve per proporre l'appello è di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.). Costituisce, inoltre, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, quando il giudizio deve essere introdotto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/07/2021, n. 20071). E' stato costantemente affermato che “In caso di non conformità nella forma di esercizio dell'atto di impugnazione, l'impugnazione può essere considerata tempestiva e quindi ammissibile solo se, in caso di notifica di una citazione dove è richiesto il deposito del ricorso, la citazione viene depositata presso l'ufficio entro il termine per l'impugnazione, e viceversa, se al deposito del ricorso segue la notifica dell'atto alla controparte entro lo stesso termine” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/06/2024, n. 16652, che ha precisato che, in linea generale,
3 l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione e che il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando, e se, la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione). Ed ancora che “Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la
“presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine” (Cass. Civ., sez. un., 08/11/2018, n. 28575). Nel caso in esame, come documentato in atti, oltre che dedotto dalla stessa parte appellante, la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 ottobre 2024 e l'appello, introdotto erroneamente con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, è stato notificato alle controparti in data 14 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c.. Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.c., inoltre, i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e, pertanto, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 c.p.c.). Con la conseguenza che, come pure chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi indisponibili, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass. Civ., Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n. 7634), a prescindere dal fatto che abbia, o meno, svolto difese anche nel merito. Per i motivi esposti, l'appello va dichiarato inammissibile. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del grado, occorre osservare che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/06/2024, n. 15847, che ha precisato che deve escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018). Ne segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in
4 considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive in grado di appello - si liquidano in complessivi € 4.996,00 ciascuna (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 982/2024 emessa, in data 4 Parte_1 ottobre 2024, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 ciascuna, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
5
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rosa Amaddeo (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (Me), Via E. Cosenza n. 51, è elettivamente domiciliato, Appellante contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Tomasello, Carmela Puglisi e Michele Cordopatri, elettivamente domiciliata presso la sede in Via La CP_1
Farina n. 263,
, nato a [...] P.G. il 29 ottobre 1968 (C.F.: Controparte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Tindaro Grasso (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in in Barcellona P.G. (Me), Via Vico II Dei Vespri n. 23, è elettivamente domiciliato,
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Mariaconcetta Nanì (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (Me), Via Medici n° 79, è elettivamente domiciliato, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Mugnano, Caterina Viglialoro e Antonio Ferronetti, presso il cui studio, in Napoli, via San Giacomo n. 24, è elettivamente domiciliata, Appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2024, emessa e pubblicata, in data 4 ottobre 2024, dal Tribunale di Barcellona P.G., in materia di responsabilità medica. Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Rosa Amaddeo, per l' l'Avv. Giusi Tomasello per CP_1 delega dell'Avv. Caterina Tomasello, per l'Avv. Venera La Rosa e per la CP_5 CP_3
l'Avv. Maria Bertone per delega. Controparte_6
La Corte invita i difensori alla discussione orale.
1 I difensori insistono nelle difese già svolte nelle rispettive note e memorie precedentemente depositate, e chiedono porsi la causa in decisione. Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FATTO E DIRITTO Con sentenza emessa e pubblicata in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
, e l' , così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 provvedeva: “rigetta la domanda e condanna al rimborso, nei confronti delle Parte_1 altre parti, delle spese processuali che liquida come segue: (a) in favore dell' , Controparte_1 in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(b) in favore di , in € 520,20 per esborsi ed € 5.810,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(c) in favore di in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
(d) in favore di
[...]
