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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 72/2023 VG
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
1) Dott. Ugo Cingano Presidente
2) Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Rel.
3) Dott. Marco Vezzani Consigliere Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 21.07.2023 al n.72/2023 R.G.V.G, promossa con reclamo del 21.07.2023
DA
, (C.F. ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucia Tomasini (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Mezzolombardo, (TN), via Degasperi
34/d, giusta mandato telematico in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Tamara Lorenzi (C.F.: – indirizzo PEC.: C.F._4
del Foro di Trento ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Pergine Valsugana (TN) in Loc.
Fratte n. 44, giusta mandato telematico in atti. RECLAMATO
AVV. ALESSIO BONETTI (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._5
del Foro di Trento, in qualità di Email_3 curatore speciale del minore (C.F.: Persona_1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._6 in Trento (TN) via Calepina 65, INTERVENUTO
OGGETTO: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
CP_2
1
[...] che
-Con atto del 21.07.2023, ha presentato reclamo avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Trento del 04.07.20231, con il quale era stato disposto l'affidamento del 1 Con il quale il Tribunale di Trento:
“Dispone l'affido del minore nato il [...] ai Servizi sociali del Comune di Trento, per Persona_1 promuovere:
1. la bonifica della situazione famigliare attraverso incontri tra i genitori;
2. la ripresa e continuità dei contatti tra il minore e la figura paterna, inclusi i pernottamenti;
3. la necessità che il minore non venga coinvolto nelle decisioni genitoriali;
4. il monitoraggio degli atteggiamenti, delle disponibilità e delle sensibilità genitoriali;
5. l'impostazione di un'intesa co-genitoriale;
6. il coinvolgimento del padre nelle questioni di interesse del minore;
7. possibili modifiche agli accordi e il rispetto degli stessi.
Manda, inoltre, al Servizio di predisporre un percorso di sostegno psicologico a favore di PE
e , nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità di
[...] Parte_1 Persona_1 PE
;
[...] Parte_1
- dispone che il decreto n. 3491/2018 d.d. 16.10.2018 del Tribunale di Trento sia modificato nella parte motiva, da intendersi richiamata nella parte dispositiva dello stesso, come segue:
- il punto 2) viene così riformulato:
Il padre starà con il figlio infrasettimanalmente il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, cena compresa. Il padre starà con il figlio a settimane alterne nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 20.00, cena compresa. Dispone che nel fine settimana di spettanza del padre la madre curerà l'accompagnamento del figlio presso di lui, mentre il padre provvederà al riaccompagnamento serale del figlio a casa della mamma.
- il punto 3) viene così riformulato:
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare almeno trenta giorni prima dell'inizio delle stesse. Potranno essere consecutivi almeno sette giorni. Il luogo di destinazione dell'eventuale vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore. Il padre e la madre provvederanno congiuntamente al trasporto del minore per e dalla casa paterna, ove necessario per il trasferimento verso i luoghi di villeggiatura, concordando previamente chi si incaricherà del viaggio di andata e chi si incaricherà del viaggio di ritorno;
- il punto 5) viene così riformulato:
Quanto alle vacanze natalizie, pasquali e comunque infra-scolastiche, il figlio le trascorrerà in attuazione e nel pieno rispetto del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alternati, dal 24 al 30 dicembre con un genitore (qualora tale periodo spetti al padre, dal 26 al 30 considerato che il padre non festeggia il Natale) e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
Inoltre, il giorno di Pasqua sempre con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il papà, salvo diversi accordi tra i genitori stessi, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio, sportive e di salute del figlio. Il padre e la madre provvederanno congiuntamente al trasporto del minore per
e dalla casa paterna, concordando previamente chi si incaricherà del viaggio di andata e chi si incaricherà del viaggio di ritorno;
- il punto 7) viene così riformulato:
Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% secondo le modalità descritte nelle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense 2017 come allegate al ricorso;
Pone in via definitiva per il 50% a carico dell'Erario e per il 50% a carico del ricorrente gli oneri di CTU, in solido per intero a carico dell'erario e del ricorrente in favore del CTU;
- Compensa le spese di lite fra le parti;
2 minore (21.5.2011), nato dalla relazione con ai Servizi Persona_1 Persona_2
Sociali del Comune di Trento al fine consentire la ripresa dei contatti del minore con il padre e favorire il coinvolgimento di questo nelle decisioni genitoriali.
Il decreto andava a modificare quanto disposto da un precedente provvedimento (il n.
3491 d.d. 16.10.2018) che veniva riformulato in modo da regolare gli incontri padre- figli e la regolamentazione delle spese straordinarie.
La reclamante lamentava che il decreto fosse gravemente pregiudizievole, in considerazioni delle difficoltà che la madre doveva superare al fine di accompagnare il fine settimana a casa del padre entro le ore 9: la madre è sprovvista autovettura Per_1 per trasportare e dovrebbe fare un viaggio molto lungo con i mezzi pubblici per Per_1 raggiungere il padre o, addirittura, nel caso della domenica, impossibile.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni riportate in nota2. si costituiva il 6.11.2023, evidenziando che la previsione Persona_2 dell'accompagnamento di a casa del padre del minore era suggerimento espresso Per_1 nella CTU effettuata in primo grado3.
- Manda alla Cancelleria per l'inoltre al Servizio sociale territorialmente competente” 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, modificare e/o revocare il Decreto emesso dal Tribunale di
Trento, riunito in Camera di Consiglio, nella parte sopra impugnata e per l'effetto disporre, in ordine al dovere della madre di accompagnare il minore a casa del padre nella giornata del sabato e della domenica a lui spettanti, entro le ore 9.00, vista l'impossibilità oggettiva, attesi gli orari del servizio extraurbano prodotti, di giungere a Samone di domenica e di sabato comunque entro l'orario stabilito, quanto segue:
- che sia il padre ad andare a prendere il minore a casa e portarlo con sé nelle giornate a lui spettanti (il padre è automunito), come accaduto finora;
- in subordine, che sia il padre a prendere a casa della madre il minore e lo porti con sé, ponendo a carico della signora l'obbligo di corrispondere, alla fine di ogni mese – in modo che si Pt_1 possa conteggiare le volte in cui il padre è andato a prendere il minore- al signor , per PE ciascun viaggio di andata, l'importo di Euro 4,50, importo desunto dal sito internet Viamichelin.it.
- Va infine precisato che è stato il signor , che prima abitava a Trento, a decidere di andare PE a vivere a Samone, lontano oltre 50km dalla città, ben sapendo che aveva un figlio che viveva ed è sempre vissuto a Trento e che la distanza avrebbe comportato spendita di denaro – unico motivo per cui il padre ha chiesto che venissero divisi i viaggi tra i genitori- e tempo “pag. 7 ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore:
“…che tali modalità (cioè i viaggi a carico del padre) risultano tuttavia allo stato, ingiustificatamente gravosi sia in termini di costi e di tempi a carico del sig. ”. PE 3 Nella quale era esposto che ciò consentirebbe di “promuovere agli occhi del minore un'integrazione tra i due nuclei famigliari che altrimenti rischiano di mantenersi eccessivamente scissi, isolati e Per_ reciprocamente escludenti (condizionando ulteriormente l'accesso di ai due ambiti familiari). Si potrebbe così suggerire un accompagnamento o un ritiro del minore a casa paterna a carico della Pt_1 (nel weekend con la possibilità di usufruire della macchina del compagno) sempre in forma alternata”
[…] “L'atteggiamento sostenuto e indisponibile della ad assumere un ruolo genitoriale più Pt_1 collaborativo e orientato alla ricerca di intese/prassi co-genitoriali – in esito ad un funzionamento di pensiero rigido e ad una scarsa funzione autocritica- determina un allentamento nelle sensibilità genitoriali materne. La tendenza a coinvolge impropriamente il figlio all'interno della conflittualità genitoriale (de-responsabilizzazione al ruolo genitoriale) sollecita in lui un profondo disagio, sofferenza, disorientamento, ansia…espresso anche attraverso il rifiuto e la resistenza al padre. Tale impaccio emotivo sollecita nel minore un profondo conflitto di lealtà con la figura materna con cui collude
(svalutazione paterna) e che interferisce con la possibilità di accedere ad un rapporto più equilibrato,
3 Precisava che revocare o modificare tale parte del decreto, porterebbe quindi alla totale elusione del diritto di visita-incontro padre- minore nei week-end. Secondo il reclamato, più che su aspetti materiali (indisponibilità di mezzi) il reclamo di per si Pt_1 PE fondava su un'indisponibilità della figura materna a collaborare nella co-genitorialità nell'interesse del figlio minore , delegando allo stesso le scelte in merito alla Per_1 frequentazione paterna, come ha ampiamente rilevato la CTU. indicava, in ogni PE caso, come fondamentale, per le esigenze dedotte dalla CTU e recepite dal Tribunale, mantenere la collaborazione della sig.ra nei trasferimenti. Pt_1
Al solo fine di mantenere un piano collaborativo si rendeva, comunque, PE disponibile a ripartire il viaggio del minore con la madre verso Samone, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, attuando il ritiro -consegna del figlio alla stazione di Borgo
Valsugana.
Fermo restando l'accompagnamento del figlio presso il padre, a cura della madre, così come stabilito in decreto, nel caso di utilizzo di mezzi privati, chiedeva, dunque, di respingere l'impugnazione-reclamo proposto dalla sig.ra al decreto dd. Parte_1
4.7.23, emesso dal Tribunale di Trento nel proc. civ. n. 899-22 VG, in quanto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto.
*
All'udienza del 07.12.2023 parte reclamante ha dato atto della disponibilità, manifestata dal compagno di e, in alternativa, dai genitori della stessa, di accompagnare il Pt_1 minore presso il padre nelle giornate prestabilite. La Corte, su accordo delle parti, ha rinviato all'udienza del 02.05.2024 per verificare l'andamento delle prescrizioni contenute nel provvedimento reclamato.
*
All'udienza del 02.05.2024 le parti hanno riferito in merito alle modalità organizzative e attuative degli incontri;
dell'avvenuta partecipazione al progetto nonchè di un Parte_2 percorso psicologico. Hanno riferito di non avere avuto contatti con il servizio sociale affidatario e di averlo provato a contattare, con esito negativo, con mail del 17.01.24; di avere conosciuto l'assistente sociale il 20.11.24; di averla successivamente Per_3 contattata via mail senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento salvo un incontro fissato da 15 giorni prima dell'udienza ma disdetto la mattina stessa PE dell'appuntamento. La Corte ha, dunque, rinviato all'udienza del 23.05.2024 convocando in udienza l'assistente sociale competente. All'udienza del 23.05.2024 le parti hanno dichiarato che è ancora in corso il progetto
. L'assistente sociale ha ribadito il contenuto della relazione e ha indicato Parte_2
l'attività di monitoraggio quale unica attività momentaneamente possibile. L'avv.
libero e spontaneo con la figura paterna. Il minore si trova così costretto in una posizione relazionale incompatibile- per età e per immaturità- in ragione del sostenuto rifiuto materno di prevedere ed impostare un minimo confronto con l'altro genitore”.
4 Tomasini ha chiesto l'ascolto del minore, la nomina di un curatore speciale e, qualora ritenuto opportuno, l'immediata attivazione di un percorso individualizzato per il bambino. L'Avv. Lorenzi ha rilevato alcune imprecisioni nella relazione del servizio sociale. La Corte ha nominato l'Avv. Alessio Bonetti, quale curatore speciale del minore e ha fissa l'udienza del 20.06.2024.
*
Con atto del 19.06.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Alessio Bonetti, in qualità di curatore del minore riservandosi di dedurre e concludere nel merito Persona_1 all'esito dei percorsi in atto e degli ulteriori approfondimenti che venissero disposti. A tal fine ha riferito di aver preso contatti con il SST e di aver fissato la data del
18.06.2024 per un primo incontro del minore e suo ascolto da svolgersi presso la sua abitazione.
All'udienza del 20.06.2024 il Curatore speciale ha riferito di aver incontrato e conosciuto il minore presso la casa materna. La Dott.ssa , ha riferito CP_3 dell'avvenuto svolgimento di 3 o 4 incontri all' tra i genitori e il minore. CP_4
L'avv. Tomasini non ha avanzato richieste mentre l'Avv. Lorenzi, preso atto di quanto riferito dalla Dott.ssa si è riservato di valutare la richiesta di attribuzione di Per_3 poteri sostanziali al curatore speciale. L'avv. Lorenzi e l'Avv. Tomasini hanno autorizzato l'avv. Bonetti a contatti personali e diretti con i loro rispettivi assistiti.
La Corte, su parere conforme del P.G., ha indicato l'udienza del 17.10.24 per la verifica dell'efficacia del percorso in atto assegnando termine del 10.10.24 ai SS per l'invio della relazione di aggiornamento.
All'udienza del 31.10.2024 l'assistente sociale ha riferito dell'avvenuta firma, da parte di , della proposta PEP per . ha riferito dell'intrapresa, da parte del Pt_1 Per_1 Pt_1 minore, di percorsi orientativi per la scelta della scuola superiore. Le parti si sono riportate ai propri atti e conclusioni e il PG si è riportato alle proprie conclusioni.
Su istanza delle parti, la Corte concesso termine di 15 giorni per brevi memorie illustrative riservando la decisione all'esito del deposito.
Con le note difensive autorizzate del 12.11.2024, ha insistito sulle proprie PE argomentazioni riferendo di una radicalizzazione della posizione del minore la cui relazione con il padre risulta essere fortemente compromessa dal sempre maggiore conflitto di lealtà che lo lega alla madre e ha precisato le proprie conclusioni chiedendo
1) il rigetto del reclamo avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
2) la conferma dell'affidamento di al Servizio Sociale Per_1
Territoriale con rimessione alla Corte d'Appello di ogni determinazione in punto di genitorialità materna;
il disporsi la presa in carico del minore da parte del Servizio di
Psicologia dell'APSS per le finalità di cui alla CTU della Dott.ssa 3) Per_4
l'affidamento al Servizio Sociale dell'incarico di: monitoraggio del nucleo familiare;
di
5 assunzione immediata (d'intesa con il Servizio di Psicologia area minori), delle più opportune iniziative per agevolare la ripresa di una regolare frequentazione del padre con il figlio;
di supporto paterno nell'individuazione dei comportamenti più funzionali al ripristino de rapporto con il figlio e di supporto materno nell'adozione delle condotte agevolatrici di tale ripristino, con predisposizione di un programma di ausilio e di sostegno alla genitorialità, nei confronti della madre e, se ritenuto, anche nei confronti del padre;
di verifica, comunque entro il termine di 6 mesi, con l'ausilio del Servizio di
Psicologia, della disponibilità del minore a riprendere contatti diretti con il padre e, in caso di esito positivo, dell'individuazione delle modalità di ripresa più corrispondenti all'interesse del minore con eventuale previsione iniziale di un accompagnamento di un educatore tali ripresa mediante modalità; 4) il conferimento al Curatore speciale del potere di assumere, nell'interesse del minore, le decisioni relative all'istruzione ed alle cure sanitarie, ivi compreso le cure dentistiche nonché di svolgere un ruolo iniziale di tramite tra i due genitori in ordine alle informazioni sulle condizioni di vita del figlio;
5)
l'assegnazione di un mandato al SST e/o al Curatore speciale di segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale criticità riscontrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Con condanna alla rifusione delle competenze e spese di lite.
