Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
È inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., dispone l'allontanamento della sala colloqui di ogni altro familiare, impedendo a questi di assistervi anche se separati da un vetro divisorio.
Commentario • 1
- 1. Detenuti al 41-bis e restrizioni orarie nella fruizione della TVGiulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32842 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1764
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 49927/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VI N. IL 27/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 17578/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO, del 17/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. dal detenuto IC NC, sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis ord. pen., con il quale lo stesso segnalava una condotta dell'Amministrazione penitenziaria (nuove disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12) ritenuta illegittima e segnatamente l'allontanamento dalla sala colloqui di ogni altro familiare, inibito ad assistervi neanche al di là del vetro divisorio.
2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, con atto sottoscritto personalmente, deducendo: con un primo motivo, l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto l'avviso dell'udienza fissata per deliberare sul reclamo era stato notificato ad un difensore d'ufficio assegnatogli e non invece al suo difensore di fiducia;
con un secondo motivo, che il Magistrato di sorveglianza, avrebbe sostanzialmente travisato il significato del reclamo, che non era diretto ad ottenere che il colloquio con i minori si svolgesse alla presenza anche familiari adulti e si svolgesse senza vetro divisorio, quanto piuttosto che il colloquio con i minori si svolgesse con le modalità con cui era svolto prima dell'adozione delle nuove disposizioni, ovvero che allo stesso potessero assistere anche gli altri familiari, sia pure al di là del vetro divisorio;
con un terzo motivo, l'opportunità di un ripristino delle precedenti modalità di svolgimento dei colloqui, in quanto molto più rispondenti alla finalità di migliorare le relazioni dei detenuti ed internati con le famiglie e più idonee a preservare i minori da possibili traumi psicologici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal IC è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Al riguardo è opportuno evidenziare, preliminarmente, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997, dep. 19/04/1997, Guido, Rv. 207343) abbia affermato da tempo il principio, secondo cui "contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, adito ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35, comma 2 (c.d. ordinamento penitenziario) la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione" (Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997 - dep. 19/04/1997, Guido, Rv. 207343).
Tale principio, per altro, ha trovato sostanziale conferma anche in successive pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 1093 del 16/02/2000 - dep. 16/06/2000, Camerino, Rv. 216190; Sez. 1, n. 17270 del 07/03/2001 - dep. 28/04/2001, Paolello, Rv. 218821), secondo cui "le decisioni del magistrato di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi dell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio ed essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, non sono soggette ad ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza ne' a ricorso per cassazione" (Conf. Cass. 1, c.c. 7 marzo 2001 n. 1743, Scarlino, non mass.), con la significativa precisazione, tuttavia, che sono invece senz'altro ricorribili per cassazione i provvedimenti del magistrato di sorveglianza resi su reclamo avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono su diritti soggettivi dei detenuti (Sez. 1, n. 8411 del 03/02/2004 - dep. 25/02/2004, Zagaria, Rv. 227517, relativa a modalità di perquisizione personale del detenuto).
1.1 In applicazione di tali principi nessun effettivo profilo di illegittimità è allora fondatamente ravvisabile con riferimento al provvedimento che ha respinto il reclamo del IC.
1.1.1 Quanto alla denunciata violazione del diritto di difesa, risulta infatti preliminare ed assorbente il rilievo che dall'esame degli atti non emerge che il detenuto avesse nominato, in sede di reclamo, un proprio difensore di fiducia, sicché la decisione del Magistrato di sorveglianza di procedere comunque nelle forme del procedimento camerale e di dare avviso dell'udienza ad un difensore di ufficio, sfugge a qualsiasi censura.
1.1.2 Quanto invece al contenuto sostanziale della decisione impugnata, seppure può convenirsi con il ricorrente che il contenuto del reclamo sia stato in parte travisato dal giudice di merito, nel senso che il IC non intendeva in effetti richiedere che al colloquio da lui svolto con i nipoti minorenni partecipassero anche i familiari adulti in assenza di vetro divisorio, ma soltanto che allo stesso potessero comunque assistere i familiari al di là del vetro (così come consentito anche in passato, svolgendo tale presenza funzione rassicurante per i minorenni), è agevole rilevare come tale considerazione non inficia, in ogni caso, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato, incentrato sul condivisibile e decisivo rilievo che il proposto reclamo ex art. 35 Ord. Pen. afferente alle modalità di svolgimento del colloquio con i minori, non investiva effettivamente dei diritti soggettivi del detenuto. Ed invero il giudice di merito ha illustrato, con argomentazioni logiche e coerenti, le ragioni per cui le nuove disposizioni in tema di colloqui con minorenni non possono ritenersi concretamente lesive di alcun diritto soggettivo del detenuto, dal momento che le stesse non solo consentono che il colloquio con il familiare minore abbia luogo, ma permettono anche il contatto fisico tra il detenuto ed il minore stesso a garanzia di ulteriori modalità comunicative di sentimenti ed emozioni, e che di contro non è possibile ravvisare un diritto soggettivo alla compresenza, durante il colloquio, di un adulto (legato al minore da rapporto genitoriale), non consentita dall'Amministrazione a garanzia di esigenze di sicurezza e di prevenzione nonché per impedire possibili indebite strumentalizzazioni dei minori.
1.1.3 Nè vale al riguardo invocare, per pervenire ad una diversa conclusione, l'esistenza di una prassi che tale presenza degli adulti consentiva, sia pure al di là del vetro. Tale prassi, ove pure in tesi realmente sussistente, non può infatti modificare la posizione soggettiva del detenuto da interesse (alla conservazione della stessa) a diritto soggettivo (allo svolgimento dei colloqui con il minore, in presenza di altri adulti), dovendo, di contro, ritenersi senz'altro consentito un intervento dell'Amministrazione penitenziaria che nell'intento di tutelare in maniera più incisiva la sicurezza pubblica, in correlazione con una pericolosità qualificata del detenuto, ciò operi nel rispetto della regola di proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie al conseguimento degli scopi di sicurezza che la nuova disposizione intende perseguire;
specie allorquando le nuove disposizioni, come nel caso in esame, consentono pur sempre il mantenimento di stabili relazioni dei detenuti con le famiglie (nello specifico con i minori), senza ridondare in un trattamento disumano o lesivo dei diritti fondamentali non comprimibili.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014