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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14428/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14428/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
COoparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5 novembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. FONTANESI MA Parte_1
Per COoparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANESI Parte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FONTANESI MA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) COoparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, itava innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze C.F. ) con sede in Firenze rappresentando COoparte_1 P.IVA_2 di avere stipulato con quest'ultima, in data 21.03.2023, un contratto di permuta, in virtù del quale ha CO acquistato l'automobile “Suzuki”, tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038. In particolare, cedeva una vettura “De Tomaso”, modello “Pantera” di valore pari a € 165.000,00, mentre, dall'altro CP_1 cedeva n. 5 mezzi, per un valore complessivo di € 145.000,00, oltre a un conguaglio per una somma
[...] pari a € 20.000,00 (doc. 1). Tra i veicoli ceduti da vi era, come detto, la summenzionata CP_1 autovettura “Suzuki”, del valore concordato tra le parti di € 16.000,00, in riferimento alla quale veniva utilizzato il numero di telaio e non quello di targa, essendone sprovvista. CO Successivamente, in data 30.06.2023, detto veicolo veniva permutato da parte di in favore di una propria cliente, R CA RL (CF ), per il prezzo concordato di € 18.000 (doc. 2), la quale, a P.IVA_3 propria volta, lo cedeva tramite contratto di compravendita all'Avv. Paolo Del Grande. CO Ebbene, a seguito di quest'ultima operazione, R CA contattava comunicando che durante la necessaria fase di immatricolazione svolta dal loro acquirente, era emerso che l'automobile in questione era stata previamente targata – con targa n. AC665NS -, e la stessa era stata oggetto di denuncia di perdita di possesso (doc. 3). In base a una consultazione dell'Archivio P.R.A., infatti, si può riscontrare l'intestazione a un certo Sig. , nato a [...] il Persona_1
26.09.1935 e residente in [...], e, per l'appunto, una denuncia di perdita del possesso datata 15.02.2005 (doc. 4).
Siccome l'immatricolazione non risultava possibile, l'ultimo acquirente ha deciso di risolvere il proprio contratto di compravendita con R CA e, conseguentemente, quest'ultima ha deciso di intraprendere la
CO medesima azione nei confronti di Così, per formalizzare la risoluzione e la conseguente
CO restituzione, R CA e hanno stipulato un altro contratto di permuta, datato 9.9.2024 (doc. 5), in virtù del quale l'odierna attrice è rientrata nel possesso della vettura a fronte della consegna di altri tre veicoli. Detto contratto costituisce modalità di adempimento ai reciproci obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione della permuta del 30.06.2023. In particolare, poiché il valore della Suzuki veniva
CO stimato in € 22.500,00, cedeva tre vetture per un valore corrispondente a 22.500,00 (con
CO conguaglio a favore di per € 180,00): ciò in ragione dei danni subiti da R CA. Infatti, R CA evidenziava di essere stata costretta a sostenere le spese relative ai vari passaggi di proprietà e di aver quindi subito sia un danno emergente, che un lucro cessante derivante dal mancato buon fine della vendita all'Avv. Del Grande della Suzuki tipo “Lj80”, e chiedeva il riconoscimento di un valore pagina 3 di 6 maggiore rispetto a quello della prima permuta (€ 4.320 aggiuntivi), in modo tale da poter rientrare rispetto a detto danno. CO Alla luce dei fatti esposti, chiedeva quindi che l'adito Tribunale dichiarasse che il contratto si era parzialmente risolto, in virtù di clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4, o in subordine di risolverlo parzialmente ex art. 1453 cc e, per l'effetto, di condannare a restituire a COoparte_1 Parte_1
[... il valore dell'automobile, pari al valore stimato dalle parti ossia a € 16.000, oltre interessi e rivalutazione, dietro restituzione del veicolo da parte dell'odierna attrice alla convenuta. Inoltre, chiedeva di condannare a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte di COoparte_1 Parte_1
quantificati in € 2.000 a titolo di mancato guadagno, oltre a € 4.320 per il risarcimento dalla
[...] stessa corrisposto alla propria cliente R CA RL, oltre a interessi e rivalutazione.