*
Con note difensive del 14.11.2024 Segata ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del reclamo con vittoria si spese ed onorari;
l'emissione di un provvedimento che lasci spazio a forme di negoziazione in ordine alle visite padre-figlio senza previsione alcuna di un rigido calendario prestabilito nonché il mantenimento della figura del curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali circa la gestione del rapporto padre-figlio.
*
Con note del 14.11.2024 l'Avv. Bonetti ha riferito dell'avvenuta interruzione del protocollo di viste per indisposizione del minore. Ha riferito circa Parte_3
l'insofferenza di e della sua esigenza di poter gestire autonomamente e Per_1 liberamente i suoi rapporti con il padre.
Il Curatore speciale ha, infine, concluso aderendo alle indicazioni fornite per il futuro da
, nell'ultima relazione dd. 08.10.2024, fermo l'affidamento del minore al SST e CP_4 la prosecuzione del Progetto . Parte_2
Acquisite le note difensive e le conclusioni del PG, la Corte si è riservata la decisione.
*
Le richieste, sottoposte dalle parti all'esame della Corte, rendono opportuno richiamare, preliminarmente, gli orientamenti e i principi elaborati dalla giurisprudenza.
6 La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il diritto del minore alla bigenitorialità si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, organizzando quello del minore in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare al suo sviluppo e alla sua formazione e di consolidare con lui un'autentica ed effettiva relazione familiare. La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto a una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (Cass. n.17221 del 16/06/2021;
Cass. n. 4790 del 14/02/2022).
Va anche ricordato che la Suprema Corte ha riconosciuto che possono giustificarsi, solo in casi particolari e ove risponda all'interesse del minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1 -
Sent. n. 9442 del 09/04/2024: “…La locuzione “diritto di visita”, non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto al diritto alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità di concreto esercizio del diritto stesso, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso...)” 4.
La Corte dà atto che, nella vicenda in esame, sono stati messi in campo, fin dal primo grado, tutti gli strumenti istruttori e di approfondimento psicologico e relazionale, con l'espletamento di CTU: il quadro che ne esce tratteggiato è quello di una dimensione dei rapporti genitori-figlio asimmetrica, ma alla diversa -e minore- ampiezza della relazione con il padre corrisponde, comunque, il riconoscimento della sua figura e del suo ruolo.
Viene altresì segnalata l'esistenza di un “…disagio emotivo espresso da , che “… Per_1 non riveste ancora, proprio per la fase evolutiva attraversata, una caratterizzazione
7 psicopatologica; ma contiene in sé dei fattori di rischio che prudentemente dovranno essere riconosciuti, trattati ed elaborati…”.
Non è mai stata allegata (nemmeno con il reclamo) alcuna inadeguatezza della figura paterna, la cui capacità di relazionarsi con il figlio è stata oggetto di verifica anche in sede di CTU5): il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, pone quindi l'accento sulla necessità di continuità del rapporto, intesa come caratteristica della relazione.
Contestualizzati i principi giurisprudenziali e le considerazioni della CTU, anche la
Corte condivide la conclusione suggerita dal SST nella relazione depositata il
06.11.2024 e cioè che la realizzazione attuale dell'interesse del minore comporti Per_1 necessariamente la previsione di un tempo di frequentazione e permanenza adeguato, che sarebbe auspicabile venisse gestito in autonomia dalla coppia genitoriale, essendo in capo ai due genitori il dovere di assicurare la guida educativa e il benessere psicologico e affettivo del figlio minore.
Tuttavia, non si possono trascurare le allarmanti considerazioni del CTU, relative al pregiudizievole coinvolgimento psicologico ed emotivo del minore:
“… traspare con evidenza il disagio patito per il ruolo decisionale delegato impropriamente dalla figura materna (es. vacanze di Pasqua) ciò lo espone inevitabilmente al contenzioso adulto;
lo investe di responsabilità eccessive;
lo pone in una posizione simmetrica e alla pari con le figure genitoriali;
lo spinge a alleanze;
un tanto che lo destabilizza profondamente nelle scelte che lo interessano. In questo senso
– e nonostante conservi un'immagine paterna sufficientemente apprezzata e positiva - le disponibilità alla figura paterna risentono delle dinamiche conflittuali genitoriali condizionando un accesso più sereno e libero ai due nuclei famigliari, che restano scissi e non integrati nella rappresentazione del minore.
Tutto ciò genera in un profondo conflitto di lealtà che lo porta a colludere con la Per_1 posizione materna nel timore di poter arrecare malumori o sofferenze o di subire un ulteriore allontanamento dal genitore prevalente (madre) in caso di disattese o disallineamenti (es. compiti il sabato pomeriggio). Sul punto si ricorda quanto rilevato anche dal Servizio Sociale nella relazione a firma della dott.ssa (di data Persona_5 10.01.2023) nella quale si riporta come il minore “data la sua sensibilità, percepisce da parte dell'ambiente in cui è inserito una disistima verso la figura paterna” (pag. 6). Il minore - in ragione della giovane età - fatica a sostenere una posizione relazionale così difficile, con la conseguenza di sviluppare intensi sentimenti di confusione, di ambiguità, di irrequietezza, di rabbia, di smarrimento alla figura paterna, dai quali si difende attivando meccanismi di rifiuto e di resistenza (es. rifiuto al pernottamento o alle visite)...”.
8 Queste difficoltà di e l'insofferenza rispetto al rigore di un'etero- Per_1 regolamentazione delle visite sono state confermate anche dal suo Curatore speciale, che ha raccolto le rimostranze di , e la Corte ritiene che esse vadano messe in Per_1 correlazione con l'incapacità dei due genitori di comprendere come il percorso di accompagnamento di nella crescita e nell'evoluzione serena della sua personalità Per_1 richieda pari disponibilità e impegno a entrambi, finalizzati esclusivamente all'assolvimento dei loro pari doveri genitoriali nell'interesse del minore.
Purtroppo, all'esito dei tentativi di partecipazione a percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità, si coglie che manca ancora “…quell'imprescindibile sostegno materno - aspetto non ancora debitamente colto, corretto e sanato nella - in grado di Pt_1 sostenere il minore nel faticoso lavoro emotivo di riavvicinamento e di riqualifica alla figura paterna” mentre, dal lato paterno, va ribadito che rimane valida l'indicazione del
CTU, secondo il quale “…anche la figura paterna è chiamata a regolare e correggere l'inosservanza, la disattesa o il ritardo negli impegni di visita al minore poiché l'instabilità della frequentazione è un indicatore in grado di alterare negativamente la qualità relazione e di sollecitare quote di insofferenza e disagio nel minore;
aspetto quest'ultimo che non deve venire così banalizzato dal ”. PE
Ciò che è risultato evidente a tutti gli operatori intervenuti nella vicenda e succedutisi nel tempo è che va riconosciuto in capo ai genitori la responsabilità del fallimento di ogni iniziativa di confronto e di mediazione: lo si ricava dalle sfiduciate relazioni depositate dai SST, dalle dichiarazioni rese all'udienza e verbalizzate e infine, anche dagli stessi argomenti posti dalle parti a fondamento dei motivi e delle richieste nel reclamo e nella costituzione. Discutono de minimiis, senza considerare la posta il gioco: la serenità e il benessere di un figlio che si accinge ad entrare nell'adolescenza e che la
Corte vorrebbe potesse crescere sereno e diventare un giovane e, poi, un adulto equilibrato, capace di costruire a propria volta relazioni soddisfacenti.
