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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RB LF, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3667/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14037/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503625 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503615 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6134/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14037/2024, depositata il 15-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che Ricorrente_2 aveva impugnato l'avviso di accertamento n.TF501P503615/2023, notificato in data 19/12/2023, per l'anno d'imposta 2017, di un presunto maggior reddito non dichiarato ai fini Irpef e relative addizionali, per un importo di € 228.622,47, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- che ricorrente aveva eccepito: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.67, comma 1, lettera b, del DPR
n.917/1986, e dell'art. 41 bis del DPR n.600/1973 in quanto la plusvalenza realizzata con atto notarile di vendita dei terreni in data 19/06/2017 non era imponibile ai fini Irpef per mancanza dei presupposti, non essendo i predetti fondi “suscettibili di utilizzazione edificatoria” secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
che dalla lettura dell'atto impugnato, emergeva che l'Ufficio aveva evidenziato che, al momento dell'acquisto (atti di acquisto del 2008), i terreni erano “non edificabili” e, tuttavia, senza alcuna fondata motivazione, li aveva considerati come “edificabili” al momento della vendita pur non essendo nelle more cambiato alcunché in ordine alla qualificazione urbanistica, né verificato alcun incremento di valore ai fini fiscali, avendo i predetti cespiti sempre conservato le medesime caratteristiche ed i medesimi vincoli evidenziati nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 20/05/2008, nel quale era chiarito che, ai sensi del vigente P.R.G., i terreni in questione ricadevano in una “ZONA VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli culturali e paesaggistici, nella quale vigeva il divieto di edificazione a scopo residenziale, ed avente un indice di edificazione di 0,03 mc/mq.; che nel richiamato certificato, infatti, si leggeva: “detta area è sottoposta alla disciplina di cui all'art.2 legge 1187/68, … come sostituito dall'art.9 del DPR n.380 del
06/06/2001 ...”, secondo cui, “Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: … b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro”; che anche nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 10/11/2016 alla acquirente “Associazione_1 ” (intenzionata all'acquisto dei terreni), il Comune di Boscoreale aveva attestato il permanere di tutti i vincoli sopra menzionati, ribadendo che, ai sensi del vigente P.R.G., i terreni in questione ricadevano in una “ZONA
VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli paesaggistici, nella quale vigeva il divieto di edificazione a scopo residenziale, e con un indice di edificazione di 0,03 mc/mq, con la sola possibilità di realizzare edifici “religiosi di culto con annessi locali per esercizio del ministero”; che tali edifici rientravano tra quelli destinati a servizi di pubblica utilità, non in grado di determinare plusvalenze ai sensi dell'art.67 TUIR secondo la giurisprudenza;
che nello stesso documento, il Comune di Boscoreale aveva ribadito che “il territorio comunale rientra nella zona rossa ad alto rischio della edificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile, in cui vige il divieto dell'incremento dell'edificazione a scopo residenziale”; che in casi analoghi la Cassazione (Cass. n. 3414/2001) aveva evidenziato l'esclusione dell'applicabilità “del criterio automatico di valutazione" per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria". Tale disposizione si riferiva alle aree che in base ai piani urbanistici sono destinate a fini residenziali, e non poteva essere interpretata estensivamente fino a comprendervi i terreni aventi, come nel caso di specie, una destinazione diversa, nel caso di specie rurale, con una ridotta possibilità di edificazione
