Art. 7.
La composizione della razione viveri in natura, ai mitari che ne hanno il godimento, nonche' le intenzioni di vitto e i generi di conforto da attribuire militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle anesse tabelle (appendice n. 1).
La composizione della razione viveri in natura, ai mitari che ne hanno il godimento, nonche' le intenzioni di vitto e i generi di conforto da attribuire militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle anesse tabelle (appendice n. 1).