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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/10/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 829.2020 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Nazzaro;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Addolorata D'Errico e ET Zurino;
CONVENUTA
Nonché CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “- dichiarare la insanabile nullità, inammissibilità, improcedibilità del pignoramento e degli atti prodromici, con declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti ed estinzione della procedura, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
dichiarare che il sig. nulla deve all' Parte_1 [...]
, Agente della Riscossione per la provincia di , in forza del ruolo Controparte_1 CP_2 formatosi per le cartelle esattoriali di cui in premessa, in quanto tale credito è definitivamente estinto;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere validi soltanto taluni atti, dichiarare la prescrizione parziale del credito, per quegli importi per i quali viene accertata la nullità, inammissibilità ed improcedibilità e comunque estinzione del diritto;
-
pagina 1 di 8 sempre in via subordinata comunque dichiarare che nulla può essere versato dall' , CP_2 essendo la pensione mensile corrisposta, inferiore al minimo sociale;
- in ogni caso condannare l , Agente della Riscossione per la provincia di ai Controparte_1 CP_2 compensi legali e spese per la presente procedura oltre I.V.A. e C.P.A. ed oneri come per legge”. Per il convenuto:“ Affinchè l'on.le Giudice adito voglia così provvedere: 1) Dichiarare inammissibile ovvero improcedibile il ricorso 1) Rigettarsi nel merito la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese ovvero in subordine compensazione delle stesse nei confronti dell' non essendosi Controparte_1 maturata la prescrizione e non essendo di alcun rilievo le altre eccezioni poiché proponendo opposizione e citando per il merito ha sanato ex art. 156 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza depositata il 17.12.2019, con la quale il G.E. accoglieva l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare recante RGE 1753/2019 ed assegnava il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Più in particolare, l'istante riferiva che l di , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., in data 6.9.2019 notificava all' di , in Parte_2 CP_2 qualità di terzo, e in data 17.9.2019 al sig. , in qualità di debitore, l'atto di Parte_1 pignoramento immobiliare per l'importo di € 120.882,48. Invero, il credito per cui l
[...]
procedeva traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. CP_1
pagina 2 di 8 10020040068211854000 per € 26.314,89 avente ad oggetto Irpef, addizionale Regionale all'Irpef e sanzioni pecuniarie anni 1998 e 1999 presuntivamente notificata in data
24/11/2004; 2) N. 10020040068624084001 per € 7.491,09 avente ad oggetto IVA e Sanzioni anno 1998 presuntivamente notificata il 24/11/2004; 3) N. 10020040074252612002 per €
24.831,45 avente ad oggetto IVA, Imposta Regionale attività produttiva da avvisi anno 1999 presuntivamente notificata in data 23/6/2005; 4) N. 10020050041188966000 per € 3.430,33 avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro anno
2003 presuntivamente notificata in data 24/11/2005; 5) N. 10020090090811872000 per €
1.300,00 avente ad oggetto Recupero Multe ed EN e SA Depositi e Prestiti –
SA EN anno 2007 presuntivamente notificata in data 18/1/2010.
L' , successivamente alla notifica delle menzionate cartelle Controparte_1 di pagamento, in data 22/7/2019 notificava intimazione di pagamento. n.
10020199007612365000 contenente tutte le cartelle che ci occupano;
seguiva la notifica del pignoramento immobiliare per omesso pagamento e veniva così incardinata la procedura esecutiva recante RGE 1753/2019 avverso la quale il debitore proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., definita con l'ordinanza di sospensione del GE e concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito ed a sostegno della domanda, riproponendo le medesime doglianze già sollevate con opposizione alla procedura esecutiva, eccepiva: a) omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito indicati nell'atto di pignoramento;
b) nullità degli atti della procedura per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
c) nullità del pignoramento per omessa sottoscrizione;
d) nullità della notifica del pignoramento perché effettuata da terzo mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica non presente nel registro IPA;
e) nullità del pignoramento per superamento dei limiti di legge configurandosi una doppia imposizione.
Parte opponente insisteva circa l'intervenuta prescrizione del credito per omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento ed in ogni caso, riteneva, che seppur queste fossero state notificate, al momento della notifica (anno 2004 in poi) il credito era già prescritto (anni 1998,1999).