Appare, quindi, indispensabile garantire la frequentazione di con il padre, Per_1 attraverso il filtro di un soggetto terzo, tenendo a mente le parole della Suprema Corte, secondo la quale “… pur se l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione — non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa. Inoltre, deve considerarsi che
l'art 337-ter c.c. nell'enunciare il diritto del minore di mantenere, in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, pone
l'accento sulla continuità del rapporto, intesa come caratteristica della relazione;
pertanto possono giustificarsi, in casi particolari e ove risponda all'interesse del
9 minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi…” : Cass. sent. n.9442/24, nella cui motivazione si legge anche quanto riportato in nota6).
In linea con le finalità sopra descritte, ritiene la Corte che il decreto impugnato calibri correttamente i tempi della frequentazione padre-figlio e dall'esame della documentazione del fascicolo di primo grado, dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni delle parti, emerge che le difficoltà, esposte dalla reclamante, non derivano affatto da un'errata considerazione dei principi di diritto, delle risultanze processuali o dell'interesse del minore.
, del resto, dalla relazione peritale, viene descritto come un ragazzino, capace di Per_1 discernimento, in grado di interiorizzare il senso e la funzione della regolamentazione nonché di riflettere sui diritti e i doveri di tutti i soggetti della relazione familiare, pur se bisognoso di un supporto psicologico per le fragilità descritte dal CTU.
I tempi della frequentazione possono essere, quindi, confermati perché, anche se contenuti, appaiono determinati in modo sostenibile, rispetto alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, e idonei ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e figlio, come è richiesto anche dalla Corte EDU, perché "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. NE c.
Germania, n. 46544/99, CEDU 2002).
L'attenzione della Collegio va ora posta alle modalità, che possano rendere concreta la frequentazione tra genitore e figlio: per garantire l'effettività della vita privata o familiare, nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non ci si può limitare a prevedere l'astratta possibilità ma è necessario considerare l'insieme delle misure preparatorie, anche non automatiche e stereotipate, che permettono di raggiungere
10 questo risultato “…nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, appunto perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. Italia)”. Per_9
A tal fine, ritiene la Corte imprescindibile confermare l'affidamento socio-assistenziale del minore al SST, senza limitazione della responsabilità genitoriale, con mandato di vigilanza e supporto per l'attuazione dei compiti di sostegno e di presa in carico psicologica, indicati nel provvedimento: nonostante il fatto che l'osservazione, condotta anche in questo grado, abbia rivelato l'inefficacia degli interventi fino ad ora attivati dal
SST (cfr. relazione 29.10.2024), appare necessario reiterare iniziative di supporto alle competenze genitoriali della madre e del padre, per l'esercizio effettivo di una genitorialità condivisa e orientata al benessere del figlio.
Quanto al minore , invece, rilevato l'attuale impasse, la Corte ritiene opportuno Per_1 integrare il provvedimento del Tribunale con il riferimento alla figura del Curatore speciale del minore (nominato ai sensi dell'art. 473 bis. 8 comma 2 c.p.c.), affinché intervenga per promuovere condotte positive da parte dei genitori, agevolanti il rapporto padre-figlio con le modalità più rispondenti all'esclusivo interesse del minore.
Pertanto, al Curatore vanno attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale (come previsto dall' art. 473-bis.8, comma 3 e 4 c.p.c. introdotto dalla riforma c.d. Cartabia, ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli articoli
78 e 80 c.p.c.), con riferimento alle scelte relative all'educazione, alla scuola, alla salute e alla presa in carico psicologica di . Per_1
Si tratta dei principali snodi attraverso i quali si articola lo sviluppo della personalità del minore, in questa fase della crescita, rispetto ai quali l'attuale assenza di capacità di confronto, dialogo e condivisione tra i genitori può rivelarsi grandemente pregiudizievole. Le decisioni da assumere in tali ambiti non sopportano condizionamenti o ritardi ricollegabili a logiche ritorsive, incomprensioni, conflittualità tra i genitori.
Il conferimento di tale rappresentanza non è incompatibile con il permanere della responsabilità genitoriale in capo a e , perché il Curatore adotterà -in Pt_1 PE autonomia- le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del minore per quanto riguarda l'attuazione della frequentazione padre-figlio, mentre quelle relative a istruzione, educazione e salute verranno adottate previa convocazione dei genitori, ai quali si sostituirà nel caso di omissioni, ritardi o inadeguatezza che possano risultare pregiudizievoli per il minore e che il Curatore dovrà segnalare alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni, per eventuali iniziative di competenza.
*
11 Per le ragioni esposte, il reclamo di avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Trento del 04.07.2023 va quindi disatteso.
Il provvedimento impugnato deve essere confermato con l'integrazione, relativa all'attribuzione dei poteri di rappresentanza sostanziale al Curatore speciale di cui si è detto.
La natura della vicenda, la peculiarità delle questioni affrontate a seguito del reclamo e la finalità dell'intervento integrativo della Corte che è in stretta correlazione con la prioritaria tutela del minore e coinvolge la responsabilità genitoriale di entrambe le parti, non consentono di applicare i rigidi criteri della soccombenza e giustificano la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, respinge il reclamo;
a integrazione del decreto impugnato, conferma la nomina dell'Avv. Bonetti quale curatore speciale del minore , attribuendo allo stesso i poteri di Persona_1 rappresentanza sostanziale di cui in motivazione, sino a revoca.
Si comunichi alle parti, al Procuratore generale, al Curatore speciale avv. Bonetti, al
CP_7
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Consigliere Estensore
IL PRESIDENTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “…Non va poi dimenticato come la continuità alle visite paterne risponda al bisogno del minore di identificazione con l'immagine maschile, un passaggio evolutivo fondamentale in quanto è in grado di indirizzare l'affettività al di fuori della coppia madre-figlio; di favorire una base emotiva sicura;
di sostenere una prima espressione dell'identità di genere;
di aumentare una funzione di autonomia;
tutti aspetti raggiungibili all'interno di una frequentazione regolare con la figura paterna…” (relazione CTU pag. 14). 5 Cfr. relazione CTU pag.14 doc. allegati fasc. reclamante: “…Riprendendo ancora il ruolo genitoriale paterno questa CTU non ha colto complessivamente delle criticità o delle particolari problematiche che possano pregiudicare in senso negativo un più corretto sviluppo evolutivo del minore;
al contrario la figura paterna si dimostra sufficientemente capace nel rappresentare le esigenze ed i bisogni peculiari della fase evolutiva specifica del minore”. 6 “2.5.- La relazione familiare necessita quindi, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati tra i genitori ed i figli, sì che non si lasci trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo. La Corte EDU ha più volte osservato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore. Il decorso del tempo senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell'identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile.
Inoltre, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, ; Corte EDU, 23 marzo 2017, Controparte_5 Per_6 c/Italia; C febbraio 2017, D'Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, c/Italia; Corte EDU, CP_6 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_7 Per_8 aprile 2016, Cincimino c/Italia)”.
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
1) Dott. Ugo Cingano Presidente
2) Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Rel.
3) Dott. Marco Vezzani Consigliere Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 21.07.2023 al n.72/2023 R.G.V.G, promossa con reclamo del 21.07.2023
DA
, (C.F. ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucia Tomasini (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._2
del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Mezzolombardo, (TN), via Degasperi
34/d, giusta mandato telematico in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Tamara Lorenzi (C.F.: – indirizzo PEC.: C.F._4
del Foro di Trento ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Pergine Valsugana (TN) in Loc.
Fratte n. 44, giusta mandato telematico in atti. RECLAMATO
AVV. ALESSIO BONETTI (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._5
del Foro di Trento, in qualità di Email_3 curatore speciale del minore (C.F.: Persona_1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._6 in Trento (TN) via Calepina 65, INTERVENUTO
OGGETTO: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
CP_2
1
[...] che
-Con atto del 21.07.2023, ha presentato reclamo avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Trento del 04.07.20231, con il quale era stato disposto l'affidamento del 1 Con il quale il Tribunale di Trento:
“Dispone l'affido del minore nato il [...] ai Servizi sociali del Comune di Trento, per Persona_1 promuovere:
1. la bonifica della situazione famigliare attraverso incontri tra i genitori;
2. la ripresa e continuità dei contatti tra il minore e la figura paterna, inclusi i pernottamenti;
3. la necessità che il minore non venga coinvolto nelle decisioni genitoriali;
4. il monitoraggio degli atteggiamenti, delle disponibilità e delle sensibilità genitoriali;
5. l'impostazione di un'intesa co-genitoriale;
6. il coinvolgimento del padre nelle questioni di interesse del minore;
7. possibili modifiche agli accordi e il rispetto degli stessi.
Manda, inoltre, al Servizio di predisporre un percorso di sostegno psicologico a favore di PE
e , nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità di
[...] Parte_1 Persona_1 PE
;
[...] Parte_1
- dispone che il decreto n. 3491/2018 d.d. 16.10.2018 del Tribunale di Trento sia modificato nella parte motiva, da intendersi richiamata nella parte dispositiva dello stesso, come segue:
- il punto 2) viene così riformulato:
Il padre starà con il figlio infrasettimanalmente il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, cena compresa. Il padre starà con il figlio a settimane alterne nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 20.00, cena compresa. Dispone che nel fine settimana di spettanza del padre la madre curerà l'accompagnamento del figlio presso di lui, mentre il padre provvederà al riaccompagnamento serale del figlio a casa della mamma.
- il punto 3) viene così riformulato:
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare almeno trenta giorni prima dell'inizio delle stesse. Potranno essere consecutivi almeno sette giorni. Il luogo di destinazione dell'eventuale vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore. Il padre e la madre provvederanno congiuntamente al trasporto del minore per e dalla casa paterna, ove necessario per il trasferimento verso i luoghi di villeggiatura, concordando previamente chi si incaricherà del viaggio di andata e chi si incaricherà del viaggio di ritorno;
- il punto 5) viene così riformulato:
Quanto alle vacanze natalizie, pasquali e comunque infra-scolastiche, il figlio le trascorrerà in attuazione e nel pieno rispetto del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alternati, dal 24 al 30 dicembre con un genitore (qualora tale periodo spetti al padre, dal 26 al 30 considerato che il padre non festeggia il Natale) e dal 31 al 6 gennaio con l'altro.
Inoltre, il giorno di Pasqua sempre con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il papà, salvo diversi accordi tra i genitori stessi, nel rispetto delle esigenze di vita, di studio, sportive e di salute del figlio. Il padre e la madre provvederanno congiuntamente al trasporto del minore per
e dalla casa paterna, concordando previamente chi si incaricherà del viaggio di andata e chi si incaricherà del viaggio di ritorno;
- il punto 7) viene così riformulato:
Le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% secondo le modalità descritte nelle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense 2017 come allegate al ricorso;
Pone in via definitiva per il 50% a carico dell'Erario e per il 50% a carico del ricorrente gli oneri di CTU, in solido per intero a carico dell'erario e del ricorrente in favore del CTU;
- Compensa le spese di lite fra le parti;
2 minore (21.5.2011), nato dalla relazione con ai Servizi Persona_1 Persona_2
Sociali del Comune di Trento al fine consentire la ripresa dei contatti del minore con il padre e favorire il coinvolgimento di questo nelle decisioni genitoriali.
Il decreto andava a modificare quanto disposto da un precedente provvedimento (il n.
3491 d.d. 16.10.2018) che veniva riformulato in modo da regolare gli incontri padre- figli e la regolamentazione delle spese straordinarie.
La reclamante lamentava che il decreto fosse gravemente pregiudizievole, in considerazioni delle difficoltà che la madre doveva superare al fine di accompagnare il fine settimana a casa del padre entro le ore 9: la madre è sprovvista autovettura Per_1 per trasportare e dovrebbe fare un viaggio molto lungo con i mezzi pubblici per Per_1 raggiungere il padre o, addirittura, nel caso della domenica, impossibile.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni riportate in nota2. si costituiva il 6.11.2023, evidenziando che la previsione Persona_2 dell'accompagnamento di a casa del padre del minore era suggerimento espresso Per_1 nella CTU effettuata in primo grado3.
- Manda alla Cancelleria per l'inoltre al Servizio sociale territorialmente competente” 2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, modificare e/o revocare il Decreto emesso dal Tribunale di
Trento, riunito in Camera di Consiglio, nella parte sopra impugnata e per l'effetto disporre, in ordine al dovere della madre di accompagnare il minore a casa del padre nella giornata del sabato e della domenica a lui spettanti, entro le ore 9.00, vista l'impossibilità oggettiva, attesi gli orari del servizio extraurbano prodotti, di giungere a Samone di domenica e di sabato comunque entro l'orario stabilito, quanto segue:
- che sia il padre ad andare a prendere il minore a casa e portarlo con sé nelle giornate a lui spettanti (il padre è automunito), come accaduto finora;
- in subordine, che sia il padre a prendere a casa della madre il minore e lo porti con sé, ponendo a carico della signora l'obbligo di corrispondere, alla fine di ogni mese – in modo che si Pt_1 possa conteggiare le volte in cui il padre è andato a prendere il minore- al signor , per PE ciascun viaggio di andata, l'importo di Euro 4,50, importo desunto dal sito internet Viamichelin.it.
- Va infine precisato che è stato il signor , che prima abitava a Trento, a decidere di andare PE a vivere a Samone, lontano oltre 50km dalla città, ben sapendo che aveva un figlio che viveva ed è sempre vissuto a Trento e che la distanza avrebbe comportato spendita di denaro – unico motivo per cui il padre ha chiesto che venissero divisi i viaggi tra i genitori- e tempo “pag. 7 ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore:
“…che tali modalità (cioè i viaggi a carico del padre) risultano tuttavia allo stato, ingiustificatamente gravosi sia in termini di costi e di tempi a carico del sig. ”. PE 3 Nella quale era esposto che ciò consentirebbe di “promuovere agli occhi del minore un'integrazione tra i due nuclei famigliari che altrimenti rischiano di mantenersi eccessivamente scissi, isolati e Per_ reciprocamente escludenti (condizionando ulteriormente l'accesso di ai due ambiti familiari). Si potrebbe così suggerire un accompagnamento o un ritiro del minore a casa paterna a carico della Pt_1 (nel weekend con la possibilità di usufruire della macchina del compagno) sempre in forma alternata”
[…] “L'atteggiamento sostenuto e indisponibile della ad assumere un ruolo genitoriale più Pt_1 collaborativo e orientato alla ricerca di intese/prassi co-genitoriali – in esito ad un funzionamento di pensiero rigido e ad una scarsa funzione autocritica- determina un allentamento nelle sensibilità genitoriali materne. La tendenza a coinvolge impropriamente il figlio all'interno della conflittualità genitoriale (de-responsabilizzazione al ruolo genitoriale) sollecita in lui un profondo disagio, sofferenza, disorientamento, ansia…espresso anche attraverso il rifiuto e la resistenza al padre. Tale impaccio emotivo sollecita nel minore un profondo conflitto di lealtà con la figura materna con cui collude
(svalutazione paterna) e che interferisce con la possibilità di accedere ad un rapporto più equilibrato,
3 Precisava che revocare o modificare tale parte del decreto, porterebbe quindi alla totale elusione del diritto di visita-incontro padre- minore nei week-end. Secondo il reclamato, più che su aspetti materiali (indisponibilità di mezzi) il reclamo di per si Pt_1 PE fondava su un'indisponibilità della figura materna a collaborare nella co-genitorialità nell'interesse del figlio minore , delegando allo stesso le scelte in merito alla Per_1 frequentazione paterna, come ha ampiamente rilevato la CTU. indicava, in ogni PE caso, come fondamentale, per le esigenze dedotte dalla CTU e recepite dal Tribunale, mantenere la collaborazione della sig.ra nei trasferimenti. Pt_1
Al solo fine di mantenere un piano collaborativo si rendeva, comunque, PE disponibile a ripartire il viaggio del minore con la madre verso Samone, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, attuando il ritiro -consegna del figlio alla stazione di Borgo
Valsugana.
