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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Silvia Grana Giudice Relatore dott. Roberto Colonnello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA RIETI
RICORRENTE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._1
in persona dell'Amministratore di sostegno Avv. CP_2
INTERDICENDA
Lo svolgimento del processo
Con ricorso del 22/08/2023, depositato ai sensi dell'art. 473 bis.52 c.p.c., il PUBBLICO MINISTERO
C/O PROCURA RIETI ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della Sig.ra
[...]
nata a Talca in [...] il [...], res.te in Rieti, Vicolo Arco dei Ciechi, 16 e CP_1
domiciliata in Santa Rufina di Cittaducale (RI), Via Truccioli, 5. Ciò in considerazione della gravità delle condizioni psico-fisiche della Sig.ra quali risultanti dalla relazione dell'ufficio Controparte_1
Servizio Sociale di Rieti corredata dalla documentazione sanitaria e dalla segnalazione del Policlinico
pagina 1 di 6 Gemelli di Roma del 10/03/2023. A seguito del deposito del ricorso veniva fissata, con decreto del
Presidente del Tribunale ex 473 bis.53 c.p.c., l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. Il ricorso ed il decreto venivano comunicati dalla Cancelleria al P.M. e notificati all'Amministratore di sostegno della interdicenda Avv. Acquisito il fascicolo inerente all'amministrazione di CP_2
sostegno, dopo alcuni rinvii delle udienze al fine di consentire la comparizione della interdicenda dinanzi al giudice relatore, all'udienza del 09/05/2024 il giudice relatore procedeva all'esame dell'interdicenda; acquisiti i certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziario relativi a sentite Parte_1
la Dr.ssa Paola Antonella Mostarda, medico psichiatra presso il CSM di Rieti, e la Dr.ssa Persona_1
assistente sociale c/o il CSM di Rieti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda di interdizione è stata proposta dal PM a seguito della relazione dell'Assistente Sociale del
Comune di Rieti Dr.ssa del 09/05/2023 - con allegata la relazione del servizio sociale Persona_2
ospedaliero del Policlinico “A. Gemelli” - con la quale era stata chiesta la nomina di un tutore “che possa agire in nome e per conto della donna, a suo vantaggio e tutela principalmente per quanto attiene la prevenzione di altre gravidanze a rischio per la sua salute in genere in particolare per i controlli clinici presso il centro Salute Mentale”. La tutela è quindi chiesta principalmente per proteggere l'interdicenda da eventuali future gravidanze e per far sì che la stessa si sottoponga a periodici controlli presso il Centro di Salute Mentale.
Come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19/03/2004, con il dichiarato scopo di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente. Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio. Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4, L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando “ciò è necessario per assicurare adeguata protezione” all'infermo “incapace di provvedere ai propri interessi”.
pagina 2 di 6 La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire. Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, n. 3) e 4) e 409 cod. civ., ed anche il nuovo art. 427, comma 1 cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace. Ed è ovvio, innanzitutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia, stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della “minore limitazione possibile della capacità di agire”. Tale criterio, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama” (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Nella pronuncia del 2006 surrichiamata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art.
3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione
e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene
pagina 3 di 6 all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
In precedenza, anche la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e dell'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n.
6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost., n. 440 del
2005).
L'interdizione si presenta quindi come strumento cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso di specie, nel suo esame l'interdicenda ha confermato di avere tre figli, il primo dei quali “ha un padre indiano” ed è affidato ai genitori adottivi della interdicenda, con i quali lei non ha alcun rapporto affettivo, mentre le ultime due figlie, rispettivamente di due anni e di un anno, sono del suo “attuale compagno” - di nazionalità africana, ivoriano, nato ad [...] [...], che Parte_1 Per_3 ha avuto problemi con la giustizia, è stato in carcere 8 mesi ed è uscito il 05/12/2023”, e che attualmente
“abita a Roma, loc. Tor Pignattara, ha un posto letto in una casa dove nella stanza dorme con altri uomini” - e sono ospitate in una casa-famiglia, senza che lei le possa vedere “per disposizione del giudice”. L'interdicenda ha dichiarato di avere conseguito il diploma tecnico professionale per il turismo presso l'Istituto “Margherita di Savoia” di Roma e di volere studiare all'Università, precisando che si tratterebbe di “un progetto a lunga scadenza perché voglio pensare prima alla famiglia”. La Sig.ra CP_1
ha espresso il desiderio che il suo tutore fosse il suo compagno, di religione musulmana, come lei stessa, con il quale ha dichiarato essere “sposata con matrimonio religioso”, ha affermato che lo scorso anno si pagina 4 di 6 sarebbe sottoposta a tre sedute con la Dr.ssa e di avere poi interrotto il percorso perché le Per_4
sarebbe stato detto di dovere assumere farmaci, cosa che lei non avrebbe ritenuto opportuna e che oggi invece intenderebbe fare, seppure non abbia ancora iniziato. L'interdicenda ha dichiarato che le sarebbe stato diagnosticato un “bipolarismo ed un problema correlato all'abbandono dei miei genitori naturali
e di quelli adottivi”, ed ha poi ha rettificato: “anzi, non soffro di bipolarismo ma di ansia e di depressione”.
