Articolo 7 della Legge 18 luglio 1956, n. 753
Articolo 6Articolo 8
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12 agosto 1956
Art. 7.
La composizione della razione viveri in natura, ai mitari che ne hanno il godimento, nonche' le intenzioni di vitto e i generi di conforto da attribuire militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle anesse tabelle (appendice n. 1).
Entrata in vigore il 12 agosto 1956