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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 17 ottobre 2024, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Giuseppe Pizzonia, nel cui studio, in Francavilla Angitola
(VV) Contrada Cannalia n. 11, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ), in persona del Commissario Straordinario Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta separata procura in calce all'atto di costituzione in appello e in virtù di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 27 del
24/3/2022, dall'avv. Giuseppe Sardanelli, nel cui studio in Catanzaro, Via Francesco
Burza, 41, ha eletto domicilio
- APPELLATO =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “piaccia all'On.le Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in via pregiudiziale e preliminare, sospendere immediatamente gli effetti della sentenza di primo grado;
2) nel merito, esaminata la documentazione, dichiarare e accertare l'avvenuta usucapione del predetto bene in favore del sig. e per l'effetto Parte_1
accogliere la domanda attorea ordinando alla competente Conservatoria dei Beni
Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza nei registri immobiliari esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) con vittoria delle spese, competenze dei due gradi di giudizio.”. per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni: 1) Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado proposta dal signor siccome Parte_1 inammissibile, illegittima ed infondata;
2) Rigettare l'appello proposto dal medesimo signor siccome inammissibile, illegittimo ed infondato, Parte_1
confermando la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande delle parti in primo grado sono così sintetizzate nella sentenza impugnata: “
1. L'attore, con apposito atto di citazione, ha dedotto: a) che, possiede da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, nonché in modo esclusivo, il terreno agricolo sito nel Comune di , identificato al foglio di mappa CP_1
n. 8, part. 117, qualità seminativo irriguo classe 1, di are 79 e ca 25, con reddito dominicale di Euro 57,30 e con reddito agrario di Euro 22,30, intestato catastalmente al Comune di;
b) che, ha sempre avuto la disponibilità materiale del terreno, CP_1
provvedendo ad effettuare sullo stesso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) che, in ragione del possesso ultraventennale, il terreno ha formato oggetto di un acquisto a titolo originario della proprietà in favore dell'attore; d) che, la mediazione esperita ha dato esito negativo. Sulla scorta di tali assunti, l'attore ha chiesto la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della
2 piena proprietà del bene immobile di cui sopra, con conseguente ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari della trascrizione della emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., il quale ha eccepito: a) che, il fondo oggetto di lite è pervenuto all'Ente locale in virtù di atto di convenzione urbanistica e cessione gratuita delle aree standards stipulato con atto notarile del 19 Aprile 2002, rep. n. 67737 e racc. n.
12085, trascritto nei pubblici registri immobiliari;
b) che, il compendio immobiliare lottizzato è stato oggetto di molteplici trasformazioni posti in essere dai lottizzanti, quali il frazionamento, l'esecuzione di scavi, riporti di materiale terroso, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria che hanno comportato un costante accesso ai luoghi da parte dei professionisti incaricati e delle ditte chiamate alla realizzazione di tali lavori;
c) che, il bene conteso, rientrando in una convenzione di lottizzazione è acquisito al patrimonio indisponibile del poiché CP_1
funzionalizzato alla soddisfazione di standard urbanistici, con conseguente sua incommerciabilità ed inusucapibilità ai sensi dell'art. 1145 c.c.; d) che, prima del trasferimento al Comune di , il fondo è sempre stato utilizzato dai danti causa CP_1 dell'Ente, senza contestazione alcuna e che il frazionamento avvenuto nel 2001, non è ascrivibile a . Sulla base di tali assunti, la parte convenuta ha Parte_1 chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'istruttoria, espletata con prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 622/2021 del 29 agosto 2021, pubblicata in data 30 agosto 2021, il Tribunale di
Vibo Valentia rigettava le domande di parte attrice e condannava quest'ultima a rifondere, in favore della convenuta, le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure rilevava la mancanza di prove sufficienti e concordanti che dimostrassero il possesso ultraventennale del terreno in modo pacifico, pubblico e ininterrotto. Nello specifico evidenziava che i testimoni escussi avevano descritto in maniera del tutto lacunosa e incerta attività di coltivazione e manutenzione del terreno da parte dell'attore e del padre ed evidenziava che, comunque, si trattava di attività insufficienti al fine di dimostrare i presupposti dell'invocata usucapione.
A tanto il Tribunale aggiungeva anche che dall'istruttoria era emerso che le attività
3 esercitate dall'attore trovavano origine nel consenso e tolleranza dell'allora proprietario, , che aveva dato incarico al proprio cugino, Controparte_3
, di gestire il terreno per suo conto: circostanza, questa, che Controparte_4 escludeva l'animus possidendi richiesto ai fini dell'acquisto per usucapione e che consentiva di qualificare il rapporto di con i terreni in termini di detenzione, in Pt_1
relazione alla quale non è stata dimostrata alcuna interversio possessionis.
Inoltre, gli atti pubblici forniti dal convenuto (contratti di compravendita e convenzione urbanistica) attestavano che il proprietario originario aveva continuato ad esercitare il suo diritto di proprietà e disposizione sul bene durante il periodo rilevante ai fini dell'usucapione.