(indice fondiario 0,30 mc / mq per le pertinenze e 0,03 per le abitazioni) di fabbricati esclusivamente di tipo rurale”; che con la sentenza n.25522/2011, la S.C. aveva ribadito che: “giova, invero, dar seguito alla prevalente giurisprudenza di questa sezione (v. Cass. 11433/10, 19713/09, 25672/08, 19668/08) - che, in sintonia con quella della prima sezione sulla, per certi versi speculare, questione della determinazione dell'indennità di espropriazione (v. Cass. 404/2010, 17995/09, 24585/06, 2812/06, 5106/04) - tende a consolidarsi nel senso che, a fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria"; che i terreni oggetto dell'atto di compravendita erano destinati (sulla base del piano regolatore comunale) unicamente ad accogliere strutture religiose, e quindi non costituivano area
“suscettibile destinazione edificatoria”, essendo irrilevante la presenza di un limitato indice di edificabilità, in quanto rispondente a finalità meramente pertinenziali ed accessorie a tale destinazione;
che la presenza di un vincolo di destinazione su una zona destinata ad attività religiosa, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), precludeva, pertanto, tutte quelle forme di trasformazione speculativa del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
che, pertanto, il comparente non aveva potuto esercitare alcun intento speculativo non potendo in alcun modo effettuare libere trattative con privati ai quali proporre terreni edificabili a scopo residenziale, ma aveva ceduto i terreni alla “Associazione_1”, alla quale era stato rilasciato, da parte del Comune di Boscoreale, il permesso a costruire n.6 del 10/05/2017 (richiamato nell'atto impugnato), nel quale erano chiaramente e specificatamente evidenziati i vincoli culturali e paesaggistici, e la specifica destinazione non residenziale dell'area in questione, in quanto su di essa
“possono essere realizzati edifici religiosi di culto con annessi locali per l'esercizio del ministero”; che la
“Associazione_1” era riconosciuta dalla Repubblica Italiana italiano come confessione religiosa ai sensi dell'art. 2 L. n. 1159/1929 e dell'art. 10 R.D. n. 289/1930, e come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783 e che tra la Repubblica Italiana e la Associazione_1 era stata stipulata un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
che, nel caso di specie, dal momento che i terreni, oggetto di compravendita, avevano una destinazione “VERDE STANDARD”, nella quale l'edificazione era consentita, così come specificato nel relativo certificato rilasciato dal Comune, solo per l'adeguamento degli standard urbanistici per interesse pubblico, e non per edilizia privata a scopo speculativo, gli stessi terreni non ricadevano nella categoria dei “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria” contemplata dall'art. 67, comma
1, del DPR n.917/1986; che, inoltre, tale mancanza di presupposti era ancor più evidente in relazione ad un altro rilevante elemento sancito espressamente da tale ultima norma in quanto, nel caso di specie, trattandosi di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, la vendita contestata avrebbe potuto produrre una plusvalenza tassabile in capo al venditore, solo qualora i terreni in oggetto fossero stati acquisiti da meno di cinque anni;
laddove, come si evinceva dai relativi atti di acquisto nel caso di specie, invece, i terreni oggetto di compravendita erano stati acquisiti nell'anno 1988 (quello identificato dalla particella n.746), e nel 2008 (particelle 744 e 745) ragion per cui era ampiamente spirato il termine dei cinque anni, oltre il quale la plusvalenza non andava dichiarata, né tassata, senza trascurare la circostanza che il terreno identificato alla particella n.746 era pervenuto nella titolarità del ricorrente con atto di donazione, e quindi, in ogni caso, non suscettibile di produrre alcuna plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b del TUIR;
che l'avviso di accertamento impugnato era da annullare integralmente, anche in ordine al disconoscimento della detrazione per coniuge a carico, originata dal fatto che l'Ufficio aveva attribuito per il 50% tale plusvalenza illegittimamente accertata, anche al coniuge, che aveva anch'essa impugnato il relativo avviso di accertamento, a lei notificato, per le medesime motivazione di diritto, di cui al presente ricorso;
2) in subordine, la violazione del combinato disposto dall'art.67 e 68 del
