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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 387\2025 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via Eugenio Parte_1
Siciliano n. 2 presso lo studio dell'avv. Nicola Annunziata, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
già ), in persona del rappresentante Controparte_1 Controparte_2
legale p.t. e procuratore ad negotia, Dott.ssa (procura speciale per notaio CP_3
di Bologna dell'1\3\2024 rep. 98672), elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Per_1
via Raffaele Conforti n. 17, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cosma, che la rappresenta e
1 difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1949/2024 del 06\09\2024, pubblicata in data
10\09\2024, dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/03/2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza 1949/2024 del 06/09/2024 (pubblicata in data
10/09/2024 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava cessata la materia del contendere, condannando la società al pagamento delle Controparte_4
spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di Parte_1
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
[...]
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 16/04/2017, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la propria compagnia
[...]
assicurativa, rappresentando che in data 15/02/2016, alle ore 13:30 Controparte_4
circa, veniva coinvolto in un incidente stradale in Sant'Egidio di Monte Albino, determinato da un tamponamento “a catena” tra diversi veicoli;
che il sinistro, per il quale l'attore non aveva alcuna responsabilità, gli veniva risarcito in misura pari al 100% (ovverosia, € 7.800,00) dalla compagnia , in qualità di compagnia assicuratrice per la RCA del Controparte_5
responsabile civile;
che, tuttavia, la che assicurava il suo veicolo per Controparte_4
la RCA, applicava ingiustificatamente un "malus" alla polizza, retrocedendo la sua classe di
2 merito dalla prima alla terza senza fornire alcuna motivazione;
che, venuto a conoscenza di tale circostanza per caso dal suo assicuratore, tentava di risolvere la situazione tramite una diffida inviata da un legale di fiducia alla propria compagnia assicurativa (cfr. lettera del 24\2\2017),
con la quale chiedeva il ripristino della classe di merito e il rimborso delle somme versate in eccesso;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro alla diffida, avviava la procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del Tribunale di Nocera Inferiore;
che prima del giorno della convocazione (4\4\2017) la compagnia inviava una Controparte_4
nota al ed all'Organismo di mediazione (datata 30\3\2017), affermando di aver Parte_1
già provveduto al rimborso del maggior premio assicurativo (€ 181,30) e alla riclassificazione della polizza, con accordo firmato dall'assicurato, senza tuttavia avvertire il legale in violazione delle regole di buona fede;
che, pertanto, – ritrovatosi a dover pagare Parte_1
gli oneri della conciliazione e quelli legali – si vedeva costretto a citare in giudizio la chiedendo l'accertamento della mala gestio da parte dell'assicurazione Controparte_4
convenuta, condannandola a documentare l'avvenuto ripristino della classe di merito, e
l'avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite dall'assicurato per effetto
dell'ingiusto malus applicato>, con vittoria delle spese di lite e condanna per responsabilità
aggravata ex art. 96 cpc. Si costituiva la documentando il ripristino Controparte_4
della classe di merito e l'avvenuto rimborso del premio assicurativo ingiustamente maggiorato,
rappresentando peraltro che la questione era stata risolta a seguito della procedura di reclamo azionata dal difensore del secondo il Regolamento ISVAP. Con la comparsa Parte_1
conclusionale il modificava la domanda principale, chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la mala gestio della convenuta e la conseguente condanna Controparte_4
della stessa al pagamento delle spese e compensi legali della fase stragiudiziale, sotto forma di ulteriore danno emergente dell'attore. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza, a causa dell'indeterminatezza del valore dovuta dal cumulo delle domande avanzate dall'attore
3 (cfr. ordinanza del 21\11\2017, pubblicata il 5\1\2018 e comunicata dalla cancelleria il
16\12018).
