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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8357/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5347/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024, il Comune di Marcianise proponeva appello avverso la sentenza n.3599/2024 del 13.05.2024, depositata il 09.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.1 accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 PA ,in persona del legale rappr.te.p.t. avverso il diniego dell'autotutela prot. n.61972/2023 del 21.11.2023 ,opposto in riferimento agli avvisi di accertamento IMU periodo di imposta dal 2008 al 2015 e 2017, relativi agli immobili siti nel Comune di
Marcianise riportati in catasto al fl.21 n. 5353 sub 1 e sub 2 ; fl.21 n. 5355 sub 1; fl.24 n. 5247 sub 1 ( ex p.lla 105 sub 9) i quali, con provvedimento del 17.12.2018 dell'Agenzia della Entrate, venivano dichiarati collabenti e,quindi , esenti da tassazione Imu a far data del 01.01.2008.
Deduceva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata la quale, ritenuta erroneamente ammissibile la impugnabilità del diniego di autotutela, in violazione dell'art. 19 D.Lgs 546/92 per mancata prova dell'interesse generale all'annullamento dell'atto in autotutela , aveva riconosciuto efficacia retroattiva alla nuova rendita catastale attribuita pur in presenza di annualità definite , stante la mancata impugnazione degli accertamenti notificati e ,comunque stante la natura ricognitiva e non costitutiva della rendita attribuita: per aver disposto immotivatamente ed ingiustificatamente la compensazione delle spese.
Si costituiva l'appellata la quale ,riaffermata la correttezza della sentenza gravata , eccepiva l'esistenza di un precedente giudicato costituito dalla sentenza della CTR della Campania la quale,con sentenza n.
6115/17/2021 del 05.03.2021 e relativamente all'accertamento IMU 2016 ,oggetto di separata impugnazione ,aveva confermato la sentenza resa dalla CTP di Caserta n.2052/4/2019 del 23.10.2019 la quale aveva riconosciuto l'efficacia retroattiva al 2007 alla variazione di classamento avanzata dalla società. Eccepiva la nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti;
la legittimità dell'annullamento in autotutela degli atti di diniego giustificata, oltrechè dal sopravvenuto declassamento
, dall'intervenuta richiamata sentenza della CTR Campania alla quale l'ente impositore aveva fatto acquiescenza, avvalorandone la portata in ragione dell'avvenuto sgravio disposto per l'anno 2016;la nullità dell'appello per mancata notifica secondo le modalità telematiche;
l'applicabilità retroattiva della nuova rendita catastale alle annualità definite
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni dell'appellata , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la decisione è limitata alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ,ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato nel giudizio.
In via preliminare, in rito, non può trovare accoglimento la eccezione di nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti dell'appellante Comune di Marcianise.
Seppure sussistente il lamentato conflitto, posto che la procura conferita non richiede una necessaria contrapposizione processuale con l'assistito , ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con lo stesso e, nella specie, il Prof Ficari era stato incaricato dall'appellata Resistente_1 S.p.A. di esaminare la vicenda relativa all'applicazione dell'Imu per le medesime annualità, ,l'appello è comunque ammissibile.
La nullità della procura conferita al ProfNominativo_1i ,infatti, non inficia la validità dell'appello, atteso che la procura risulta conferita congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro difensore .
Né alla irritualità della notificazione del gravame , avvenuta nella specie a mezzo del servizio postale e non attraverso modalità telematiche (pec) , consegue la nullità dello stesso.
La notificazione è invalida, ma non anche inesistente in ragione del fatto che essa ha pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito dell' appellata .
In via preliminare ,nel merito ,è inammissibile il ricorso del contribuente in relazione all'impugnazione di un provvedimento di diniego e di annullamento in autotutela , avente ad oggetto un avviso di accertamento divenuto ormai definitivo.
L'impugnativa del diniego (espresso o tacito) di annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai definitivo non può essere utilizzata per riaprire i termini e contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
L'esercizio dell'autotutela è un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, non costituendo un ulteriore grado di giudizio per il contribuente.
L'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo se si lamenta l'illegittimità del rifiuto stesso, basata su ragioni di 'rilevante interesse generale' (come un errore di principio generalizzabile) e non per rimettere in discussione il merito di un atto impositivo divenuto definitivo.
Ad ogni buon conto ed a voler concedere, non risulterebbe fondata la ragione ad essa sottesa considerata la mancata efficacia retroattiva della variazione catastale relativamente ad annualità definite.
Il principio cardine è che l'obbligazione tributaria sorge e si 'cristallizza' all'inizio di ogni periodo d'imposta sulla base dei dati catastali esistenti in quel momento.
L'unica eccezione a questa regola si verifica quando la modifica della rendita deriva dalla correzione, da parte dell'ufficio catastale, di un errore materiale di fatto, che sia evidente,
incontestabile e riconosciuto dallo stesso ufficio. Solo in questo caso, la correzione ha effetto dal momento dell'originario classamento errato, poiché si limita a ristabilire la situazione corretta che sarebbe dovuta esistere fin dall'inizio.
Nel caso specifico, la riclassificazione non è avvenuta per la rettifica d'ufficio di un errore palese, ma era il risultato scaturito da una dichiarazione Docfa.
Le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.
La regola generale dettata dall'art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza.
