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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott.ssa Sofia Gancitano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 682/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Montin e dall'Avv. Francesco C.F._2
Maria Tedeschi, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI –
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Rosi Cappellani, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
e hanno proposto impugnazione ex art. 24 e 2287 c.c. avverso la Parte_1 Parte_2 delibera di esclusione quali associati dell'associazione convenuta.
In particolare, gli attori hanno dedotto che mai alcuna comunicazione avente ad oggetto l'esclusione è stata loro recapitata, né sono stati resi noti i gravi motivi posti a fondamento dell'esclusione.
Sul punto, gli attori hanno evidenziato di essere venuti a conoscenza da altro socio della decisione assunta dal direttivo e riportata nel comunicato del 28.8.2022.
1 Inoltre, gli istanti hanno precisato che la delibera è illegittima in quanto non adottata all'unanimità e non contenente l'indicazione delle gravi e reiterate inosservanze delle disposizioni statutarie che sarebbero state violate.
Nel costituirsi, l'associazione convenuta ha dedotto che gli odierni attori sono dapprima volontariamente fuoriusciti dalla stessa, per poi autodichiararsi nuovi dirigenti dell'associazione a seguito di un'Assemblea abusiva ed illegittima.
Inoltre, la convenuta ha evidenziato che gli attori:
- hanno cominciato a spendere indebitamente il nome dell'associazione, utilizzandone marchi e loghi registrati;
- hanno mutato il nome del legale rappresentante a seguito di specifica richiesta all'Agenzia delle
Entrate,
- hanno organizzato eventi a nome dell'associazione, incassando le quote di adesione;
- hanno tentato invano di accedere al conto intestato all'associazione;
- hanno cambiato le credenziali di accesso al sito, alla PEC ed alla mail ordinaria.
La convenuta ha, poi, eccepito:
- l'improcedibilità della domanda per difetto di espletamento del procedimento di mediazione;
- la tardività dell'impugnazione della delibera, atteso che la notifica dell'atto di citazione risale al
28.2.2023, mentre la decisione relativa alla loro esclusione risale all'Assemblea del 27.6.2022.
L'associazione convenuta ha anche dedotto che gli odierni attori hanno in realtà manifestato la volontà di dimettersi sin dal 26.6.2022.
2. Conclusioni delle parti
Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue: “Nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, per quanto indicato in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza ovvero la nullità del provvedimento di esclusione deliberato il 27/07/2022 per le ragioni come ut supra dedotte e per l'effetto accertare e dichiarare la permanenza della qualifica di socio in capo agli attori
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Invece, l'associazione convenuta ha così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto respingere la domanda attrice, infondata in fatto ed in diritto. Confermando la legittimità dell'esclusione degli attori da associati e/o facenti parte dell'Organo direttivo dell' per Controparte_1
intervenuto recesso degli stessi ed a seguito delle gravi inadempienze dai medesimi posti in essere. Con vittoria di spese e competenze”.
3. Questioni processuali
2 3.1 In primis et ante omnia, è d'uopo precisare come l'oggetto del presente giudizio determini la competenza a decidere del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, il quale recita: “Il tribunale giudica in composizione collegiale:[…] 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
[…]”.
3.2 Con riferimento al rito applicabile, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha ritenuto di fare riferimento al codice di rito come recentemente novellato dal D.Lgs. n.
149 del 2022.
Tuttavia, come evidenziato nel decreto del 18.5.2023, è rinvenibile in atti notificazione effettuata a mezzo PEC alla convenuta in data 28.2.2023, perfezionatasi in pari data.
A fronte di siffatto rilievo, il difensore di parte attrice ha dedotto come non possa essere tenuta in considerazione la notificazione effettuata a mezzo PEC, in quanto l'associazione convenuta non rientra tra i soggetti tenuti obbligatoriamente alla attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale.
In ogni caso, non può trascurarsi che a pagina 3 della comparsa di risposta si legge: “La notificazione del presente giudizio risale al 28/2/2023” e che, in occasione dell'udienza del 7.6.2023, parte convenuta non ha negato di aver ricevuto l'atto notificato a mezzo PEC.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha da tempo chiarito la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, precisando che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, n.14916).
3 Pertanto, si reputa che i casi in cui possa riscontrarsi l'inesistenza della notifica siano specifici e residuali, dovendo in tutti gli altri casi ritenersi configurata una mera nullità della notificazione, dunque sanabile.