DPR n.917/1986, dagli artt. 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, e dagli artt.7 e 10 della legge n.212/2000: per l'erroneo calcolo della base imponibile che aveva incluso la particella n.746 non ceduta al comparente a titolo oneroso;
che l'Ufficio aveva calcolato la plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni (costituiti da tre particelle: la 744, 745 e 746), rapportandola unicamente ai n. 2 atti di acquisto effettuati nell'anno 2008, senza tenere in considerazione, invece, il fatto che il terreno di cui alla particella n.746 era entrato nella disponibilità del ricorrente, con atto di donazione del 27/05/1988, e dunque, in tale caso, mancando la cessione iniziale del terreno a titolo oneroso, non erano affatto configurabili gli ulteriori requisiti per configurare la plusvalenza ai sensi dell'art.67 TUIR, e la fattispecie, non risultando imponibile, andava esclusa dal calcolo della base imponibile effettuato dall'Ufficio; che da ciò l'evidente omissione, nel calcolo della plusvalenza, del valore di carico indicato nell'atto di donazione dell'anno 1988, evidentemente da sottrarre a quello di vendita, prezzo di acquisto, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art.68 del DPR n.917/1986 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare n.6/E/2006; che andavano, inoltre, evidenziati gli evidenti errori commessi dall'Ufficio anche in ordine alla rivalutazione del prezzo di acquisto indicato negli atti di compravendita dell'anno 2008; che l'evidenza dell'errore risaltava subito, se si considerava che a fronte di un prezzo di acquisto di € 15.000,00
(indicato anche nell'atto impugnato a pag.3 – primo riquadro – primo acquisto), il prezzo di acquisto rivalutato risultava quantificato invece, addirittura per un importo inferiore, in euro 4.028,97 (si veda il prospetto di calcolo – prima vendita - riportato a pag.10 dell'atto impugnato); che anche in ordine alla rivalutazione del secondo prezzo di acquisto – da € 20.000,00 a € 22.041,00, risultava evidente l'errore di calcolo effettuato, se si considerava che, nel caso di specie, la corretta rivalutazione da calcolare per un arco temporale di n.9 anni risultava ben superiore a quella applicata dall'Ufficio; che il calcolo del costo rivalutato, era stato effettuato, peraltro, sulla base di parametri annuali non riportati nell'avviso di accertamento, il che rendeva l'atto impugnato del tutto, privo di motivazione ed illegittimo, oltre che infondato, e pertanto da annullare;
tanto esposto, il ricorrente aveva concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, vinte le spese con distrazione;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate impugnando il ricorso e chiedendone in via preliminare la riunione a quello n.3227/2024 instaurato dalla coniuge dell'istante cui era stato notificato analogo avviso di accertamento per la ripresa a tassazione al 50% delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione onerosa dei terreni de quibus;
l'Ufficio aveva osservato che sebbene l'area fosse qualificata come VERDE STANDARD, la realtà dei fatti era che i fondi erano stati acquistato da un soggetto (Associazione_1
) che aveva potuto dar seguito alla edificabilità dei terreni - inserendosi in quel segmento, ancorché ristretto, di soggetti idonei a dar corso all'utilizzazione edificatoria in ogni caso riconosciuta dagli strumenti urbanistici - il che li aveva resi certamente più “appetibili” e quindi aveva determinato la pattuizione di quel determinato prezzo della compravendita a cui la congrega era stata disposta effettivamente ad acquistare;
che, inoltre, l'edificabilità dei terreni era talmente rilevante per l'acquirente che nel contratto preliminare reg. il 09.10.2015 il rilascio del relativo permesso di costruire da parte del comune di Boscotrecase era assurto a condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso, con la conseguenza che in caso di inedificabilità del terreno - per mancato rilascio del provvedimento autorizzativo - lo stesso sarebbe stato risolto;
che negli atti di compravendita del 2017 le parti avevano dichiarato che gli immobili oggetto di vendita venivano trasferiti con tutte le capacità edificatorie previste dal permesso a costruire n.
6 rilasciato dal comune di Boscoreale in data 10.5.2017 relativo alla realizzazione di un edificio di culto
(circostanza riportata anche nella nota di trascrizione: v. iscrizione ipotecaria allegata); che secondo la S.
