Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2026, proposto da
SA ND LC, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3;
contro
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e RM Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di un quesito errato nel proprio questionario;
- dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento al quesito n. 31;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 31, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per l'adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo , tra i candidati idonei;
nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di RM Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Presidente TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 31 [(così formulato: “Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite”: con le seguenti opzioni: mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica (risposta indicata dal ricorrente); esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)] allo stesso somministrato in data 21 ottobre 2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale in relazione al Ministero della Giustizia sia da disattendere, in quanto esso è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre sia fondata con riferimento al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto è soggetto estraneo alla procedura, avendo RM Pa e la Commissione Ripam propria autonomia;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere;
Considerato al riguardo che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con sentenze nn. 2430 e 2439 del 9 febbraio 2026, qui richiamate con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: “Considerato che:
- le notificazioni successive all’imputato non detenuto, prima disciplinate dal comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p. (il quale contemplava espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione) sono oggi disciplinate dall’art. 157 bis c.p.p. (come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) ai sensi del quale «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»;
- nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di una successione di leggi nel tempo, in quanto il legislatore ha scelto di dedicare un autonomo articolo alle notificazioni all’imputato non detenuto modificandone la disciplina: se in passato, infatti, il difensore poteva rifiutare la notifica, oggi, in virtù della novella, questi è obbligato a ricevere l’atto senza alcuna eccezione (nella prima parte dell’art. 157 bis c.p.p. vengono infatti elencati gli atti che devono essere notificati personalmente all’imputato e non al difensore);
- ne deriva che la risposta fornita dal… ricorrente (“mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica”), risulta conforme all’attuale formulazione dell’art. 157 bis c.p.p. ed è pertanto corretta, mentre la risposta indicata come esatta dall’Amministrazione è errata, in quanto corrispondente alla vecchia formulazione dell’art. 157 c.p.p.”;
Ritenuto che:
- in conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di attribuire al ricorrente il punteggio previsto per la risposta esatta, pari a +0,75, e di sottrarre la penalità per la risposta erronea, pari a -0,25, per un totale di 1 punto, e di valutare i titoli in suo possesso;
- le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico delle Amministrazioni resistenti come in dispositivo indicate, e siano liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia e RM Pa alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA IC |
IL SEGRETARIO