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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.89/2025
Oggi 20/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Pittoni con il ricorrente di persona;
per la parte resistente il dott. e la CP_1 CP_2
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Pittoni contesta la memoria difensiva del discutendo CP_3
oralmente e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il dott. discute oralmente la causa ed insiste per il rigetto del CP_1
ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 89/2025 R.L. promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Pittoni;
-ricorrente- contro
), Controparte_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dott. Marco Serraino ex art. 417 bis c.p.c.; resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare che il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ha Controparte_5
posto in essere nei confronti del ricorrente una illegittima reiterazione dei contratti a termine e, conseguentemente, condannare il medesimo
a risarcire al ricorrente il danno Controparte_5
nella misura di 24 (ventiquattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.045,53 mensili o quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o,in subordine, di equità) pari ad €
2 49.092,72 o quella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o, in subordine, di equità. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo”.
Per la parte resistente: “respingere tutte le pretese attoree di cui trattasi, con il favore delle spese. In denegata ipotesi, che la pretesa risarcitoria avversaria, tenuto conto della maturata prescrizione e in applicazione dei criteri liquidatori previsti dall'art. 12 del DL 131/2024, rispecchi la peculiarità della disciplina dettata in materia, in forza della quale i docenti di religione beneficiano non solo del rinnovo automatico del contratto di anno in anno, ma anche del riconoscimento della progressione di carriera a fini giuridici ed economici”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.3.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere un insegnante a tempo determinato, e di aver operato e di operare ancora alle dipendenze del quale Controparte_5
docente supplente di religione a partire dall'01.09.2000, in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato sempre presso l'Istituto
Comprensivo Giovanni Lucio di Muggia.
2. Esponeva il ricorrente che la condotta del era stata tenuta in CP_3
violazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, in particolare della Direttiva comunitaria nr. 1999/70/CE e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Evidenziava che se la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato supera, come avvenuto nella fattispecie, una soglia temporale massima (36 mesi), si doveva presumere che con i contratti in questione si era inteso far fronte ad un fabbisogno permanente e durevole dell'Amministrazione.
3 3. Ricostruito il quadro normativo riferibile all'arruolamento dell'insegnante di religione nell'organico ministeriale, rilevava che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pur nelle indiscutibili differenze tra il lavoro privato ed il pubblico impiego, anche per il settore pubblico era ormai possibile, in via analogica, richiedere un'indennità risarcitoria, al fine di adeguare il diritto interno alla direttiva 1999/70/CE ed alla sua funzione dissuasiva di abuso di contratti a termine. Tale indennità risarcitoria doveva essere determinata ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 131/2024 in vigore dal 17.09.2024, e nell'entità massima prevista dalla norma, stante il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti (ben 25), la durata complessiva del rapporto pari a 25 anni, e la cronica carenza di procedura concorsuali che non avevano consentito al ricorrente di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto, rilevando che il ricorrente CP_3
non rientrava né nella graduatoria definitiva generale degli insegnanti di ruolo di religione cattolica del Friuli Venezia Giulia redatta al fine d'individuare il personale eventualmente in soprannumero, né in quella definitiva per la Diocesi di Trieste, rientrando invece nell'organico di fatto dei docenti di religione cattolica così come determinato dal competente organo regionale. Rilevava ancora come il rapporto di lavoro del ricorrente fosse un rapporto ontologicamente “precario”, perché soggetto al suindicato gradimento delle gerarchie ecclesiastiche, peraltro perfettamente conforme alla particolarità della materia, e che in ogni caso l'insegnante di religione cattolica conclude esclusivamente contratti annuali (fino al 31.08), risultando pertanto “coperto” dal contratto anche nei lunghi mesi di ferie estive, e se in possesso dei requisiti previsti dalla
4 norma, gode anche della “ricostruzione della carriera” come previsto dalla Legge n. 312/80 all'art. 53, u.c.. Rilevava ancora il che CP_3
l'abuso di contratto a termine, nel caso di specie non poteva ricorrere, posto che è perfettamente logico e coerente con il sistema prevedere la copertura dei posti con personale a tempo indeterminato per una percentuale (il 70%) pari a quasi i 3/4 in modo da evitare il sovradimensionamento degli organici, e possibili esuberi di personale, con connessi costi inutili, nei momenti di calo demografico o di diminuzione delle iscrizione. Il restante 30%, cui apparteneva il ricorrente, non poteva che costituire l'organico di fatto, in una situazione di incompatibilità con una stabilizzazione del rapporto e di inapplicabilità disposto della decisione CGUE che ha dichiarato contrario all'ordinamento comunitario il sistema interno di reclutamento del personale docente della scuola. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale delle rivendicazioni economiche di controparte.
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti introduttivi e decisa all'udienza odierna.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
8. Giova a fini ricostruttivi, partire dal quadro normativo di riferimento. La
L. nr. 186 del 2003, quanto al rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ad essi mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. Il residuo 30% dei posti, costituisce, sempre in base alle indicazione della legge in questione, riserva da assegnare mediante contratto di incarico annuale, verosimilmente per la necessità di
5 adeguare in maniera flessibile il corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta indissolubilmente legate alla scelta delle singole famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione.