Quindi, riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, riproponendo le domande come riformulate nella comparsa conclusione depositata dinanzi al Giudice di Pace.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si costituiva la Controparte_4
stigmatizzando la modifica del petitum originariamente avanzato nell'atto di citazione proposto davanti al Giudice di Pace e ritenendo di aver provveduto a quanto richiesto addirittura prima dello svolgimento della procedura di mediazione, con la conseguenza che l'attore doveva ritenersi soccombente. Inoltre, l'assicurazione convenuta eccepiva la non debenza delle spese stragiudiziali pretese, in quanto non necessarie, stante il comportamento collaborativo della
Controparte_4
Con la sentenza qui gravata, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo accertato che l'assicurazione aveva provveduto al ripristino della classe di merito ed al rimborso già durante il giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Il primo giudice, poi, condannava, in virtù del principio della soccombenza virtuale, la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite, avendo dato dimostrazione di tali adempimenti solo con la costituzione nel precedente giudizio, non risultando la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione del 30\3\2017. Liquidava, infine, le spese nella complessiva somma di € 1.000,00, tenuto conto del mancato espletamento dell'istruttoria, della semplicità
delle questioni trattate, della natura della decisione e del contegno delle parti, oltre che del valore esiguo della controversia.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per il seguente unico motivo d'appello:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in elazione alla liquidazione delle spese processuali – Error in iudicando. Per l'appellante il giudice di prime cure nel capo
4 relativo alla liquidazione delle spese processuali, non avrebbe specificato se l'importo
€ 1.000,00 includesse anche le spese vive documentate (€ 545,00, di cui € 518,00 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo) o fosse esclusivamente destinata al compenso professionale;
avrebbe liquidato, comunque, un importo (€ 1.000,00)
manifestamente insufficiente a coprire le sole spese vive documentate (€ 545,00); non avrebbe considerato, né motivato, il mancato riconoscimento della maggiorazione del
30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per l'utilizzo delle tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti nel processo civile telematico
(PCT); la liquidazione sarebbe, quindi contraria sia all'art. 91 c.p.c., per non aver fornito una motivazione adeguata e chiara sulla liquidazione delle spese, sia all'art. 92 c.p.c.,
nonché al D.M. 55/2014, che stabiliscono il limite minimo al di sotto del quale il giudice non può scendere nella liquidazione dei compensi professionali giudiziali.
Per tali ragioni, l'appellante concludeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, per la liquidazione, e conseguente condanna della al pagamento, delle spese Controparte_4
di lite in una misura più equa, che tenesse conto delle spese vive documentate (€ 545,00) e del compenso professionale calcolato secondo i parametri ministeriali vigenti, con l'aggiunta della maggiorazione del 30% per l'uso del PCT. IL tutto con vittoria elle spese di lite dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e spiegando appello incidentale attraverso i seguenti motivi:
- Inammissibilità dell'appello, atteso che il motivo di impugnazione principale non si confrontava criticamente con le motivazioni sottese alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, senza peraltro chiarire perché la causa sarebbe stata di valore indeterminabile, anziché esiguo, e perché dovesse essere liquidata la fase istruttoria. La
poi, sottolineava l'assenza di qualsiasi automatismo nel Controparte_2
riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'uso delle tecniche informatiche, visto
5 che non tutti gli atti erano stati depositati telematicamente e, quando lo erano, i collegamenti ipertestuali non funzionavano;
- Il Tribunale l'avrebbe erroneamente condannata al pagamento delle spese in favore dell'attore, pur ritenendo che la materia del contendere fosse cessata prima dell'introduzione della causa, riconoscendo la circostanza che la compagnia assicurativa aveva già adempiuto alle richieste dell'attore in via stragiudiziale e senza considerare che la comunicazione dell'assicurazione riguardo l'accoglimento del reclamo non era stata contestata dall'attore. Di conseguenza, chiedeva di porre le spese processuali del primo grado di giudizio a carico della o, in subordine, di compensarle CP_6
integralmente.