Nel caso di specie, la notificazione effettuata a mezzo PEC si contraddistingue per tutte le caratteristiche formali richieste dall'art. 3 bis L. n. 53 del 1994; inoltre, è pacifico che l'indirizzo PEC del destinatario corrisponde effettivamente a quello della convenuta e che quest'ultima abbia ricevuto l'atto a mezzo PEC.
Di conseguenza, il Tribunale reputa che la costituzione in giudizio della convenuta abbia sanato la nullità della notificazione ex art. 156 c.p.c., con efficacia ex tunc, con la conseguenza che la pendenza della lite debba intendersi realizzata a far data dal 28.2.2023.
Ciò posto, giova evidenziare che l'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 149 del 2022 recita: “
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”;
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra spese, il presente procedimento deve ritenersi pendente proprio dalla data del 28.2.2023, e, a prescindere dal dato formale o dalla qualificazione offerta dalla parte, a parere di questo Collegio, nel caso di specie non trova applicazione la novella del codice di procedura civile.
Tali precisazioni, già rese dal giudice istruttore, risultano quantomai opportune, atteso che è ineludibile la tutela dell'esigenza di certezza delle regole processuali e dei loro effetti, in presenza di termini previsti a pena di decadenza, che non possono essere rimessi alla scelta discrezionale di una delle parti, vanificando l'aspettativa di quella che su di essi abbia riposto il proprio affidamento sul legittimo consolidamento degli effetti conseguenti al percorso processuale intrapreso (Cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/02/2023, n.4330).
3.3 A questo punto, va esaminata l'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
Infatti, l'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010 ratione temporis applicabile recita: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e
4 subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Nella specie, non si verte in nessuna delle fattispecie specificamente indicate dalla norma.
Pertanto, è possibile procedere oltre.
4. Nel merito
Preliminarmente, è opportuno evidenziare dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (Cfr. Cass. civ.
n. 8456/2014).
4.1 Ciò posto, è opportuno esaminare l'eccezione di tardività dell'impugnazione.
Sul punto, la convenuta ha dedotto che la delibera con cui è stata disposta l'esclusione degli attori risale al 27.6.2022.
Ebbene, è pacifico, né la convenuta ha ritenuto di fornire prova sul punto, che la delibera impugnata non sia stata effettivamente notificata agli odierni attori, i quali hanno specificamente dedotto di averne avuto conoscenza grazie al comunicato dell'associazione diramato in data 28.8.2022.
Dai documenti prodotti dalle parti, si ricava che in occasione dell'assemblea straordinaria del 27.6.2022 non fossero presenti e Parte_2 Parte_1
Inoltre, come detto, la convenuta non ha dedotto di avere effettivamente provveduto alla notifica della delibera.
Ebbene, a parere di questo Tribunale, il termine di decadenza di sei mesi non può intendersi decorrente dalla mera conoscenza dell'esclusione, ma delle effettive ragioni poste a fondamento della stessa.
Infatti, si rende necessario che l'associato (come il socio) sia informato non già “di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, bensì delle ragioni in concreto ritenute, alla fine, giustificative dell'esclusione dall'organo deliberante, dato che su di esse - e soltanto su di esse - dovrà articolare le sue difese” (così Cass. n. 11558/2008; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29655 del 25/10/2023).
In altri termini, il termine di decadenza è posto a presidio sia dell'esigenza di certezza del consolidamento degli effetti della delibera sia della effettiva possibilità per il socio escluso di approntare specifiche difese relative alle contestazioni mosse.
5 Dunque, è possibile che venga formulata una impugnazione tardiva nell'ipotesi in cui l'associato abbia avuto, come nella specie, una conoscenza solo parziale e incompleta dei motivi posti a fondamento della deliberata esclusione, come ricavabili dal comunicato del 28.8.2022.
In tal senso, non appare rilevante che l'odierna attrice, , fosse certamente consapevole Parte_2 della deliberata esclusione già in data 30.6.2022, data in cui ha sottoscritto il verbale dell'assemblea dell'associazione convenuta, assumendo la carica di membro dell'Organo decisionale, in cui si legge:
“Un Socio parla di ciò che è successo (espulsione di e ), Parte_1 Persona_1 affermando che rivuole entrambe in carica. Numerosissimi gli assensi a favore” (Cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Tuttavia, dal medesimo verbale non è possibile avere riscontro della effettiva conoscenza dei motivi dell'esclusione, né della presenza di alla medesima assemblea. Parte_1
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte, l'incompletezza della comunicazione dell'esclusione al socio "diviene, comunque, irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione" (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 1999).
