Articolo 29 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 28Articolo 30
Versione
29 gennaio 1981
Art. 29. Durala in carica degli organi della Cassa

Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981