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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Adele Foresta Presidente
Dott. Giuseppe Perri ConIGliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1146/2024 RGAC, vertente:
TRA
(c. f.: ), nato l'[...] a [...] C.F._1
Lamezia Terme, elettivamente domiciliato in Simeri Crichi, via Pitagora n. 7, presso lo studio legale dell'avv. Caterina Lavecchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
(c. f.: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._2
Terme, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Trento n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano Carnovale che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO
sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “Voglia l Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis CP_2 reiectis, 2) in via principale nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.
113/2024 pubblicata il 09.02.2024, dal Tribunale di Lamezia Terme, riunito in Camera di ConIGlio, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.2036/2017, accogliere l'impugnazione spiegata relativa alla mancata concessione dell'assegno divorzile, al riconoscimento del contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro
200,00 mensili (duecento/00), all'assegnazione della casa familiare e alla collocazione del minore , rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I grado PE1 dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
I. dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 113/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale all'esito di giudizio di cui al n. 2036/2017 R.G. Tribunale di Lamezia Terme, depositata e resa pubblica in data 9 febbraio 2024 e non notificata e, conseguentemente e per l'effetto,
II. confermare la sentenza n. 113/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme in composizione collegiale all'esito di giudizio di cui al n. 2036/2017 R.G.
Tribunale di Lamezia Terme, depositata e resa pubblica in data 9 febbraio 2024 e non notificata. Con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge, oltre iva e cpa come per legge.”.
IL PG “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 18.12.2017, Parte_1 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pianopoli (CZ) il 14.10.2000 tra il medesimo e CP_1
PE
, precisando che dalla relativa unione coniugale erano nati due figli:
[...]
(15.03.2003) e (9.05.2007). PE1
2 In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essere separato dalla coniuge in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale n. 11792/2016 emesso dall'intestato Tribunale il 14.11.2016, e che detta separazione si era protratta ininterrottamente a far data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale; di versare in stato di disoccupazione in quanto, prima della separazione lavorava nell'azienda agricola di famiglia di cui la era amministratrice;
che la CP_1 resistente non gli consente la regolare frequentazione dei figli minori. Domandava, PE pertanto, che i figli minori e fossero domiciliati presso entrambi i genitori, PE1 con affidamento paritario e mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei coniugi;
che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile per la somma di euro
300,00, atteso lo stato di disoccupazione non volontario del ricorrente.
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio e contestando Controparte_1 le avverse richieste;
in particolare, chiedeva che la casa coniugale rimanesse assegnata a sé resistente per abitarvi con i figli minori;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso il domicilio materno;
che venisse disposto a carico del un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio Parte_1 pari ad almeno euro 300,00; che fosse escluso il diritto del coniuge all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.06.2018, il Presidente confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, apportando delle modifiche sul regime di visita dei figli e ponendo a carico del un assegno Parte_1 mensile di euro 380,00 a titolo di mantenimento dei figli minori. Con le memorie integrative le parti si riportavano alle medesime conclusioni già formulate in atti. Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore. All'udienza del 18.12.2018, il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato - resa con sentenza n. 1593/2018 del 27.12.2018 - e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 20.02.2019. A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore, con ordinanza resa in data 1.10.2019 ammetteva la prova per testimoni chiesta da parte resistente, disponeva che il padre potesse esercitare il diritto di visita dei minori attraverso incontri organizzati dai Servizi
Sociali territorialmente competenti e onerava le parti alla produzione della documentazione reddituale aggiornata. Nelle more, in data 19.04.2011 il Parte_2 depositava istanza di sollecito per l'intervento dei Servizi Sociali, lamentando di non avere contatto alcuno con i figli da tre anni. In data 26.04.2021, il G.I. sollecitava l'intervento dei Servizi Sociali, già incaricati con provvedimento del 1.09.2019 per gli
3 adempimenti di competenza. Espletata la prova orale ammessa, all'udienza del
16.05.2023, il giudice istruttore sollecitava nuovamente la produzione di documentazione afferente la situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte. Con note del 14.07.2023 il depositava, tra l'altro, sentenza del Tribunale Parte_1
Ecclesiastico Regionale Calabro (notificata il 5.08.2022), che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti del giudizio. Con note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 8.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2036/2017, con sentenza n. 113 del 2024, emessa il 2.2.2024 e pubblicata il 9.2.2024, il Tribunale di Lamezia Terme ha così statuito:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) assegna la casa familiare a;
Controparte_1
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione PE1 presso il domicilio materno disponendo che il padre possa esercitare il diritto di visita attraverso incontri protetti settimanali organizzati dai Servizi Sociali di Lamezia Terme per un periodo di almeno diciotto mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, periodo al termine del quale gli incontri potranno proseguire in modalità libere per tre pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo tra le parti il lunedì, il mercoledì ed il sabato) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (salvo diverso accordo tra i coniugi in ordine ai giorni e agli orari di visita e tenuto conto delle eIGenze personali e di studio del minore), salvo evidenti controindicazioni eventualmente riscontrate dagli operatori sociali;
4) dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente dovrà continuare a tenere in carico il nucleo familiare, vigilando sulle relazioni familiari e segnalando tempestivamente ogni comportamento ostativo all'esercizio del diritto di visita padre- figlio e potenzialmente nocivo per il minore;
5) pone a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del
[...] miglio minore e della LI maggiorenne ma economicamente non autonoma PE1
PE
(euro 200,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre a rivalutazione annua ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT-FOI, nonché il concorso al 50% delle spese straordinarie, di cui in motivazione, effettuate nell'interesse dei figli;
4 6) compensa integralmente tra le parti le spese del processo”.
In primo luogo, il Tribunale ha determinato il regime di affidamento del minore
(9.5.2007), non ravvisando ragioni ostative al riconoscimento dell'affidamento PE1 condiviso, con collocamento presso l'abitazione materna.
In secondo luogo, ha stabilito il regime di visita del padre nei confronti del figlio, disponendo, a tal fine, incontri protetti settimanali organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, evidenziando le difficoltà relazionali padre/figlio.
Sotto altro profilo, il Collegio ha assegnato la casa coniugale alla , in CP_1 qualità di genitore collocatario.