C. (Cass. n.14763/2015) la specifica destinazione dell'area e la sua inclusione del Piano Regolatore Generale come “zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico” incideva senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, ma non escludeva il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l'appartenenza alla predetta categoria in base all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992; che, inoltre, sulla scorta dell'onnicomprensività della disposizione legislativa in disamina era evidente l'imponibilità della plusvalenza derivante da cessione di terreni acquistati a qualunque titolo, ivi compresi – dunque - quelli acquisiti per donazione ragion per cui legittimamente era stato incluso nel calcolo della base imponibile anche il valore della cessione della particella (la n. 746) oggetto di donazione in favore dell'Ricorrente_2;
-che l'Ufficio aveva depositato memoria integrativa con la quale aveva evidenziato che con l'avviso di accertamento impugnato – relativo all'anno di imposta 2017 erano stati ripresi a tassazione non solo, in base all'art. 67 TUIR, i maggiori redditi derivanti dalla plusvalenza generata dalla compravendita dei terreni – oggetto del contendere (e in merito alla cui legittimità si rinviava alle controdeduzioni già in atti), ma anche, in base all'art. 25 TUIR, quelli derivanti da fabbricati – per omessa indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi – scaturenti dal contratto di locazione n. 1816 serie 3T registrato a Castellammare di Stabia con un canone annuo di euro 2.400,00 (assoggettato a tassazione ordinaria), punto su cui la controparte non aveva preso posizione, assumendo un comportamento acquiescente rispetto a detta parte della pretesa erariale, pur avendo l'istante richiesto genericamente l'integrale annullamento dell'atto impugnato;
quanto alla questione relativa al disconoscimento delle detrazioni di imposta “per coniuge a carico” evidenziava la legittimità di tale ripresa a tassazione, quale logico corollario della circostanza che parte dei contratti di cessione a titolo oneroso dei terreni sopra richiamati era anche la moglie dell'odierno ricorrente che, dunque, risultava titolare per l'a.i. 2017 di un reddito superiore a quello previsto ex lege per essere ritenuta fiscalmente a carico del proprio coniuge;
- che con distinto ricorso Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF501P503625/2023 notificato in data 21/12/2023, con il quale l'Ufficio aveva accertato, per l'anno d'imposta
2017, un presunto maggior reddito non dichiarato ai fini irpef e relative addizionali, per l'importo di
€ 239.998,92 comprensivo di sanzioni ed interessi derivante dalla ripresa a tassazione delle presunte plusvalenze conseguite dalla sopra richiamata vendita dei terreni in data 19.6.2017, cespiti acquistati nel
2008 dalla comparente in comunione legale con il coniuge TR;
la ricorrente aveva svolto difese analoghe a quelle del coniuge aggiungendo che l'avviso di accertamento impugnato era da annullare anche in ordine alla contestata mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, alla quale la comparente, priva di reddito, non era tenuta, stante la dimostrata non imponibilità della plusvalenza contestata, che quindi non andava dichiarata ai fini irpef;
-che l'Ufficio si era costituito svolgendo le stesse controdeduzioni svolte nei confronti del ricorso esperito dal coniuge TR;
-che i giudizi erano stati riuniti.
La Corte provinciale aveva, quindi, osservato quanto segue.
A) Quanto al ricorso proposto dall'Ricorrente_2, doveva evidenziarsi che l'avviso di accertamento opposto non è stato specificamente contestato quanto alla effettuata ripresa a tassazione, in base all'art.25 del TUIR, del reddito derivante da fabbricati – per omessa indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi – scaturente dal contratto di locazione n. 1816 serie 3T registrato a Castellammare di Stabia con un canone annuo di € 2.400,00 – avendo il contribuente in tal modo prestato acquiescenza sul punto.
B) Quanto alla impugnata tassazione delle plusvalenze ex art. 67 comma 1 lettera b) del TUIR (disposizione che assoggetta a tassazione, qualificandole come "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"), doglianza comune a entrambi i ricorsi, la censura andava rigettata.