Spese dell'appello vinte.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli contrapposti siano entrambi infondati e vadano,
pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In via preliminare, appare opportuno analizzare il motivo dell'appello incidentale, con il quale la si doleva della decisione del primo giudice in merito all'erronea Controparte_2
condanna al pagamento delle spese in favore dell'attore, pur ritenendo che la materia del contendere fosse cessata prima dell'introduzione della causa e riconoscendo la circostanza che la compagnia assicurativa aveva già adempiuto alle richieste dell'attore in via stragiudiziale,
senza considerare che la comunicazione dell'assicurazione riguardo l'accoglimento del reclamo non era stata contestata dall'attore.
In disparte ogni valutazione sulla correttezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere - l'attore non aveva mai manifestato l'intenzione di rinunciare al proprio diritto di recuperare le somme indebitamente pagate in via stragiudiziale - non oggetto di specifico appello, il motivo è fondato.
6 Premesso che, persistendo tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali,
anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve decidere in merito alle spese in virtù del principio della cd. “soccombenza virtuale” (cfr. su tutte, Corte di Cass. sez.
VI civ. ordinanza 11\8\2022 n. 24714), fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda secondo considerazioni di verosimiglianza, giova precisare che nella causa riassunta dinanzi al Tribunale nocerino il si limitava a chiedeva, come Parte_1
sopra ricordato, di accertare e dichiarare la mala gestio della convenuta Controparte_4
e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese e compensi legali della
[...]
fase stragiudiziale, sotto forma di ulteriore danno emergente dell'attore. In altri termini,
l'assicurato si lamentava delle spese sostenute per l'onorario del difensore che aveva spedito la lettera di diffida del 27\2\2017 all'assicurazione ed avviato il procedimento di mediazione, con ulteriori esborsi, prima di ottenere il richiesto ripristino della classe di merito e il rimborso del premio maggiorato, peraltro senza l'intermediazione del difensore (cfr. quietanza del
29\3\2017).
Orbene, ritiene questa Corte che l'introduzione dell'azione giudiziaria in primo grado da parte del non era arbitraria ovvero priva di fondamento, essendo stata resa necessaria Parte_1
dalla condotta ingiustificata e dilatoria della compagnia assicurativa, che dapprima aveva declassato l'assicurato, aumentandogli il premio, e poi aveva provveduto a rimediare oltre il termine di 15 giorni concesso con la predetta diffida e senza riconoscere il danno emergente nelle more subito dal . Parte_1
Pertanto, va condivisa la statuizione del Tribunale, che poneva l'onere delle spese processuali a carico dell' convenuta. CP_1
B. Sulla generica liquidazione delle spese: insufficienza della pronuncia ed eccezione
di inammissibilità dell'appello.
Con unico ed articolato motivo, censurava la sentenza di primo grado, Parte_1
affermando che il Tribunale non avrebbe specificato se l'importo € 1.000,00 includesse anche
7 le spese vive documentate (€ 545,00, di cui € 518,00 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo) o fosse esclusivamente destinata al compenso professionale;
avrebbe liquidato,
comunque, un importo (€ 1.000,00) manifestamente insufficiente a coprire le sole spese vive documentate (€ 545,00); non avrebbe considerato, né motivato, il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per l'utilizzo delle tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti nel processo civile telematico
(PCT); la liquidazione sarebbe, quindi contraria sia all'art. 91 c.p.c., per non aver fornito una motivazione adeguata e chiara sulla liquidazione delle spese, sia all'art. 92 c.p.c., nonché al
D.M. 55/2014, che stabiliscono il limite minimo al di sotto del quale il giudice non può scendere nella liquidazione dei compensi professionali giudiziali. contestava la liquidazione delle spese processuali di primo grado di € 1.000,00, ritenendo che non chiarisca se includa le spese vive
(€ 545,00) e che sia insufficiente a coprirle. Inoltre, lamenta l'assenza di motivazione sulla mancata maggiorazione del 30% per l'uso del PCT e la non applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014. Chiede quindi la riforma della sentenza con una liquidazione più
equa, che tenga conto delle spese vive, del compenso professionale e della maggiorazione,
nonché il rimborso delle spese del secondo grado di giudizio.