Nella specie, a ben vedere, nel formulare i motivi di opposizione gli attori hanno dato espressamente atto di non avere ricevuto comunicazione dei motivi posti a fondamento dell'esclusione e, dunque, di non conoscerli.
Sul punto, è principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione non implica la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l'adozione di particolari formalità, ma è sufficiente che risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione. Si è anche precisato che l'eventuale incompletezza della comunicazione non incide sulla validità e sull'operatività del provvedimento, ma può spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica (cfr.: cass. 15/2/1993
n. 1448; cass. 19/10/1989 n. 4207), e che la mancata specificazione diviene irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle concrete situazioni addebitategli, avendo fondato su di esse la propria difesa in sede di opposizione. (cfr.: Cass. 21/11/1997 n. 11637; cass.17/9/1993 n. 9577).
De iure, il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 24 c.c. non può che farsi decorrere dal momento dell'effettiva conoscenza della delibera, seppure parziale ed incompleta, come individuato dagli attori nel comunicato del 28.8.2022.
A fronte di tale specifica deduzione, la convenuta non ha a sua volta individuato un momento diverso e precedente dal quale possa ritenersi che gli attori abbiano effettivamente avuto conoscenza della
6 delibera del 27.6.2022, rectius dei motivi nella stessa posti a fondamento dell'esclusione degli associati.
Dunque, l'eccezione di tardività è infondata, posto che la notificazione dell'atto di citazione si è pacificamente perfezionata il 28.2.2023, dunque esattamente entro sei mesi dalla conoscenza della delibera da parte degli attori.
4.2 Nel merito, l'opposizione è fondata.
Lo statuto dell'associazione all'articolo 6 disciplina le modalità e le ipotesi di recesso e di esclusioni:
“[…] RECESSO: gli associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all presso la sede legale' 1l recesso produrrà effetti dal CP_1 trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso' fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere ad obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell' o di terzi CP_1
(nell'ambito dell'attività dell ), anteriormente alla data della comunicazione della CP_1
dichiarazione di recesso.
ESCLUSIONE: l'esclusione dall'Associazione dovrà essere deliberata dall'Organo Decisionale all'unanimità per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto” (CFr. doc. n. 2 di parte attrice).
4.3 Ebbene, vale evidenziare che la delibera è stata effettivamente adottata all'unanimità da parte dei componenti dell'Organo Decisionale, con ovvia esclusione dell'attore stesso.
Infatti, dall'esame del verbale si ricava che abbiano votato favorevolmente all'esclusione Persona_2
e .
[...] Persona_3 Persona_4
Dal comunicato del 28.8.2022, rispetto al quale lo stesso ha fondato le ragioni Parte_1 dell'opposizione, si ricava che questi, , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 fossero gli unici membri dell'Organo Decisionale proprio alla data del 27.6.2022.
Tuttavia, gli attori hanno anche contestato che vi sia stata una specifica convocazione dell'assemblea, alla quale hanno effettivamente partecipato solo tre membri.
Dall'esame del verbale, si ricava che “IN DATA ODIERNA 27 GIUGNO 2022 SI è INDETTA
UN'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1) ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SIG. E DELLA Parte_1
SIGNORA , DA SOCIA DELTA ”. Parte_2 CP_1
In ordine alla convocazione dell'assemblea, lo statuto riconosce tale espressa facoltà all'Organo
Decisionale, posto che l'art. 7 recita: “[…] Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi
l'opportunità l'Organo Decisionale”.
7 Tuttavia, le modalità di convocazione dell'assemblea sono specificamente previste al medesimo articolo: “Modalità di convocazione: l'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso con racc.a.r. o anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio degli associati almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare”.
È evidente che, nella specie, non siano state rispettate le formalità dettate per la convocazione dell'assemblea straordinaria, posto che i fatti contestati risalgono al 26.6.2022, giorno precedente all'assemblea straordinaria.
Ciò posto, trattasi di questione sostanzialmente irrilevante, atteso che la facoltà di deliberare l'esclusione del socio è espressamente riconosciuta all'Organo Decisionale, non essendo dunque necessaria la convocazione dell'assemblea.
4.4 A questo punto, occorre verificare se la delibera di esclusione sia effettivamente fondata sulla grave e reiterata inosservanza delle disposizioni dello statuto da parte dell'attore.