Fermo restando l'accompagnamento del figlio presso il padre, a cura della madre, così come stabilito in decreto, nel caso di utilizzo di mezzi privati, chiedeva, dunque, di respingere l'impugnazione-reclamo proposto dalla sig.ra al decreto dd. Parte_1
4.7.23, emesso dal Tribunale di Trento nel proc. civ. n. 899-22 VG, in quanto inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto.
*
All'udienza del 07.12.2023 parte reclamante ha dato atto della disponibilità, manifestata dal compagno di e, in alternativa, dai genitori della stessa, di accompagnare il Pt_1 minore presso il padre nelle giornate prestabilite. La Corte, su accordo delle parti, ha rinviato all'udienza del 02.05.2024 per verificare l'andamento delle prescrizioni contenute nel provvedimento reclamato.
*
All'udienza del 02.05.2024 le parti hanno riferito in merito alle modalità organizzative e attuative degli incontri;
dell'avvenuta partecipazione al progetto nonchè di un Parte_2 percorso psicologico. Hanno riferito di non avere avuto contatti con il servizio sociale affidatario e di averlo provato a contattare, con esito negativo, con mail del 17.01.24; di avere conosciuto l'assistente sociale il 20.11.24; di averla successivamente Per_3 contattata via mail senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento salvo un incontro fissato da 15 giorni prima dell'udienza ma disdetto la mattina stessa PE dell'appuntamento. La Corte ha, dunque, rinviato all'udienza del 23.05.2024 convocando in udienza l'assistente sociale competente. All'udienza del 23.05.2024 le parti hanno dichiarato che è ancora in corso il progetto
. L'assistente sociale ha ribadito il contenuto della relazione e ha indicato Parte_2
l'attività di monitoraggio quale unica attività momentaneamente possibile. L'avv.
libero e spontaneo con la figura paterna. Il minore si trova così costretto in una posizione relazionale incompatibile- per età e per immaturità- in ragione del sostenuto rifiuto materno di prevedere ed impostare un minimo confronto con l'altro genitore”.
4 Tomasini ha chiesto l'ascolto del minore, la nomina di un curatore speciale e, qualora ritenuto opportuno, l'immediata attivazione di un percorso individualizzato per il bambino. L'Avv. Lorenzi ha rilevato alcune imprecisioni nella relazione del servizio sociale. La Corte ha nominato l'Avv. Alessio Bonetti, quale curatore speciale del minore e ha fissa l'udienza del 20.06.2024.
*
Con atto del 19.06.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Alessio Bonetti, in qualità di curatore del minore riservandosi di dedurre e concludere nel merito Persona_1 all'esito dei percorsi in atto e degli ulteriori approfondimenti che venissero disposti. A tal fine ha riferito di aver preso contatti con il SST e di aver fissato la data del
18.06.2024 per un primo incontro del minore e suo ascolto da svolgersi presso la sua abitazione.
All'udienza del 20.06.2024 il Curatore speciale ha riferito di aver incontrato e conosciuto il minore presso la casa materna. La Dott.ssa , ha riferito CP_3 dell'avvenuto svolgimento di 3 o 4 incontri all' tra i genitori e il minore. CP_4
L'avv. Tomasini non ha avanzato richieste mentre l'Avv. Lorenzi, preso atto di quanto riferito dalla Dott.ssa si è riservato di valutare la richiesta di attribuzione di Per_3 poteri sostanziali al curatore speciale. L'avv. Lorenzi e l'Avv. Tomasini hanno autorizzato l'avv. Bonetti a contatti personali e diretti con i loro rispettivi assistiti.
La Corte, su parere conforme del P.G., ha indicato l'udienza del 17.10.24 per la verifica dell'efficacia del percorso in atto assegnando termine del 10.10.24 ai SS per l'invio della relazione di aggiornamento.
All'udienza del 31.10.2024 l'assistente sociale ha riferito dell'avvenuta firma, da parte di , della proposta PEP per . ha riferito dell'intrapresa, da parte del Pt_1 Per_1 Pt_1 minore, di percorsi orientativi per la scelta della scuola superiore. Le parti si sono riportate ai propri atti e conclusioni e il PG si è riportato alle proprie conclusioni.
Su istanza delle parti, la Corte concesso termine di 15 giorni per brevi memorie illustrative riservando la decisione all'esito del deposito.
Con le note difensive autorizzate del 12.11.2024, ha insistito sulle proprie PE argomentazioni riferendo di una radicalizzazione della posizione del minore la cui relazione con il padre risulta essere fortemente compromessa dal sempre maggiore conflitto di lealtà che lo lega alla madre e ha precisato le proprie conclusioni chiedendo
1) il rigetto del reclamo avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
2) la conferma dell'affidamento di al Servizio Sociale Per_1
Territoriale con rimessione alla Corte d'Appello di ogni determinazione in punto di genitorialità materna;
il disporsi la presa in carico del minore da parte del Servizio di
Psicologia dell'APSS per le finalità di cui alla CTU della Dott.ssa 3) Per_4
l'affidamento al Servizio Sociale dell'incarico di: monitoraggio del nucleo familiare;
di
5 assunzione immediata (d'intesa con il Servizio di Psicologia area minori), delle più opportune iniziative per agevolare la ripresa di una regolare frequentazione del padre con il figlio;
di supporto paterno nell'individuazione dei comportamenti più funzionali al ripristino de rapporto con il figlio e di supporto materno nell'adozione delle condotte agevolatrici di tale ripristino, con predisposizione di un programma di ausilio e di sostegno alla genitorialità, nei confronti della madre e, se ritenuto, anche nei confronti del padre;
di verifica, comunque entro il termine di 6 mesi, con l'ausilio del Servizio di
Psicologia, della disponibilità del minore a riprendere contatti diretti con il padre e, in caso di esito positivo, dell'individuazione delle modalità di ripresa più corrispondenti all'interesse del minore con eventuale previsione iniziale di un accompagnamento di un educatore tali ripresa mediante modalità; 4) il conferimento al Curatore speciale del potere di assumere, nell'interesse del minore, le decisioni relative all'istruzione ed alle cure sanitarie, ivi compreso le cure dentistiche nonché di svolgere un ruolo iniziale di tramite tra i due genitori in ordine alle informazioni sulle condizioni di vita del figlio;
5)
l'assegnazione di un mandato al SST e/o al Curatore speciale di segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale criticità riscontrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Con condanna alla rifusione delle competenze e spese di lite.