Di contro, con l'appello incidentale la eccepiva l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, atteso che il motivo dell'impugnazione principale non si confrontava criticamente con le motivazioni sottese alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, senza peraltro chiarire perché la causa sarebbe stata di valore indeterminabile, anziché esiguo, e perché
dovesse essere liquidata la fase istruttoria. La poi, sottolineava l'assenza Controparte_2
di qualsiasi automatismo nel riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'uso delle tecniche informatiche, visto che non tutti gli atti erano stati depositati telematicamente e,
quando lo erano, i collegamenti ipertestuali non funzionavano.
Orbene, ritiene questa Corte che debba escludersi l'eccepita inammissibilità del motivo di appello principale, in quanto, nonostante la mancata confutazione della specifica motivazione
8 adottata dal primo giudice a giustificazione di una limitata liquidazione delle spese processuali1,
risulta ravvisabile un profilo di incompletezza motivazionale con specifico riferimento alla liquidazione delle spese vive sostenute dall'appellante e debitamente documentate in atti,
difettando un'espressa indicazione circa l'inclusione o meno nell'importo complessivamente liquidato.
Di conseguenza, è necessario che la motivazione della sentenza impugnata, seppur confermata,
venga adeguatamente integrata.
In via preliminare, infatti, il valore della controversia va correttamente individuato nello scaglione delle cause fino ad € 1.100,00, in ragione della correlazione alle sole domande espressamente formulate dal dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore: € 393,96 Parte_1
(compresi accessori) per compenso del difensore nell'assistenza stragiudiziale.
Inoltre, da una attenta lettura della decisione di primo grado è dato evincere con chiarezza che il compenso difensionale liquidabile veniva ridotto in considerazione del mancato espletamento di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della natura della decisione, del contegno delle parti e dell'esiguo valore della controversia, così conformandosi alle previsioni dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014. Riduzione, peraltro, non oggetto di specifico appello.
Pertanto, considerato che la liquidazione del compenso professionale così ridotto andava da €
282,00 (minimi) ad € 562,00 (medi), deve ritenersi che nel riconoscimento della complessiva somma delle spese processuali in € 1.000,00 risultano compresi anche gli esborsi (€ 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bollo).
Per quanto riguarda, infine, la richiesta maggiorazione del 30% prevista per l'impiego di tecniche informatiche, rileva la Corte come la norma conferisca al giudice una facoltà
discrezionale e non un obbligo automatico. 1 convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo tenuto conto tuttavia del mancato espletamento di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della natura della decisione e comunque del contegno delle parti, dell'esiguo valore della controversia> (cfr. pag. 3 sentenza primo grado). 9 Nel caso di specie, va esclusa l'applicazione della maggiorazione, atteso che il deposito telematico degli atti si è svolto in maniera ordinaria, senza che gli stessi presentassero particolare complessità o estensione, né fosse necessaria alcuna attività rilevante di digitalizzazione, organizzazione documentale o predisposizione di strutture ipertestuali evolute.
Inoltre, il valore della controversia era esiguo e la complessità bassa, circostanze che giustificavano la mancata attribuzione dell'incremento, in quanto il PCT costituisce ormai modalità standard di deposito e non elemento straordinario idoneo, di per sé, a determinare un aumento automatico del compenso.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui riportate, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettato, confermando la statuizione del Tribunale seppur con la esplicata integrazione motivazionale.