L'acquisizione del certificato del Casellario ha consentito di accertare l'esistenza, a carico del
[...]
di una sentenza di condanna per rissa e di una sentenza di condanna per i reati detenzione e Pt_1
cessione di sostanze stupefacenti e di detenzione e offerta illecite di sostanze stupefacenti, in continuazione tra loro, con sospensione della esecuzione della pena.
Nella relazione dell'Assistente sociale Dr.ssa del servizio sociale ospedaliero presso Persona_5
il Policlinico “A. Gemelli”, richiesta durante la degenza a seguito del ricovero del 20/02/2023 per
“minaccia di aborto tardivo”, ed allegata alla relazione del 09/05/2023, si legge che “dalla ricostruzione della storia personale della donna emerge un quadro preoccupante rispetto alle capacità genitoriali della stessa, sia in ragione del ritardo cognitivo che del disturbo borderline di personalità, rispetto ai quali non ha mai acconsentito ad essere aiutata dai servizi sociali territoriali che in diverse occasioni hanno tentato di elaborare progetti di aiuto in suo favore”; dalla stessa emerge anche un grave disagio sociale della interdicenda, che sarebbe decaduta dalla potestà genitoriali sui primi due figli, che all'epoca era in attesa di un terzo figlio e che avrebbe abitato con un'amica conosciuta in una clinica psichiatrica, della quale entrambe erano ospiti.
La Dr.ssa Paola Antonella Mostarda, medico psichiatra presso il CSM di Rieti, ha dichiarato di avere visto un anno prima la Sig.ra accompagnata dalla Dr.ssa Servizi Controparte_1 CP_3
Comune e di avere avuto un colloquio con lei, precisando che la Sig.ra non aveva mai CP_4 CP_1
aderito ad alcun percorso diagnostico-terapeutico individualizzato e non si era mai più presentata dinanzi a lei, ed anche al primo incontro aveva manifestato la sua contrarietà ad iniziare un percorso.
La Dr.ssa assistente sociale c/o il CSM di Rieti, ha dichiarato di avere incontrato la Sig.ra Persona_1
due volte durante l'anno precedente, confermando che la stessa non aveva aderito ad avviare una CP_1
presa in carico con il servizio né aveva anche successivamente mai contattato il servizio al fine di iniziare un percorso terapeutico.
Nel fascicolo dell'amministrazione di sostegno acquisito agli atti sono, oltre alla relazione del 09/05/2023 con l'allegata ulteriore relazione, di cui sopra si è detto, la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma del 06/12/2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono della minore , Persona_6 pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], e la decadenza dalla potestà genitoriale della Sig.ra e di CP_1 [...]
padre della piccola, con la nomina del Sindaco di Vasanello quale tutore provvisorio ed il Pt_1
collocamento della bambina in casa famiglia, nonché il decreto del medesimo Tribunale del 10/09/2020, con il quale è stata limitata la potestà genitoriale della Sig.ra sul figlio minore CP_1 Persona_7
nato a [...] il [...], e ne è stato disposto l'affidamento ai nonni materni ed il collocamento
[...]
presso di loro.
Dall'esame della interdicenda e dagli atti richiamati dal P.M. nel suo ricorso, allegati al fascicolo dell'amministrazione di sostegno acquisito agli atti, così come dai provvedimenti giurisdizionali di cui sopra, è emerso un grave disagio sociale e certamente l'esistenza di un disturbo di personalità della Sig.ra ma non una situazione tale da potere e dovere ricorrere all'istituto della interdizione. Del resto, la CP_1
nomina di un tutore non sarebbe utile ad evitare ulteriori gravidanze né a far sì che la interdicenda si sottoponga ai controlli periodici presso il centro di Salute Mentale (motivi per i quali è stata principalmente chiesta la tutela), in assenza di una sua volontà in tal senso.
Lo strumento adeguato alla protezione del soggetto è quindi quello già in essere dell'amministrazione di sostegno, mentre non ricorrono i presupposti per l'adozione dello strumento residuale della interdizione.
Data la natura del giudizio, non è necessaria alcuna statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge la domanda.
Nulla per le spese.