*
Con note difensive del 14.11.2024 Segata ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento del reclamo con vittoria si spese ed onorari;
l'emissione di un provvedimento che lasci spazio a forme di negoziazione in ordine alle visite padre-figlio senza previsione alcuna di un rigido calendario prestabilito nonché il mantenimento della figura del curatore speciale con attribuzione di poteri sostanziali circa la gestione del rapporto padre-figlio.
*
Con note del 14.11.2024 l'Avv. Bonetti ha riferito dell'avvenuta interruzione del protocollo di viste per indisposizione del minore. Ha riferito circa Parte_3
l'insofferenza di e della sua esigenza di poter gestire autonomamente e Per_1 liberamente i suoi rapporti con il padre.
Il Curatore speciale ha, infine, concluso aderendo alle indicazioni fornite per il futuro da
, nell'ultima relazione dd. 08.10.2024, fermo l'affidamento del minore al SST e CP_4 la prosecuzione del Progetto . Parte_2
Acquisite le note difensive e le conclusioni del PG, la Corte si è riservata la decisione.
*
Le richieste, sottoposte dalle parti all'esame della Corte, rendono opportuno richiamare, preliminarmente, gli orientamenti e i principi elaborati dalla giurisprudenza.
6 La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il diritto del minore alla bigenitorialità si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, organizzando quello del minore in modo da consentire a entrambi i genitori di partecipare al suo sviluppo e alla sua formazione e di consolidare con lui un'autentica ed effettiva relazione familiare. La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto a una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (Cass. n.17221 del 16/06/2021;
Cass. n. 4790 del 14/02/2022).
Va anche ricordato che la Suprema Corte ha riconosciuto che possono giustificarsi, solo in casi particolari e ove risponda all'interesse del minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1 -
Sent. n. 9442 del 09/04/2024: “…La locuzione “diritto di visita”, non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto al diritto alla relazione familiare, ma è piuttosto una modalità di concreto esercizio del diritto stesso, in quanto attribuisce al genitore non convivente con il minore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta quindi di un tempo più o meno esteso, ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso...)” 4.
La Corte dà atto che, nella vicenda in esame, sono stati messi in campo, fin dal primo grado, tutti gli strumenti istruttori e di approfondimento psicologico e relazionale, con l'espletamento di CTU: il quadro che ne esce tratteggiato è quello di una dimensione dei rapporti genitori-figlio asimmetrica, ma alla diversa -e minore- ampiezza della relazione con il padre corrisponde, comunque, il riconoscimento della sua figura e del suo ruolo.
Viene altresì segnalata l'esistenza di un “…disagio emotivo espresso da , che “… Per_1 non riveste ancora, proprio per la fase evolutiva attraversata, una caratterizzazione
7 psicopatologica; ma contiene in sé dei fattori di rischio che prudentemente dovranno essere riconosciuti, trattati ed elaborati…”.
Non è mai stata allegata (nemmeno con il reclamo) alcuna inadeguatezza della figura paterna, la cui capacità di relazionarsi con il figlio è stata oggetto di verifica anche in sede di CTU5): il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, pone quindi l'accento sulla necessità di continuità del rapporto, intesa come caratteristica della relazione.
Contestualizzati i principi giurisprudenziali e le considerazioni della CTU, anche la
Corte condivide la conclusione suggerita dal SST nella relazione depositata il
06.11.2024 e cioè che la realizzazione attuale dell'interesse del minore comporti Per_1 necessariamente la previsione di un tempo di frequentazione e permanenza adeguato, che sarebbe auspicabile venisse gestito in autonomia dalla coppia genitoriale, essendo in capo ai due genitori il dovere di assicurare la guida educativa e il benessere psicologico e affettivo del figlio minore.
Tuttavia, non si possono trascurare le allarmanti considerazioni del CTU, relative al pregiudizievole coinvolgimento psicologico ed emotivo del minore:
“… traspare con evidenza il disagio patito per il ruolo decisionale delegato impropriamente dalla figura materna (es. vacanze di Pasqua) ciò lo espone inevitabilmente al contenzioso adulto;
lo investe di responsabilità eccessive;
lo pone in una posizione simmetrica e alla pari con le figure genitoriali;
lo spinge a alleanze;
un tanto che lo destabilizza profondamente nelle scelte che lo interessano. In questo senso
– e nonostante conservi un'immagine paterna sufficientemente apprezzata e positiva - le disponibilità alla figura paterna risentono delle dinamiche conflittuali genitoriali condizionando un accesso più sereno e libero ai due nuclei famigliari, che restano scissi e non integrati nella rappresentazione del minore.
Tutto ciò genera in un profondo conflitto di lealtà che lo porta a colludere con la Per_1 posizione materna nel timore di poter arrecare malumori o sofferenze o di subire un ulteriore allontanamento dal genitore prevalente (madre) in caso di disattese o disallineamenti (es. compiti il sabato pomeriggio). Sul punto si ricorda quanto rilevato anche dal Servizio Sociale nella relazione a firma della dott.ssa (di data Persona_5 10.01.2023) nella quale si riporta come il minore “data la sua sensibilità, percepisce da parte dell'ambiente in cui è inserito una disistima verso la figura paterna” (pag. 6). Il minore - in ragione della giovane età - fatica a sostenere una posizione relazionale così difficile, con la conseguenza di sviluppare intensi sentimenti di confusione, di ambiguità, di irrequietezza, di rabbia, di smarrimento alla figura paterna, dai quali si difende attivando meccanismi di rifiuto e di resistenza (es. rifiuto al pernottamento o alle visite)...”.
8 Queste difficoltà di e l'insofferenza rispetto al rigore di un'etero- Per_1 regolamentazione delle visite sono state confermate anche dal suo Curatore speciale, che ha raccolto le rimostranze di , e la Corte ritiene che esse vadano messe in Per_1 correlazione con l'incapacità dei due genitori di comprendere come il percorso di accompagnamento di nella crescita e nell'evoluzione serena della sua personalità Per_1 richieda pari disponibilità e impegno a entrambi, finalizzati esclusivamente all'assolvimento dei loro pari doveri genitoriali nell'interesse del minore.
Purtroppo, all'esito dei tentativi di partecipazione a percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità, si coglie che manca ancora “…quell'imprescindibile sostegno materno - aspetto non ancora debitamente colto, corretto e sanato nella - in grado di Pt_1 sostenere il minore nel faticoso lavoro emotivo di riavvicinamento e di riqualifica alla figura paterna” mentre, dal lato paterno, va ribadito che rimane valida l'indicazione del
CTU, secondo il quale “…anche la figura paterna è chiamata a regolare e correggere l'inosservanza, la disattesa o il ritardo negli impegni di visita al minore poiché l'instabilità della frequentazione è un indicatore in grado di alterare negativamente la qualità relazione e di sollecitare quote di insofferenza e disagio nel minore;
aspetto quest'ultimo che non deve venire così banalizzato dal ”. PE
Ciò che è risultato evidente a tutti gli operatori intervenuti nella vicenda e succedutisi nel tempo è che va riconosciuto in capo ai genitori la responsabilità del fallimento di ogni iniziativa di confronto e di mediazione: lo si ricava dalle sfiduciate relazioni depositate dai SST, dalle dichiarazioni rese all'udienza e verbalizzate e infine, anche dagli stessi argomenti posti dalle parti a fondamento dei motivi e delle richieste nel reclamo e nella costituzione. Discutono de minimiis, senza considerare la posta il gioco: la serenità e il benessere di un figlio che si accinge ad entrare nell'adolescenza e che la
Corte vorrebbe potesse crescere sereno e diventare un giovane e, poi, un adulto equilibrato, capace di costruire a propria volta relazioni soddisfacenti.