C. Spese processuali dell'appello.
In merito alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene la Corte che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione integrale delle stesse.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Controparte_2
incidentale della ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
10 1) RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1949/2024 del 6\9\2024, pubblicata in data 10/09/2024 dal Tribunale di
Nocera Inferiore;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali dell'appello;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti-
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 387\2025 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via Eugenio Parte_1
Siciliano n. 2 presso lo studio dell'avv. Nicola Annunziata, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
già ), in persona del rappresentante Controparte_1 Controparte_2
legale p.t. e procuratore ad negotia, Dott.ssa (procura speciale per notaio CP_3
di Bologna dell'1\3\2024 rep. 98672), elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Per_1
via Raffaele Conforti n. 17, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cosma, che la rappresenta e
1 difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1949/2024 del 06\09\2024, pubblicata in data
10\09\2024, dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/03/2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza 1949/2024 del 06/09/2024 (pubblicata in data
10/09/2024 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava cessata la materia del contendere, condannando la società al pagamento delle Controparte_4
spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di Parte_1
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
[...]
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 16/04/2017, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la propria compagnia
[...]
assicurativa, rappresentando che in data 15/02/2016, alle ore 13:30 Controparte_4
circa, veniva coinvolto in un incidente stradale in Sant'Egidio di Monte Albino, determinato da un tamponamento “a catena” tra diversi veicoli;
che il sinistro, per il quale l'attore non aveva alcuna responsabilità, gli veniva risarcito in misura pari al 100% (ovverosia, € 7.800,00) dalla compagnia , in qualità di compagnia assicuratrice per la RCA del Controparte_5
responsabile civile;
che, tuttavia, la che assicurava il suo veicolo per Controparte_4
la RCA, applicava ingiustificatamente un "malus" alla polizza, retrocedendo la sua classe di
2 merito dalla prima alla terza senza fornire alcuna motivazione;
che, venuto a conoscenza di tale circostanza per caso dal suo assicuratore, tentava di risolvere la situazione tramite una diffida inviata da un legale di fiducia alla propria compagnia assicurativa (cfr. lettera del 24\2\2017),
con la quale chiedeva il ripristino della classe di merito e il rimborso delle somme versate in eccesso;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro alla diffida, avviava la procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del Tribunale di Nocera Inferiore;
che prima del giorno della convocazione (4\4\2017) la compagnia inviava una Controparte_4
nota al ed all'Organismo di mediazione (datata 30\3\2017), affermando di aver Parte_1
già provveduto al rimborso del maggior premio assicurativo (€ 181,30) e alla riclassificazione della polizza, con accordo firmato dall'assicurato, senza tuttavia avvertire il legale in violazione delle regole di buona fede;
che, pertanto, – ritrovatosi a dover pagare Parte_1
gli oneri della conciliazione e quelli legali – si vedeva costretto a citare in giudizio la chiedendo l'accertamento della mala gestio da parte dell'assicurazione Controparte_4
convenuta, condannandola a documentare l'avvenuto ripristino della classe di merito, e
l'avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite dall'assicurato per effetto
dell'ingiusto malus applicato>, con vittoria delle spese di lite e condanna per responsabilità
aggravata ex art. 96 cpc. Si costituiva la documentando il ripristino Controparte_4
della classe di merito e l'avvenuto rimborso del premio assicurativo ingiustamente maggiorato,
rappresentando peraltro che la questione era stata risolta a seguito della procedura di reclamo azionata dal difensore del secondo il Regolamento ISVAP. Con la comparsa Parte_1
conclusionale il modificava la domanda principale, chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare la mala gestio della convenuta e la conseguente condanna Controparte_4
della stessa al pagamento delle spese e compensi legali della fase stragiudiziale, sotto forma di ulteriore danno emergente dell'attore. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza, a causa dell'indeterminatezza del valore dovuta dal cumulo delle domande avanzate dall'attore
3 (cfr. ordinanza del 21\11\2017, pubblicata il 5\1\2018 e comunicata dalla cancelleria il
16\12018).