Stante la mancata costituzione di , il Giudice dichiarava la contumacia di detta convenuta. CP_1
A seguito della prima udienza, il Giudice ammetteva tutti i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, limitando l'escussione a due testi.
All'udienza del 15.07.2025, fissata per l'assunzione della testimonianza, si presentava il solo teste sig. CO
dipendente di che confermava tutte le circostanze oggetto di prova e, Testimone_1
CO dunque, tanto l'inadempimento di , quanto la circostanza che R CA RL e avevano CP_1 stipulato il nuovo contratto di permuta del 9.9.2024 al fine di risolvere la precedente permuta del
30.06.2023. Il teste, inoltre, confermava che R CA RL, in detta occasione, aveva evidenziato e dimostrato di aver subito sia un danno emergente per le spese dei passaggi di proprietà della Suzuki tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038 e soprattutto un lucro cessante derivante dal mancato buon fine del CO contratto di vendita all'Avv. Paolo Del Grande, e chiedeva a il riconoscimento al veicolo, nella permuta del 9.9.2024, di un valore maggiore rispetto a quello della prima permuta del 30.06.2024, ossia CO di € 4.320 aggiuntivi. Veniva pertanto ceduta da a R CA una vettura di valore pari a € 22.500,00 CO (con conguaglio a favore di per € 180,00), a fronte dell'importo di € 18.000 al quale la Suzuki era stata precedentemente ceduta alla stessa R CA.
Non si presentava, invece, il teste referente della R CA RL, inviando il giorno Testimone_2
CO prima dell'udienza al difensore di una comunicazione pec nella quale rappresentava la propria impossibilità a presenziare.
Veniva fissata nuova udienza al 16.09.2025 per sentire il teste il quale, tuttavia, Testimone_2 anche in questa occasione comunicava telefonicamente di non poter partecipare. Il difensore, quindi, rinunciava all'assunzione del secondo teste. Il Giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 05.11.2025, assegnando alle parti termine fino all'udienza per il deposito di memorie difensive. pagina 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
La parte attrice ha fornito piena ed adeguata prova delle ragioni poste propria domanda ed ha correttamente allegato l'inadempimento della convenuta contumace. Alla luce di ciò, era onere del convenuto addure fatti modificativi o estintivi che, non costituendosi, non ha provato.
Tutti i fatti dedotti dall'attrice sono provati documentalmente e comunque confermati dal teste nonché corroborati dalla mancata costituzione in giudizio (e dunque assenza di Testimone_1 contestazione) della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto di COoparte_1 citazione e la convenuta, rimasta contumace, non ha contestato alcunché, né ha fornito la prova ad essa richiesta per evitare la pronuncia dichiarativa della risoluzione.
In conclusione, il contratto oggetto di causa andrà dichiarato risolto, con condanna di alla CP_1 restituzione del valore della vettura, così come stimato dalle parti in € 16.000, oltre al risarcimento del danno, pari ad € 2.000 a titolo di mancato guadagno (differenza di valore rispetto all'importo della CO permuta del 30.06.2023), oltre a € 4.320 per il risarcimento che è stata costretta a corrispondere alla propria cliente R CA RL a seguito della risoluzione parziale del contratto.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1.dichiara parzialmente risolto, in virtù di clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4, il contratto di permuta del 21.03.2023, e, per l'effetto, condanna a restituire a il COoparte_1 Parte_1 valore dell'automobile “Suzuki”, tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038, pari al valore stimato dalle parti ossia a € 16.000, oltre interessi, dietro restituzione del veicolo da parte di alla Parte_1 convenuta COoparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni COoparte_1 patiti e patiendi da parte di quantificati in via equitativa in € 2.000,00 a titolo di Parte_1
pagina 5 di 6 mancato guadagno per la differenza di valore rispetto all'importo della permuta del 30.06.202, oltre a €
4.320 per il risarcimento dalla stessa corrisposto alla propria cliente R CA RL,
3. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14428/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
COoparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5 novembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. FONTANESI MA Parte_1
Per COoparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANESI Parte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N. 2 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. FONTANESI MA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) COoparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, itava innanzi al Parte_1
Tribunale di Firenze C.F. ) con sede in Firenze rappresentando COoparte_1 P.IVA_2 di avere stipulato con quest'ultima, in data 21.03.2023, un contratto di permuta, in virtù del quale ha CO acquistato l'automobile “Suzuki”, tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038. In particolare, cedeva una vettura “De Tomaso”, modello “Pantera” di valore pari a € 165.000,00, mentre, dall'altro CP_1 cedeva n. 5 mezzi, per un valore complessivo di € 145.000,00, oltre a un conguaglio per una somma
[...] pari a € 20.000,00 (doc. 1). Tra i veicoli ceduti da vi era, come detto, la summenzionata CP_1 autovettura “Suzuki”, del valore concordato tra le parti di € 16.000,00, in riferimento alla quale veniva utilizzato il numero di telaio e non quello di targa, essendone sprovvista. CO Successivamente, in data 30.06.2023, detto veicolo veniva permutato da parte di in favore di una propria cliente, R CA RL (CF ), per il prezzo concordato di € 18.000 (doc. 2), la quale, a P.IVA_3 propria volta, lo cedeva tramite contratto di compravendita all'Avv. Paolo Del Grande. CO Ebbene, a seguito di quest'ultima operazione, R CA contattava comunicando che durante la necessaria fase di immatricolazione svolta dal loro acquirente, era emerso che l'automobile in questione era stata previamente targata – con targa n. AC665NS -, e la stessa era stata oggetto di denuncia di perdita di possesso (doc. 3). In base a una consultazione dell'Archivio P.R.A., infatti, si può riscontrare l'intestazione a un certo Sig. , nato a [...] il Persona_1
26.09.1935 e residente in [...], e, per l'appunto, una denuncia di perdita del possesso datata 15.02.2005 (doc. 4).
Siccome l'immatricolazione non risultava possibile, l'ultimo acquirente ha deciso di risolvere il proprio contratto di compravendita con R CA e, conseguentemente, quest'ultima ha deciso di intraprendere la
CO medesima azione nei confronti di Così, per formalizzare la risoluzione e la conseguente
CO restituzione, R CA e hanno stipulato un altro contratto di permuta, datato 9.9.2024 (doc. 5), in virtù del quale l'odierna attrice è rientrata nel possesso della vettura a fronte della consegna di altri tre veicoli. Detto contratto costituisce modalità di adempimento ai reciproci obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione della permuta del 30.06.2023. In particolare, poiché il valore della Suzuki veniva
CO stimato in € 22.500,00, cedeva tre vetture per un valore corrispondente a 22.500,00 (con
CO conguaglio a favore di per € 180,00): ciò in ragione dei danni subiti da R CA. Infatti, R CA evidenziava di essere stata costretta a sostenere le spese relative ai vari passaggi di proprietà e di aver quindi subito sia un danno emergente, che un lucro cessante derivante dal mancato buon fine della vendita all'Avv. Del Grande della Suzuki tipo “Lj80”, e chiedeva il riconoscimento di un valore pagina 3 di 6 maggiore rispetto a quello della prima permuta (€ 4.320 aggiuntivi), in modo tale da poter rientrare rispetto a detto danno. CO Alla luce dei fatti esposti, chiedeva quindi che l'adito Tribunale dichiarasse che il contratto si era parzialmente risolto, in virtù di clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4, o in subordine di risolverlo parzialmente ex art. 1453 cc e, per l'effetto, di condannare a restituire a COoparte_1 Parte_1
[... il valore dell'automobile, pari al valore stimato dalle parti ossia a € 16.000, oltre interessi e rivalutazione, dietro restituzione del veicolo da parte dell'odierna attrice alla convenuta. Inoltre, chiedeva di condannare a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte di COoparte_1 Parte_1
quantificati in € 2.000 a titolo di mancato guadagno, oltre a € 4.320 per il risarcimento dalla
[...] stessa corrisposto alla propria cliente R CA RL, oltre a interessi e rivalutazione.