L'art. 1, comma 2 della L. 186/2003, prevede che “agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva”. In base a quanto disposto dall'art. 3 della predetta legge, l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa, mentre il comma 10 precisa, quanto alla riserva del predetto 30%, che “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
9. A fronte di tale quadro normativo, La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, nella sentenza del 13.1.2022 resa nella causa n. C-282/19), pur ritenendo in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno dei docenti della religione cattolica con l'articolazione tra il 70% (ruolo)
e il 30% (contratti a termine), ha affermato che “l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro
6 a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti
e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, e , C-550/19, Per_1 Controparte_6 Persona_2
EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)», occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro”.
10. La Corte di Cassazione (Cass. nr. 6559/2023) si è poi pronunciata, sulla base di quanto enunciato dalla Corte di Giustizia Europea e con motivazione che lo scrivente condivide pienamente, in ordine alla fattispecie dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, affermando i seguenti principi di diritto:
“…nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni
7 di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n.
81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato…i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_3
contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso….”.
11. Ebbene, è pacifico, e di un tanto viene dato atto anche nella motivazione della sentenza appena riportata che, dopo la L. n. 186 del 2003, è stato indetto un unico concorso, nel 2004, e che tale circostanza ha distorto il funzionamento complessivo del sistema, portando ad una precarizzazione generalizzata degli insegnanti di religione cattolica mantenuti in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo
8 automatico dei contratti a tempo determinato. In tali casi, ha affermato più volte la Cassazione che non vi è necessità di altra dimostrazione ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale (negli stessi termini Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022,
Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022, Cass. n. 22439/2022, Cass. n.
24761/2022, Cass. n. 24393/2022, Cass. n. 22265/2022), né risultano allegati, dall'Amministrazione, elementi fattuali oggettivi idonei a giustificare la previsione di una quota dell'organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica, riservata in via permanente alle assunzioni con contratto a termine (a tal fine appare del tutto insufficiente la produzione di un articolo di giornale assolutamente non equiparabile, come affermato da parte resistente, ad un fatto notorio, a fronte della possibilità di fornire dati oggettivi di provenienza ministeriale).
12. Nel caso di specie, il numero di contratti a termine stipulati da parte ricorrente con il , succedutisi nel corso degli Controparte_5
anni, senza soluzione di continuità dall'anno 2000 all'attualità è tale da evidenziare la sussistenza di un'indebita reiterazione.
13. Quanto alle conseguenze sanzionatorie va evidenziato che la misura della conversione richiamata dalla Corte di Giustizia, rispetto al pubblico impiego incontra l'ostacolo previsto dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost.
14. Quanto alla pretesa risarcitoria, da accogliere per quanto sopra argomentato, si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 12 D.L.
131/2024, il quale ha così disposto: “
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto
9 periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non osta all'applicazione della presente legge la recente approvazione della norma, in quanto il rapporto giuridico per cui è causa, stante l'illegittimità dei vari contratti a termine susseguitisi è da considerarsi non esaurito, ed è stato condivisibilmente affermato che: “il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi) comporta che: a) la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso;
b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. nr.
28990/2019; cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966; id.
Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L, Sentenza n. 2433
10 del 03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3,
Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
15. Dalle allegazioni agli introduttivi risulta che il ricorrente ha sottoscritto ben 24 contratti a tempo determinato a far data dall'annualità 2000 sino all'ultimo sottoscritto nel corso del 2024, con un solo concorso bandito, nel 2004. Dal 2005, dunque, non vi è stata possibilità per il ricorrente di accedere ad una stabilizzazione del ruolo.
16. Relativamente alla quantificazione del danno, in applicazione dei criteri liquidatori sopra previsti, deve tenersi conto da una parte del numero e della durata dei singoli contratti a tempo determinato, e dall'altra della peculiarità della disciplina dettata in materia, in forza della quale i docenti di religione beneficiano sostanzialmente del rinnovo automatico del contratto di anno in anno.
17. Tenuto conto di tali specifici elementi, si reputa equo e congruo riconoscere al ricorrente un danno liquidato in misura pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.045,53, come dedotto in ricorso e non contestato da parte resistente, e dunque per un totale di € 28.637,42 oltre accessori.
18. Da rigettare è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. In primo luogo, trattandosi di importi riconosciuti a titolo risarcitorio la prescrizione sarebbe caso mai di tipo decennale, ed in ogni caso nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo contratto, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti succedutesi (reiterati) rileva solo ai fini della liquidazione del danno (Cass. nr. 34741/2023).
11 19. Le spese di giudizio seguono il criterio di soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte resistente, e liquidate come da dispositivo nella misura minima stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda disattesa:
1) dichiara che il ha posto in essere Controparte_5
nei confronti del ricorrente una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi;
2) per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_3
da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente, liquidato nella misura di 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e dunque per un importo di € 28.637,42 oltre interessi legali o rivalutazione dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore del ricorrente CP_3
delle spese processuali, liquidate in € 3.689,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trieste, data 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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