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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
MU TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2021 depositato il 10/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 194/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.194/2020 la CTP di Oristano ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento TW7010300416/2017 per l'anno di imposta 2012 con il quale accertava maggiori redditi in capo al contribuente per un ammontare di € 11.124,00 soggetti a tassazione ordinaria e maggiori redditi, soggetti ad imposta sostitutiva, pari ad € 13.200,00 con conseguente accertamento e liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi, pari ad € 5.266,00 a titolo di Irpef, € 163,00
a titolo di Add. Reg., € 27,00 a titolo di Add. Com. ed € 378,00 a titolo di imposta sostitutiva.
La CTP di Oristano con la Sent. 194/01/2020 ha rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
In data 13.05.2021 il Contribuente ha proposto gravame avverso la pronuncia della CTP di Oristano riproponendo gli stessi motivi e le stesse contestazioni sollevate nel primo grado di giudizio.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex art.48 D.lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
MU TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 309/2021 depositato il 10/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 194/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300416.2017 IRPEF-ALIQUOTE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio e spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio e spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.194/2020 la CTP di Oristano ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento TW7010300416/2017 per l'anno di imposta 2012 con il quale accertava maggiori redditi in capo al contribuente per un ammontare di € 11.124,00 soggetti a tassazione ordinaria e maggiori redditi, soggetti ad imposta sostitutiva, pari ad € 13.200,00 con conseguente accertamento e liquidazione di maggiori imposte, oltre interessi, pari ad € 5.266,00 a titolo di Irpef, € 163,00
a titolo di Add. Reg., € 27,00 a titolo di Add. Com. ed € 378,00 a titolo di imposta sostitutiva.
La CTP di Oristano con la Sent. 194/01/2020 ha rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
In data 13.05.2021 il Contribuente ha proposto gravame avverso la pronuncia della CTP di Oristano riproponendo gli stessi motivi e le stesse contestazioni sollevate nel primo grado di giudizio.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex art.48 D.lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.