In ogni caso – precisava il Tribunale – in mancanza di adeguata prova dei presupposti dell'usucapione e alla luce delle deposizioni dei testi addotti da parte convenuta, che avevano dato conto di una detenzione, del tutto irrilevante era la circostanza che i terreni in contesa fossero o meno annoverabili tra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello, affidato a due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo deduceva l'erroneità della valutazione delle prove da parte del primo giudice: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le due testimonianze addotte, quelle di e , erano specifiche e avevano Controparte_5 CP_6 dettagliatamente descritto il possesso ininterrotto del terreno, da parte dell'attore, fin dagli anni '70, evidenziando attività regolari di coltivazione e manutenzione del fondo. Tali elementi, secondo l'appellante, dimostravano chiaramente il possesso continuativo e non equivoco richiesto dalla legge, dovendo, le risultanze probatorie, essere esaminate sulla scorta del criterio di giudizio del “più probabile che non” e non sulla scorta del criterio probatorio più stringente, tipico del processo penale, “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, che, a dire dell'appellante, sarebbe stato, invece, applicato dal Tribunale.
Con il secondo motivo, il lamentava la violazione e/o errata applicazione degli Pt_1
artt. 1140 e 1142 c.c., con particolare riferimento alla presunzione di continuità del possesso prevista dall'art. 1142 c.c.. In particolare, l'appellante argomentava in ordine all'inidoneità del trasferimento del bene da al di Controparte_3 CP_1
4 ad interrompere il possesso utile all'usucapione, tanto che, nonostante tale CP_1 trasferimento, l'appellante mai avrebbe cessato di possedere l'immobile e, parallelamente, il non avrebbe mai acquistato il possesso del terreno Controparte_1
in questione. Segnalava, inoltre, di non avere mai ricevuto, né dallo né dal CP_3
, alcun atto amministrativo o giudiziale diretto a privare esso istante Controparte_1
del possesso del fondo. Ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c., il possesso è interrotto solo attraverso atti giudiziali o riconoscimenti espliciti, nessuno dei quali sarebbe stato effettuato nel caso specifico. Pertanto, la vendita del bene, in assenza di presa di possesso concreta, non sarebbe idonea a interrompere il possesso continuativo da parte di esso appellante. Ribadiva anche che la destinazione del terreno a uso pubblico è rilevante ai fini dell'inclusione del bene nel patrimonio indisponibile solo quando tale destinazione si concretizza effettivamente, non essendo sufficiente una semplice programmazione urbanistica o la previsione nel Piano Regolatore Generale.
Concludeva, quindi, nei termini sopra riportati.
Si costituiva il il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito contestava, argomentando, le avverse difese, instando per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte resistente.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
5 argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate -
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'errata valutazione del materiale istruttorio e dei presupposti dell'azione esercitata, puntualmente argomentando in ordine ai motivi di censura del provvedimento impugnato.
In secondo luogo, la struttura della censura rispetta il principio di specificità richiesto dalla natura del giudizio d'appello, il quale, sebbene non costituisca più un riesame pieno nel merito, resta comunque uno strumento deputato alla verifica della correttezza della decisione impugnata nei limiti dei motivi dedotti.
Infine, si rileva che l'appellante ha correttamente adempiuto all'onere di indicare le ragioni per cui ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata, permettendo così al giudice d'appello di esaminare compiutamente il fondamento delle doglianze proposte.
Nel merito, l'appello non può essere accolto.
In ordine al primo motivo di appello, il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ha correttamente ricostruito il materiale probatorio ai
6 fini del decidere.
Ed infatti, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Controparte_5
e all'udienza del 25 novembre 2016, emerge che l'attività svolta CP_6 dall'attore e dal padre non integra gli elementi costitutivi del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione, configurandosi piuttosto come un'attività materiale generica di coltivazione e detenzione del fondo.
Il teste di parte attrice, ha riferito di aver visto l'attore e il padre Testimone_1
coltivare il terreno a grano, avena e ortaggi, ma ha escluso di averli mai visti svolgere attività di manutenzione ordinaria, come la pulizia del canale di scolo o la rimozione di erbacce, che l'attore aveva richiamato nell'atto di citazione.
L'ulteriore teste di ha dichiarato che il fondo è Parte_1 Testimone_2
stato coltivato dapprima a seminativo e poi a fieno, specificando di aver assistito negli ultimi dieci anni l'attore nella pulizia del canale di scolo, ma non indicando con precisione il momento iniziale e le modalità di svolgimento di tale attività.
Le dichiarazioni dei due testimoni presentano versioni discordanti riguardo alla natura e ai tipi di coltivazioni presenti sul fondo, così come in relazione ad attività diverse della coltivazione (pulitura del canale di scolo e manutenzione del terreno). Inoltre, un riferimento temporale che consenta di determinare il periodo iniziale della coltivazione è desumibile solo dalla deposizione del teste e tanto non CP_5
consente di ritenere adeguata e sufficiente la prova.