Così deciso in Rieti, il 24/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Grana dott. Carlo Sabatini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Silvia Grana Giudice Relatore dott. Roberto Colonnello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 proposta da:
PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA RIETI
RICORRENTE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._1
in persona dell'Amministratore di sostegno Avv. CP_2
INTERDICENDA
Lo svolgimento del processo
Con ricorso del 22/08/2023, depositato ai sensi dell'art. 473 bis.52 c.p.c., il PUBBLICO MINISTERO
C/O PROCURA RIETI ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della Sig.ra
[...]
nata a Talca in [...] il [...], res.te in Rieti, Vicolo Arco dei Ciechi, 16 e CP_1
domiciliata in Santa Rufina di Cittaducale (RI), Via Truccioli, 5. Ciò in considerazione della gravità delle condizioni psico-fisiche della Sig.ra quali risultanti dalla relazione dell'ufficio Controparte_1
Servizio Sociale di Rieti corredata dalla documentazione sanitaria e dalla segnalazione del Policlinico
pagina 1 di 6 Gemelli di Roma del 10/03/2023. A seguito del deposito del ricorso veniva fissata, con decreto del
Presidente del Tribunale ex 473 bis.53 c.p.c., l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. Il ricorso ed il decreto venivano comunicati dalla Cancelleria al P.M. e notificati all'Amministratore di sostegno della interdicenda Avv. Acquisito il fascicolo inerente all'amministrazione di CP_2
sostegno, dopo alcuni rinvii delle udienze al fine di consentire la comparizione della interdicenda dinanzi al giudice relatore, all'udienza del 09/05/2024 il giudice relatore procedeva all'esame dell'interdicenda; acquisiti i certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziario relativi a sentite Parte_1
la Dr.ssa Paola Antonella Mostarda, medico psichiatra presso il CSM di Rieti, e la Dr.ssa Persona_1
assistente sociale c/o il CSM di Rieti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda di interdizione è stata proposta dal PM a seguito della relazione dell'Assistente Sociale del
Comune di Rieti Dr.ssa del 09/05/2023 - con allegata la relazione del servizio sociale Persona_2
ospedaliero del Policlinico “A. Gemelli” - con la quale era stata chiesta la nomina di un tutore “che possa agire in nome e per conto della donna, a suo vantaggio e tutela principalmente per quanto attiene la prevenzione di altre gravidanze a rischio per la sua salute in genere in particolare per i controlli clinici presso il centro Salute Mentale”. La tutela è quindi chiesta principalmente per proteggere l'interdicenda da eventuali future gravidanze e per far sì che la stessa si sottoponga a periodici controlli presso il Centro di Salute Mentale.
Come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19/03/2004, con il dichiarato scopo di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente. Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio. Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4, L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando “ciò è necessario per assicurare adeguata protezione” all'infermo “incapace di provvedere ai propri interessi”.
pagina 2 di 6 La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004 agli istituti codicistici in materia di incapacità personale pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire. Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, n. 3) e 4) e 409 cod. civ., ed anche il nuovo art. 427, comma 1 cod. civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace. Ed è ovvio, innanzitutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia, stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della “minore limitazione possibile della capacità di agire”. Tale criterio, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “rappresenta la “stella polare” destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama” (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Nella pronuncia del 2006 surrichiamata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art.
3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione
e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene
pagina 3 di 6 all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
In precedenza, anche la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e dell'art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n.
6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost., n. 440 del
2005).
L'interdizione si presenta quindi come strumento cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso di specie, nel suo esame l'interdicenda ha confermato di avere tre figli, il primo dei quali “ha un padre indiano” ed è affidato ai genitori adottivi della interdicenda, con i quali lei non ha alcun rapporto affettivo, mentre le ultime due figlie, rispettivamente di due anni e di un anno, sono del suo “attuale compagno” - di nazionalità africana, ivoriano, nato ad [...] [...], che Parte_1 Per_3 ha avuto problemi con la giustizia, è stato in carcere 8 mesi ed è uscito il 05/12/2023”, e che attualmente
“abita a Roma, loc. Tor Pignattara, ha un posto letto in una casa dove nella stanza dorme con altri uomini” - e sono ospitate in una casa-famiglia, senza che lei le possa vedere “per disposizione del giudice”. L'interdicenda ha dichiarato di avere conseguito il diploma tecnico professionale per il turismo presso l'Istituto “Margherita di Savoia” di Roma e di volere studiare all'Università, precisando che si tratterebbe di “un progetto a lunga scadenza perché voglio pensare prima alla famiglia”. La Sig.ra CP_1
ha espresso il desiderio che il suo tutore fosse il suo compagno, di religione musulmana, come lei stessa, con il quale ha dichiarato essere “sposata con matrimonio religioso”, ha affermato che lo scorso anno si pagina 4 di 6 sarebbe sottoposta a tre sedute con la Dr.ssa e di avere poi interrotto il percorso perché le Per_4
sarebbe stato detto di dovere assumere farmaci, cosa che lei non avrebbe ritenuto opportuna e che oggi invece intenderebbe fare, seppure non abbia ancora iniziato. L'interdicenda ha dichiarato che le sarebbe stato diagnosticato un “bipolarismo ed un problema correlato all'abbandono dei miei genitori naturali
e di quelli adottivi”, ed ha poi ha rettificato: “anzi, non soffro di bipolarismo ma di ansia e di depressione”.
