Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1987, n. 40
Articolo 1Articolo 3
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11 maggio 1993
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1 marzo 2006
Art. 2. 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il ((15 febbraio)) di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
(( 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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