Peraltro, correttamente il Tribunale ha escluso che l'attività di mera coltivazione del terreno sia da sola sufficiente per ritenere provato il possesso e, in particolare, per ritenere che l'attività materiale sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi
Controparte_ 1 Il teste riferiva specificamente che: “Conosco , il quale ha un'officina meccanica che dista circa un chilometro da Parte_1Pt_ CP Controparte casa mia virgola vicino alla gelateria ”. L'attore sig. ha un terreno fra e la, dopo l'autostrada. Il Parte_1 terreno è pianeggiante, senza alberi, vi è un canneto in una parte, l'altra parte è coltivata a seconda delle stagioni, a granoturco, avena, broccoli, piselli. Vi è anche un canale per lo scolo delle acque. Mi sono diplomato nel 1968 e ricordo che già in quell'epoca, al massimo a partire dal 1970, col permesso del dell'attore andavo a raccogliere della cicoria. Da allora anche due o tre volte all'anno mi reco sul fondo e nei dintorni per raccogliere Pt_ cicorie. Ho visto il sig. anche con il padre, coltivare il fondo. Non mi è mai capitato di vedere l'attore pulire i fondi di scolo. Ogni tanto incontravo l'attore con la falce, ma non mi è mai capitato di vederlo tagliare erbacce o rovi”. (soprattutto alla luce delle risultanze delle testimonianze addotte dalla parte convenuta, di cui appresso si dirà).
La Suprema Corte ha, più volte, chiarito che “la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (vedi Cass.
Civ. 1796/2022; Cass. Civ. 6123/2020; Cass. Civ. 17376/2018).
Ciò detto, quindi, la mera coltivazione, non costituendo di per sé una manifestazione inequivocabile dell'intento di possedere, risulta compatibile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario e, in quanto tale, è insufficiente a dimostrare l'esercizio dello ius excludendi alios caratteristico del diritto di proprietà (Cfr. ex multis Trib. Foggia 1938/2024; Cass. Civ.
1121/2024; Cass. Civ. 33190/2023; Corte appello, Napoli, sez. II n. 4073/2023; Cass.
Civ. sez. II, 22/08/2023, n. 24991. Cass. Civ. 1121/2024; Trib. Frosinone n. 782/2024;
Trib. Foggia n. 1938/2024; Corte d'Appello Roma Sez. VIII n. 3941/2023; Cass. Civ.
Sez. II 8176/2022).
Nella fattispecie, l'insufficienza della prova emerge con solare evidenza sol che si considerino le deposizioni dei testi di parte convenuta.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato all'udienza dell'11 aprile Controparte_4
2018, che il terreno di lite era di proprietà dello , il quale lo cedette a Parte_3 circa trent'anni prima e di essersene personalmente Controparte_3
occupato, considerata la contiguità con fondi allo stesso appartenenti, visti gli impegni in politica del nuovo proprietario. Fu così che e il padre Controparte_4 dell'odierno ricorrente, , instaurarono una compartecipazione, dando vita così Per_1 ad un contratto agrario di “tipo masseria” (denominazione volgare del contratto di colonia) con divisione nella misura della metà dei prodotti ricavati dal terreno a fronte della concessione del godimento di esso.
8 Ha affermato, inoltre, che in un certo momento il rapporto di “masseria” è cessato, ma che ha continuato a coltivare il terreno con il suo consenso sino al Parte_1
2002 circa, ossia prima della cessione del terreno da parte del cugino al Comune, momento a partire da quale gli è stato detto dal cugino di disinteressarsi del fondo poiché non più di sua proprietà.
Le circostanze sopra descritte sono state ulteriormente confermate dal teste Tes_3
il quale ha dichiarato che e coltivavano il
[...] Tes_4 Parte_1
terreno oggetto di causa e che gli avevano concesso loro il permesso per tale CP_3
coltivazione. Inoltre, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Tes_3
l'attore aveva lavorato il fondo per gli ultimi venticinque anni, fino al 2002, anno in cui il terreno venne ceduto al tramite una convenzione urbanistica e Controparte_1 una concessione gratuita datata 19.04.2002, avente ad oggetto l'urbanizzazione dell'area.
Simili dichiarazioni hanno indotto il Tribunale a ritenere che il potere di fatto sulla cosa era riconducibile ad una detenzione nascente da un titolo, ossia dal rapporto di
“compartecipazione del tipo masseria” (dunque un contratto di colonia) intercorso tra il padre dell'attore (nella cui posizione è subentrato quest'ultimo) e _4
, con cui il divideva il prodotto della terra e che si occupava della
[...] Pt_1
gestione del fondo a cagione degli impegni politici del proprietario.
Questa parte della sentenza e l'accertamento di fatto ad essa sotteso non sono stati fatti oggetto di impugnazione, con l'effetto che ad essi deve ritenersi prestata acquiescenza: nessuna critica è stata articolata in ordine alla valutazione delle prove orali addotte dalla parte convenuta né è stato contestato che, in origine, vi fosse un rapporto negoziale tra e;
nessun motivo è stato articolato in Tes_4 Controparte_4
ordine alla qualificazione del potere di fatto esercitato dal in termini di Pt_1
detenzione derivante da titolo.