Come noto, nel giudizio di opposizione avverso la deliberazione non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera della maggioranza dei soci (Cfr. Cass. 2887/1989) e il giudice ha il potere-dovere di riscontrare l'effettiva ricorrenza dei casi nei quali la legge e l'atto costitutivo consentono l'esclusione medesima, mentre non può indagare sull'opportunità, alla stregua delle circostanze della situazione concreta, di irrogare detta sanzione, attenendo ciò ad una valutazione riservata agli organi sociali (Cass. 6430/1982; Cass. n. 9695/1991; Cass. n. 4254/1982).
Inoltre, in mancanza di una normativa più dettagliata relativa alle associazioni non riconosciute, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto (Cfr. Cass. n. 19057/2021).
E ancora, il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
8 confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell' ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, Parte_3
riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero) (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024).
A maggiore specificazione, il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29655 del 25/10/2023).
Ebbene, nella delibera si legge: “IN EFFETTI PUR AVENDO DIRAMATO IN DATA 26 GIUGNO
2022 NELLA QUALE DICHIARAVA CHE RASSEGNAVA LE PERSONALI DIMISSIONI, IL
MEDESIMO HA ESCLUSO TUTTI GLI ALTRI MEMBRI DEL DIRETTIVO DA QUALISASI FORMA
DI COMUNICAZIONE DI DELTA VENETO, CHAT E-MAIL ECC…NEGANDONE L'ACCESSO. PER
QUESTI MOTIVI, IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA DI ALLONTANARE IL SIG.
[...]
E DI SOSTITUIRLO CON LA NOMINA DA CONSIGLIERE IL SIG. DENNI RIZZO, Parte_1
VOTATO ALL'UNANIMITÀ”.
A parere del Tribunale, alla luce dei principi sopra esaminati, la deliberata esclusione risulta con evidenza sproporzionata rispetto alle ragioni addotte a fondamento della stessa.
In particolare, la sola circostanza per la quale il avrebbe impedito agli altri membri Parte_1 dell'Organo decisionale di accedere a “chat” ed “e-mail” riferibili all'associazione non risulta una condotta di gravità tale da giustificare la comminata esclusione.
In tal senso, vale evidenziare che tale iniziativa asseritamente imputata all'attore, peraltro, sembra essersi consumata in un arco temporale ristrettissimo.
Infatti, nella delibera si legge che il avrebbe rassegnato le dimissioni il 26.6.2022, per poi Parte_1 determinare agli altri membri dell'Organo decisionale di accedere a “chat” ed “e-mail” dell' . CP_1
In altri termini, la reazione dell'Organo decisionale appare ancor più sproporzionata se rapportata all'arco di tempo decorso dall'inizio della condotta contestata, apparentemente tenuta per poche ore, se solo si considera che la delibera risale al 27.6.2022.
4.4.1 Nondimeno, risulta del tutto irrilevante ai fini della deliberata esclusione la circostanza per cui l'attore avrebbe comunicato il 26.2.2022 di rassegnare le dimissioni.
9 In primo luogo, dall'esame dei documenti depositati si ricava che parte convenuta intenderebbe far discendere da un messaggio inviato a mezzo “whatsapp” l'inequivoca volontà del di Parte_1
esercitare il recesso (cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Ebbene, è sufficiente rilevare che le modalità di esercizio del recesso sono espressamente regolate dallo
Statuto, in forza del quale risulta necessario per il recedente inviare una formale comunicazione, mediante raccomandata a/r, indirizzata alla sede legale dell' peraltro, l'efficacia del CP_1
recesso è espressamente differita al trentesimo giorno successivo alla data del recesso.
Nella specie, tanto non è occorso, né può qualificarsi come esercizio del diritto di recesso il messaggio inviato dal all'interno di una chat, i cui altri membri non sono noti e certamente non Parte_1 equiparabile alla sede legale dell' peraltro, messaggio inviato in risposta ad una richiesta CP_1
formulata da un soggetto distinto e diverso dalla odierna convenuta, in quanto sottoscritto dai membri del direttivo di “Venetkens for freedom front” (Cfr. doc. n. 9 di parte convenuta).
A maggior ragione, del tutto irrilevante ai fini voluti è la mera pubblicazione di un post su un social network, con il quale l'associato ha manifestato disappunto rispetto a talune scelte compiute da altri membri del Consiglio direttivo, peraltro neanche precisamente collocabile temporalmente (Cfr. doc. n.
11 di parte convenuta).
Nondimeno, appare ancor più contraddittoria la motivazione della delibera di esclusione, la quale si fonda sul presupposto – come detto non realizzatosi – dell'intervenuto recesso del e, Parte_1 nonostante il quale, l'Organo decisionale ha comunque ritenuto di dovere disporre l'esclusione.
