Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 166
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione di atto impositivo divenuto definitivo

    L'esercizio dell'autotutela è un potere discrezionale dell'Amministrazione e l'impugnazione del diniego è ammissibile solo se si lamenta l'illegittimità del rifiuto basata su ragioni di 'rilevante interesse generale', non per rimettere in discussione il merito di un atto impositivo divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Mancata efficacia retroattiva della variazione catastale

    La regola generale, applicabile anche alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni Docfa, è che le modifiche hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (messa in atti), come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/1992.

  • Inammissibile
    Ammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente in relazione all'impugnazione di un provvedimento di diniego e di annullamento in autotutela, avente ad oggetto un avviso di accertamento divenuto ormai definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 166
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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