Le conseguenze di simile accertamento, tuttavia, non paiono essere state colte dall'appellante, la cui difesa, peraltro solo nella comparsa conclusionale ha, infatti, così argomentato “Del resto la natura di compartecipazione agraria di “masseria” del rapporto tra il e gli intestatari catastali non viene provata da Parte_1
controparte, ma rimangono semplici dichiarazioni in atti;
del resto le parti in causa nel presente giudizio sono il e il nessuna rilevanza Parte_1 Controparte_1
9 giuridica, benché non provata, avrebbe il rapporto tra il e i sig.ri Parte_1
danti causa del ”. CP_3 Controparte_1
Al contrario, proprio l'accertamento dell'esistenza, all'origine del rapporto materiale con la cosa, di un titolo (ossia di un rapporto di compartecipazione, con concessione, al tal fine, della coltivazione e godimento del terreno da parte del proprietario) è di rilevanza assolutamente decisiva: infatti, quand'anche si ritenesse (ma non è questo il caso) che la coltivazione e la manutenzione del terreno siano state eseguite esclusivamente da subentrato al proprio genitore, tanto non potrebbe Parte_1 condurre all'accoglimento della domanda, atteso che, iniziata quell'attività materiale come detenzione (in quanto fondata su titolo e conseguente strumentale concessione da parte del proprietario), il in applicazione dell'art. 1141 c.c. (che vale anche Pt_1 per i successori a titolo universale), avrebbe dovuto provare un'interversio possessionis, ossia di avere mutato la propria detenzione in possesso (con un atto con cui egli abbia manifestato al proprietario la sua volontà di continuare ad esercitare il potere di fatto sulla cosa come proprietario e non più come detentore per conto del proprietario), come correttamente statuito dal Tribunale con argomentazione anch'essa non censurata. Nessuna prova del genere è stata offerta, atteso che l'attività riferita dai testi non è idonea a integrare l'interversione del possesso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'interversione della detenzione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17376 del 2018).
Non è predicabile l'elemento psicologico necessario per l'usucapione quando il presunto possessore è consapevole di non poter disporre del bene come se fosse proprietario, tanto più quando l'intestatario del bene non ha cessato di esercitare i diritti di proprietà. Tali circostanze sono confermate dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, che attesta l'esercizio continuo da parte di Controparte_3
dei diritti di proprietà sul fondo, come risulta dai contratti di compravendita e
[...]
10 dalla convenzione urbanistica del 2002, con la quale ha disposto del terreno per il piano di lottizzazione.
In simile contesto – di contorno, tenuto conto del carattere assorbente delle considerazioni sopra spese –, e solo in questo, assumono rilevanza il perdurante esercizio del diritto di proprietà da parte dello e gli atti di disposizione del CP_3
bene: in alcuna parte della sentenza, invece, essi vengono valorizzati dal Tribunale in termini di interruzione di un possesso, rimasto indimostrato.
Quanto sin qui illustrato si riflette anche sul secondo motivo di appello articolato: mancando prova di un possesso uti dominus (potendo, per come chiarito, al più ritenersi provata una detenzione), non può trovare applicazione la presunzione di continuazione del possesso prevista dall'art. 1142 c.c..
Ininfluente è anche, alla luce della qualificabilità del come detentore, la Pt_1 contestazione relativa all'inclusione del bene nel patrimonio indisponibile dell'Ente locale, che deve considerarsi assorbita dalle osservazioni precedenti.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con distrazione in favore del difensore, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 594/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in data 29 agosto
2021, pubblicata il 30 agosto 2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il teste riferiva specificamente che: “Conosco l'attore da più di trent'anni. So che l'attore ha un terreno posto sopra il Bivio CP_6CP dell'Angitola a . Tale terreno è senza alberi ed è pianeggiante. Ad uno dei lati del terreno via un recinto con dei cavalli. Al confine col recinto medesimo vi è un fosso per lo scolo delle acque. Già circa quarant'anni fa, passando in zona per recarmi a caccia vedevo il padre dell'attore, già anziano, che coltivava il terreno. Il padre dell'attore è deceduto. Successivamente ho iniziato a vedere l'attore. Anche attualmente vedo l'attore sul fondo. Il terreno è coltivato personalmente dall'attore. In un primo momento il fondo era coltivato come seminativo. Ultimamente il terreno è coltivato
a fieno a causa degli animali che rovinavano le colture. Ho visto che l'attore pulisce ogni anno il fosso di scolo di cui ho detto. Da circa 10 anni, ovvero da quando la figlia dell'attore ha sposato mio figlio, mi reco sul terreno circa uno o due volte all'anno e do una mano all'attore per pulirlo. Per
l'attività da coltivazione l'attore utilizza un trattore. Il terreno non è recintato, da un lato il terreno confina con la strada provinciale, per altri due lati vi è un canneto ai confini, che io aiuto a pulire, in quarto confine è rappresentato dal fosso di scolo oltre il quale c'è la recinzione con cavalli di cui ho detto. Al terreno si accede dalla strada provinciale da una strada in discesa priva di chiusura. Circa tredici o quattordici anni fa ancora il terreno era solo coltivato a semina (grano, orzo e in generale cereali); da circa dodici o tredici anni il terreno è coltivato tutto a fieno”. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 17 ottobre 2024, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Giuseppe Pizzonia, nel cui studio, in Francavilla Angitola