L'acquisizione del certificato del Casellario ha consentito di accertare l'esistenza, a carico del
[...]
di una sentenza di condanna per rissa e di una sentenza di condanna per i reati detenzione e Pt_1
cessione di sostanze stupefacenti e di detenzione e offerta illecite di sostanze stupefacenti, in continuazione tra loro, con sospensione della esecuzione della pena.
Nella relazione dell'Assistente sociale Dr.ssa del servizio sociale ospedaliero presso Persona_5
il Policlinico “A. Gemelli”, richiesta durante la degenza a seguito del ricovero del 20/02/2023 per
“minaccia di aborto tardivo”, ed allegata alla relazione del 09/05/2023, si legge che “dalla ricostruzione della storia personale della donna emerge un quadro preoccupante rispetto alle capacità genitoriali della stessa, sia in ragione del ritardo cognitivo che del disturbo borderline di personalità, rispetto ai quali non ha mai acconsentito ad essere aiutata dai servizi sociali territoriali che in diverse occasioni hanno tentato di elaborare progetti di aiuto in suo favore”; dalla stessa emerge anche un grave disagio sociale della interdicenda, che sarebbe decaduta dalla potestà genitoriali sui primi due figli, che all'epoca era in attesa di un terzo figlio e che avrebbe abitato con un'amica conosciuta in una clinica psichiatrica, della quale entrambe erano ospiti.
La Dr.ssa Paola Antonella Mostarda, medico psichiatra presso il CSM di Rieti, ha dichiarato di avere visto un anno prima la Sig.ra accompagnata dalla Dr.ssa Servizi Controparte_1 CP_3
Comune e di avere avuto un colloquio con lei, precisando che la Sig.ra non aveva mai CP_4 CP_1
aderito ad alcun percorso diagnostico-terapeutico individualizzato e non si era mai più presentata dinanzi a lei, ed anche al primo incontro aveva manifestato la sua contrarietà ad iniziare un percorso.
La Dr.ssa assistente sociale c/o il CSM di Rieti, ha dichiarato di avere incontrato la Sig.ra Persona_1
due volte durante l'anno precedente, confermando che la stessa non aveva aderito ad avviare una CP_1
presa in carico con il servizio né aveva anche successivamente mai contattato il servizio al fine di iniziare un percorso terapeutico.
Nel fascicolo dell'amministrazione di sostegno acquisito agli atti sono, oltre alla relazione del 09/05/2023 con l'allegata ulteriore relazione, di cui sopra si è detto, la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma del 06/12/2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono della minore , Persona_6 pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], e la decadenza dalla potestà genitoriale della Sig.ra e di CP_1 [...]
padre della piccola, con la nomina del Sindaco di Vasanello quale tutore provvisorio ed il Pt_1
collocamento della bambina in casa famiglia, nonché il decreto del medesimo Tribunale del 10/09/2020, con il quale è stata limitata la potestà genitoriale della Sig.ra sul figlio minore CP_1 Persona_7
nato a [...] il [...], e ne è stato disposto l'affidamento ai nonni materni ed il collocamento
[...]
presso di loro.
Dall'esame della interdicenda e dagli atti richiamati dal P.M. nel suo ricorso, allegati al fascicolo dell'amministrazione di sostegno acquisito agli atti, così come dai provvedimenti giurisdizionali di cui sopra, è emerso un grave disagio sociale e certamente l'esistenza di un disturbo di personalità della Sig.ra ma non una situazione tale da potere e dovere ricorrere all'istituto della interdizione. Del resto, la CP_1
nomina di un tutore non sarebbe utile ad evitare ulteriori gravidanze né a far sì che la interdicenda si sottoponga ai controlli periodici presso il centro di Salute Mentale (motivi per i quali è stata principalmente chiesta la tutela), in assenza di una sua volontà in tal senso.
Lo strumento adeguato alla protezione del soggetto è quindi quello già in essere dell'amministrazione di sostegno, mentre non ricorrono i presupposti per l'adozione dello strumento residuale della interdizione.
Data la natura del giudizio, non è necessaria alcuna statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge la domanda.
Nulla per le spese.
Così deciso in Rieti, il 24/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Grana dott. Carlo Sabatini
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