Si costituiva l , che, in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario (meglio specificato con comparsa conclusionale) relativamente alla cartella di pagamento n. 10020040068211854000 afferente al ruolo n. 2004/720 ed avente ad oggetto IRPEF e addizionale regionale all'Irpef pagina 3 di 8 nonché alle cartelle di pagamento n. 10020040068624084001 afferente al ruolo 2004/721 e n. 10020040074252612002 afferente al ruolo 2004/861 aventi ad oggetto IVA, IRAP e addizionale regionale all'Irpef; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, ritenendo non maturata la prescrizione in quanto dagli estratti di ruolo prodotti si evinceva infatti che le cartelle n. 10020040068211854000, n.
10020040068624084001, n. 10020050041188966000 erano state notificate in data
24/11/2004, mentre la cartella n. 10020040074252612002 era stata notificata in data
23/06/2005 e la cartella n. 10020050041188966000 il 24/11/2005; la prescrizione era stata, poi, interrotta dal deposito dell'istanza di insinuazione al passivo ed era ricominciata a decorrere dopo il 20.11.2018 e cioè dalla data della chiusura del fallimento;
infatti, soltanto dopo tale data era stata notificata in data 22/7/2019 l'intimazione di pagamento n.
10020199007612365000 contenente tutte le cartelle che ci occupano, inteso quale primo atto impugnabile contro il quale far valere le contestazioni riguardanti le cartelle ed i ruoli, atti prodromici, con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 e 617 cpc poiché tardivamente proposto. Invece relativamente alla cartella di pagamento n.
10020090090811872 000 notificata in data 18/01/2010 afferente al ruolo n. 6901/2009 avente ad oggetto Recupero multe e ammende, i crediti sottesi soggiacevano al termine di prescrizione quinquiennale stante l'omessa impugnazione della cartella di pagamento, la quale non poteva considerarsi alla stregua di una sentenza (titolo esecutivo) ai fini della prescrizione decennale, per cui la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020199007612365000.
Con comparsa conclusionale depositata, parte opposta chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle eccezioni di nullità del pignoramento poiché l
[...]
, nell'ambito del giudizio esecutivo di opposizione al pignoramento Controparte_1 cod. identificativo fascicolo n. 100/2019/136557 cod. identificativo procedura esecutiva
10020193300000111004, contrassegnato da RG. 1753/2019 Tribunale di Nocera Inferiore aveva depositato atto di rinunzia del suddetto pignoramento, a seguito del quale il G.E. con provvedimento del 03.06.2020 aveva dichiarato la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della causa dal ruolo.
Parte opposta chiedeva, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 10020050041188966 000, notificata in data 24.11.2005, afferente al ruolo n. 5794/2005, avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dall'Ispettorato del
Lavoro di , anno di imposta 2003 in quanto le partite debitorie sottese alla cartella di CP_2
pagina 4 di 8 pagamento de qua risultavano azzerate, mentre in relazione alla Cartella n.
10020090090811872 000 notificata in data 18/01/2010- ruolo n. 6901/2009 alla data del
02/04/2024 l'importo di € 800,00 per tributo di cui al codice 1E08 risultava interamente sgravato, per cui la debitoria residua di cui alla cartella di pagamento richiamata era pari ad €
844,15.
In ogni caso, riteneva che le cartelle di pagamento de quo erano state tutte regolarmente notificate ed era stata validamente interrotta la prescrizione.
Parte opponente non aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo che nel merito fosse accertata la fondatezza della domanda, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva Controparte_2 contumace.
In via preliminare deve ritenersi non fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opposta, ovvero che nel caso di specie vi sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020040068211854000, 10020040068624084001 e 10020040074252612002, giacchè le stesse afferiscono a crediti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP).
Di fatto, la Corte Costituzionale con la decisione n.1147/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 d.p.r. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizione regolate dall'art. 615 c.p.c.