Sul piano economico, il Tribunale - esaminata la documentazione reddituale in atti
– ha posto a carico del un contributo per il mantenimento dei due figli Parte_1 PE2
(15.3.2003) e , pari alla somma complessiva di euro 400,00, evidenziando che gli PE1 ulteriori elementi probatori raccolti nel corso del giudizio hanno rilevato uno stato di disoccupazione soltanto apparente. Le spese straordinarie sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile proposta da parte ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, non potendo ritenersi - in assenza elementi probatori di segno contrario - che il Parte_1 fosse privo di mezzi adeguati al proprio sostentamento, né che fosse sprovvisto della capacità di procurarseli. Né, ad avviso del giudicante, è stata ravvisata una IGnificativa sperequazione economica tra le condizioni delle parti all'esito della cessazione del vincolo matrimoniale, tale da giustificare un intervento perequativo mediante l'attribuzione dell'assegno richiesto.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
A fondamento di tale doglianza, ha dedotto l'esistenza di una rilevante sperequazione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi1, evidenziando, in
5 particolare, di aver contribuito - in costanza di matrimonio - allo sviluppo dell'azienda agricola di proprietà della famiglia della e, conseguentemente, alla formazione CP_1 del patrimonio dell'ex coniuge2.
Con il secondo motivo di appello, il ha contestato le statuizioni relative Parte_1 alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, e , nonché PE1 PE2 all'assegnazione della casa familiare.
In particolare, ha sostenuto che l'importo stabilito dal Tribunale per il mantenimento dei figli sia irragionevole e sproporzionato rispetto alle sue attuali condizioni economiche. Inoltre, l'appellante ha lamentato una non corretta interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo che, se adeguatamente valutate, avrebbero condotto ad un diverso accertamento in fatto3. 2 Così nell'atto di appello: <il giudice di primo grado, avrebbe dovuto considerare che durante il matrimonio ha prestato la propria forza lavoro nell'azienda agricola familiare parte_1 cui IG.ra era l'amministratrice contribuendo alla creazione del patrimonio cp_1 e dopo separazione l'ex coniuge non gli dato possibilità continuare attività lavorativa, lasciando ricorrente inoccupato. tali circostanze fattuali, alquanto sfavorevoli, unite sussistenza una IGnificativa “sperequazione reddituale”, avrebbero determinare l'organo giudicante nel senso riconoscere l'assegno divorzile in favore IG. .
3 Così nell'atto di appello: <orbene, con molta probabilità, il giudice di prime cure, determina contributo mantenimento dei figli, valutando erroneamente le dichiarazioni testi, tant'è, nella sentenza impugnata dichiara che “il si occupa stagionalmente della vendita parte_1 mandarini e legname” (sentenza pag. 6). in verità, dalla lettura delle stesse non emerge IG. legname, quanto ST
, ex cognata della IG.ra , sostiene che il IG , durante il Testimone_1 CP_1 Parte_1 matrimonio si occupava del controllo di aziende agricole e da quando il matrimonio è cessato lo vede con un camion che trasporta mandarini e legna;
se si dà un senso alle parole, trasportare non IGnifica vendere. Mentre la ST , madre della IG.ra , non è da Testimone_2 CP_1 considerarsi attendibile, in quanto sostiene, senza prova alcuna, che il IG. lavora in Parte_1 nero, nell'azienda di famiglia e anche per conto terzi, dice che il suo lavoro non è cambiato in contraddizione sia con quanto sottoscritto dalla LI circa lo stato occupazionale CP_1 dell'ex marito nell'omologa di separazione in atti e sia con quanto riferito dal ST ES
, Ed invero, nelle condizioni di separazioni al punto 8 la IG.ra dispensa il
[...] CP_1 IG. dal versamento dell'assegno mensile di mantenimento in considerazione del suo Parte_1 stato di disoccupazione e la ST , afferma, che il IG. durante il Testimone_1 Parte_1 matrimonio si occupava di aziende agricole, affermazioni contrastanti rispetto a quanto riferito dal ST . È pur vero, che l'attendibilità del ST non può essere valutata a Testimone_2 priori, tuttavia in tali dichiarazioni testimoniali, la madre della IG.ra , oltrepassa quella CP_1 che è l'oggetto della prova per testi, perché il riferire che lavora in nero, che lavora per conto terzi, travalica quella che è la testimonianza per cui è stata chiamata a deporre, ed in tali dichiarazioni, tra l'altro non corrispondenti al vero, manifesta tutto il suo rancore nei confronti dell'ex genero. Sarebbe stato opportuno non udire siffatto ST, dato che la IG.ra
[...]
all'epoca dell'assunzione della prova, nel processo penale recante n. 560/ 2018 era Tes_2 persona offesa e imputato;
questione sollevata, nel verbale di udienza del 01 ottobre Parte_1 2019, di cui il Giudice non ha tenuto conto, sottovalutando che il vissuto emotivo-psicologico
6 Con specifico riferimento alla LI , l'appellante ha ulteriormente eccepito PE2 che l'odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lei in ordine al mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica della LI maggiorenne.
Quanto, infine, alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare,
l'appellante ha evidenziato le seguenti circostanze:
a) “In merito poi, all'assegnazione della casa familiare alla anche in CP_1 forza di una presunta coabitazione con la LI maggiorenne, si sarebbe dovuto acquisire, in sede di giudizio di divorzio, specifica istanza di assegnazione da parte di PE
poiché in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, è necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga riproposta, nel procedimento di divorzio, anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa per effetto di provvedimento assunto in sede di separazione”;
b) “è opportuno far presente che i coniugi e sono Controparte_3 CP_4 proprietari rispettivamente per ½ in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare, sita a Pianopoli in via Gramsci n. 15/2, terzo piano, all'epoca venne data in comodato gratuito, anche se verbale, al figlio e alla nuora, che Parte_1 vi stabilirono la dimora familiare. Ed invero, giurisprudenza recente afferma che, dopo la separazione, l'abitazione destinata dal giudice all'ex nuora e ai figli minori, se non c'è un vincolo di durata va restituita al suocero comodante. Le norme sul comodato prevedono che il bene concesso in uso a tempo indeterminato vada restituito nel momento in cui il comodante lo richieda. Così prevede l'art. 1810 c.c. E non ci sono eccezioni, neanche se la previsione va ad incidere, in negativo, sulle eIGenze familiari”.