A tale stregua , rimanendo assorbita ogni altra istanza delle parti ,l'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e,per l'effetto dichiara l'inammissibilità del ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli,il 09.09.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8357/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5347/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024, il Comune di Marcianise proponeva appello avverso la sentenza n.3599/2024 del 13.05.2024, depositata il 09.09.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez.1 accoglieva il ricorso proposto dalla Resistente_1 PA ,in persona del legale rappr.te.p.t. avverso il diniego dell'autotutela prot. n.61972/2023 del 21.11.2023 ,opposto in riferimento agli avvisi di accertamento IMU periodo di imposta dal 2008 al 2015 e 2017, relativi agli immobili siti nel Comune di
Marcianise riportati in catasto al fl.21 n. 5353 sub 1 e sub 2 ; fl.21 n. 5355 sub 1; fl.24 n. 5247 sub 1 ( ex p.lla 105 sub 9) i quali, con provvedimento del 17.12.2018 dell'Agenzia della Entrate, venivano dichiarati collabenti e,quindi , esenti da tassazione Imu a far data del 01.01.2008.
Deduceva l'appellante ,la illegittimità della sentenza impugnata la quale, ritenuta erroneamente ammissibile la impugnabilità del diniego di autotutela, in violazione dell'art. 19 D.Lgs 546/92 per mancata prova dell'interesse generale all'annullamento dell'atto in autotutela , aveva riconosciuto efficacia retroattiva alla nuova rendita catastale attribuita pur in presenza di annualità definite , stante la mancata impugnazione degli accertamenti notificati e ,comunque stante la natura ricognitiva e non costitutiva della rendita attribuita: per aver disposto immotivatamente ed ingiustificatamente la compensazione delle spese.
Si costituiva l'appellata la quale ,riaffermata la correttezza della sentenza gravata , eccepiva l'esistenza di un precedente giudicato costituito dalla sentenza della CTR della Campania la quale,con sentenza n.
6115/17/2021 del 05.03.2021 e relativamente all'accertamento IMU 2016 ,oggetto di separata impugnazione ,aveva confermato la sentenza resa dalla CTP di Caserta n.2052/4/2019 del 23.10.2019 la quale aveva riconosciuto l'efficacia retroattiva al 2007 alla variazione di classamento avanzata dalla società. Eccepiva la nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti;
la legittimità dell'annullamento in autotutela degli atti di diniego giustificata, oltrechè dal sopravvenuto declassamento
, dall'intervenuta richiamata sentenza della CTR Campania alla quale l'ente impositore aveva fatto acquiescenza, avvalorandone la portata in ragione dell'avvenuto sgravio disposto per l'anno 2016;la nullità dell'appello per mancata notifica secondo le modalità telematiche;
l'applicabilità retroattiva della nuova rendita catastale alle annualità definite
Alla pubblica udienza del 09.09.2025 ,sulle conclusioni dell'appellata , la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la decisione è limitata alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ,ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato nel giudizio.
In via preliminare, in rito, non può trovare accoglimento la eccezione di nullità dell'appello per conflitto di interessi di uno dei difensori costituiti dell'appellante Comune di Marcianise.
Seppure sussistente il lamentato conflitto, posto che la procura conferita non richiede una necessaria contrapposizione processuale con l'assistito , ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con lo stesso e, nella specie, il Prof Ficari era stato incaricato dall'appellata Resistente_1 S.p.A. di esaminare la vicenda relativa all'applicazione dell'Imu per le medesime annualità, ,l'appello è comunque ammissibile.
La nullità della procura conferita al ProfNominativo_1i ,infatti, non inficia la validità dell'appello, atteso che la procura risulta conferita congiuntamente e disgiuntamente anche ad altro difensore .
Né alla irritualità della notificazione del gravame , avvenuta nella specie a mezzo del servizio postale e non attraverso modalità telematiche (pec) , consegue la nullità dello stesso.
La notificazione è invalida, ma non anche inesistente in ragione del fatto che essa ha pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito dell' appellata .
In via preliminare ,nel merito ,è inammissibile il ricorso del contribuente in relazione all'impugnazione di un provvedimento di diniego e di annullamento in autotutela , avente ad oggetto un avviso di accertamento divenuto ormai definitivo.
L'impugnativa del diniego (espresso o tacito) di annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai definitivo non può essere utilizzata per riaprire i termini e contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
L'esercizio dell'autotutela è un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, non costituendo un ulteriore grado di giudizio per il contribuente.
L'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo se si lamenta l'illegittimità del rifiuto stesso, basata su ragioni di 'rilevante interesse generale' (come un errore di principio generalizzabile) e non per rimettere in discussione il merito di un atto impositivo divenuto definitivo.
Ad ogni buon conto ed a voler concedere, non risulterebbe fondata la ragione ad essa sottesa considerata la mancata efficacia retroattiva della variazione catastale relativamente ad annualità definite.
Il principio cardine è che l'obbligazione tributaria sorge e si 'cristallizza' all'inizio di ogni periodo d'imposta sulla base dei dati catastali esistenti in quel momento.
L'unica eccezione a questa regola si verifica quando la modifica della rendita deriva dalla correzione, da parte dell'ufficio catastale, di un errore materiale di fatto, che sia evidente,
incontestabile e riconosciuto dallo stesso ufficio. Solo in questo caso, la correzione ha effetto dal momento dell'originario classamento errato, poiché si limita a ristabilire la situazione corretta che sarebbe dovuta esistere fin dall'inizio.
Nel caso specifico, la riclassificazione non è avvenuta per la rettifica d'ufficio di un errore palese, ma era il risultato scaturito da una dichiarazione Docfa.
Le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.
La regola generale dettata dall'art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza.
A tale stregua , rimanendo assorbita ogni altra istanza delle parti ,l'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e,per l'effetto dichiara l'inammissibilità del ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli,il 09.09.2025
Il Relatore Il Presidente