Dai certificati di destinazione urbanistica in atti si doveva desumere che i terreni ceduti dagli odierni ricorrenti ricadevano in una “ZONA VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli culturali e paesaggistici, avente un indice di edificazione di 0,03 mc/mq.; inoltre nel solo certificato del 2016 era specificato che nella zona de qua “possono essere realizzati edifici religiosi di culto con annessi locali per l'esercizio del ministero”. Ciò posto, la prima questione interpretativa posta dalle difese concerneva l'ambito applicativo dell'art. 67, lett.
b), comma 1, del TUIR che prevede la tassabilità delle plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso di terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria”.
Il Collegio aveva affermato di condividere l'orientamento, largamente prevalente, della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato) incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l'originaria natura edificabile. Pertanto, la cessione di tali aree a titolo oneroso è idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma dell'art. 67 comma primo lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, dovendosi considerare che non sussiste alcun elemento interpretativo dal quale desumere che l'espressione "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria", contenuta nella norma citata, possa tradursi nella più restrittiva accezione di "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria residenziale" (Cass. n. 584/2019, n. 14763/2015, n. 5161/2014, n. 15320/2013). La giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 6172/2024), muovendo pur sempre da tale impostazione, ha sottolineato come il tenore letterale della disposizione in disamina è nel senso che -senza che sia consentita alcuna distinzione e/o specificazione- è assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare. Non rileva pertanto cosa e a qual fine si costruisca (Cass. n. 23316//2013) e siffatta interpretazione non è stata ritenuta in contrasto con i precetti costituzionali (e, in particolare, con l'art.3), rientrando nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria, e prevederne invece la tassabilità nella differente ipotesi di terreno sì agricolo, ma (sia pur con limiti) suscettibile di edificazione. Si
è, altresì, sottolineato come la sostenuta interpretazione appaia in linea con la successiva evoluzione legislativa, e, in particolare, con la legge n. 448/2001, art. 7 che prevede espressamente la tassabilità della plusvalenza "per i terreni edificabili e con destinazione agricola ..." (cfr., in senso implicitamente conforme,
Cass. n. 30729/2011 e n. 8697/2011). La Suprema Corte nel citato arresto del 2024 aveva, poi, evidenziato la non applicabilità del disposto normativo citato solo in alcune eccezionali e limitatissime ipotesi, tra cui quella dei terreni soggetti a regime di fascia di rispetto stradale e ferroviario (cfr. Cass. n. 8897/2021) e con riguardo a quei casi di edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene e, quindi, riservata alla pubblica amministrazione, in quanto in tal caso l'area è effettivamente da considerarsi non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze. Si trattava di ipotesi diverse dal caso di specie non potendo di certo equipararsi l'espressamente consentita costruzione di edifici di culto ad un'utilizzazione pubblica del bene, facoltà peraltro - è bene evidenziare - neanche indicata come unica possibilità edificatoria consentita dallo strumento urbanistico vigente nel Comune, senza trascurare il fatto che si tratta di pur sempre “zona verde standard” e non già di “zona verde pubblico”. Conseguiva, quindi, la tassabilità delle plusvalenze contestate con gli avvisi di accertamento impugnati, ai sensi dell'art. 67 del TUIR comma 1 lettera b) che, inoltre, riguardo alle cessioni a titolo oneroso dei terreni, non prevede il limite temporale dei cinque anni invocato dalla difesa dei ricorrenti: invero la disposizione distingue le plusvalenze realizzate dalla cessione di “immobili” (per le quali vige il predetto discrimine temporale) da quelle dei “terreni” in relazione alle quali è prevista la rilevanza “in ogni caso” come “redditi diversi” (quindi anche se effettuate, come per l'appunto quella di specie, dopo i cinque anni dall'acquisto).
Ne derivava, altresì, la correttezza del disconoscimento delle detrazioni di imposta “per coniuge a carico” operate dall'Ricorrente_2 e della relativa ripresa a tassazione, quale logico corollario della circostanza che parte dei contratti di cessione a titolo oneroso dei terreni sopra richiamati è anche la moglie dell'Ricorrente_2, parimenti ricorrente, titolare per l'annualità 2017 di un reddito superiore a quello previsto ex lege per essere ritenuta fiscalmente a carico del proprio coniuge e tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(per la cui omissione era stata parimenti legittimamente sanzionata).