Con il terzo motivo di gravame, il ha contestato la statuizione adottata Parte_1 dal primo giudice in ordine al regime di collocamento del figlio minore , chiedendo PE1 che lo stesso venga collocato presso la propria abitazione. A fondamento della richiesta,
l'appellante ha dedotto che la porrebbe in essere condotte volte ad ostacolare la CP_1 ricostruzione del rapporto tra padre e figlio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , la quale, Controparte_1 in relazione al primo motivo di appello, ha rappresentato quanto segue:
nonché conflittuale della IGnora in relazione alla controversia penale con il , Tes_2 Parte_1 potesse porre la stessa come persona avente nella causa un interesse a carattere personale, concreto ed attuale da legittimare la sua partecipazione al giudizio (…)>>.
7 1. il lavora stabilmente presso l'azienda agricola di famiglia, dove si Parte_1 occupa personalmente della vendita dei prodotti agricoli, partecipando altresì alla distribuzione degli utili derivanti da tali vendite;
2. lo stesso collabora da anni con diversi patronati in qualità di tecnico agronomo, curando l'istruttoria di pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di prestazioni assistenziali in favore di operai e imprenditori agricoli, avendo altresì predisposto un locale da adibire ad ufficio per l'esercizio di tale attività;
3. il dispone, infine, di una concreta capacità lavorativa, dal momento Parte_1 che svolge attività “in nero” come commerciante di mandarini e legname.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la ha chiesto la conferma CP_1 della statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore collocatario, nonché la conferma della quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto del proprio stato di disoccupazione e del fatto che l'odierno appellante svolgerebbe attività lavorativa non dichiarata.
Infine, in merito al terzo motivo di appello, l'odierna appellata ha insistito per la conferma del regime di affidamento e del collocamento del minore così come disposto dal Tribunale, evidenziando, in contrasto con quanto dedotto dalla controparte, di non aver posto in essere alcuna condotta volta ad ostacolare il riavvicinamento tra padre e figlio.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 30.5.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, chiedendone la riforma.
Il motivo si rivela infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e giurisprudenziali che disciplinano la materia in oggetto.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898 del 1970, il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può disporre, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
8 contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, l'obbligo per uno dei coniugi di corrispondere periodicamente un assegno in favore dell'altro, qualora quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del 2018, hanno affermato il seguente principio di diritto “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, è stato posto in rilievo che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una
9 valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr.
Cass. SS. UU. richiamata Cass. n. 1882/2019).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
Inoltre, “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. n. 29920 /2022).
Nel caso di specie, dall'esame complessivo della vicenda e alla luce delle circostanze sopravvenute alla separazione, emerge, in primo luogo, l'assenza del prerequisito necessario - nei termini descritti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata - ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, rappresentato da una sproporzione economica non eIGua tra i coniugi, imputabile a scelte di rinuncia o a sacrifici compiuti da uno di essi in funzione della dedizione alla vita familiare.
10 L'analisi delle risultanze processuali evidenzia, infatti, una sostanziale parità delle condizioni economiche attuali dei coniugi. In particolare, sebbene l'odierno appellante risulti formalmente disoccupato in base alla documentazione in atti, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi che inducono a ritenere lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività lavorativa non regolarizzata.
Sul punto, IGnificativa, appare la testimonianza resa da , ex Testimone_1 coniuge del fratello dell'appellata, la quale - interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte resistente - ha rilasciato, in sede di audizione, dichiarazioni di tale tenore: “Il Signor ha sempre Parte_1 lavorato nel settore dell'agricoltura, durante il matrimonio lo vedevo che partiva e si occupava del controllo dell'azienda agricola, da quando il matrimonio è cessato lo vedo con un camion che trasportava mandarini e legname. Non so se lavorava in proprio o come dipendente (…) Mi è capitato di vedere che in uno spiazzo adiacente la casa coniugale (ove abita la sorella del al primo piano) alcuni soggetti, tra cui la Parte_1 sorella del ricorrente, il cognato e altri sistemare i mandarini in alcune cassette, poi questi mandarini sul camion del ricorrente, ho incontrato il ricorrente anche a Nicastro, sul camion ho visto alcune volte mandarini e alcune volte legna. Io lo vedo ogni anno in questo periodo” (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2021).
Le circostanze sopra richiamate trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese da , madre della - la cui attendibilità non risulta revocabile in Testimone_2 CP_1 dubbio, non essendo stati allegati né dedotti elementi concreti e specifici idonei a comprometterne la credibilità -. La ST, escussa sui medesimi capitoli di prova, ha riferito in merito alla situazione lavorativa del , affermando che: “lavora in Parte_1 nero nell'azienda di famiglia e anche per conto di terzi. Il suo lavoro non è cambiato,
è uguale sia durante il matrimonio sia dopo – io lo conosco da trentasei anni.
Durante il matrimonio aveva un ufficio sotto la casa coniugale e lavorava come perito agrario poi a causa della cessazione del matrimonio e delle cause ha chiuso l'ufficio (…) vende questi prodotti per conto dell'azienda di famiglia” (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2012).
Il contenuto delle due deposizioni risulta, dunque, sostanzialmente convergente.
Questa circostanza avvalora senz'altro l'attendibilità intrinseca del narrato della madre dell'odierna appellata.
11 Gli esiti dell'istruttoria orale depongono in favore dell'effettivo svolgimento, da parte dell'appellante, di un'attività lavorativa, ancorché di natura stagionale o occasionale. In tal senso, si può ragionevolmente ritenere che l'utilizzo abituale di un mezzo di trasporto di grandi dimensioni per il trasferimento di frutta e legname costituisca un elemento fortemente indiziante dell'esercizio di un'attività commerciale, fonte di redditi.
Tali circostanze sono, altresì, indicative della capacità del di generare Parte_1 reddito e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Del resto, come dallo stesso dichiarato negli atti difensivi, a seguito della cessazione del matrimonio, egli è riuscito a trovare un'occupazione - seppur temporanea
- presso l'impresa “Verde Calabria”4, elemento che consente di desumere una concreta possibilità di reperire in futuro un impiego anche più stabile.
Per contro, l'odierna appellata – che ha percepito redditi pari ad euro 12.975,00, nell'anno 2018 - risulta attualmente disoccupata (cfr. domanda NASPI, allegata in atti), trovandosi dunque in una condizione economica sostanzialmente analoga a quella del
. Parte_1
Non risulta, inoltre, che quest'ultimo abbia fornito adeguata prova del fatto che l'eventuale precarietà della sua situazione economica sia da ricondurre a una rinuncia a più vantaggiose opportunità lavorative effettuate in costanza di matrimonio, né che tali presunte rinunce siano state frutto di un accordo condiviso tra i coniugi.