(VV) Contrada Cannalia n. 11, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ), in persona del Commissario Straordinario Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. rappresentato e difeso, Controparte_2 giusta separata procura in calce all'atto di costituzione in appello e in virtù di delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 27 del
24/3/2022, dall'avv. Giuseppe Sardanelli, nel cui studio in Catanzaro, Via Francesco
Burza, 41, ha eletto domicilio
- APPELLATO =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “piaccia all'On.le Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 1) in via pregiudiziale e preliminare, sospendere immediatamente gli effetti della sentenza di primo grado;
2) nel merito, esaminata la documentazione, dichiarare e accertare l'avvenuta usucapione del predetto bene in favore del sig. e per l'effetto Parte_1
accogliere la domanda attorea ordinando alla competente Conservatoria dei Beni
Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza nei registri immobiliari esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) con vittoria delle spese, competenze dei due gradi di giudizio.”. per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni: 1) Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado proposta dal signor siccome Parte_1 inammissibile, illegittima ed infondata;
2) Rigettare l'appello proposto dal medesimo signor siccome inammissibile, illegittimo ed infondato, Parte_1
confermando la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande delle parti in primo grado sono così sintetizzate nella sentenza impugnata: “
1. L'attore, con apposito atto di citazione, ha dedotto: a) che, possiede da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, nonché in modo esclusivo, il terreno agricolo sito nel Comune di , identificato al foglio di mappa CP_1
n. 8, part. 117, qualità seminativo irriguo classe 1, di are 79 e ca 25, con reddito dominicale di Euro 57,30 e con reddito agrario di Euro 22,30, intestato catastalmente al Comune di;
b) che, ha sempre avuto la disponibilità materiale del terreno, CP_1
provvedendo ad effettuare sullo stesso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) che, in ragione del possesso ultraventennale, il terreno ha formato oggetto di un acquisto a titolo originario della proprietà in favore dell'attore; d) che, la mediazione esperita ha dato esito negativo. Sulla scorta di tali assunti, l'attore ha chiesto la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale della
2 piena proprietà del bene immobile di cui sopra, con conseguente ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari della trascrizione della emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., il quale ha eccepito: a) che, il fondo oggetto di lite è pervenuto all'Ente locale in virtù di atto di convenzione urbanistica e cessione gratuita delle aree standards stipulato con atto notarile del 19 Aprile 2002, rep. n. 67737 e racc. n.
12085, trascritto nei pubblici registri immobiliari;
b) che, il compendio immobiliare lottizzato è stato oggetto di molteplici trasformazioni posti in essere dai lottizzanti, quali il frazionamento, l'esecuzione di scavi, riporti di materiale terroso, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria che hanno comportato un costante accesso ai luoghi da parte dei professionisti incaricati e delle ditte chiamate alla realizzazione di tali lavori;
c) che, il bene conteso, rientrando in una convenzione di lottizzazione è acquisito al patrimonio indisponibile del poiché CP_1
funzionalizzato alla soddisfazione di standard urbanistici, con conseguente sua incommerciabilità ed inusucapibilità ai sensi dell'art. 1145 c.c.; d) che, prima del trasferimento al Comune di , il fondo è sempre stato utilizzato dai danti causa CP_1 dell'Ente, senza contestazione alcuna e che il frazionamento avvenuto nel 2001, non è ascrivibile a . Sulla base di tali assunti, la parte convenuta ha Parte_1 chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'istruttoria, espletata con prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 622/2021 del 29 agosto 2021, pubblicata in data 30 agosto 2021, il Tribunale di
Vibo Valentia rigettava le domande di parte attrice e condannava quest'ultima a rifondere, in favore della convenuta, le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure rilevava la mancanza di prove sufficienti e concordanti che dimostrassero il possesso ultraventennale del terreno in modo pacifico, pubblico e ininterrotto. Nello specifico evidenziava che i testimoni escussi avevano descritto in maniera del tutto lacunosa e incerta attività di coltivazione e manutenzione del terreno da parte dell'attore e del padre ed evidenziava che, comunque, si trattava di attività insufficienti al fine di dimostrare i presupposti dell'invocata usucapione.
A tanto il Tribunale aggiungeva anche che dall'istruttoria era emerso che le attività
3 esercitate dall'attore trovavano origine nel consenso e tolleranza dell'allora proprietario, , che aveva dato incarico al proprio cugino, Controparte_3
, di gestire il terreno per suo conto: circostanza, questa, che Controparte_4 escludeva l'animus possidendi richiesto ai fini dell'acquisto per usucapione e che consentiva di qualificare il rapporto di con i terreni in termini di detenzione, in Pt_1
relazione alla quale non è stata dimostrata alcuna interversio possessionis.
Inoltre, gli atti pubblici forniti dal convenuto (contratti di compravendita e convenzione urbanistica) attestavano che il proprietario originario aveva continuato ad esercitare il suo diritto di proprietà e disposizione sul bene durante il periodo rilevante ai fini dell'usucapione.