Stante la mancata costituzione di , il Giudice dichiarava la contumacia di detta convenuta. CP_1
A seguito della prima udienza, il Giudice ammetteva tutti i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, limitando l'escussione a due testi.
All'udienza del 15.07.2025, fissata per l'assunzione della testimonianza, si presentava il solo teste sig. CO
dipendente di che confermava tutte le circostanze oggetto di prova e, Testimone_1
CO dunque, tanto l'inadempimento di , quanto la circostanza che R CA RL e avevano CP_1 stipulato il nuovo contratto di permuta del 9.9.2024 al fine di risolvere la precedente permuta del
30.06.2023. Il teste, inoltre, confermava che R CA RL, in detta occasione, aveva evidenziato e dimostrato di aver subito sia un danno emergente per le spese dei passaggi di proprietà della Suzuki tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038 e soprattutto un lucro cessante derivante dal mancato buon fine del CO contratto di vendita all'Avv. Paolo Del Grande, e chiedeva a il riconoscimento al veicolo, nella permuta del 9.9.2024, di un valore maggiore rispetto a quello della prima permuta del 30.06.2024, ossia CO di € 4.320 aggiuntivi. Veniva pertanto ceduta da a R CA una vettura di valore pari a € 22.500,00 CO (con conguaglio a favore di per € 180,00), a fronte dell'importo di € 18.000 al quale la Suzuki era stata precedentemente ceduta alla stessa R CA.
Non si presentava, invece, il teste referente della R CA RL, inviando il giorno Testimone_2
CO prima dell'udienza al difensore di una comunicazione pec nella quale rappresentava la propria impossibilità a presenziare.
Veniva fissata nuova udienza al 16.09.2025 per sentire il teste il quale, tuttavia, Testimone_2 anche in questa occasione comunicava telefonicamente di non poter partecipare. Il difensore, quindi, rinunciava all'assunzione del secondo teste. Il Giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 05.11.2025, assegnando alle parti termine fino all'udienza per il deposito di memorie difensive. pagina 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n. 13533/2001) al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
La parte attrice ha fornito piena ed adeguata prova delle ragioni poste propria domanda ed ha correttamente allegato l'inadempimento della convenuta contumace. Alla luce di ciò, era onere del convenuto addure fatti modificativi o estintivi che, non costituendosi, non ha provato.
Tutti i fatti dedotti dall'attrice sono provati documentalmente e comunque confermati dal teste nonché corroborati dalla mancata costituzione in giudizio (e dunque assenza di Testimone_1 contestazione) della convenuta nonostante la regolarità della notifica dell'atto di COoparte_1 citazione e la convenuta, rimasta contumace, non ha contestato alcunché, né ha fornito la prova ad essa richiesta per evitare la pronuncia dichiarativa della risoluzione.
In conclusione, il contratto oggetto di causa andrà dichiarato risolto, con condanna di alla CP_1 restituzione del valore della vettura, così come stimato dalle parti in € 16.000, oltre al risarcimento del danno, pari ad € 2.000 a titolo di mancato guadagno (differenza di valore rispetto all'importo della CO permuta del 30.06.2023), oltre a € 4.320 per il risarcimento che è stata costretta a corrispondere alla propria cliente R CA RL a seguito della risoluzione parziale del contratto.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1.dichiara parzialmente risolto, in virtù di clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4, il contratto di permuta del 21.03.2023, e, per l'effetto, condanna a restituire a il COoparte_1 Parte_1 valore dell'automobile “Suzuki”, tipo “Lj80”, telaio n. Lj8000521038, pari al valore stimato dalle parti ossia a € 16.000, oltre interessi, dietro restituzione del veicolo da parte di alla Parte_1 convenuta COoparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni COoparte_1 patiti e patiendi da parte di quantificati in via equitativa in € 2.000,00 a titolo di Parte_1
pagina 5 di 6 mancato guadagno per la differenza di valore rispetto all'importo della permuta del 30.06.202, oltre a €
4.320 per il risarcimento dalla stessa corrisposto alla propria cliente R CA RL,
3. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 5.077 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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