Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
Per i provvedimenti in materia cautelare, diversi da quelli genetici e soggetti, come tali ad appello ex articolo 310 cod. proc. pen., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle censure che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di declaratoria di inammissibilità del gravame; e ciò in forza del carattere devolutivo del mezzo, che, altrimenti, ne risulterebbe vanificato. Ne consegue che qualora si tratti di stabilire quali siano stati i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare massimi nella fase successiva al rinvio a giudizio dell'imputato, dei quali il giudice deve tener conto ai fini della richiesta di scarcerazione, in presenza di ordinanze non appellate che abbiano disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, non è più possibile contestare la legittimità delle sospensioni disposte in virtù di pregresse ordinanze non impugnate, ancorché se ne eccepisca la nullità per contrasto con le lettere a),b) e c) del primo comma dell'articolo 304 cod. proc. pen.
La sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del D.L. 23 ottobre 1996 n.553, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996 n. 652, per il caso in cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996, sia stata accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice, decorre, quando il provvedimento di accoglimento sia anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, da detta ultima data e cessa quando, anche prima della scadenza del termine massimo di 60 o 90 giorni indicato dal legislatore, il dibattimento sia pervenuto allo stesso stato in cui si trovava all'atto della dichiarazione di astensione o di ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11-2-1999
1.Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 506
3. " NO AT " REGISTRO GENERALE
4. " CO Milo " N. 31191/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EO SO
avverso la ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in data 9 luglio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Udito il difensore Avv. Furfaro, il quale ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 7.5.1998 la Corte di Assise di Reggio Calabria rigettava la istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, proposta da OM OM, ritenendo che, anche indipendentemente dal computo dei giorni di cui all'art. 297, 4^ comma, c.p.p., detti termini non erano scaduti, in quanto dal calcolo dovevano essere esclusi i periodi di sospensione dell'attività dibattimentale per complessivi novantasette giorni (in essi compreso il periodo di cinquantadue giorni dal 26.10.1995 al 18.12.1995 disposto con provvedimento adottato a causa della revoca della nomina dei difensori da parte degli imputati detenuti e conseguente richiesta di termine a difesa da parte del nuovo difensore nominato in sostituzione), per cui non risultava superato il termine custodiale di fase di tre anni, commisurato alla contestazione riferibile all'istante.
Sull'appello dell'imputato, il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza deliberata il 9.7.1988 e depositata il 14.7.1998, rigettava la impugnazione (a fondamento della quale il OM aveva invocato la norma di cui all'art. 304. 6^ comma, c.p.p., in relazione al successivo 7^ comma della medesima disposizione di legge, non rientrando tra le cause di sospensione previste dal 1^ comma, lett. b), dell'art. 304 stesso il periodo di 52 giorni, relativo ai termini a difesa;
quello di 15 giorni, conseguenti la richiesta di estensione accolta dai giudici ex art. 1, 3^ comma, legge n. 652 del 1996, nonché quello di 6 giorni per l'impedimento di un coimputato), in proposito considerando che, a parte ogni altro possibile rilievo, alla esclusione della sospensione del periodo di cinquantadue giorni era ostativo il fatto che il provvedimento di sospensione, adottato alla udienza del 26.10.1995, non era stato tempestivamente appellato, per cui era preclusa ogni valutazione sulla congruità del termine di rinvio sino alla udienza del 18.12.1995.
Avverso la suddetta ordinanza, nell'interesse del OM, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore avvocato Sandro Furfaro, il quale deduce la violazione e la erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 304, 1^ comma, lett. b), 6^ e 7^ comma, e 477 c.p.p., per avere il giudice di merito compreso nel calcolo di sospensione del termine di custodia cautelare i periodi diversi da quelli determinati dalla astensione degli avvocati dalle udienze, e chiede, perciò, previa declaratoria di nullità dell'impugnato provvedimento, la scarcerazione dell'imputato.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed al ricorso deve seguire conforme statuizione, dato che la impugnazione non è fondata. Questa Suprema Corte ha già affermato (Cass. pen., Sez. VI, 13.3.1998, n. 12, ric. Internicola, in CED 210589) che per i provvedimenti in materia cautelare, diversi da quelli genetici e soggetti, come tali, ad appello ex art. 310 c.p.p., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle censure che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di declaratoria di inammissibilità del gravame;
e ciò in forza del carattere devolutivo del mezzo, che, altrimenti, ne risulterebbe vanificato.
Di conseguenza, con riferimento al caso di specie (in cui trattasi di stabilire quali siano stati i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare massimi della fase, successiva al rinvio a giudizio dell'imputato, dei quali legittimamente il giudice di merito ha tenuto conto al fine di stabilire in ordine alla richiesta di scarcerazione del ricorrente) occorre considerare che, in base all'enunciato principio, in presenza di ordinanze appellabili che, ai sensi dell'art. 304, 1^ comma, c.p.p., hanno disposto sospendersi i termini suddetti di durata massima di custodia cautelare e che non sono state gravate della impugnazione ex art. 310 c.p.p., non è più possibile all'istante, che pretenda ottenere la scarcerazione per avvenuto superamento dei termini di fase, contestare la legittimità delle disposizioni in virtù di pregresse ordinanze non impugnate, ancorché delle medesime si eccepisca la eventuale nullità per il contrasto di esse con le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dello stesso art. 304. Invero, anche le ordinanze di sospensione di cui all'art. 304, 1^ comma, c.p.p., qualora non siano state impugnate o si siano per esse esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica della irrevocabilità, che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem" e di vincolare, perciò, al contenuto di esse gli altri eventuali accertamenti conseguenti.
Nel caso in esame tutti i periodi di sospensione, di cui il giudice di merito ha ritenuto dovere tenere conto per stabilire il termine massimo di fase di tre anni non era stato travalicato (ad eccezione soltanto di quello previsto ex lege di cui si dirà appresso), sono stati disposti con ordinanze ex art. 304, 1^ comma, c.p.p. non impugnate con l'appello (siccome il tribunale ha dato espressamente atto), per cui correttamente essi sono entrati a far parte del computo al fine di stabilire che ne' alla data di presentazione dell'originaria istanza di scarcerazione, ne' a quella successiva della deliberazione della decisione il termine custodiale di fase fosse trascorso.
Quanto, poi, all'altro periodo di sospensione "ex lege" di quindici giorni (intercorrenti tra il provvedimento del Presidente del Tribunale, autorizzativo della astensione richiesta dai giudici togati del collegio sulla scorta della sopravvenuta incompatibilità al giudizio per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 131 del 1996, e quello in cui l'attività dibattimentale è ripresa), ritenuto che l'attività dibattimentale è ripresa all'udienza del 30.5.1996 e che, perciò, il provvedimento di accoglimento della astensione necessariamente è anteriore a detta data, bisogna aggiungere che anche la sospensione suddetta è stata esattamente ritenuta e calcolata.
Secondo quanto pur questo giudice di legittimità ha stabilito (Cass., Sez. VI, 10 settembre 1997, n. 4468, ric. P.G. in proc. Marcianò, n. CED 208347), la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 1, 3^ e 4^ comma, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. con modif. in legge 23 dicembre 1996, n. 652, per il caso in cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996, sia stata accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione di un giudice, decorre, quando il provvedimento di accoglimento sia anteriore alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto-legge (ed è il caso in questione), da detta ultima data e cessa quando, anche prima della scadenza del termine massimo di 60 o 90 giorni indicati dal legislatore, il dibattimento sia pervenuto allo stesso stato in cui si trovava all'atto della dichiarazione di astensione o di ricusazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, poiché dal presente provvedimento non deriva la liberazione del OM, la cancelleria dovrà dare esecuzione a quanto dispone l'art. 94, 1 ter delle disp. att. del cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999