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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.6201 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Sestu, presso lo studio dell'Avv. MANUNZA ISABELLA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA ALGHERO N° 29 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CONCAS
MARIA DONATA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale disporre:
1) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Sestu, in via Ottaviano Augusto n.. 120, che sarà assegnata alla signora
Parte_1
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, a partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3) il figlio maggiore concorderà direttamente con il padre modalità e tempi da trascorrere Per_1
con quest'ultimo, mentre salvo diverso accordo e salva diversa sua volontà, starà con il Per_2
padre tre volte alla settimana, nei giorni di lunedì, anche con pernottamento per essere accompagnato l'indomani mattina a scuola, da cui verrà ripreso dalla madre;
inoltre il mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola e fino alle 21,00 dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre. fine settimana, dalle ore 10.30 del sabato al lunedì mattina, quando verrà
accompagnato a scuola, secondo il principio di alternanza;
4) Salvo diverso accordo fra i genitori e diversa volontà dei figli, nelle festività natalizie e pasquali i figli staranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (la vigilia di natale e il giorno natale, il 31 dicembre e il 1 gennaio, l'Epifania, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
5) Il signor verserà un contributo al mantenimento dei due figli pari ad euro 200,00 CP_1
mensili. Egli, inoltre, si accollerà tutte le spese relative allo sport, nonché le spese dello scooter di
. Le spese mediche, scolastiche e ricreative saranno a carico dei coniugi al 50%; Per_1
6) Disporre che i genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità,
garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
7) affermare il diritto dei minori a: - non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; - a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
8) Si chiede la compensazione delle spese. ”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi
”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato da in data 04/10/2024, con note di trattazione scritta depositate Parte_1
in data 4.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
CAGLIARI (CA), il07/01/1972 e , nato a [...] Controparte_1
(SVIZZERA), il 03/04/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 68, parte II, serie c, anno 2010 Comune di
Cagliari).
2. Affida i figli e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_3 Persona_4
prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Sestu, in via Ottaviano Augusto n..
120, che sarà assegnata alla signora I genitori eserciteranno congiuntamente la Parte_1
responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, a partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3. il figlio maggiore concorderà direttamente con il padre modalità e tempi da Per_1
trascorrere con quest'ultimo, mentre salvo diverso accordo e salva diversa sua Per_2
volontà, starà con il padre tre volte alla settimana, nei giorni di lunedì, anche con pernottamento per essere accompagnato l'indomani mattina a scuola, da cui verrà ripreso dalla madre;
inoltre il mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola e fino alle 21,00 dopo cena,
quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre. fine settimana, dalle ore 10.30 del sabato al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola, secondo il principio di alternanza. Salvo diverso accordo fra i genitori e diversa volontà dei figli, nelle festività
natalizie e pasquali i figli staranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza
(la vigilia di natale e il giorno natale, il 31 dicembre e il 1 gennaio, l'Epifania, il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
4. Dispone che il signor corrisponda entro i 5 di ogni mese un contributo al CP_1
mantenimento dei due figli pari ad euro 200,00 mensili. Egli, inoltre, si accollerà tutte le spese relative allo sport, nonché le spese dello scooter di . Le spese mediche, Per_1
scolastiche e ricreative saranno a carico dei coniugi al 50%;
5. Dà atto che i genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità,
garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, affermando il diritto dei minori a: - non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; - a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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