Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 506
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Sentenza 11 febbraio 1999

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Per i provvedimenti in materia cautelare, diversi da quelli genetici e soggetti, come tali ad appello ex articolo 310 cod. proc. pen., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle censure che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di declaratoria di inammissibilità del gravame; e ciò in forza del carattere devolutivo del mezzo, che, altrimenti, ne risulterebbe vanificato. Ne consegue che qualora si tratti di stabilire quali siano stati i periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare massimi nella fase successiva al rinvio a giudizio dell'imputato, dei quali il giudice deve tener conto ai fini della richiesta di scarcerazione, in presenza di ordinanze non appellate che abbiano disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, non è più possibile contestare la legittimità delle sospensioni disposte in virtù di pregresse ordinanze non impugnate, ancorché se ne eccepisca la nullità per contrasto con le lettere a),b) e c) del primo comma dell'articolo 304 cod. proc. pen.

La sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del D.L. 23 ottobre 1996 n.553, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996 n. 652, per il caso in cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996, sia stata accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice, decorre, quando il provvedimento di accoglimento sia anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, da detta ultima data e cessa quando, anche prima della scadenza del termine massimo di 60 o 90 giorni indicato dal legislatore, il dibattimento sia pervenuto allo stesso stato in cui si trovava all'atto della dichiarazione di astensione o di ricusazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 506
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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