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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6562 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sez. III Civile
così composta: Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 8019/2019
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Verona, Via Mantovana n. 81, in persona del Liquidatore, Ing. e il Parte_2 [...] C.F. ), società con sede le- Controparte_1 P.IVA_1 gale in Verona, Via Mantovana n. 81, in persona dei Liquidatori giudiziali, Avv. e CP_2
Dott. CA PI, l'una e l'altro rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Stefano Delle Monache (C.F.:
nonché dal Prof. Avv. Valerio Pescatore (C.F.: . C.F._1 C.F._2 appellante
CONTRO
La C.F. ), con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, in persona dell'Avv. CP_3 P.IVA_2
DO AN (in qualità di Responsabile dell'Area Affari legali e societari in forza dei poteri conferitigli con procura e relativo atto di abbinamento a rogito del Notaio di Persona_1
Roma del 25/02/15 Rep. 80678 e 80679, Racc. 21345 e 21346 - doc. 1 fascicolo di primo grado
-), rappresentata e difesa, giusta separata procura speciale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001 e art.83, co. 3, cpc e depositata nel giudizio di primo grado (doc. 1), dagli Avvocati Alessandro Napolitano (C.F. ) e Fabio Ferrante (C.F. C.F._3
, quest'ultimo con Studio in Roma, Via C. Monteverdi n. 20. C.F._4
Appellata OGGETTO: Privilegio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, (ora Parte_1 Pt_3
e (ora , hanno interposto Parte_1 Controparte_1 Pt_3 appello avverso la sentenza n. 21304/2019 del 06.11.2019 pronunciata dal Tribunale civile di Roma ha dichiarato la natura privilegiata del credito vantato dalla nei confronti della CP_3 ai sensi dell'art. 9 co. 5 Dlgs. 123/1998, ritenendo assorbita Parte_1 la connessa domanda subordinata.
1 Ha inoltre dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Roma, dichiarando competente il Collegio Arbitrale, per la presenza di clausola compromissoria, in ordine alle domande di accertamento dell'esatto ammontare del credito, degli interessi da applicare e della connessa domanda di condanna. Nel presente procedimento, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: "CONCLUSIONI voglia l'On. Corte adita, in riforma della sentenza n. 21304/2019 del Tribuna-le ordinario di Roma, in rito:
- sulla scorta della clausola compromissoria contenuta nell'art. 8 dell'Accordo di Manleva, accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario e la competenza invece degli arbitri a conoscere di qualunque controversia relativa a qualsivoglia credito di regres-so o a titolo di manleva
o rimborso invocato da nei confronti di comprese le qualità giuridiche di un tale CP_3 Parte_1 credito e comunque gli accessori e le garanzie ad esso inerenti, con conse-guente riforma e/o annullamento della sentenza oggetto di gra-vame per avere invece ritenuto il Giudice a quo, pur affermata la validità della clausola compromissoria, di poter conoscere del pri-vilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 fatto valere da nel giudizio di primo grado;
CP_3 nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della Garanzia prestata da nei confronti CP_3 Cont dell'istituto mutuante
- accertare e dichiarare l'insussistenza del privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 invocato da
nel giudizio di primo grado, stante la non applicabilità del citato d.lgs. n. 123/1998 e il difet- CP_3 to dei presupposti, in ogni caso, necessari al sorgere di un tale pri-vilegio; in subordine, posto che, nella specie, il privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 avrebbe comunque natura immobiliare speciale, dichiarare abbandonata la domanda di inizialmente proposta in via gradata nel CP_3 giudizio a quo e volta all'accertamento della natura immobiliare speciale dell'invocato privilegio”. Si è costituita in giudizio la ontestando quanto esposto da parte appellante, chiedendo CP_3 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. All'udienza del 25.06.2025 le parti hanno chiesto un rinvio della causa al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo già raggiunto. La Corte ha, pertanto, rinviato all'udienza de 09.07.2025 e, nelle more, le parti hanno provveduto a formalizzare l'accordo. In forza di tale accordo, le parti avrebbero dovuto rinunciare e abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dopo l'esecuzione del pagamento dell'importo concordato. A tal proposito, all'udienza del 09.07.2025, entrambe le parti hanno insistito per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. La Corte, pertanto, all'udienza del 09.07.2025, ritenendo sussistenti i giustificati motivi richiesto dalla legge per consentire la sospensione del processo una sola volta, ha rinviato all'udienza del 28.01.2026 per consentire alle parti di adempiere all'accordo transattivo. In data 04.11.2025 il procuratore di parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti con dichiarazione di accettazione della CP_3 Rileva la Corte che avendo le parti raggiunto un accordo è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che preso atto della dichiarazione di rinuncia al processo ex art. 306 c.p.c. va dichiarato estinto il presente giudizio. Nulla sulle spese del presente grado di appello in considerazione del fatto che gli appellati non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dalla
[...]
e dal Parte_1 Parte_4
avverso la sentenza n 21304/2019 – RG 80335/2016 emessa dal Tribunale
[...] di Roma così provvede:
2 - dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306;
- nulla sulle spese. Roma li 05.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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