In particolare, la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui avrebbe prestato la propria attività lavorativa, durante il matrimonio, prevalentemente presso l'azienda di famiglia della , non assume rilievo probatorio IGnificativo. Da tale elemento, CP_1 infatti, non è possibile desumere né che l'attuale difficoltà economica sia diretta conseguenza di tali scelte, né che esse siano state frutto di un progetto familiare condiviso, né, infine, che vi fossero effettive e più remunerative opportunità lavorative alle quali egli abbia concretamente rinunciato.
Alla luce di quanto esposto - considerata l'assenza di una rilevante disparità reddituale tra i coniugi;
l'attuale capacità lavorativa del e il progressivo Parte_1
12 deterioramento della condizione economica dell'appellata, culminata in uno stato di disoccupazione - deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'odierno appellante.
3. Passando all'esame del secondo motivo di appello, relativo alle determinazioni di carattere economico adottate nell'interesse dei figli, il ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il contributo al mantenimento dei figli, contestando in particolare l'assenza di prova, da parte dell'odierna appellata, della perdurante non autosufficienza economica della LI maggiore . Parimenti, PE2
l'appellante ha impugnato la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare.
Il motivo risulta fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.
Con riferimento alla contestazione concernente il contributo al mantenimento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. n. 26875 del 2023).
Nel caso di specie, con riferimento alla LI , di anni 22, la parte appellata PE2 non ha fornito alcun elemento circa la prosecuzione di un percorso di studi o di formazione professionale, né ha allegato elementi idonei a dimostrare l'esistenza di aspirazioni lavorative concrete e della volontà effettiva di realizzarle, anche in prospettiva futura.
Alla luce dei principi sopra richiamati deve pertanto ritenersi che l'onere della prova - gravante sulla parte richiedente il mantenimento - relativo al mancato raggiungimento, per cause non imputabili, dell'indipendenza economica da parte della LI maggiorenne, non risulti, nel caso di specie, assolto.
A sostegno della propria posizione, l'odierna appellata si è limitata a riproporre argomentazioni non pertinenti, incentrate principalmente sull'asserita irrilevanza dello
13 stato di disoccupazione dell'ex coniuge in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli, nonché sul peggioramento delle proprie condizioni economiche personali. Tuttavia, nulla è stato dedotto o documentato in merito alla situazione attuale della LI , né PE2 sono stati forniti elementi idonei a comprovare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Al contrario, risulta condivisibile e meritevole di conferma la statuizione del
Tribunale in ordine al contributo al mantenimento del figlio (anno 2007), divenuto PE1 da poco maggiorenne. In tali casi, si ritiene opportuno garantire un congruo periodo di sostegno economico, affinché il giovane abbia il tempo necessario per completare il proprio percorso formativo e affrontare con adeguata preparazione il passaggio all'autonomia lavorativa e sociale.
Il contributo stabilito dal Tribunale in misura pari a euro 200,00 mensili appare, inoltre, congruo e proporzionato, avuto riguardo alle condizioni economiche complessive delle parti. In particolare, si rileva lo stato di disoccupazione dell'appellata, nonché lo svolgimento, da parte del , di attività lavorativa, seppur non regolarizzata, e la Parte_1 sua concreta capacità, attuale e potenziale, di produrre reddito.
Sotto altro profilo, deve essere disattesa la doglianza formulata dall'odierno appellante in merito alla statuizione concernente l'assegnazione della casa familiare. Il
Tribunale ha infatti correttamente disposto l'assegnazione dell'immobile in favore dell'odierna appellata, nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minorenne al momento della decisione.
Le argomentazioni difensive proposte dal sul punto, oltre a presentare Parte_1 profili di novità, appaiono, in ogni caso, prive di pregio giuridico. È del tutto irrilevante, infatti, che l'immobile in questione sia stato concesso in comodato ai coniugi da parte dei genitori dell'odierno appellante: la legittimazione ad agire per la restituzione del bene spetta esclusivamente al comodante, ossia al genitore del che ha formalmente Parte_1 concesso l'uso dell'abitazione, e non anche a quest'ultimo che non riveste alcun titolo autonomo sul bene.
Di conseguenza, l'assegnazione disposta dal tribunale si palesa conforme ai principi giurisprudenziali in materia, che attribuiscono prevalenza all'interesse del figlio minorenne (ovvero appena divenuto maggiorenne e non ancora autonomo), a beneficiare della continuità dell'ambiente domestico, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà o di godimento dell'immobile da parte del genitore assegnatario.
14 4. Infine, in relazione al terzo motivo di appello, avente ad oggetto il regime di collocamento del minore, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, con conseguente venir PE1 meno della relativa questione.
In caso di figlio maggiorenne, infatti, non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione né di diritto di visita del genitore non convivente che viene lasciato, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne.
5. Tenuto conto delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova riguardo il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, nonché in materia di assegno divorzile, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 113/2024 del 9.2.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca l'obbligo a carico di Parte_1
di versare mensilmente a la somma di euro 200,00, a titolo
[...] Controparte_1 contributo al mantenimento della LI;
Controparte_5
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al collocamento del figlio;
Persona_3
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
-compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29 maggio 2025.
15 Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Foresta
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nell'atto di appello: <la IG.ra ha percepito nell'anno 2018, un reddito pari ad cp_1 euro 12.975,00, mentre nel 2021, come da modello isee allegato al fascicolo di primo grado, avuto indicatore situazione reddituale a 11.358,22, dignitosa, se comparata quella dell'ex coniuge, che certificazione unica allegata, 53,41 e 2022 lordo 1000,00 cui netto 802,00, per aver svolto una prestazione lavoro autonomo occasionale, tecnico agricolo. oltre menzionato reddito, la possiede degli immobili (agli atti visure immobiliari catastali) costituiscono fonti>>. 4 Così nell'atto di appello: < (…) In forza del nuovo stato di vita il IG. si è trovato Parte_1 senza lavoro e al fine di avere la disponibilità economica per adempiere il suo obbligo di mantenimento dei figli era riuscito ad avere un contratto part-time a tempo determinato presso impresa Verde Calabria, collegata alla Coldiretti, ma a causa delle denunce di cui una coinvolgeva anche l'impresa per la quale stava lavorando non gli veniva riconfermato il contratto di lavoro>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Adele Foresta Presidente
Dott. Giuseppe Perri ConIGliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1146/2024 RGAC, vertente:
TRA
(c. f.: ), nato l'[...] a [...] C.F._1
Lamezia Terme, elettivamente domiciliato in Simeri Crichi, via Pitagora n. 7, presso lo studio legale dell'avv. Caterina Lavecchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
(c. f.: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._2
Terme, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla Via Trento n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Massimiliano Carnovale che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO
sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “Voglia l Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis CP_2 reiectis, 2) in via principale nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.