In ogni caso – precisava il Tribunale – in mancanza di adeguata prova dei presupposti dell'usucapione e alla luce delle deposizioni dei testi addotti da parte convenuta, che avevano dato conto di una detenzione, del tutto irrilevante era la circostanza che i terreni in contesa fossero o meno annoverabili tra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello, affidato a due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo deduceva l'erroneità della valutazione delle prove da parte del primo giudice: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le due testimonianze addotte, quelle di e , erano specifiche e avevano Controparte_5 CP_6 dettagliatamente descritto il possesso ininterrotto del terreno, da parte dell'attore, fin dagli anni '70, evidenziando attività regolari di coltivazione e manutenzione del fondo. Tali elementi, secondo l'appellante, dimostravano chiaramente il possesso continuativo e non equivoco richiesto dalla legge, dovendo, le risultanze probatorie, essere esaminate sulla scorta del criterio di giudizio del “più probabile che non” e non sulla scorta del criterio probatorio più stringente, tipico del processo penale, “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, che, a dire dell'appellante, sarebbe stato, invece, applicato dal Tribunale.
Con il secondo motivo, il lamentava la violazione e/o errata applicazione degli Pt_1
artt. 1140 e 1142 c.c., con particolare riferimento alla presunzione di continuità del possesso prevista dall'art. 1142 c.c.. In particolare, l'appellante argomentava in ordine all'inidoneità del trasferimento del bene da al di Controparte_3 CP_1
4 ad interrompere il possesso utile all'usucapione, tanto che, nonostante tale CP_1 trasferimento, l'appellante mai avrebbe cessato di possedere l'immobile e, parallelamente, il non avrebbe mai acquistato il possesso del terreno Controparte_1
in questione. Segnalava, inoltre, di non avere mai ricevuto, né dallo né dal CP_3
, alcun atto amministrativo o giudiziale diretto a privare esso istante Controparte_1
del possesso del fondo. Ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c., il possesso è interrotto solo attraverso atti giudiziali o riconoscimenti espliciti, nessuno dei quali sarebbe stato effettuato nel caso specifico. Pertanto, la vendita del bene, in assenza di presa di possesso concreta, non sarebbe idonea a interrompere il possesso continuativo da parte di esso appellante. Ribadiva anche che la destinazione del terreno a uso pubblico è rilevante ai fini dell'inclusione del bene nel patrimonio indisponibile solo quando tale destinazione si concretizza effettivamente, non essendo sufficiente una semplice programmazione urbanistica o la previsione nel Piano Regolatore Generale.
Concludeva, quindi, nei termini sopra riportati.
Si costituiva il il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi;
nel merito contestava, argomentando, le avverse difese, instando per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte resistente.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il paradigma generale dell'atto di appello, previsto dall'art. 342 c.p.c., non richiede che le affermazioni e le argomentazioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante, più semplicemente, di: a) individuare in modo chiaro ed esaurente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
5 argomentativi che la sorreggono;
b) formulare le ragioni di dissenso, in fatto o in diritto, rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
c) esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata che vengono richieste
(cfr., ad esempio, Cass., Sez. lavoro, n. 2143/2015).
Tale concetto è stato ribadito e precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 27199/2017, con cui è stato chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate -
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Orbene, nel caso in esame, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza appellata, avendo sostanzialmente lo stesso evidenziato un'errata valutazione del materiale istruttorio e dei presupposti dell'azione esercitata, puntualmente argomentando in ordine ai motivi di censura del provvedimento impugnato.
In secondo luogo, la struttura della censura rispetta il principio di specificità richiesto dalla natura del giudizio d'appello, il quale, sebbene non costituisca più un riesame pieno nel merito, resta comunque uno strumento deputato alla verifica della correttezza della decisione impugnata nei limiti dei motivi dedotti.
Infine, si rileva che l'appellante ha correttamente adempiuto all'onere di indicare le ragioni per cui ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata, permettendo così al giudice d'appello di esaminare compiutamente il fondamento delle doglianze proposte.
Nel merito, l'appello non può essere accolto.
In ordine al primo motivo di appello, il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ha correttamente ricostruito il materiale probatorio ai
6 fini del decidere.
Ed infatti, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Controparte_5
e all'udienza del 25 novembre 2016, emerge che l'attività svolta CP_6 dall'attore e dal padre non integra gli elementi costitutivi del possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione, configurandosi piuttosto come un'attività materiale generica di coltivazione e detenzione del fondo.
Il teste di parte attrice, ha riferito di aver visto l'attore e il padre Testimone_1
coltivare il terreno a grano, avena e ortaggi, ma ha escluso di averli mai visti svolgere attività di manutenzione ordinaria, come la pulizia del canale di scolo o la rimozione di erbacce, che l'attore aveva richiamato nell'atto di citazione.
L'ulteriore teste di ha dichiarato che il fondo è Parte_1 Testimone_2
stato coltivato dapprima a seminativo e poi a fieno, specificando di aver assistito negli ultimi dieci anni l'attore nella pulizia del canale di scolo, ma non indicando con precisione il momento iniziale e le modalità di svolgimento di tale attività.
Le dichiarazioni dei due testimoni presentano versioni discordanti riguardo alla natura e ai tipi di coltivazioni presenti sul fondo, così come in relazione ad attività diverse della coltivazione (pulitura del canale di scolo e manutenzione del terreno). Inoltre, un riferimento temporale che consenta di determinare il periodo iniziale della coltivazione è desumibile solo dalla deposizione del teste e tanto non CP_5
consente di ritenere adeguata e sufficiente la prova.