4.5 Anche l'opposizione svolta dalla è fondata. Pt_2
Nella delibera si legge: “IL PRESIDENTE CHIEDE AI PRESENTI DI ACCETTARE IL RECESSO DA
SOCIO DELTA DELLA SIGNORA PER AVERE AVVISATO I SOCI SU FATTI Parte_2
INTERNI DA RISOLVERE NELLA RIUNIONE GIÀ INDETTA PER IL GIORNO 26 GIUGNO 22
DEDICATA AL SOLO CONSIGLIO DIRETTIVO E NONOSTANTE LA COMUNICAZIONE INVIATA
TRAMITE E-MAIL DELLO STESSO CONSIGLIO DIRETTIVO, RIBADIVA ED Parte_2
INVITAVA NUOVAMENTE GLI STESSI SOCI, CAUSANDO UN VERO CAOS PER LO STESSO
GIORNO E ORA DELLA RIUNIONE SOPRA CITATA.
PER QUESTI MOTIVI
, IL CONSIGLIO
DIRETTIVO VOTANDO ALL'UNANIMITÀ CONFERMA L'ALLONTANAMENTO DELLA
”. Pt_2
Anche in tal caso i motivi indicati a sostegno dell'esclusione sono di non semplice interpretazione, atteso che dapprima si dà atto che le delibera è volta alla mera “accettazione” del recesso asseritamente esercitato dall'associata, per poi dare generica e confusa indicazione di condotte astrattamente idonee a configurare gravi motivi giustificanti l'esclusione.
10 Ebbene, dall'esame dei documenti depositati dalle parti, in particolare della convenuta, si evince che:
- non c'è traccia di una convocazione o di un invito diramato dalla , volto a far partecipare i Pt_2
soci ad una riunione fissata per il 26.6.2022;
- e tanto appare dirimente, tutte le comunicazioni relative alla riunione del direttivo del 26.6.2022 si riferiscono sia all'associazione sia a for freedom front, ragione per cui non è CP_1 Parte_4 chiaro se la contestazione mossa alla riguardi l'una o l'altra associazione (Cfr. doc. da 15 a 18 Pt_2
di parte convenuta).
Inoltre, giova evidenziare come, in ogni caso, la sanzione dell'esclusione appare del tutto sproporzionata se solo si considera che il lamentato “caos” causato dalla presenza dei soci non è in alcun modo riscontrabile, non essendo stato neppure depositato un verbale relativo all'attività svolta il
26.6.2022 da cui desumersi eventuali difficoltà operative.
4.5.1 Nondimeno, risulta del tutto irrilevante ai fini della deliberata esclusione la circostanza per cui l'attrice avrebbe comunicato il 26.2.2022 il recesso.
In primo luogo, dall'esame dei documenti depositati si ricava che parte convenuta intenderebbe far discendere da un messaggio inviato a mezzo “whatsapp” l'inequivoca volontà della di Pt_2
esercitare il recesso (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).
Orbene, anche in tal caso, è sufficiente rilevare che le modalità di esercizio del recesso sono espressamente regolate dallo Statuto, in forza del quale risulta necessario per il recedente inviare una formale comunicazione, mediante raccomandata a/r, indirizzata alla sede legale dell' CP_1 peraltro, l'efficacia del recesso è per statuto differita al trentesimo giorno successivo alla data del recesso.
Nella specie, tanto non è occorso, né può qualificarsi come esercizio del diritto di recesso il messaggio inviato dal all'interno di una chat, i cui altri membri non sono noti e certamente non Parte_1 equiparabile alla sede legale dell' peraltro, messaggio inviato in risposta ad una richiesta CP_1
formulata da un soggetto distinto e diverso dalla odierna convenuta, in quanto sottoscritto dai membri del direttivo di “Venetkens for freedom front” (Cfr. doc. n. 9 di parte convenuta).
Tutte le ulteriori questioni e gli ulteriori eventi pure dedotti dalla convenuta non assumono rilevanza ai fini della decisione, non essendo attinenti al contenuto della delibera impugnata ed essendo per lo più successivi alla stessa.
Per mera completezza, giova precisare che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie, dichiarate inammissibili con ordinanza dell'1.2.2024, la cui motivazioni devono intendersi ivi richiamate.
5. Il regime delle spese
11 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014);
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) del principio per il quale, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e da ex art. 24 c.c. e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara la nullità della delibera del 27.6.2022, nella parte in cui ha disposto l'esclusione degli associati e;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore degli attori, in solido, delle spese di lite che si liquidano in € 4.659,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre spese di contributo unificato.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 3.6.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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