113/2024 pubblicata il 09.02.2024, dal Tribunale di Lamezia Terme, riunito in Camera di ConIGlio, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N.2036/2017, accogliere l'impugnazione spiegata relativa alla mancata concessione dell'assegno divorzile, al riconoscimento del contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro
200,00 mensili (duecento/00), all'assegnazione della casa familiare e alla collocazione del minore , rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I grado PE1 dall'odierno appellato, per i motivi sopra esposti”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
I. dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 113/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale all'esito di giudizio di cui al n. 2036/2017 R.G. Tribunale di Lamezia Terme, depositata e resa pubblica in data 9 febbraio 2024 e non notificata e, conseguentemente e per l'effetto,
II. confermare la sentenza n. 113/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme in composizione collegiale all'esito di giudizio di cui al n. 2036/2017 R.G.
Tribunale di Lamezia Terme, depositata e resa pubblica in data 9 febbraio 2024 e non notificata. Con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge, oltre iva e cpa come per legge.”.
IL PG “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso depositato il 18.12.2017, Parte_1 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pianopoli (CZ) il 14.10.2000 tra il medesimo e CP_1
PE
, precisando che dalla relativa unione coniugale erano nati due figli:
[...]
(15.03.2003) e (9.05.2007). PE1
2 In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essere separato dalla coniuge in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale n. 11792/2016 emesso dall'intestato Tribunale il 14.11.2016, e che detta separazione si era protratta ininterrottamente a far data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale; di versare in stato di disoccupazione in quanto, prima della separazione lavorava nell'azienda agricola di famiglia di cui la era amministratrice;
che la CP_1 resistente non gli consente la regolare frequentazione dei figli minori. Domandava, PE pertanto, che i figli minori e fossero domiciliati presso entrambi i genitori, PE1 con affidamento paritario e mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei coniugi;
che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile per la somma di euro
300,00, atteso lo stato di disoccupazione non volontario del ricorrente.
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio e contestando Controparte_1 le avverse richieste;
in particolare, chiedeva che la casa coniugale rimanesse assegnata a sé resistente per abitarvi con i figli minori;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso il domicilio materno;
che venisse disposto a carico del un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio Parte_1 pari ad almeno euro 300,00; che fosse escluso il diritto del coniuge all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28.06.2018, il Presidente confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, apportando delle modifiche sul regime di visita dei figli e ponendo a carico del un assegno Parte_1 mensile di euro 380,00 a titolo di mantenimento dei figli minori. Con le memorie integrative le parti si riportavano alle medesime conclusioni già formulate in atti. Le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore. All'udienza del 18.12.2018, il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato - resa con sentenza n. 1593/2018 del 27.12.2018 - e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 20.02.2019. A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore, con ordinanza resa in data 1.10.2019 ammetteva la prova per testimoni chiesta da parte resistente, disponeva che il padre potesse esercitare il diritto di visita dei minori attraverso incontri organizzati dai Servizi
Sociali territorialmente competenti e onerava le parti alla produzione della documentazione reddituale aggiornata. Nelle more, in data 19.04.2011 il Parte_2 depositava istanza di sollecito per l'intervento dei Servizi Sociali, lamentando di non avere contatto alcuno con i figli da tre anni. In data 26.04.2021, il G.I. sollecitava l'intervento dei Servizi Sociali, già incaricati con provvedimento del 1.09.2019 per gli
3 adempimenti di competenza. Espletata la prova orale ammessa, all'udienza del
16.05.2023, il giudice istruttore sollecitava nuovamente la produzione di documentazione afferente la situazione reddituale/patrimoniale di ciascuna parte. Con note del 14.07.2023 il depositava, tra l'altro, sentenza del Tribunale Parte_1
Ecclesiastico Regionale Calabro (notificata il 5.08.2022), che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra le parti del giudizio. Con note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 8.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 2036/2017, con sentenza n. 113 del 2024, emessa il 2.2.2024 e pubblicata il 9.2.2024, il Tribunale di Lamezia Terme ha così statuito:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) assegna la casa familiare a;
Controparte_1
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione PE1 presso il domicilio materno disponendo che il padre possa esercitare il diritto di visita attraverso incontri protetti settimanali organizzati dai Servizi Sociali di Lamezia Terme per un periodo di almeno diciotto mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, periodo al termine del quale gli incontri potranno proseguire in modalità libere per tre pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo tra le parti il lunedì, il mercoledì ed il sabato) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (salvo diverso accordo tra i coniugi in ordine ai giorni e agli orari di visita e tenuto conto delle eIGenze personali e di studio del minore), salvo evidenti controindicazioni eventualmente riscontrate dagli operatori sociali;
4) dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente dovrà continuare a tenere in carico il nucleo familiare, vigilando sulle relazioni familiari e segnalando tempestivamente ogni comportamento ostativo all'esercizio del diritto di visita padre- figlio e potenzialmente nocivo per il minore;
5) pone a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 400,00, a titolo di contributo al mantenimento del
[...] miglio minore e della LI maggiorenne ma economicamente non autonoma PE1
PE
(euro 200,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre a rivalutazione annua ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT-FOI, nonché il concorso al 50% delle spese straordinarie, di cui in motivazione, effettuate nell'interesse dei figli;
4 6) compensa integralmente tra le parti le spese del processo”.
In primo luogo, il Tribunale ha determinato il regime di affidamento del minore
(9.5.2007), non ravvisando ragioni ostative al riconoscimento dell'affidamento PE1 condiviso, con collocamento presso l'abitazione materna.
In secondo luogo, ha stabilito il regime di visita del padre nei confronti del figlio, disponendo, a tal fine, incontri protetti settimanali organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, evidenziando le difficoltà relazionali padre/figlio.
Sotto altro profilo, il Collegio ha assegnato la casa coniugale alla , in CP_1 qualità di genitore collocatario.