Quindi, riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore, riproponendo le domande come riformulate nella comparsa conclusione depositata dinanzi al Giudice di Pace.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, si costituiva la Controparte_4
stigmatizzando la modifica del petitum originariamente avanzato nell'atto di citazione proposto davanti al Giudice di Pace e ritenendo di aver provveduto a quanto richiesto addirittura prima dello svolgimento della procedura di mediazione, con la conseguenza che l'attore doveva ritenersi soccombente. Inoltre, l'assicurazione convenuta eccepiva la non debenza delle spese stragiudiziali pretese, in quanto non necessarie, stante il comportamento collaborativo della
Controparte_4
Con la sentenza qui gravata, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione della materia del contendere, essendo accertato che l'assicurazione aveva provveduto al ripristino della classe di merito ed al rimborso già durante il giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Il primo giudice, poi, condannava, in virtù del principio della soccombenza virtuale, la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite, avendo dato dimostrazione di tali adempimenti solo con la costituzione nel precedente giudizio, non risultando la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione del 30\3\2017. Liquidava, infine, le spese nella complessiva somma di € 1.000,00, tenuto conto del mancato espletamento dell'istruttoria, della semplicità
delle questioni trattate, della natura della decisione e del contegno delle parti, oltre che del valore esiguo della controversia.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per il seguente unico motivo d'appello:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in elazione alla liquidazione delle spese processuali – Error in iudicando. Per l'appellante il giudice di prime cure nel capo
4 relativo alla liquidazione delle spese processuali, non avrebbe specificato se l'importo
€ 1.000,00 includesse anche le spese vive documentate (€ 545,00, di cui € 518,00 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo) o fosse esclusivamente destinata al compenso professionale;
avrebbe liquidato, comunque, un importo (€ 1.000,00)
manifestamente insufficiente a coprire le sole spese vive documentate (€ 545,00); non avrebbe considerato, né motivato, il mancato riconoscimento della maggiorazione del
30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per l'utilizzo delle tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti nel processo civile telematico
(PCT); la liquidazione sarebbe, quindi contraria sia all'art. 91 c.p.c., per non aver fornito una motivazione adeguata e chiara sulla liquidazione delle spese, sia all'art. 92 c.p.c.,
nonché al D.M. 55/2014, che stabiliscono il limite minimo al di sotto del quale il giudice non può scendere nella liquidazione dei compensi professionali giudiziali.
Per tali ragioni, l'appellante concludeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, per la liquidazione, e conseguente condanna della al pagamento, delle spese Controparte_4
di lite in una misura più equa, che tenesse conto delle spese vive documentate (€ 545,00) e del compenso professionale calcolato secondo i parametri ministeriali vigenti, con l'aggiunta della maggiorazione del 30% per l'uso del PCT. IL tutto con vittoria elle spese di lite dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la contestando quanto ex adverso Controparte_2
dedotto e spiegando appello incidentale attraverso i seguenti motivi:
- Inammissibilità dell'appello, atteso che il motivo di impugnazione principale non si confrontava criticamente con le motivazioni sottese alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, senza peraltro chiarire perché la causa sarebbe stata di valore indeterminabile, anziché esiguo, e perché dovesse essere liquidata la fase istruttoria. La
poi, sottolineava l'assenza di qualsiasi automatismo nel Controparte_2
riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'uso delle tecniche informatiche, visto
5 che non tutti gli atti erano stati depositati telematicamente e, quando lo erano, i collegamenti ipertestuali non funzionavano;
- Il Tribunale l'avrebbe erroneamente condannata al pagamento delle spese in favore dell'attore, pur ritenendo che la materia del contendere fosse cessata prima dell'introduzione della causa, riconoscendo la circostanza che la compagnia assicurativa aveva già adempiuto alle richieste dell'attore in via stragiudiziale e senza considerare che la comunicazione dell'assicurazione riguardo l'accoglimento del reclamo non era stata contestata dall'attore. Di conseguenza, chiedeva di porre le spese processuali del primo grado di giudizio a carico della o, in subordine, di compensarle CP_6
integralmente.