Peraltro, correttamente il Tribunale ha escluso che l'attività di mera coltivazione del terreno sia da sola sufficiente per ritenere provato il possesso e, in particolare, per ritenere che l'attività materiale sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi
Controparte_ 1 Il teste riferiva specificamente che: “Conosco , il quale ha un'officina meccanica che dista circa un chilometro da Parte_1Pt_ CP Controparte casa mia virgola vicino alla gelateria ”. L'attore sig. ha un terreno fra e la, dopo l'autostrada. Il Parte_1 terreno è pianeggiante, senza alberi, vi è un canneto in una parte, l'altra parte è coltivata a seconda delle stagioni, a granoturco, avena, broccoli, piselli. Vi è anche un canale per lo scolo delle acque. Mi sono diplomato nel 1968 e ricordo che già in quell'epoca, al massimo a partire dal 1970, col permesso del dell'attore andavo a raccogliere della cicoria. Da allora anche due o tre volte all'anno mi reco sul fondo e nei dintorni per raccogliere Pt_ cicorie. Ho visto il sig. anche con il padre, coltivare il fondo. Non mi è mai capitato di vedere l'attore pulire i fondi di scolo. Ogni tanto incontravo l'attore con la falce, ma non mi è mai capitato di vederlo tagliare erbacce o rovi”. (soprattutto alla luce delle risultanze delle testimonianze addotte dalla parte convenuta, di cui appresso si dirà).
La Suprema Corte ha, più volte, chiarito che “la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (vedi Cass.
Civ. 1796/2022; Cass. Civ. 6123/2020; Cass. Civ. 17376/2018).
Ciò detto, quindi, la mera coltivazione, non costituendo di per sé una manifestazione inequivocabile dell'intento di possedere, risulta compatibile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario e, in quanto tale, è insufficiente a dimostrare l'esercizio dello ius excludendi alios caratteristico del diritto di proprietà (Cfr. ex multis Trib. Foggia 1938/2024; Cass. Civ.
1121/2024; Cass. Civ. 33190/2023; Corte appello, Napoli, sez. II n. 4073/2023; Cass.
Civ. sez. II, 22/08/2023, n. 24991. Cass. Civ. 1121/2024; Trib. Frosinone n. 782/2024;
Trib. Foggia n. 1938/2024; Corte d'Appello Roma Sez. VIII n. 3941/2023; Cass. Civ.
Sez. II 8176/2022).
Nella fattispecie, l'insufficienza della prova emerge con solare evidenza sol che si considerino le deposizioni dei testi di parte convenuta.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato all'udienza dell'11 aprile Controparte_4
2018, che il terreno di lite era di proprietà dello , il quale lo cedette a Parte_3 circa trent'anni prima e di essersene personalmente Controparte_3
occupato, considerata la contiguità con fondi allo stesso appartenenti, visti gli impegni in politica del nuovo proprietario. Fu così che e il padre Controparte_4 dell'odierno ricorrente, , instaurarono una compartecipazione, dando vita così Per_1 ad un contratto agrario di “tipo masseria” (denominazione volgare del contratto di colonia) con divisione nella misura della metà dei prodotti ricavati dal terreno a fronte della concessione del godimento di esso.
8 Ha affermato, inoltre, che in un certo momento il rapporto di “masseria” è cessato, ma che ha continuato a coltivare il terreno con il suo consenso sino al Parte_1
2002 circa, ossia prima della cessione del terreno da parte del cugino al Comune, momento a partire da quale gli è stato detto dal cugino di disinteressarsi del fondo poiché non più di sua proprietà.
Le circostanze sopra descritte sono state ulteriormente confermate dal teste Tes_3
il quale ha dichiarato che e coltivavano il
[...] Tes_4 Parte_1
terreno oggetto di causa e che gli avevano concesso loro il permesso per tale CP_3
coltivazione. Inoltre, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Tes_3
l'attore aveva lavorato il fondo per gli ultimi venticinque anni, fino al 2002, anno in cui il terreno venne ceduto al tramite una convenzione urbanistica e Controparte_1 una concessione gratuita datata 19.04.2002, avente ad oggetto l'urbanizzazione dell'area.
Simili dichiarazioni hanno indotto il Tribunale a ritenere che il potere di fatto sulla cosa era riconducibile ad una detenzione nascente da un titolo, ossia dal rapporto di
“compartecipazione del tipo masseria” (dunque un contratto di colonia) intercorso tra il padre dell'attore (nella cui posizione è subentrato quest'ultimo) e _4
, con cui il divideva il prodotto della terra e che si occupava della
[...] Pt_1
gestione del fondo a cagione degli impegni politici del proprietario.
Questa parte della sentenza e l'accertamento di fatto ad essa sotteso non sono stati fatti oggetto di impugnazione, con l'effetto che ad essi deve ritenersi prestata acquiescenza: nessuna critica è stata articolata in ordine alla valutazione delle prove orali addotte dalla parte convenuta né è stato contestato che, in origine, vi fosse un rapporto negoziale tra e;
nessun motivo è stato articolato in Tes_4 Controparte_4
ordine alla qualificazione del potere di fatto esercitato dal in termini di Pt_1
detenzione derivante da titolo.