In particolare, la Consulta ha ravvisato l'esistenza nel dettato normativo di un vulnus alla tutela del contribuente, ogni qual volta quest'ultimo intenda contestare l'esistenza del diritto a procedere in executivis da parte dell'ente per la riscossione, in ragione di fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella di pagamento, non potendo questi ultimi essere fatti valere né davanti al giudice tributario né-prima della suindicata pronuncia-davanti al giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'opposizione spiegata dal sig. non ha natura “recuperatoria” di Pt_1 una contestazione relativa ad atti prodromici al pignoramento di cui l'opponente non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, che avrebbe determinato la giurisdizione del giudice tributario, ma fa riferimento a fatti estintivi successivi alla notifica delle cartelle, i quali possono essere fatti valere solo dinanzi al giudice ordinario. pagina 5 di 8 Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Il credito sotteso alle cartelle di pagamento sopra dettagliatamente indicate risulta inesorabilmente prescritto per decorso del termine di prescrizione;
in particolare le cartelle di pagamento nn. 10020040068211854000, 10020040068624084001,
10020040074252612002, 10020050041188966000 risultano notificate rispettivamente il
24.11.2004, 24.11.2004, 23.6.2005 e 24.11.2005, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata dall' solo in data 24.7.2019, ovvero a distanza di oltre dieci Controparte_1 anni dalla notifica delle predette cartelle di pagamento con conseguente prescrizione del credito, in assenza di prova di un atto interruttivo esercitato medio tempore dall'ente per la riscossione, tale non potendo ritenersi la domanda di insinuazione al passivo fallimentare della società della quale era illimitatamente responsabile il debitore esecutato, essendo stata presentata la domanda da il 12.5.2005, ovvero prima della notifica delle cartelle CP_3
(notificate a partire dal 24.11.2004), di guisa, non vi è prova che l'istanza ex art. 93 L.F. e le cartelle contestate abbiano ad oggetto il medesimo credito, come già ampiamente dedotto nel provvedimento del G.E. di accoglimento della richiesta di sospensione.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 10020090090811872000, notificata il 18.1.2010, dunque nel termine di dieci anni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la stessa è ormai estinta in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016) ed ancora “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario non Controparte_1 determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la pagina 6 di 8 speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del
19/06/2009)”.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie, sussiste un interesse di parte opponente ad una pronuncia nel merito anche ai fini della regolamentazione delle spese.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di SAzione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
D'altra parte una pronuncia in merito alla nullità del pignoramento sarebbe del tutto superflua in quanto il G.E., con provvedimento del 03.06.2020, ha dichiarato la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IA TR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
2) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento n. 10020199007612365000;
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, risultando parte attrice ammessa al gratuito patrocinio, e liquida le stesse in euro
6.715,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 ed applicando la riduzione di cui all'art. 130 DPR
115/02.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa IA TR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
IA TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 829.2020 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Nazzaro;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Addolorata D'Errico e ET Zurino;
CONVENUTA
Nonché CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “- dichiarare la insanabile nullità, inammissibilità, improcedibilità del pignoramento e degli atti prodromici, con declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti ed estinzione della procedura, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
dichiarare che il sig. nulla deve all' Parte_1 [...]
, Agente della Riscossione per la provincia di , in forza del ruolo Controparte_1 CP_2 formatosi per le cartelle esattoriali di cui in premessa, in quanto tale credito è definitivamente estinto;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere validi soltanto taluni atti, dichiarare la prescrizione parziale del credito, per quegli importi per i quali viene accertata la nullità, inammissibilità ed improcedibilità e comunque estinzione del diritto;
-
pagina 1 di 8 sempre in via subordinata comunque dichiarare che nulla può essere versato dall' , CP_2 essendo la pensione mensile corrisposta, inferiore al minimo sociale;
- in ogni caso condannare l , Agente della Riscossione per la provincia di ai Controparte_1 CP_2 compensi legali e spese per la presente procedura oltre I.V.A. e C.P.A. ed oneri come per legge”. Per il convenuto:“ Affinchè l'on.le Giudice adito voglia così provvedere: 1) Dichiarare inammissibile ovvero improcedibile il ricorso 1) Rigettarsi nel merito la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese ovvero in subordine compensazione delle stesse nei confronti dell' non essendosi Controparte_1 maturata la prescrizione e non essendo di alcun rilievo le altre eccezioni poiché proponendo opposizione e citando per il merito ha sanato ex art. 156 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza depositata il 17.12.2019, con la quale il G.E. accoglieva l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare recante RGE 1753/2019 ed assegnava il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Più in particolare, l'istante riferiva che l di , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., in data 6.9.2019 notificava all' di , in Parte_2 CP_2 qualità di terzo, e in data 17.9.2019 al sig. , in qualità di debitore, l'atto di Parte_1 pignoramento immobiliare per l'importo di € 120.882,48. Invero, il credito per cui l
[...]
procedeva traeva origine dalle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. CP_1
pagina 2 di 8 10020040068211854000 per € 26.314,89 avente ad oggetto Irpef, addizionale Regionale all'Irpef e sanzioni pecuniarie anni 1998 e 1999 presuntivamente notificata in data
24/11/2004; 2) N. 10020040068624084001 per € 7.491,09 avente ad oggetto IVA e Sanzioni anno 1998 presuntivamente notificata il 24/11/2004; 3) N. 10020040074252612002 per €
24.831,45 avente ad oggetto IVA, Imposta Regionale attività produttiva da avvisi anno 1999 presuntivamente notificata in data 23/6/2005; 4) N. 10020050041188966000 per € 3.430,33 avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro anno
2003 presuntivamente notificata in data 24/11/2005; 5) N. 10020090090811872000 per €
1.300,00 avente ad oggetto Recupero Multe ed EN e SA Depositi e Prestiti –
SA EN anno 2007 presuntivamente notificata in data 18/1/2010.
L' , successivamente alla notifica delle menzionate cartelle Controparte_1 di pagamento, in data 22/7/2019 notificava intimazione di pagamento. n.
10020199007612365000 contenente tutte le cartelle che ci occupano;
seguiva la notifica del pignoramento immobiliare per omesso pagamento e veniva così incardinata la procedura esecutiva recante RGE 1753/2019 avverso la quale il debitore proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., definita con l'ordinanza di sospensione del GE e concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito ed a sostegno della domanda, riproponendo le medesime doglianze già sollevate con opposizione alla procedura esecutiva, eccepiva: a) omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito indicati nell'atto di pignoramento;
b) nullità degli atti della procedura per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
c) nullità del pignoramento per omessa sottoscrizione;
d) nullità della notifica del pignoramento perché effettuata da terzo mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica non presente nel registro IPA;
e) nullità del pignoramento per superamento dei limiti di legge configurandosi una doppia imposizione.
Parte opponente insisteva circa l'intervenuta prescrizione del credito per omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento ed in ogni caso, riteneva, che seppur queste fossero state notificate, al momento della notifica (anno 2004 in poi) il credito era già prescritto (anni 1998,1999).
Si costituiva l , che, in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario (meglio specificato con comparsa conclusionale) relativamente alla cartella di pagamento n. 10020040068211854000 afferente al ruolo n. 2004/720 ed avente ad oggetto IRPEF e addizionale regionale all'Irpef pagina 3 di 8 nonché alle cartelle di pagamento n. 10020040068624084001 afferente al ruolo 2004/721 e n. 10020040074252612002 afferente al ruolo 2004/861 aventi ad oggetto IVA, IRAP e addizionale regionale all'Irpef; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, ritenendo non maturata la prescrizione in quanto dagli estratti di ruolo prodotti si evinceva infatti che le cartelle n. 10020040068211854000, n.
10020040068624084001, n. 10020050041188966000 erano state notificate in data
24/11/2004, mentre la cartella n. 10020040074252612002 era stata notificata in data
23/06/2005 e la cartella n. 10020050041188966000 il 24/11/2005; la prescrizione era stata, poi, interrotta dal deposito dell'istanza di insinuazione al passivo ed era ricominciata a decorrere dopo il 20.11.2018 e cioè dalla data della chiusura del fallimento;
infatti, soltanto dopo tale data era stata notificata in data 22/7/2019 l'intimazione di pagamento n.
10020199007612365000 contenente tutte le cartelle che ci occupano, inteso quale primo atto impugnabile contro il quale far valere le contestazioni riguardanti le cartelle ed i ruoli, atti prodromici, con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 e 617 cpc poiché tardivamente proposto. Invece relativamente alla cartella di pagamento n.
10020090090811872 000 notificata in data 18/01/2010 afferente al ruolo n. 6901/2009 avente ad oggetto Recupero multe e ammende, i crediti sottesi soggiacevano al termine di prescrizione quinquiennale stante l'omessa impugnazione della cartella di pagamento, la quale non poteva considerarsi alla stregua di una sentenza (titolo esecutivo) ai fini della prescrizione decennale, per cui la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 10020199007612365000.
Con comparsa conclusionale depositata, parte opposta chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle eccezioni di nullità del pignoramento poiché l
[...]
, nell'ambito del giudizio esecutivo di opposizione al pignoramento Controparte_1 cod. identificativo fascicolo n. 100/2019/136557 cod. identificativo procedura esecutiva
10020193300000111004, contrassegnato da RG. 1753/2019 Tribunale di Nocera Inferiore aveva depositato atto di rinunzia del suddetto pignoramento, a seguito del quale il G.E. con provvedimento del 03.06.2020 aveva dichiarato la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della causa dal ruolo.