Spese dell'appello vinte.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli contrapposti siano entrambi infondati e vadano,
pertanto, rigettati per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In via preliminare, appare opportuno analizzare il motivo dell'appello incidentale, con il quale la si doleva della decisione del primo giudice in merito all'erronea Controparte_2
condanna al pagamento delle spese in favore dell'attore, pur ritenendo che la materia del contendere fosse cessata prima dell'introduzione della causa e riconoscendo la circostanza che la compagnia assicurativa aveva già adempiuto alle richieste dell'attore in via stragiudiziale,
senza considerare che la comunicazione dell'assicurazione riguardo l'accoglimento del reclamo non era stata contestata dall'attore.
In disparte ogni valutazione sulla correttezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere - l'attore non aveva mai manifestato l'intenzione di rinunciare al proprio diritto di recuperare le somme indebitamente pagate in via stragiudiziale - non oggetto di specifico appello, il motivo è fondato.
6 Premesso che, persistendo tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali,
anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve decidere in merito alle spese in virtù del principio della cd. “soccombenza virtuale” (cfr. su tutte, Corte di Cass. sez.
VI civ. ordinanza 11\8\2022 n. 24714), fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda secondo considerazioni di verosimiglianza, giova precisare che nella causa riassunta dinanzi al Tribunale nocerino il si limitava a chiedeva, come Parte_1
sopra ricordato, di accertare e dichiarare la mala gestio della convenuta Controparte_4
e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese e compensi legali della
[...]
fase stragiudiziale, sotto forma di ulteriore danno emergente dell'attore. In altri termini,
l'assicurato si lamentava delle spese sostenute per l'onorario del difensore che aveva spedito la lettera di diffida del 27\2\2017 all'assicurazione ed avviato il procedimento di mediazione, con ulteriori esborsi, prima di ottenere il richiesto ripristino della classe di merito e il rimborso del premio maggiorato, peraltro senza l'intermediazione del difensore (cfr. quietanza del
29\3\2017).
Orbene, ritiene questa Corte che l'introduzione dell'azione giudiziaria in primo grado da parte del non era arbitraria ovvero priva di fondamento, essendo stata resa necessaria Parte_1
dalla condotta ingiustificata e dilatoria della compagnia assicurativa, che dapprima aveva declassato l'assicurato, aumentandogli il premio, e poi aveva provveduto a rimediare oltre il termine di 15 giorni concesso con la predetta diffida e senza riconoscere il danno emergente nelle more subito dal . Parte_1
Pertanto, va condivisa la statuizione del Tribunale, che poneva l'onere delle spese processuali a carico dell' convenuta. CP_1
B. Sulla generica liquidazione delle spese: insufficienza della pronuncia ed eccezione
di inammissibilità dell'appello.
Con unico ed articolato motivo, censurava la sentenza di primo grado, Parte_1
affermando che il Tribunale non avrebbe specificato se l'importo € 1.000,00 includesse anche
7 le spese vive documentate (€ 545,00, di cui € 518,00 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo) o fosse esclusivamente destinata al compenso professionale;
avrebbe liquidato,
comunque, un importo (€ 1.000,00) manifestamente insufficiente a coprire le sole spese vive documentate (€ 545,00); non avrebbe considerato, né motivato, il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per l'utilizzo delle tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti nel processo civile telematico
(PCT); la liquidazione sarebbe, quindi contraria sia all'art. 91 c.p.c., per non aver fornito una motivazione adeguata e chiara sulla liquidazione delle spese, sia all'art. 92 c.p.c., nonché al
D.M. 55/2014, che stabiliscono il limite minimo al di sotto del quale il giudice non può scendere nella liquidazione dei compensi professionali giudiziali. contestava la liquidazione delle spese processuali di primo grado di € 1.000,00, ritenendo che non chiarisca se includa le spese vive
(€ 545,00) e che sia insufficiente a coprirle. Inoltre, lamenta l'assenza di motivazione sulla mancata maggiorazione del 30% per l'uso del PCT e la non applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014. Chiede quindi la riforma della sentenza con una liquidazione più
equa, che tenga conto delle spese vive, del compenso professionale e della maggiorazione,
nonché il rimborso delle spese del secondo grado di giudizio.