Le conseguenze di simile accertamento, tuttavia, non paiono essere state colte dall'appellante, la cui difesa, peraltro solo nella comparsa conclusionale ha, infatti, così argomentato “Del resto la natura di compartecipazione agraria di “masseria” del rapporto tra il e gli intestatari catastali non viene provata da Parte_1
controparte, ma rimangono semplici dichiarazioni in atti;
del resto le parti in causa nel presente giudizio sono il e il nessuna rilevanza Parte_1 Controparte_1
9 giuridica, benché non provata, avrebbe il rapporto tra il e i sig.ri Parte_1
danti causa del ”. CP_3 Controparte_1
Al contrario, proprio l'accertamento dell'esistenza, all'origine del rapporto materiale con la cosa, di un titolo (ossia di un rapporto di compartecipazione, con concessione, al tal fine, della coltivazione e godimento del terreno da parte del proprietario) è di rilevanza assolutamente decisiva: infatti, quand'anche si ritenesse (ma non è questo il caso) che la coltivazione e la manutenzione del terreno siano state eseguite esclusivamente da subentrato al proprio genitore, tanto non potrebbe Parte_1 condurre all'accoglimento della domanda, atteso che, iniziata quell'attività materiale come detenzione (in quanto fondata su titolo e conseguente strumentale concessione da parte del proprietario), il in applicazione dell'art. 1141 c.c. (che vale anche Pt_1 per i successori a titolo universale), avrebbe dovuto provare un'interversio possessionis, ossia di avere mutato la propria detenzione in possesso (con un atto con cui egli abbia manifestato al proprietario la sua volontà di continuare ad esercitare il potere di fatto sulla cosa come proprietario e non più come detentore per conto del proprietario), come correttamente statuito dal Tribunale con argomentazione anch'essa non censurata. Nessuna prova del genere è stata offerta, atteso che l'attività riferita dai testi non è idonea a integrare l'interversione del possesso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'interversione della detenzione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17376 del 2018).
Non è predicabile l'elemento psicologico necessario per l'usucapione quando il presunto possessore è consapevole di non poter disporre del bene come se fosse proprietario, tanto più quando l'intestatario del bene non ha cessato di esercitare i diritti di proprietà. Tali circostanze sono confermate dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, che attesta l'esercizio continuo da parte di Controparte_3
dei diritti di proprietà sul fondo, come risulta dai contratti di compravendita e
[...]
10 dalla convenzione urbanistica del 2002, con la quale ha disposto del terreno per il piano di lottizzazione.
In simile contesto – di contorno, tenuto conto del carattere assorbente delle considerazioni sopra spese –, e solo in questo, assumono rilevanza il perdurante esercizio del diritto di proprietà da parte dello e gli atti di disposizione del CP_3
bene: in alcuna parte della sentenza, invece, essi vengono valorizzati dal Tribunale in termini di interruzione di un possesso, rimasto indimostrato.
Quanto sin qui illustrato si riflette anche sul secondo motivo di appello articolato: mancando prova di un possesso uti dominus (potendo, per come chiarito, al più ritenersi provata una detenzione), non può trovare applicazione la presunzione di continuazione del possesso prevista dall'art. 1142 c.c..
Ininfluente è anche, alla luce della qualificabilità del come detentore, la Pt_1 contestazione relativa all'inclusione del bene nel patrimonio indisponibile dell'Ente locale, che deve considerarsi assorbita dalle osservazioni precedenti.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con distrazione in favore del difensore, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 594/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in data 29 agosto
2021, pubblicata il 30 agosto 2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il teste riferiva specificamente che: “Conosco l'attore da più di trent'anni. So che l'attore ha un terreno posto sopra il Bivio CP_6CP dell'Angitola a . Tale terreno è senza alberi ed è pianeggiante. Ad uno dei lati del terreno via un recinto con dei cavalli. Al confine col recinto medesimo vi è un fosso per lo scolo delle acque. Già circa quarant'anni fa, passando in zona per recarmi a caccia vedevo il padre dell'attore, già anziano, che coltivava il terreno. Il padre dell'attore è deceduto. Successivamente ho iniziato a vedere l'attore. Anche attualmente vedo l'attore sul fondo. Il terreno è coltivato personalmente dall'attore. In un primo momento il fondo era coltivato come seminativo. Ultimamente il terreno è coltivato
a fieno a causa degli animali che rovinavano le colture. Ho visto che l'attore pulisce ogni anno il fosso di scolo di cui ho detto. Da circa 10 anni, ovvero da quando la figlia dell'attore ha sposato mio figlio, mi reco sul terreno circa uno o due volte all'anno e do una mano all'attore per pulirlo. Per
l'attività da coltivazione l'attore utilizza un trattore. Il terreno non è recintato, da un lato il terreno confina con la strada provinciale, per altri due lati vi è un canneto ai confini, che io aiuto a pulire, in quarto confine è rappresentato dal fosso di scolo oltre il quale c'è la recinzione con cavalli di cui ho detto. Al terreno si accede dalla strada provinciale da una strada in discesa priva di chiusura. Circa tredici o quattordici anni fa ancora il terreno era solo coltivato a semina (grano, orzo e in generale cereali); da circa dodici o tredici anni il terreno è coltivato tutto a fieno”. 7