Sul piano economico, il Tribunale - esaminata la documentazione reddituale in atti
– ha posto a carico del un contributo per il mantenimento dei due figli Parte_1 PE2
(15.3.2003) e , pari alla somma complessiva di euro 400,00, evidenziando che gli PE1 ulteriori elementi probatori raccolti nel corso del giudizio hanno rilevato uno stato di disoccupazione soltanto apparente. Le spese straordinarie sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile proposta da parte ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, non potendo ritenersi - in assenza elementi probatori di segno contrario - che il Parte_1 fosse privo di mezzi adeguati al proprio sostentamento, né che fosse sprovvisto della capacità di procurarseli. Né, ad avviso del giudicante, è stata ravvisata una IGnificativa sperequazione economica tra le condizioni delle parti all'esito della cessazione del vincolo matrimoniale, tale da giustificare un intervento perequativo mediante l'attribuzione dell'assegno richiesto.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
A fondamento di tale doglianza, ha dedotto l'esistenza di una rilevante sperequazione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi1, evidenziando, in
5 particolare, di aver contribuito - in costanza di matrimonio - allo sviluppo dell'azienda agricola di proprietà della famiglia della e, conseguentemente, alla formazione CP_1 del patrimonio dell'ex coniuge2.
Con il secondo motivo di appello, il ha contestato le statuizioni relative Parte_1 alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, e , nonché PE1 PE2 all'assegnazione della casa familiare.
In particolare, ha sostenuto che l'importo stabilito dal Tribunale per il mantenimento dei figli sia irragionevole e sproporzionato rispetto alle sue attuali condizioni economiche. Inoltre, l'appellante ha lamentato una non corretta interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo che, se adeguatamente valutate, avrebbero condotto ad un diverso accertamento in fatto3. 2 Così nell'atto di appello: <il giudice di primo grado, avrebbe dovuto considerare che durante il matrimonio ha prestato la propria forza lavoro nell'azienda agricola familiare parte_1 cui IG.ra era l'amministratrice contribuendo alla creazione del patrimonio cp_1 e dopo separazione l'ex coniuge non gli dato possibilità continuare attività lavorativa, lasciando ricorrente inoccupato. tali circostanze fattuali, alquanto sfavorevoli, unite sussistenza una IGnificativa “sperequazione reddituale”, avrebbero determinare l'organo giudicante nel senso riconoscere l'assegno divorzile in favore IG. .
3 Così nell'atto di appello: <orbene, con molta probabilità, il giudice di prime cure, determina contributo mantenimento dei figli, valutando erroneamente le dichiarazioni testi, tant'è, nella sentenza impugnata dichiara che “il si occupa stagionalmente della vendita parte_1 mandarini e legname” (sentenza pag. 6). in verità, dalla lettura delle stesse non emerge IG. legname, quanto ST
, ex cognata della IG.ra , sostiene che il IG , durante il Testimone_1 CP_1 Parte_1 matrimonio si occupava del controllo di aziende agricole e da quando il matrimonio è cessato lo vede con un camion che trasporta mandarini e legna;
se si dà un senso alle parole, trasportare non IGnifica vendere. Mentre la ST , madre della IG.ra , non è da Testimone_2 CP_1 considerarsi attendibile, in quanto sostiene, senza prova alcuna, che il IG. lavora in Parte_1 nero, nell'azienda di famiglia e anche per conto terzi, dice che il suo lavoro non è cambiato in contraddizione sia con quanto sottoscritto dalla LI circa lo stato occupazionale CP_1 dell'ex marito nell'omologa di separazione in atti e sia con quanto riferito dal ST ES
, Ed invero, nelle condizioni di separazioni al punto 8 la IG.ra dispensa il
[...] CP_1 IG. dal versamento dell'assegno mensile di mantenimento in considerazione del suo Parte_1 stato di disoccupazione e la ST , afferma, che il IG. durante il Testimone_1 Parte_1 matrimonio si occupava di aziende agricole, affermazioni contrastanti rispetto a quanto riferito dal ST . È pur vero, che l'attendibilità del ST non può essere valutata a Testimone_2 priori, tuttavia in tali dichiarazioni testimoniali, la madre della IG.ra , oltrepassa quella CP_1 che è l'oggetto della prova per testi, perché il riferire che lavora in nero, che lavora per conto terzi, travalica quella che è la testimonianza per cui è stata chiamata a deporre, ed in tali dichiarazioni, tra l'altro non corrispondenti al vero, manifesta tutto il suo rancore nei confronti dell'ex genero. Sarebbe stato opportuno non udire siffatto ST, dato che la IG.ra
[...]
all'epoca dell'assunzione della prova, nel processo penale recante n. 560/ 2018 era Tes_2 persona offesa e imputato;
questione sollevata, nel verbale di udienza del 01 ottobre Parte_1 2019, di cui il Giudice non ha tenuto conto, sottovalutando che il vissuto emotivo-psicologico
6 Con specifico riferimento alla LI , l'appellante ha ulteriormente eccepito PE2 che l'odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lei in ordine al mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica della LI maggiorenne.
Quanto, infine, alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare,
l'appellante ha evidenziato le seguenti circostanze:
a) “In merito poi, all'assegnazione della casa familiare alla anche in CP_1 forza di una presunta coabitazione con la LI maggiorenne, si sarebbe dovuto acquisire, in sede di giudizio di divorzio, specifica istanza di assegnazione da parte di PE
poiché in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti, è necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga riproposta, nel procedimento di divorzio, anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa per effetto di provvedimento assunto in sede di separazione”;
b) “è opportuno far presente che i coniugi e sono Controparte_3 CP_4 proprietari rispettivamente per ½ in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare, sita a Pianopoli in via Gramsci n. 15/2, terzo piano, all'epoca venne data in comodato gratuito, anche se verbale, al figlio e alla nuora, che Parte_1 vi stabilirono la dimora familiare. Ed invero, giurisprudenza recente afferma che, dopo la separazione, l'abitazione destinata dal giudice all'ex nuora e ai figli minori, se non c'è un vincolo di durata va restituita al suocero comodante. Le norme sul comodato prevedono che il bene concesso in uso a tempo indeterminato vada restituito nel momento in cui il comodante lo richieda. Così prevede l'art. 1810 c.c. E non ci sono eccezioni, neanche se la previsione va ad incidere, in negativo, sulle eIGenze familiari”.