in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella Controparte_4 misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, ha proposto appello
, chiedendo: “1) ritenere e dichiarare che la sentenza n. 982/2024, pubblicata Parte_1 in data 24.10.2024, comunicata in data 25.10.2024, e notificata in data 28/29.10 e 05.11.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 1503/2023 RG dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dr. Lo Presti Giuseppe - è nulla, viziata nella sua motivazione, manifestamente illogica ed erronea in ordine alla valutazione delle prove, per quanto ampiamente detto ai motivi I e II dell'atto di impugnazione e, per l'effetto, riformarla;
2) ritenere e dichiarare che la sentenza n. 982/2024, pubblicata in data 24.10.2024, comunicata in data 25.10.2024, e notificata in data 28/29.10 e 05.11. 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 1503/2023 RG dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dr. Lo Presti Giuseppe - è nulla e/o, viziata nella sua motivazione per aver omesso, il Giudice di primo grado, di motivare il mancato accoglimento della domanda di ctu formulata dal ricorrente, per quanto ampiamente detto al motivo III del presente atto e, per l'effetto, riformarla;
3) Revocare la sentenza appellata anche nella parte in cui prevede la condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore dei convenuti appellati”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, anche per manifesta infondatezza e, nel merito, il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di appello.
2 Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si è costituito in giudizio , contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di Controparte_3 appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio. Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello, in quanto erroneamente proposto con ricorso e notificato alle parti oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c., o, in via subordinata, per la manifesta inammissibilità dell'appello proposto e, in via gradata, per la manifesta infondatezza. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello interposto, ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'inoperatività contrattuale delle garanzie prestate con i certificati nn. e e, per NumeroDiCartaId_1 C.F._4
l'effetto, rigettata qualsivoglia domanda di manleva che dovesse essere riproposta dal dott.
, nonché le domande riconvenzionali di rivalsa/regresso/manleva della Controparte_3 CP_1 verso il sanitario pubblico dipendente. Con vittoria di spese e competenze del doppio
[...] grado di giudizio. Con ordinanza del 15 maggio 2025, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ravvisati i presupposti, di cui all'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., per disporre la discussione orale della causa, ex art. 350 bis c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni davanti all'istruttore. Con successiva ordinanza del 5 agosto 2025, il giudice istruttore, esaminate le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, letto l'art. 350 bis comma 2 c.p.c., ha fissato l'udienza collegiale del 27 novembre 2025, per la discussione orale della causa, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
****** L'eccezione preliminare, formulata da relativa alla tardività Controparte_4 dell'impugnazione è fondata. Secondo il disposto dell'art. 325 c.p.c., il termine breve per proporre l'appello è di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.). Costituisce, inoltre, un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, quando il giudizio deve essere introdotto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/07/2021, n. 20071). E' stato costantemente affermato che “In caso di non conformità nella forma di esercizio dell'atto di impugnazione, l'impugnazione può essere considerata tempestiva e quindi ammissibile solo se, in caso di notifica di una citazione dove è richiesto il deposito del ricorso, la citazione viene depositata presso l'ufficio entro il termine per l'impugnazione, e viceversa, se al deposito del ricorso segue la notifica dell'atto alla controparte entro lo stesso termine” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/06/2024, n. 16652, che ha precisato che, in linea generale,
3 l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione e che il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando, e se, la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione). Ed ancora che “Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la
“presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine” (Cass. Civ., sez. un., 08/11/2018, n. 28575). Nel caso in esame, come documentato in atti, oltre che dedotto dalla stessa parte appellante, la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 ottobre 2024 e l'appello, introdotto erroneamente con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, è stato notificato alle controparti in data 14 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c.. Secondo il disposto dell'art. 326 c.p.c., inoltre, i termini stabiliti nell'articolo 325 c.p.c. sono perentori e, pertanto, non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 c.p.c.). Con la conseguenza che, come pure chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi indisponibili, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass. Civ., Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n. 7634), a prescindere dal fatto che abbia, o meno, svolto difese anche nel merito. Per i motivi esposti, l'appello va dichiarato inammissibile. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del grado, occorre osservare che la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/06/2024, n. 15847, che ha precisato che deve escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018). Ne segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in
4 considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive in grado di appello - si liquidano in complessivi € 4.996,00 ciascuna (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letto l'art. 350 bis c.p.c., pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 982/2024 emessa, in data 4 Parte_1 ottobre 2024, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 ciascuna, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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