Di contro, con l'appello incidentale la eccepiva l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, atteso che il motivo dell'impugnazione principale non si confrontava criticamente con le motivazioni sottese alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, senza peraltro chiarire perché la causa sarebbe stata di valore indeterminabile, anziché esiguo, e perché
dovesse essere liquidata la fase istruttoria. La poi, sottolineava l'assenza Controparte_2
di qualsiasi automatismo nel riconoscimento della maggiorazione del 30% per l'uso delle tecniche informatiche, visto che non tutti gli atti erano stati depositati telematicamente e,
quando lo erano, i collegamenti ipertestuali non funzionavano.
Orbene, ritiene questa Corte che debba escludersi l'eccepita inammissibilità del motivo di appello principale, in quanto, nonostante la mancata confutazione della specifica motivazione
8 adottata dal primo giudice a giustificazione di una limitata liquidazione delle spese processuali1,
risulta ravvisabile un profilo di incompletezza motivazionale con specifico riferimento alla liquidazione delle spese vive sostenute dall'appellante e debitamente documentate in atti,
difettando un'espressa indicazione circa l'inclusione o meno nell'importo complessivamente liquidato.
Di conseguenza, è necessario che la motivazione della sentenza impugnata, seppur confermata,
venga adeguatamente integrata.
In via preliminare, infatti, il valore della controversia va correttamente individuato nello scaglione delle cause fino ad € 1.100,00, in ragione della correlazione alle sole domande espressamente formulate dal dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore: € 393,96 Parte_1
(compresi accessori) per compenso del difensore nell'assistenza stragiudiziale.
Inoltre, da una attenta lettura della decisione di primo grado è dato evincere con chiarezza che il compenso difensionale liquidabile veniva ridotto in considerazione del mancato espletamento di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della natura della decisione, del contegno delle parti e dell'esiguo valore della controversia, così conformandosi alle previsioni dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014. Riduzione, peraltro, non oggetto di specifico appello.
Pertanto, considerato che la liquidazione del compenso professionale così ridotto andava da €
282,00 (minimi) ad € 562,00 (medi), deve ritenersi che nel riconoscimento della complessiva somma delle spese processuali in € 1.000,00 risultano compresi anche gli esborsi (€ 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bollo).
Per quanto riguarda, infine, la richiesta maggiorazione del 30% prevista per l'impiego di tecniche informatiche, rileva la Corte come la norma conferisca al giudice una facoltà
discrezionale e non un obbligo automatico. 1 convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo tenuto conto tuttavia del mancato espletamento di istruttoria, della semplicità delle questioni trattate, della natura della decisione e comunque del contegno delle parti, dell'esiguo valore della controversia> (cfr. pag. 3 sentenza primo grado). 9 Nel caso di specie, va esclusa l'applicazione della maggiorazione, atteso che il deposito telematico degli atti si è svolto in maniera ordinaria, senza che gli stessi presentassero particolare complessità o estensione, né fosse necessaria alcuna attività rilevante di digitalizzazione, organizzazione documentale o predisposizione di strutture ipertestuali evolute.
Inoltre, il valore della controversia era esiguo e la complessità bassa, circostanze che giustificavano la mancata attribuzione dell'incremento, in quanto il PCT costituisce ormai modalità standard di deposito e non elemento straordinario idoneo, di per sé, a determinare un aumento automatico del compenso.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui riportate, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettato, confermando la statuizione del Tribunale seppur con la esplicata integrazione motivazionale.
C. Spese processuali dell'appello.
In merito alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene la Corte che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione integrale delle stesse.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Controparte_2
incidentale della ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
10 1) RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1949/2024 del 6\9\2024, pubblicata in data 10/09/2024 dal Tribunale di
Nocera Inferiore;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali dell'appello;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
Così deciso in Salerno, lì 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti-
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