Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 179/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 18/11/1975 (C.F.: Parte_1
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LEONARDI SEBASTIANO, C.F._1
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a PATERNÒ (CT) il 02/04/1964, (C.F.: Controparte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PETRALIA FIAMMETTA, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 07/05/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Zafferana Etnea Controparte_1
(CT) trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune, atto n.06, parte II, Anno
1999, ufficio 1.
Esponeva che dall'unione venivano generati tre figli, , nato a [...], Persona_1
il 21/03/2000, , nata a [...], il [...], e Persona_2 Persona_3
nata a [...], il 16/06/.2011.
[...]
Altresì esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale (D.O. 29/06/2017) e di non essersi più riconciliata.
Concludeva chiedendo:
“ - che la casa coniugale sita in Zafferana Etnea Via Pittore Sciuti 94, di proprietà del padre della sig.ra , resti assegnata alla stessa che la abita con i Parte_1
figli;
- che venga confermato l'affidamento condiviso della figlia minorenne Persona_3
alla NO , con collocamento presso la madre e con
[...] Parte_1
regolamentazione del diritto di visita del padre come da decreto di omologa della separazione consensuale;
- che venga posto a carico di , l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 600,00 mensili, quale assegno di mantenimento per le Parte_1
figlie e che, seppure maggiorenne, è Persona_3 Persona_2
ancora non economicamente indipendente e abita con la madre, da versare sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
che invece non sia disposto nessun mantenimento in favore del figlio maggiorenne non tanto perché Persona_1
maggiorenne, ma perché economicamente indipendente, dato che lavora presso la Questura di Venezia come agente di polizia e, peraltro, non abita con la madre;
-che venga posto a carico di , nella misura del 50%, il Controparte_1
pagamento/contributo per tutte le spese scolastiche, sportive e di svago e tutte quelle concordate, così come per tutte le spese straordinarie che, ove urgenti, non necessitano di previo accordo, ma solo di successivo giustificativo di spesa;
-che venga posto, a carico di , l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili, quale assegno divorzile, in quanto la Parte_1
stessa non svolge un'attività lavorativa stabile, limitandosi a svolgere, saltuariamente e a chiamata, lavori di pulizia”.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Si Controparte_1
opponeva alla domanda di assegno divorzile e si dichiarava disponibile a versare alla per le figlie e la somma mensile Pt_1 Persona_3 Persona_2
di euro 500.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale nel giungo del 2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Con riguardo all'affidamento della figlia minore va senz'altro Persona_3
applicato il regime ordinario di affidamento condiviso, già disposto in sede di separazione: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale (peraltro di proprietà del di lei padre).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017);
L'applicazione dell'affidamento esclusivo, pertanto, presuppone la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore provocate dalla condotta di uno dei genitori ovvero elementi probatori da cui desumere l'assoluta inidoneità educativa o carenza genitoriale di uno dei genitori, situazione, queste, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale entrambi i genitori esercitano correttamente ai doveri imposti dalla responsabilità genitoriale.
Ciò posto, va collocata come già previsto in sede di Persona_3
separazione consensuale, in via prevalente presso la madre;
la regolamentazione della presenza del padre va affidata agli accordi tra le parti, in mancanza dei quali va statuto che: stare con la figlia due week end al mese alterni;
sette Controparte_1
giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'LO (alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno.
Quanto alle statuizioni economiche relative alle figlie e Persona_3
(che è incontroverso non essere autonoma economicamente Persona_2
ancorché maggiorenne), va evidenziato che percepisce uno Controparte_1
stipendio lordo annuo di circa euro 18500,00 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti) e che la svolge lavoro di collaboratrice domestica (fatto incontroverso). Pt_1 Per quanto sopra, stante la sperequazione reddituale tra le parti e la soluzione di collocamento sopra adottata, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico di l'obbligo di versare, in favore della , l'assegno Controparte_1 Pt_1
mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie di euro 500,00. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie.
Va quindi rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, pur sussistendo un divario economico tra le parti, non risultano dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritte dalle Sezioni Unite, attinenti alle ragioni che avrebbero determinato il divario sussistente;
né emerge che la abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie Pt_1
aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile va – come detto - rigettata.
Sul punto è appena il caso di aggiungere come sia del tutto irrilevante che il si CP_1
sia costituito tardivamente, in quanto la tardiva costituzione avrebbe rilevato solo ove egli avesse avanzato domande riconvenzionali e non già, come nella specie, mere difese.
In considerazione della soccombenza della sulla domanda di riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile, le spese processuali vanno poste per metà a carico di essa ricorrente e, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 4.000 (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 179/2024
R.G.:
PRONUNCIA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , a Zafferana Etnea il 15.5.1999, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune, atto n. 6, parte II, Anno 1999, ufficio 1.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre e regolamenta la loro presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla la somma Controparte_1 Pt_1
mensile di euro 500, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e , da Persona_3 Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico la contribuzione alle spese straordinarie per le due figlie nella CP_1
misura del cinquanta per cento;
RIGETTA la domanda di corresponsione di assegno divorzile. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di metà delle spese processuali, che liquida nello intero in euro 4.000,
[...]
oltre spese generali, iva e c.p.a. Compensa tra le parti la restante metà
Così deciso in Catania, il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher