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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14133/2023 R.G. promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Casiraro (C.F. ), presso il cui studio sito in Linguaglossa, Via C.F._1 degli Aragonesi n. 3, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Nedo Corti (C.F. ), presso il cui studio sito in Lamezia Terme, C.F._2
Piazza 5 Dicembre n. 1, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 920.978,58 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di fatture afferenti alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale i cui crediti erano stati ceduti a Controparte_1
L'attore, invero, contestava l'ingiunzione lamentando l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo per essere stato emesso nei confronti di Ente sottoposto dapprima a una procedura di riequilibrio finanziario, con delibera n. 22 dello 08.08.2016 e di poi a una procedura di dissesto finanziario a seguito della delibera n. 17 del 30.05.2019 ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. 267/2000.
pagina 1 di 7 Per l'effetto sosteneva che si dovessero considerare separatamente i crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di dissesto e nella pendenza della procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del D.lgs 267/2000, rispetto a quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Con riferimento ai crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto osservava l'inammissibilità della domanda proposta per sorte capitale, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe sottratto il credito all'accertamento endoprocedimentale previsto in caso di dissesto, in contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa e l'obiettivo del risanamento dell'ente pubblico dissestato, potendo al più
l'opposta chiedere in questa sede solo il riconoscimento e la condanna al pagamento degli interessi (da far valere al rientro in bonis dell'ente) e non certo del capitale insoddisfatto e degli interessi anteriori alla procedura.
Allegava, inoltre, di aver fatto richiesta all'OSL del al fine di verificare la Parte_1 pendenza di eventuali istanze ed evitare, pertanto, eventuali indebiti pagamenti.
Eccepiva in ogni caso l'inesigibilità ex lege degli interessi di mora relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 248, comma 4 TUEL, impediva la produzione di interessi dei debiti ricompresi nel periodo antecedente alla data di declaratoria del dissesto, a partire dalla data in cui quest'ultimo era stato deliberato e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso testo unico con conseguente congelamento del decorrere degli interessi e della rivalutazione monetaria, determinando ciò la nullità del credito ingiuntivo, considerato che il credito oggetto del procedimento monitorio non poteva considerarsi esigibile ex art. 633 c.p.c..
Ad ogni buon conto contestava il calcolo degli interessi di mora per come operato da
[...]
dovendosi rideterminare gli interessi di mora sulla base del tasso d'interesse previsto CP_1 dalla delibera n. 229/01 dell' , oltre alla mancata messa in mora che inibiva la richiesta di CP_2 interessi se non a far data dal decreto ingiuntivo medesimo.
Con riferimento alle fatture emesse successivamente alla dichiarazione di dissesto distingueva quelle correttamente trasmesse all'Ente, che erano state integralmente pagate e quelle che, invece, non erano state correttamente emesse e rifiutate dal sistema per omessa indicazione del cig.
Infine, confutava la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. 231/2002, considerato che il mancato pagamento delle fatture era dipeso dallo stato di dissesto dell'ente e dal conseguente “congelamento” dei crediti che ne era conseguito.
Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in fatto e in diritto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito preteso in pagamento in considerazione dello stato di dissesto dell'ente e per, l' effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta;
- accertare e dichiarare l'estinzione di ogni obbligazione pecuniaria relativamente alle fatture oggetto di pagamento da parte del analiticamente indicate nel corpo Parte_1 dell'atto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di corresponsione degli interessi di mora per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
- In via gradata, in applicazione dei principi normativi
pagina 2 di 7 di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c., rideterminare gli importi eventualmente dovuti ricalcolando gli importi dovuti secondo gli interessi legali;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Costituitasi con comparsa del 23.03.2024, la rilevava di essere divenuta Controparte_1 creditrice nei confronti del in virtù di tre atti di cessione di crediti, tutti notificati Parte_1 all'Ente tramite UNEP, e sorti in virtù della somministrazione di energia elettrica e di gas naturale secondo vari regimi.
Quanto all'opposizione rilevava che la dedotta inammissibilità della domanda volta al pagamento della sorte capitale dei crediti rientranti nel dissesto finanziario contrastava con l'art. 248 Tuel.
Sull'inesigibilità degli interessi passivi relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto allegava come l'art. 248 Tuel precludesse solo la proposizione di azioni esecutive, deducendo che la Corte Costituzionale con sentenza nr. 219/2022 aveva ribadito come gli interessi di mora maturassero anche nel periodo del dissesto e che, pertanto, gli stessi erano certi liquidi ed esigibili, essendo inibite solo le azioni esecutive in conformità all'art. 248 Tuel.
Sosteneva, poi, l'infondatezza della contestazione sul tasso di interesse e sulla mancata messa in mora poiché il tiv all'art. 29.8 lettera C prevedeva il pagamento degli interessi dimora al tasso commerciale ovvero a quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231-2002, normativa che si applicava anche al caso in specie.
In ordine alle fatture asseritamente pagate evidenziava la carenza di prova, mentre per le fatture rifiutate eccepiva che per le fatture emesse nei regimi tutelati non era prevista l'indicazione del CIG.
Ribadiva, infine, la legittimità della richiesta ai sensi dell'art. 248 Tuel di risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa, il , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in , p.zza Municipio n. 1 Pt_1
(C.F. ), è tenuto a pagare per la causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e P.IVA_1 richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante per capitale di Controparte_1 euro 598.912,46 e per interessi di mora a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture, per come riportata in tabella, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, ed ammontanti alla data del 24-10-2023 ad euro 307.901,12, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 14.120,00. a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002, e così complessivamente euro 920.978,28 oltre i successivi interessi di mora maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture per come indicato nella superiore tabella, sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica
pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo intervenuta il 7/11/2023, conseguentemente disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge;
”.
Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e compiegate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa andava in riserva sulle richieste delle parti.
All'esito, non ritenendosi opportuno concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e la causa matura per la decisione, si rinviava al 17.02.2025, poi differita al 21.03.2025, per la discussione della stessa.
Depositati gli atti conclusivi, all'udienza del 21.03.2025 la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
********************
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento dal credito vantato da nei Controparte_1 confronti del pari a € 920.978,58, di cui € 598.912,46 a titolo di somma per sorte Parte_1 capitale, € 307.901,12 a titolo di interessi moratori ammontanti alla data del 24.10.2023, € 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili ed € 14.120,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, co.2, d.lgs. 231/2002, in virtù di fatture afferenti alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale.
Orbene, quanto all'eccepita inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per sorte capitale con riferimento ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, correttamente parte opposta ha osservato con riferimento all'art. 248 del Testo Unico sugli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 che si dispone la sola inibizione in corso di dissesto delle procedure esecutive e non anche dei giudizi di cognizione, nel cui novero rientra il procedimento monitorio in esame seppur di tipo sommario.
Difatti, il secondo comma dell'art. 248 TUEL prevede espressamente che “2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese…”.
Pertanto, una volta intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro l'ente in dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre possono continuare a essere promosse nei suoi confronti, non perdendo la propria capacità processuale, le ordinarie azioni di cognizione volte all'accertamento e alla liquidazione dei crediti vantati “da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato In bonis, …. restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto” (Cfr. Cass. civ, Sez. Un., 27.09.2001, n. 16059; Cass. n. 1265/2003, Cass. n. 24584/2006 e Cass. n. 6699/2020).
Conseguentemente, infondata e da rigettare risulta la censura afferente alla inammissibilità della domanda proposta.
pagina 4 di 7 Per quanto anzidetto, poi, la proposizione da parte di di un'istanza di pagamento CP_1 con riferimento agli stessi crediti nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione del Pt_1 non è di ostacolo per come si desume dall'art. 248 Tuel che preclude solo l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive (Cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 4/98 nonché nella giurisprudenza di questo
Trib. Catania Sent. n. 32/2024 del 02-01-2024)
Circa la doglianza sugli interessi di mora relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude la maturazione di interessi e rivalutazione monetaria sui debiti pecuniari, ai sensi dell'art. 1224 c.c., a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;
ciò in quanto il comma 4 dell'art. 248 TUEL ha carattere meramente sospensivo e non impedisce all'interessato -una volta esaurita la gestione straordinaria e cessata la fase di dissesto- di attivarsi per ottenere il proprio credito (Cfr. Cass. n.
1097/2010).
Sul punto si è pure espressa la Corte Costituzionale che con la pronuncia n. 219/2022 ha ritenuto non fondate le questioni sollevate in ordine alle norme sul dissesto contenute nel Testo unico degli Enti Locali, considerandole espressive di un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l'esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale.
La Corte Costituzionale ha, per l'effetto, dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale e non escludono il diritto dei creditori di chiedere il pagamento di quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Ciò posto, ne consegue che, in virtù della citata disciplina dopo la dichiarazione di dissesto, continuando a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restano soltanto escluse l'opponibilità di tali accessori alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'apposito rendiconto, ma non anche la proposizione della mera domanda di accertamento e/o di condanna, non essendo inibito, si ripete, all'interessato di riattivarsi per le proprie pretese una volta che sia intervenuto il risanamento dell'ente.
In ordine, poi, all'asserita carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo in relazione all'inesigibilità temporanea degli interessi si osserva quanto segue.
Per pacifica giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c., si ritiene che il credito azionato con la procedura monitoria debba essere esigibile a pena di inammissibilità nel momento in cui, depositando il relativo ricorso, il creditore ne pretende l'adempimento.
Al riguardo, deve però dirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto, ragion per cui non essendo precluso l'accertamento del credito in questione è da respingere la doglianza proposta .
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di pagina 5 di 7 merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 15224/2020 e Cass. n. 6421/2003).
In merito al tasso degli interessi di mora applicato, l'art. 29.8, lettera c), del TIV prevede l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali ovvero quelli del d. lgs. n.
231/2002 e succ. modif. la cui normativa sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è operante anche per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione. E ciò anche in caso di dissesto dell'Ente pubblico, in quanto “la remunerazione dei crediti attraverso gli interessi di mora ai sensi del citato d.lgs. n. 231-2002 offre una compensazione al creditore, che si contrappone al rischio che il credito venga attratto nella massa della Gestione liquidatoria. Il dissesto finanziario degli enti locali si colloca quindi, in altri termini, all'interno dell'antitesi Stato-mercato” (Cfr. CDS, Adunanza Plenaria, n. 1/2022).
Per quanto poi riguarda la dedotta non debenza degli interessi moratori per difetto di messa in mora, giova rilevare che la loro decorrenza è prevista dal d.lgs. 231-2002 in via automatica con il semplice scadere dell'obbligo di pagamento (Cfr. Trib. Catania, Sentenza n. 32/2024).
Ed ancora, attesa l'operatività nel caso in specie della citata normativa, si ritiene legittima la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. 231/2002 effettuata in sede monitoria dalla cessionaria dei crediti azionati, respingendosi la censura effettuata sul punto dall'opponente.
In ordine ai pagamenti che l'opponente allega di aver effettuato per le fatture regolarmente emesse dopo la dichiarazione di dissesto, si osserva come l'opposta abbia dedotto che i mandati di pagamento indicano quale beneficiaria l'Enel Energia S.p.a. e, pertanto, non sono opponibili a
[...] ai sensi dell'art. 1264 c.c.. CP_1
Tale doglianza coglie, invero, nel segno atteso che le tre cessioni intervenute fra Enel Energia
S.p.A. e a oggetto i crediti azionati nei confronti del sono Controparte_3 Parte_1 state regolarmente notificate al debitore ceduto, il quale è stato quindi reso edotto della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. all.ti 2-3-4 fasc. convenuta).
Ragion per cui a far data da tale notifica, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è esclusa l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cfr. Cass. n. 15364/2011),
Or, risultando in atti che i mandati allegati dal con la prima memoria ex art. 171 ter Pt_1 c.p.c. effettivamente indicano quale soggetto creditore l'Enel Energia S.p.A., nonostante la regolarità delle notifiche in parola, si appalesa l'inopponibilità a quale società cessionaria Controparte_1 dei crediti, dei pagamenti comunque fatti alla cedente (v. all.ti del 30.04.2024 fasc. opponente).
Da respingere è, infine, pure la censura mossa all'opposto decreto per l'omissione su alcune fatture del codice CIG (codice identificativo di gara) sul presupposto che -ai sensi dell'art. 25 D.L. n.
66/2014 come modificato in sede di conversione dalla L. n. 89/2014- “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
Nondimeno, il comma 2 del medesimo articolo espressamente prevede che sussistono dei casi di esclusione dall'obbligo dell'indicazione del CIG nella parte in cui dispone che: “Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: a) il Codice identificativo di gara (CIG),
pagina 6 di 7 tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
detta tabella è aggiornata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
”.
Tra i citati casi di esclusione, infatti, per quanto anche riportato dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza del 7 luglio 2011 n. 4, si ritiene che rientrino i pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione.
Alla luce delle superiori ragioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione in ordine al rapporto sottostante e/o ai consumi fatturati, l'opposizione deve essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della opposta che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14133/2023 R.G. promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Casiraro (C.F. ), presso il cui studio sito in Linguaglossa, Via C.F._1 degli Aragonesi n. 3, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Nedo Corti (C.F. ), presso il cui studio sito in Lamezia Terme, C.F._2
Piazza 5 Dicembre n. 1, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 920.978,58 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di fatture afferenti alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale i cui crediti erano stati ceduti a Controparte_1
L'attore, invero, contestava l'ingiunzione lamentando l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo per essere stato emesso nei confronti di Ente sottoposto dapprima a una procedura di riequilibrio finanziario, con delibera n. 22 dello 08.08.2016 e di poi a una procedura di dissesto finanziario a seguito della delibera n. 17 del 30.05.2019 ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. 267/2000.
pagina 1 di 7 Per l'effetto sosteneva che si dovessero considerare separatamente i crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di dissesto e nella pendenza della procedura di riequilibrio ex art. 243 bis del D.lgs 267/2000, rispetto a quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Con riferimento ai crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto osservava l'inammissibilità della domanda proposta per sorte capitale, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe sottratto il credito all'accertamento endoprocedimentale previsto in caso di dissesto, in contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa e l'obiettivo del risanamento dell'ente pubblico dissestato, potendo al più
l'opposta chiedere in questa sede solo il riconoscimento e la condanna al pagamento degli interessi (da far valere al rientro in bonis dell'ente) e non certo del capitale insoddisfatto e degli interessi anteriori alla procedura.
Allegava, inoltre, di aver fatto richiesta all'OSL del al fine di verificare la Parte_1 pendenza di eventuali istanze ed evitare, pertanto, eventuali indebiti pagamenti.
Eccepiva in ogni caso l'inesigibilità ex lege degli interessi di mora relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 248, comma 4 TUEL, impediva la produzione di interessi dei debiti ricompresi nel periodo antecedente alla data di declaratoria del dissesto, a partire dalla data in cui quest'ultimo era stato deliberato e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso testo unico con conseguente congelamento del decorrere degli interessi e della rivalutazione monetaria, determinando ciò la nullità del credito ingiuntivo, considerato che il credito oggetto del procedimento monitorio non poteva considerarsi esigibile ex art. 633 c.p.c..
Ad ogni buon conto contestava il calcolo degli interessi di mora per come operato da
[...]
dovendosi rideterminare gli interessi di mora sulla base del tasso d'interesse previsto CP_1 dalla delibera n. 229/01 dell' , oltre alla mancata messa in mora che inibiva la richiesta di CP_2 interessi se non a far data dal decreto ingiuntivo medesimo.
Con riferimento alle fatture emesse successivamente alla dichiarazione di dissesto distingueva quelle correttamente trasmesse all'Ente, che erano state integralmente pagate e quelle che, invece, non erano state correttamente emesse e rifiutate dal sistema per omessa indicazione del cig.
Infine, confutava la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. 231/2002, considerato che il mancato pagamento delle fatture era dipeso dallo stato di dissesto dell'ente e dal conseguente “congelamento” dei crediti che ne era conseguito.
Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in fatto e in diritto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito preteso in pagamento in considerazione dello stato di dissesto dell'ente e per, l' effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta;
- accertare e dichiarare l'estinzione di ogni obbligazione pecuniaria relativamente alle fatture oggetto di pagamento da parte del analiticamente indicate nel corpo Parte_1 dell'atto; - accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di corresponsione degli interessi di mora per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
- In via gradata, in applicazione dei principi normativi
pagina 2 di 7 di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c., rideterminare gli importi eventualmente dovuti ricalcolando gli importi dovuti secondo gli interessi legali;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Costituitasi con comparsa del 23.03.2024, la rilevava di essere divenuta Controparte_1 creditrice nei confronti del in virtù di tre atti di cessione di crediti, tutti notificati Parte_1 all'Ente tramite UNEP, e sorti in virtù della somministrazione di energia elettrica e di gas naturale secondo vari regimi.
Quanto all'opposizione rilevava che la dedotta inammissibilità della domanda volta al pagamento della sorte capitale dei crediti rientranti nel dissesto finanziario contrastava con l'art. 248 Tuel.
Sull'inesigibilità degli interessi passivi relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto allegava come l'art. 248 Tuel precludesse solo la proposizione di azioni esecutive, deducendo che la Corte Costituzionale con sentenza nr. 219/2022 aveva ribadito come gli interessi di mora maturassero anche nel periodo del dissesto e che, pertanto, gli stessi erano certi liquidi ed esigibili, essendo inibite solo le azioni esecutive in conformità all'art. 248 Tuel.
Sosteneva, poi, l'infondatezza della contestazione sul tasso di interesse e sulla mancata messa in mora poiché il tiv all'art. 29.8 lettera C prevedeva il pagamento degli interessi dimora al tasso commerciale ovvero a quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231-2002, normativa che si applicava anche al caso in specie.
In ordine alle fatture asseritamente pagate evidenziava la carenza di prova, mentre per le fatture rifiutate eccepiva che per le fatture emesse nei regimi tutelati non era prevista l'indicazione del CIG.
Ribadiva, infine, la legittimità della richiesta ai sensi dell'art. 248 Tuel di risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa, il , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in , p.zza Municipio n. 1 Pt_1
(C.F. ), è tenuto a pagare per la causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e P.IVA_1 richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante per capitale di Controparte_1 euro 598.912,46 e per interessi di mora a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture, per come riportata in tabella, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, ed ammontanti alla data del 24-10-2023 ad euro 307.901,12, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre ad euro 14.120,00. a titolo di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002, e così complessivamente euro 920.978,28 oltre i successivi interessi di mora maturandi sulle fatture, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture per come indicato nella superiore tabella, sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica
pagina 3 di 7 del decreto ingiuntivo intervenuta il 7/11/2023, conseguentemente disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge;
”.
Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e compiegate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa andava in riserva sulle richieste delle parti.
All'esito, non ritenendosi opportuno concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto e la causa matura per la decisione, si rinviava al 17.02.2025, poi differita al 21.03.2025, per la discussione della stessa.
Depositati gli atti conclusivi, all'udienza del 21.03.2025 la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
********************
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento dal credito vantato da nei Controparte_1 confronti del pari a € 920.978,58, di cui € 598.912,46 a titolo di somma per sorte Parte_1 capitale, € 307.901,12 a titolo di interessi moratori ammontanti alla data del 24.10.2023, € 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili ed € 14.120,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, co.2, d.lgs. 231/2002, in virtù di fatture afferenti alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale.
Orbene, quanto all'eccepita inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per sorte capitale con riferimento ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, correttamente parte opposta ha osservato con riferimento all'art. 248 del Testo Unico sugli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 che si dispone la sola inibizione in corso di dissesto delle procedure esecutive e non anche dei giudizi di cognizione, nel cui novero rientra il procedimento monitorio in esame seppur di tipo sommario.
Difatti, il secondo comma dell'art. 248 TUEL prevede espressamente che “2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese…”.
Pertanto, una volta intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro l'ente in dissesto per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre possono continuare a essere promosse nei suoi confronti, non perdendo la propria capacità processuale, le ordinarie azioni di cognizione volte all'accertamento e alla liquidazione dei crediti vantati “da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato In bonis, …. restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto” (Cfr. Cass. civ, Sez. Un., 27.09.2001, n. 16059; Cass. n. 1265/2003, Cass. n. 24584/2006 e Cass. n. 6699/2020).
Conseguentemente, infondata e da rigettare risulta la censura afferente alla inammissibilità della domanda proposta.
pagina 4 di 7 Per quanto anzidetto, poi, la proposizione da parte di di un'istanza di pagamento CP_1 con riferimento agli stessi crediti nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione del Pt_1 non è di ostacolo per come si desume dall'art. 248 Tuel che preclude solo l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive (Cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 4/98 nonché nella giurisprudenza di questo
Trib. Catania Sent. n. 32/2024 del 02-01-2024)
Circa la doglianza sugli interessi di mora relativi ai crediti anteriori la dichiarazione di dissesto, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude la maturazione di interessi e rivalutazione monetaria sui debiti pecuniari, ai sensi dell'art. 1224 c.c., a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;
ciò in quanto il comma 4 dell'art. 248 TUEL ha carattere meramente sospensivo e non impedisce all'interessato -una volta esaurita la gestione straordinaria e cessata la fase di dissesto- di attivarsi per ottenere il proprio credito (Cfr. Cass. n.
1097/2010).
Sul punto si è pure espressa la Corte Costituzionale che con la pronuncia n. 219/2022 ha ritenuto non fondate le questioni sollevate in ordine alle norme sul dissesto contenute nel Testo unico degli Enti Locali, considerandole espressive di un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l'esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale.
La Corte Costituzionale ha, per l'effetto, dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale e non escludono il diritto dei creditori di chiedere il pagamento di quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Ciò posto, ne consegue che, in virtù della citata disciplina dopo la dichiarazione di dissesto, continuando a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restano soltanto escluse l'opponibilità di tali accessori alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'apposito rendiconto, ma non anche la proposizione della mera domanda di accertamento e/o di condanna, non essendo inibito, si ripete, all'interessato di riattivarsi per le proprie pretese una volta che sia intervenuto il risanamento dell'ente.
In ordine, poi, all'asserita carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo in relazione all'inesigibilità temporanea degli interessi si osserva quanto segue.
Per pacifica giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c., si ritiene che il credito azionato con la procedura monitoria debba essere esigibile a pena di inammissibilità nel momento in cui, depositando il relativo ricorso, il creditore ne pretende l'adempimento.
Al riguardo, deve però dirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto, ragion per cui non essendo precluso l'accertamento del credito in questione è da respingere la doglianza proposta .
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di pagina 5 di 7 merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 15224/2020 e Cass. n. 6421/2003).
In merito al tasso degli interessi di mora applicato, l'art. 29.8, lettera c), del TIV prevede l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali ovvero quelli del d. lgs. n.
231/2002 e succ. modif. la cui normativa sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è operante anche per l'attività contrattuale della pubblica amministrazione. E ciò anche in caso di dissesto dell'Ente pubblico, in quanto “la remunerazione dei crediti attraverso gli interessi di mora ai sensi del citato d.lgs. n. 231-2002 offre una compensazione al creditore, che si contrappone al rischio che il credito venga attratto nella massa della Gestione liquidatoria. Il dissesto finanziario degli enti locali si colloca quindi, in altri termini, all'interno dell'antitesi Stato-mercato” (Cfr. CDS, Adunanza Plenaria, n. 1/2022).
Per quanto poi riguarda la dedotta non debenza degli interessi moratori per difetto di messa in mora, giova rilevare che la loro decorrenza è prevista dal d.lgs. 231-2002 in via automatica con il semplice scadere dell'obbligo di pagamento (Cfr. Trib. Catania, Sentenza n. 32/2024).
Ed ancora, attesa l'operatività nel caso in specie della citata normativa, si ritiene legittima la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.lgs. 231/2002 effettuata in sede monitoria dalla cessionaria dei crediti azionati, respingendosi la censura effettuata sul punto dall'opponente.
In ordine ai pagamenti che l'opponente allega di aver effettuato per le fatture regolarmente emesse dopo la dichiarazione di dissesto, si osserva come l'opposta abbia dedotto che i mandati di pagamento indicano quale beneficiaria l'Enel Energia S.p.a. e, pertanto, non sono opponibili a
[...] ai sensi dell'art. 1264 c.c.. CP_1
Tale doglianza coglie, invero, nel segno atteso che le tre cessioni intervenute fra Enel Energia
S.p.A. e a oggetto i crediti azionati nei confronti del sono Controparte_3 Parte_1 state regolarmente notificate al debitore ceduto, il quale è stato quindi reso edotto della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (v. all.ti 2-3-4 fasc. convenuta).
Ragion per cui a far data da tale notifica, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è esclusa l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cfr. Cass. n. 15364/2011),
Or, risultando in atti che i mandati allegati dal con la prima memoria ex art. 171 ter Pt_1 c.p.c. effettivamente indicano quale soggetto creditore l'Enel Energia S.p.A., nonostante la regolarità delle notifiche in parola, si appalesa l'inopponibilità a quale società cessionaria Controparte_1 dei crediti, dei pagamenti comunque fatti alla cedente (v. all.ti del 30.04.2024 fasc. opponente).
Da respingere è, infine, pure la censura mossa all'opposto decreto per l'omissione su alcune fatture del codice CIG (codice identificativo di gara) sul presupposto che -ai sensi dell'art. 25 D.L. n.
66/2014 come modificato in sede di conversione dalla L. n. 89/2014- “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.
Nondimeno, il comma 2 del medesimo articolo espressamente prevede che sussistono dei casi di esclusione dall'obbligo dell'indicazione del CIG nella parte in cui dispone che: “Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: a) il Codice identificativo di gara (CIG),
pagina 6 di 7 tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
detta tabella è aggiornata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
”.
Tra i citati casi di esclusione, infatti, per quanto anche riportato dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza del 7 luglio 2011 n. 4, si ritiene che rientrino i pagamenti di utenze da parte della pubblica amministrazione.
Alla luce delle superiori ragioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione in ordine al rapporto sottostante e/o ai consumi fatturati, l'opposizione deve essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4139/2023, emesso il 06.11.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11557/2023 R.G. e depositato il 07.11.2023.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della opposta che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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