Parte opposta chiedeva, altresì, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 10020050041188966 000, notificata in data 24.11.2005, afferente al ruolo n. 5794/2005, avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dall'Ispettorato del
Lavoro di , anno di imposta 2003 in quanto le partite debitorie sottese alla cartella di CP_2
pagina 4 di 8 pagamento de qua risultavano azzerate, mentre in relazione alla Cartella n.
10020090090811872 000 notificata in data 18/01/2010- ruolo n. 6901/2009 alla data del
02/04/2024 l'importo di € 800,00 per tributo di cui al codice 1E08 risultava interamente sgravato, per cui la debitoria residua di cui alla cartella di pagamento richiamata era pari ad €
844,15.
In ogni caso, riteneva che le cartelle di pagamento de quo erano state tutte regolarmente notificate ed era stata validamente interrotta la prescrizione.
Parte opponente non aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo che nel merito fosse accertata la fondatezza della domanda, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva Controparte_2 contumace.
In via preliminare deve ritenersi non fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opposta, ovvero che nel caso di specie vi sarebbe un difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
10020040068211854000, 10020040068624084001 e 10020040074252612002, giacchè le stesse afferiscono a crediti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP).
Di fatto, la Corte Costituzionale con la decisione n.1147/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 d.p.r. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizione regolate dall'art. 615 c.p.c.
In particolare, la Consulta ha ravvisato l'esistenza nel dettato normativo di un vulnus alla tutela del contribuente, ogni qual volta quest'ultimo intenda contestare l'esistenza del diritto a procedere in executivis da parte dell'ente per la riscossione, in ragione di fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella di pagamento, non potendo questi ultimi essere fatti valere né davanti al giudice tributario né-prima della suindicata pronuncia-davanti al giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'opposizione spiegata dal sig. non ha natura “recuperatoria” di Pt_1 una contestazione relativa ad atti prodromici al pignoramento di cui l'opponente non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, che avrebbe determinato la giurisdizione del giudice tributario, ma fa riferimento a fatti estintivi successivi alla notifica delle cartelle, i quali possono essere fatti valere solo dinanzi al giudice ordinario. pagina 5 di 8 Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Il credito sotteso alle cartelle di pagamento sopra dettagliatamente indicate risulta inesorabilmente prescritto per decorso del termine di prescrizione;
in particolare le cartelle di pagamento nn. 10020040068211854000, 10020040068624084001,
10020040074252612002, 10020050041188966000 risultano notificate rispettivamente il
24.11.2004, 24.11.2004, 23.6.2005 e 24.11.2005, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata dall' solo in data 24.7.2019, ovvero a distanza di oltre dieci Controparte_1 anni dalla notifica delle predette cartelle di pagamento con conseguente prescrizione del credito, in assenza di prova di un atto interruttivo esercitato medio tempore dall'ente per la riscossione, tale non potendo ritenersi la domanda di insinuazione al passivo fallimentare della società della quale era illimitatamente responsabile il debitore esecutato, essendo stata presentata la domanda da il 12.5.2005, ovvero prima della notifica delle cartelle CP_3
(notificate a partire dal 24.11.2004), di guisa, non vi è prova che l'istanza ex art. 93 L.F. e le cartelle contestate abbiano ad oggetto il medesimo credito, come già ampiamente dedotto nel provvedimento del G.E. di accoglimento della richiesta di sospensione.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 10020090090811872000, notificata il 18.1.2010, dunque nel termine di dieci anni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la stessa è ormai estinta in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016) ed ancora “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario non Controparte_1 determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la pagina 6 di 8 speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del
19/06/2009)”.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie, sussiste un interesse di parte opponente ad una pronuncia nel merito anche ai fini della regolamentazione delle spese.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di SAzione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
D'altra parte una pronuncia in merito alla nullità del pignoramento sarebbe del tutto superflua in quanto il G.E., con provvedimento del 03.06.2020, ha dichiarato la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IA TR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
2) Accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento n. 10020199007612365000;
3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, risultando parte attrice ammessa al gratuito patrocinio, e liquida le stesse in euro
6.715,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 ed applicando la riduzione di cui all'art. 130 DPR
115/02.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa IA TR
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