Con il terzo motivo di gravame, il ha contestato la statuizione adottata Parte_1 dal primo giudice in ordine al regime di collocamento del figlio minore , chiedendo PE1 che lo stesso venga collocato presso la propria abitazione. A fondamento della richiesta,
l'appellante ha dedotto che la porrebbe in essere condotte volte ad ostacolare la CP_1 ricostruzione del rapporto tra padre e figlio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , la quale, Controparte_1 in relazione al primo motivo di appello, ha rappresentato quanto segue:
nonché conflittuale della IGnora in relazione alla controversia penale con il , Tes_2 Parte_1 potesse porre la stessa come persona avente nella causa un interesse a carattere personale, concreto ed attuale da legittimare la sua partecipazione al giudizio (…)>>.
7 1. il lavora stabilmente presso l'azienda agricola di famiglia, dove si Parte_1 occupa personalmente della vendita dei prodotti agricoli, partecipando altresì alla distribuzione degli utili derivanti da tali vendite;
2. lo stesso collabora da anni con diversi patronati in qualità di tecnico agronomo, curando l'istruttoria di pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di prestazioni assistenziali in favore di operai e imprenditori agricoli, avendo altresì predisposto un locale da adibire ad ufficio per l'esercizio di tale attività;
3. il dispone, infine, di una concreta capacità lavorativa, dal momento Parte_1 che svolge attività “in nero” come commerciante di mandarini e legname.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la ha chiesto la conferma CP_1 della statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore collocatario, nonché la conferma della quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto del proprio stato di disoccupazione e del fatto che l'odierno appellante svolgerebbe attività lavorativa non dichiarata.
Infine, in merito al terzo motivo di appello, l'odierna appellata ha insistito per la conferma del regime di affidamento e del collocamento del minore così come disposto dal Tribunale, evidenziando, in contrasto con quanto dedotto dalla controparte, di non aver posto in essere alcuna condotta volta ad ostacolare il riavvicinamento tra padre e figlio.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 30.5.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, chiedendone la riforma.
Il motivo si rivela infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e giurisprudenziali che disciplinano la materia in oggetto.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898 del 1970, il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può disporre, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
8 contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nonché del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, l'obbligo per uno dei coniugi di corrispondere periodicamente un assegno in favore dell'altro, qualora quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del 2018, hanno affermato il seguente principio di diritto “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, è stato posto in rilievo che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una
9 valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr.
Cass. SS. UU. richiamata Cass. n. 1882/2019).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
Inoltre, “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. n. 29920 /2022).
Nel caso di specie, dall'esame complessivo della vicenda e alla luce delle circostanze sopravvenute alla separazione, emerge, in primo luogo, l'assenza del prerequisito necessario - nei termini descritti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata - ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, rappresentato da una sproporzione economica non eIGua tra i coniugi, imputabile a scelte di rinuncia o a sacrifici compiuti da uno di essi in funzione della dedizione alla vita familiare.
10 L'analisi delle risultanze processuali evidenzia, infatti, una sostanziale parità delle condizioni economiche attuali dei coniugi. In particolare, sebbene l'odierno appellante risulti formalmente disoccupato in base alla documentazione in atti, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi che inducono a ritenere lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un'attività lavorativa non regolarizzata.
Sul punto, IGnificativa, appare la testimonianza resa da , ex Testimone_1 coniuge del fratello dell'appellata, la quale - interrogata sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte resistente - ha rilasciato, in sede di audizione, dichiarazioni di tale tenore: “Il Signor ha sempre Parte_1 lavorato nel settore dell'agricoltura, durante il matrimonio lo vedevo che partiva e si occupava del controllo dell'azienda agricola, da quando il matrimonio è cessato lo vedo con un camion che trasportava mandarini e legname. Non so se lavorava in proprio o come dipendente (…) Mi è capitato di vedere che in uno spiazzo adiacente la casa coniugale (ove abita la sorella del al primo piano) alcuni soggetti, tra cui la Parte_1 sorella del ricorrente, il cognato e altri sistemare i mandarini in alcune cassette, poi questi mandarini sul camion del ricorrente, ho incontrato il ricorrente anche a Nicastro, sul camion ho visto alcune volte mandarini e alcune volte legna. Io lo vedo ogni anno in questo periodo” (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2021).
Le circostanze sopra richiamate trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese da , madre della - la cui attendibilità non risulta revocabile in Testimone_2 CP_1 dubbio, non essendo stati allegati né dedotti elementi concreti e specifici idonei a comprometterne la credibilità -. La ST, escussa sui medesimi capitoli di prova, ha riferito in merito alla situazione lavorativa del , affermando che: “lavora in Parte_1 nero nell'azienda di famiglia e anche per conto di terzi. Il suo lavoro non è cambiato,
è uguale sia durante il matrimonio sia dopo – io lo conosco da trentasei anni.
Durante il matrimonio aveva un ufficio sotto la casa coniugale e lavorava come perito agrario poi a causa della cessazione del matrimonio e delle cause ha chiuso l'ufficio (…) vende questi prodotti per conto dell'azienda di famiglia” (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2012).
Il contenuto delle due deposizioni risulta, dunque, sostanzialmente convergente.
Questa circostanza avvalora senz'altro l'attendibilità intrinseca del narrato della madre dell'odierna appellata.
11 Gli esiti dell'istruttoria orale depongono in favore dell'effettivo svolgimento, da parte dell'appellante, di un'attività lavorativa, ancorché di natura stagionale o occasionale. In tal senso, si può ragionevolmente ritenere che l'utilizzo abituale di un mezzo di trasporto di grandi dimensioni per il trasferimento di frutta e legname costituisca un elemento fortemente indiziante dell'esercizio di un'attività commerciale, fonte di redditi.
Tali circostanze sono, altresì, indicative della capacità del di generare Parte_1 reddito e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Del resto, come dallo stesso dichiarato negli atti difensivi, a seguito della cessazione del matrimonio, egli è riuscito a trovare un'occupazione - seppur temporanea
- presso l'impresa “Verde Calabria”4, elemento che consente di desumere una concreta possibilità di reperire in futuro un impiego anche più stabile.
Per contro, l'odierna appellata – che ha percepito redditi pari ad euro 12.975,00, nell'anno 2018 - risulta attualmente disoccupata (cfr. domanda NASPI, allegata in atti), trovandosi dunque in una condizione economica sostanzialmente analoga a quella del
. Parte_1
Non risulta, inoltre, che quest'ultimo abbia fornito adeguata prova del fatto che l'eventuale precarietà della sua situazione economica sia da ricondurre a una rinuncia a più vantaggiose opportunità lavorative effettuate in costanza di matrimonio, né che tali presunte rinunce siano state frutto di un accordo condiviso tra i coniugi.
In particolare, la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui avrebbe prestato la propria attività lavorativa, durante il matrimonio, prevalentemente presso l'azienda di famiglia della , non assume rilievo probatorio IGnificativo. Da tale elemento, CP_1 infatti, non è possibile desumere né che l'attuale difficoltà economica sia diretta conseguenza di tali scelte, né che esse siano state frutto di un progetto familiare condiviso, né, infine, che vi fossero effettive e più remunerative opportunità lavorative alle quali egli abbia concretamente rinunciato.
Alla luce di quanto esposto - considerata l'assenza di una rilevante disparità reddituale tra i coniugi;
l'attuale capacità lavorativa del e il progressivo Parte_1
12 deterioramento della condizione economica dell'appellata, culminata in uno stato di disoccupazione - deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'odierno appellante.
3. Passando all'esame del secondo motivo di appello, relativo alle determinazioni di carattere economico adottate nell'interesse dei figli, il ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il contributo al mantenimento dei figli, contestando in particolare l'assenza di prova, da parte dell'odierna appellata, della perdurante non autosufficienza economica della LI maggiore . Parimenti, PE2
l'appellante ha impugnato la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare.
Il motivo risulta fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.
Con riferimento alla contestazione concernente il contributo al mantenimento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. n. 26875 del 2023).
Nel caso di specie, con riferimento alla LI , di anni 22, la parte appellata PE2 non ha fornito alcun elemento circa la prosecuzione di un percorso di studi o di formazione professionale, né ha allegato elementi idonei a dimostrare l'esistenza di aspirazioni lavorative concrete e della volontà effettiva di realizzarle, anche in prospettiva futura.
Alla luce dei principi sopra richiamati deve pertanto ritenersi che l'onere della prova - gravante sulla parte richiedente il mantenimento - relativo al mancato raggiungimento, per cause non imputabili, dell'indipendenza economica da parte della LI maggiorenne, non risulti, nel caso di specie, assolto.
A sostegno della propria posizione, l'odierna appellata si è limitata a riproporre argomentazioni non pertinenti, incentrate principalmente sull'asserita irrilevanza dello
13 stato di disoccupazione dell'ex coniuge in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli, nonché sul peggioramento delle proprie condizioni economiche personali. Tuttavia, nulla è stato dedotto o documentato in merito alla situazione attuale della LI , né PE2 sono stati forniti elementi idonei a comprovare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Al contrario, risulta condivisibile e meritevole di conferma la statuizione del
Tribunale in ordine al contributo al mantenimento del figlio (anno 2007), divenuto PE1 da poco maggiorenne. In tali casi, si ritiene opportuno garantire un congruo periodo di sostegno economico, affinché il giovane abbia il tempo necessario per completare il proprio percorso formativo e affrontare con adeguata preparazione il passaggio all'autonomia lavorativa e sociale.
Il contributo stabilito dal Tribunale in misura pari a euro 200,00 mensili appare, inoltre, congruo e proporzionato, avuto riguardo alle condizioni economiche complessive delle parti. In particolare, si rileva lo stato di disoccupazione dell'appellata, nonché lo svolgimento, da parte del , di attività lavorativa, seppur non regolarizzata, e la Parte_1 sua concreta capacità, attuale e potenziale, di produrre reddito.
Sotto altro profilo, deve essere disattesa la doglianza formulata dall'odierno appellante in merito alla statuizione concernente l'assegnazione della casa familiare. Il
Tribunale ha infatti correttamente disposto l'assegnazione dell'immobile in favore dell'odierna appellata, nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minorenne al momento della decisione.
Le argomentazioni difensive proposte dal sul punto, oltre a presentare Parte_1 profili di novità, appaiono, in ogni caso, prive di pregio giuridico. È del tutto irrilevante, infatti, che l'immobile in questione sia stato concesso in comodato ai coniugi da parte dei genitori dell'odierno appellante: la legittimazione ad agire per la restituzione del bene spetta esclusivamente al comodante, ossia al genitore del che ha formalmente Parte_1 concesso l'uso dell'abitazione, e non anche a quest'ultimo che non riveste alcun titolo autonomo sul bene.
Di conseguenza, l'assegnazione disposta dal tribunale si palesa conforme ai principi giurisprudenziali in materia, che attribuiscono prevalenza all'interesse del figlio minorenne (ovvero appena divenuto maggiorenne e non ancora autonomo), a beneficiare della continuità dell'ambiente domestico, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà o di godimento dell'immobile da parte del genitore assegnatario.
14 4. Infine, in relazione al terzo motivo di appello, avente ad oggetto il regime di collocamento del minore, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, con conseguente venir PE1 meno della relativa questione.
In caso di figlio maggiorenne, infatti, non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione né di diritto di visita del genitore non convivente che viene lasciato, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne.
5. Tenuto conto delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova riguardo il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, nonché in materia di assegno divorzile, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 113/2024 del 9.2.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca l'obbligo a carico di Parte_1
di versare mensilmente a la somma di euro 200,00, a titolo
[...] Controparte_1 contributo al mantenimento della LI;
Controparte_5
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al collocamento del figlio;
Persona_3
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
-compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso nella camera di conIGlio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29 maggio 2025.
15 Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Foresta
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nell'atto di appello: <la IG.ra ha percepito nell'anno 2018, un reddito pari ad cp_1 euro 12.975,00, mentre nel 2021, come da modello isee allegato al fascicolo di primo grado, avuto indicatore situazione reddituale a 11.358,22, dignitosa, se comparata quella dell'ex coniuge, che certificazione unica allegata, 53,41 e 2022 lordo 1000,00 cui netto 802,00, per aver svolto una prestazione lavoro autonomo occasionale, tecnico agricolo. oltre menzionato reddito, la possiede degli immobili (agli atti visure immobiliari catastali) costituiscono fonti>>. 4 Così nell'atto di appello: < (…) In forza del nuovo stato di vita il IG. si è trovato Parte_1 senza lavoro e al fine di avere la disponibilità economica per adempiere il suo obbligo di mantenimento dei figli era riuscito ad avere un contratto part-time a tempo determinato presso impresa Verde Calabria, collegata alla Coldiretti, ma a causa delle denunce di cui una coinvolgeva anche l'impresa per la quale stava lavorando non gli veniva riconfermato il contratto di lavoro>>.