Art. 29. Durala in carica degli organi della Cassa
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.