Sentenza 30 novembre 1967
Massime • 1
La solidarieta fra piu soggetti di un'unica obbligazione tributaria ha carattere non solo sostanziale,ma anche processuale,sicche gli accertamenti e gli Atti compiuti rispetto ad uno solo dei condebitori solidali spiegano i loro effetti anche nei confronti degli altri ai quali si comunicano e si estendono ipso iure. Il principio della solidarieta ha nel sistema tributario un carattere piu rigoroso,e percio diverso, rispetto a quello fissato dalle norme di diritto comune. L'obbligazione tributaria e essenzialmente unica, anche quando faccia capo a piu soggetti passivi, ed unico e il vincolo che unisce i coobbligati, i quali assumono la figura di un consorzio sin dal sorgere del debito di imposta. Pertanto, da un lato l'attivita di ciascuno dei condebitori solidali e operativa nei confronti degli altri, qualunque sia il risultato favorevole e sfavorevole che ne possa derivare, dallo altro gli accertamenti e gli Atti compiuti dai competenti uffici fiscali nei riguardi di uno solo dei contribuenti spiegano i loro effetti anche nei confronti dei coobbligati solidali. Non possono applicarsi le norme di diritto comune contrastanti o incompatibili con le particolari caratteristiche della solidarieta fiscale,e non opera,quindi, il principio civilistico secondo cui in materia di obbligazioni solidali le attivita compiute da uno solo dei condebitori, o contro uno solo di essi, possono giovare, ma non nuocere agli altri. E poiche il vincolo di solidarieta sussiste fra gli eredi del contribuente deceduto, la notificazione di avviso di accertamento a rettifica della dichiarazione del de cuius relativa all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, effettuata dopo il decesso del dichiarante ad uno solo dei tre eredi intestatari dell'atto, e da considerare efficace e produttiva di effetti anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, cui l'atto non e stato notificato. ( Cfr. 2071-66).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/11/1967, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1967 |
Testo completo
La solidarieta fra piu soggetti di un'unica obbligazione tributaria ha carattere non solo sostanziale,ma anche processuale,sicche gli accertamenti e gli Atti compiuti rispetto ad uno solo dei condebitori solidali spiegano i loro effetti anche nei confronti degli altri ai quali si comunicano e si estendono ipso iure. Il principio della solidarieta ha nel sistema tributario un carattere piu rigoroso,e percio diverso, rispetto a quello fissato dalle norme di diritto comune. L'obbligazione tributaria e essenzialmente unica, anche quando faccia capo a piu soggetti passivi, ed unico e il vincolo che unisce i coobbligati, i quali assumono la figura di un consorzio sin dal sorgere del debito di imposta. Pertanto, da un lato l'attivita di ciascuno dei condebitori solidali e operativa nei confronti degli altri, qualunque sia il risultato favorevole e sfavorevole che ne possa derivare, dallo altro gli accertamenti e gli Atti compiuti dai competenti uffici fiscali nei riguardi di uno solo dei contribuenti spiegano i loro effetti anche nei confronti dei coobbligati solidali. Non possono applicarsi le norme di diritto comune contrastanti o incompatibili con le particolari caratteristiche della solidarieta fiscale,e non opera,quindi, il principio civilistico secondo cui in materia di obbligazioni solidali le attivita compiute da uno solo dei condebitori, o contro uno solo di essi, possono giovare, ma non nuocere agli altri. E poiche il vincolo di solidarieta sussiste fra gli eredi del contribuente deceduto, la notificazione di avviso di accertamento a rettifica della dichiarazione del de cuius relativa all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, effettuata dopo il decesso del dichiarante ad uno solo dei tre eredi intestatari dell'atto, e da considerare efficace e produttiva di effetti anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, cui l'atto non e stato notificato. ( Cfr. 2071-66).*