Appare, quindi, indispensabile garantire la frequentazione di con il padre, Per_1 attraverso il filtro di un soggetto terzo, tenendo a mente le parole della Suprema Corte, secondo la quale “… pur se l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente — salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione — non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa. Inoltre, deve considerarsi che
l'art 337-ter c.c. nell'enunciare il diritto del minore di mantenere, in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, pone
l'accento sulla continuità del rapporto, intesa come caratteristica della relazione;
pertanto possono giustificarsi, in casi particolari e ove risponda all'interesse del
9 minore, sporadiche e temporanee limitazioni alla frequentazione tra genitore e figlio, ma non, di regola, la sua prolungata interruzione o la sua riduzione a tempi non significativi…” : Cass. sent. n.9442/24, nella cui motivazione si legge anche quanto riportato in nota6).
In linea con le finalità sopra descritte, ritiene la Corte che il decreto impugnato calibri correttamente i tempi della frequentazione padre-figlio e dall'esame della documentazione del fascicolo di primo grado, dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni delle parti, emerge che le difficoltà, esposte dalla reclamante, non derivano affatto da un'errata considerazione dei principi di diritto, delle risultanze processuali o dell'interesse del minore.
, del resto, dalla relazione peritale, viene descritto come un ragazzino, capace di Per_1 discernimento, in grado di interiorizzare il senso e la funzione della regolamentazione nonché di riflettere sui diritti e i doveri di tutti i soggetti della relazione familiare, pur se bisognoso di un supporto psicologico per le fragilità descritte dal CTU.
I tempi della frequentazione possono essere, quindi, confermati perché, anche se contenuti, appaiono determinati in modo sostenibile, rispetto alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, e idonei ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e figlio, come è richiesto anche dalla Corte EDU, perché "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. NE c.
Germania, n. 46544/99, CEDU 2002).
L'attenzione della Collegio va ora posta alle modalità, che possano rendere concreta la frequentazione tra genitore e figlio: per garantire l'effettività della vita privata o familiare, nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non ci si può limitare a prevedere l'astratta possibilità ma è necessario considerare l'insieme delle misure preparatorie, anche non automatiche e stereotipate, che permettono di raggiungere
10 questo risultato “…nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, appunto perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. Italia)”. Per_9
A tal fine, ritiene la Corte imprescindibile confermare l'affidamento socio-assistenziale del minore al SST, senza limitazione della responsabilità genitoriale, con mandato di vigilanza e supporto per l'attuazione dei compiti di sostegno e di presa in carico psicologica, indicati nel provvedimento: nonostante il fatto che l'osservazione, condotta anche in questo grado, abbia rivelato l'inefficacia degli interventi fino ad ora attivati dal
SST (cfr. relazione 29.10.2024), appare necessario reiterare iniziative di supporto alle competenze genitoriali della madre e del padre, per l'esercizio effettivo di una genitorialità condivisa e orientata al benessere del figlio.
Quanto al minore , invece, rilevato l'attuale impasse, la Corte ritiene opportuno Per_1 integrare il provvedimento del Tribunale con il riferimento alla figura del Curatore speciale del minore (nominato ai sensi dell'art. 473 bis. 8 comma 2 c.p.c.), affinché intervenga per promuovere condotte positive da parte dei genitori, agevolanti il rapporto padre-figlio con le modalità più rispondenti all'esclusivo interesse del minore.
Pertanto, al Curatore vanno attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale (come previsto dall' art. 473-bis.8, comma 3 e 4 c.p.c. introdotto dalla riforma c.d. Cartabia, ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli articoli
78 e 80 c.p.c.), con riferimento alle scelte relative all'educazione, alla scuola, alla salute e alla presa in carico psicologica di . Per_1
Si tratta dei principali snodi attraverso i quali si articola lo sviluppo della personalità del minore, in questa fase della crescita, rispetto ai quali l'attuale assenza di capacità di confronto, dialogo e condivisione tra i genitori può rivelarsi grandemente pregiudizievole. Le decisioni da assumere in tali ambiti non sopportano condizionamenti o ritardi ricollegabili a logiche ritorsive, incomprensioni, conflittualità tra i genitori.
Il conferimento di tale rappresentanza non è incompatibile con il permanere della responsabilità genitoriale in capo a e , perché il Curatore adotterà -in Pt_1 PE autonomia- le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del minore per quanto riguarda l'attuazione della frequentazione padre-figlio, mentre quelle relative a istruzione, educazione e salute verranno adottate previa convocazione dei genitori, ai quali si sostituirà nel caso di omissioni, ritardi o inadeguatezza che possano risultare pregiudizievoli per il minore e che il Curatore dovrà segnalare alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni, per eventuali iniziative di competenza.
*
11 Per le ragioni esposte, il reclamo di avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Trento del 04.07.2023 va quindi disatteso.
Il provvedimento impugnato deve essere confermato con l'integrazione, relativa all'attribuzione dei poteri di rappresentanza sostanziale al Curatore speciale di cui si è detto.
La natura della vicenda, la peculiarità delle questioni affrontate a seguito del reclamo e la finalità dell'intervento integrativo della Corte che è in stretta correlazione con la prioritaria tutela del minore e coinvolge la responsabilità genitoriale di entrambe le parti, non consentono di applicare i rigidi criteri della soccombenza e giustificano la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, respinge il reclamo;
a integrazione del decreto impugnato, conferma la nomina dell'Avv. Bonetti quale curatore speciale del minore , attribuendo allo stesso i poteri di Persona_1 rappresentanza sostanziale di cui in motivazione, sino a revoca.
Si comunichi alle parti, al Procuratore generale, al Curatore speciale avv. Bonetti, al
CP_7
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Consigliere Estensore
IL PRESIDENTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “…Non va poi dimenticato come la continuità alle visite paterne risponda al bisogno del minore di identificazione con l'immagine maschile, un passaggio evolutivo fondamentale in quanto è in grado di indirizzare l'affettività al di fuori della coppia madre-figlio; di favorire una base emotiva sicura;
di sostenere una prima espressione dell'identità di genere;
di aumentare una funzione di autonomia;
tutti aspetti raggiungibili all'interno di una frequentazione regolare con la figura paterna…” (relazione CTU pag. 14). 5 Cfr. relazione CTU pag.14 doc. allegati fasc. reclamante: “…Riprendendo ancora il ruolo genitoriale paterno questa CTU non ha colto complessivamente delle criticità o delle particolari problematiche che possano pregiudicare in senso negativo un più corretto sviluppo evolutivo del minore;
al contrario la figura paterna si dimostra sufficientemente capace nel rappresentare le esigenze ed i bisogni peculiari della fase evolutiva specifica del minore”. 6 “2.5.- La relazione familiare necessita quindi, per inverarsi, di contatti periodici e adeguati tra i genitori ed i figli, sì che non si lasci trascorrere il tempo inutilmente, senza cioè che questi contatti possano aver luogo. La Corte EDU ha più volte osservato che nelle cause che riguardano la vita familiare, il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui, e in particolare che la rottura del contatto con un bambino molto piccolo può portare a una sempre maggiore alterazione della sua relazione con il genitore. Il decorso del tempo senza che vi sia la possibilità di contatto toglie al minore ed al suo genitore, e al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell'identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restitutio in pristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile.
Inoltre, la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, ; Corte EDU, 23 marzo 2017, Controparte_5 Per_6 c/Italia; C febbraio 2017, D'Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, c/Italia; Corte EDU, CP_6 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_7 Per_8 aprile 2016, Cincimino c/Italia)”.