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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 730/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 730 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: “Scioglimento di comunione ordinaria”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri
(SA) alla via dei Brasiliani n. 5, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0973391680 e/o indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 04/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma
2.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria esistente sugli immobili ubicati
[...]
nel Comune di Torraca, Località Brogli n. 2, iscritti al NCEU del Comune di Torraca al foglio
1
8, particelle nn. 787, 787 sub 2, 787 sub 3 e 787 sub 4, lamentando che vani erano stati i tentativi tesi a procedervi bonariamente.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale:”-nominare un consulente tecnico d'uffi- cio per la formazione della massa da dividersi tra i condividenti e delle singole quote da attribuire ad essi singoli condividenti;
- ordinare la divisione tra i condividenti dei cespiti immobiliari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, prevedendo, se del caso, anche conguagli in denaro;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l' opponente al pagamento di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente giudizio.”
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., del 04/10/2023, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa la causa veniva istruita mediante CTU volta ad accertare l'effettiva consistenza dei beni oggetto dell'invocata divisione e la loro eventuale divisibilità.
Con processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal CTU incaricato, in data
27/09/2024, le parti stesse hanno regolamentato ogni questione attinente alla domanda di scioglimento della comunione e alla assegnazione delle relative quote (vedi allegato 2 alla relazione peritale depositata in data 18/10/2024).
All'udienza del 09/12/2024, atteso il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo, circostanza che impone la decla- ratoria di cessazione della materia del contendere, il procedimento venivo rinviato all'udienza cartolare del 04/03/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/02/2025, parte attrice dava atto dell'intervenuta transazione della controversia.
Ciò posto, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad una pronuncia giudiziale, atteso che la divisione deve ritenersi già avvenuta tra le parti in forza dell'accordo sottoscritto dalle stesse innanzi al CTU
e versato in atti.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere qualsiasi circostanza che porti alla impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti ed essendo incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richie- sta pronuncia di merito (Cass. 10553/09).
2
Premesso che l'oggetto del presente giudizio verte in tema di diritti disponibili e che, in ter- mini generali, l'accordo stipulato tra le parti e verbalizzato dal CTU “può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere” (Cass. n. 13578/2008), si osserva come, nella specie, con il processo verbale di conciliazione sottoscritto inter partes in data
27/09/2024 le parti abbiano, senza alcun dubbio, regolamentato ogni questione attinente allo scioglimento della comunione oggetto del presente giudizio, prevendendo un progetto divi- sionale con assegnazione delle relative quote.
Tale accordo si è, indiscutibilmente, perfezionato con la relativa sottoscrizione da parte dei contraenti e, quindi, con la manifestazione del consenso liberamente espresso dalle parti.
In definitiva, poiché con il processo verbale di conciliazione sottoscritto in data 27/09/2024 le parti hanno concordemente provveduto allo scioglimento della comunione, alla formazione delle quote e alla loro assegnazione, regolamentando, quindi, ogni questione attinente al presente giudizio, e poiché tale accordo deve ritenersi concluso per effetto del consenso espresso dai contraenti, costituendo esso il titolo in forza del quale potrà essere concretamente attuata la divisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di spese di lite, va rilevato che, se la cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia del giudice in punto di “soccombenza virtuale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939), tuttavia il raggiungimento dell'accordo tra le parti rappresenta un giustificato motivo per procedere alla compensazione integrale.
Le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 29/10/2024, sono poste a carico delle parti in solido, in conformità alla volontà espressa nell'accordo transattivo del 27/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della espletata
CTU come liquidate con decreto del 29/10/2024.
Così deciso in Lagonegro, il 06/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 730 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: “Scioglimento di comunione ordinaria”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri
(SA) alla via dei Brasiliani n. 5, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0973391680 e/o indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 04/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma
2.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria esistente sugli immobili ubicati
[...]
nel Comune di Torraca, Località Brogli n. 2, iscritti al NCEU del Comune di Torraca al foglio
1
8, particelle nn. 787, 787 sub 2, 787 sub 3 e 787 sub 4, lamentando che vani erano stati i tentativi tesi a procedervi bonariamente.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale:”-nominare un consulente tecnico d'uffi- cio per la formazione della massa da dividersi tra i condividenti e delle singole quote da attribuire ad essi singoli condividenti;
- ordinare la divisione tra i condividenti dei cespiti immobiliari sopra descritti;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante, prevedendo, se del caso, anche conguagli in denaro;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l' opponente al pagamento di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente giudizio.”
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., del 04/10/2023, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa la causa veniva istruita mediante CTU volta ad accertare l'effettiva consistenza dei beni oggetto dell'invocata divisione e la loro eventuale divisibilità.
Con processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal CTU incaricato, in data
27/09/2024, le parti stesse hanno regolamentato ogni questione attinente alla domanda di scioglimento della comunione e alla assegnazione delle relative quote (vedi allegato 2 alla relazione peritale depositata in data 18/10/2024).
All'udienza del 09/12/2024, atteso il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo, circostanza che impone la decla- ratoria di cessazione della materia del contendere, il procedimento venivo rinviato all'udienza cartolare del 04/03/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 28/02/2025, parte attrice dava atto dell'intervenuta transazione della controversia.
Ciò posto, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad una pronuncia giudiziale, atteso che la divisione deve ritenersi già avvenuta tra le parti in forza dell'accordo sottoscritto dalle stesse innanzi al CTU
e versato in atti.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere qualsiasi circostanza che porti alla impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti ed essendo incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richie- sta pronuncia di merito (Cass. 10553/09).
2
Premesso che l'oggetto del presente giudizio verte in tema di diritti disponibili e che, in ter- mini generali, l'accordo stipulato tra le parti e verbalizzato dal CTU “può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere” (Cass. n. 13578/2008), si osserva come, nella specie, con il processo verbale di conciliazione sottoscritto inter partes in data
27/09/2024 le parti abbiano, senza alcun dubbio, regolamentato ogni questione attinente allo scioglimento della comunione oggetto del presente giudizio, prevendendo un progetto divi- sionale con assegnazione delle relative quote.
Tale accordo si è, indiscutibilmente, perfezionato con la relativa sottoscrizione da parte dei contraenti e, quindi, con la manifestazione del consenso liberamente espresso dalle parti.
In definitiva, poiché con il processo verbale di conciliazione sottoscritto in data 27/09/2024 le parti hanno concordemente provveduto allo scioglimento della comunione, alla formazione delle quote e alla loro assegnazione, regolamentando, quindi, ogni questione attinente al presente giudizio, e poiché tale accordo deve ritenersi concluso per effetto del consenso espresso dai contraenti, costituendo esso il titolo in forza del quale potrà essere concretamente attuata la divisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di spese di lite, va rilevato che, se la cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia del giudice in punto di “soccombenza virtuale” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939), tuttavia il raggiungimento dell'accordo tra le parti rappresenta un giustificato motivo per procedere alla compensazione integrale.
Le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 29/10/2024, sono poste a carico delle parti in solido, in conformità alla volontà espressa nell'accordo transattivo del 27/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della espletata
CTU come liquidate con decreto del 29/10/2024.
Così deciso in Lagonegro, il 06/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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