Era stato, ancora, rilevato che, in linea generale e astratta, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del ricorrente Ricorrente_2, costituiscono “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, anche le plusvalenze realizzate dalla cessioni di terreni precedentemente acquistati per donazione, non contenendo la norma alcuna limitazione in tal senso, ferma restando naturalmente la necessità di calcolare la plusvalenza tenendo conto del valore di carico indicato nell'atto di donazione, evidentemente da sottrarre a quello di vendita, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art. 68 del DPR n. 917/1986.
C) Quanto alla seconda censura sollevata nei ricorsi, il Collegio aveva premesso in punto di fatto che la vendita dei terreni effettuata dai coniugi odierni ricorrenti con atto pubblico del 19.6.2017, da cui sarebbe scaturita la plusvalenza contestata, aveva riguardato tre distinte particelle: 1) la particella n.744, di proprietà dei coniugi TR - Ricorrente_1, acquistata dagli stessi tramite atto notarile di acquisto del 5/06/2008, per l'importo di € 20.001,00; 2) la particella n.745, di proprietà dei coniugi TR - Ricorrente_1, acquistata dagli stessi tramite atto notarile di acquisto del 20/11/2008, per l'importo di € 15.000,00; 3) la particella n.746, di proprietà unicamente dell'Ricorrente_2, acquistata tramite atto notarile di donazione del 27/05/1988, con
“valore di carico” di L.
3.600.000. Occorre, altresì, rilevare che dall'atto pubblico di vendita del 19.6.2017 si evince che il corrispettivo di vendita di quest'ultima particella, di proprietà esclusiva dell'Ricorrente_2, è ammontato ad € 170.000,00, mentre quello delle altre due particelle, in comproprietà al 50% dei coniugi venditori, era stato di € 330.000,00. Ne conseguiva l'effettiva sussistenza di evidenti errori - di imputazione e di calcolo- delle plusvalenze tassabili contenuti nei due avvisi di accertamento opposti così come lamentato sotto vari profili nei ricorsi in disamina, senza che tuttavia gli stessi abbiano inficiato la motivazione degli avvisi stessi in quanto chiaramente indicanti i presupposti di fatto e di diritto delle riprese a tassazione effettuate. In primo luogo, andava rilevato che la plusvalenza per la vendita della particella 746 andava imputata al solo Ricorrente_2, proprietario esclusivo della medesima, con il conseguente annullamento sul punto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della UT nella parte in cui era stato illegittimamente addebitato il 50% della plusvalenza realizzata, pari complessivamente ad € 165.971,03
(quale differenza tra il corrispettivo dal predetto ricevuto di € 170.000,00 ed il valore di carico della donazione in suo favore del 27.5.88 (3.600.000 lire) rivalutato secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al giugno 2017 (art. 68 del TUIR) per un importo di € 4.028,97 (valore quest'ultimo correttamente indicato nell'avviso di accertamento emesso a carico dell'Ricorrente_2). Tuttavia, all'TR poteva essere addebitato solo il 50% della plusvalenza di cui sopra (su cui vanno calcolati gli importi dovuti come per legge per Irpef, addizionali, interessi e sanzioni) in quanto in tale ridotta misura era avvenuta la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso impugnato. D'altro canto, se è vero, secondo indirizzo incontrastato di legittimità, che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito" e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, sicché "solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso" (Cass. n. 13294/2016; Cass.
n. 24611/2014; Cass. n. 11935/2012), tuttavia, il giudice deve procedere a siffatta rideterminazione pur sempre entro i limiti posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13294/ 2016, Cass. n. 25317/2014, Cass. n. 21751/2011), comportando la connotazione di tale giudizio come "impugnazione" il vincolo del giudice ai motivi di censura dell'atto impugnato fatti valere dalle parti. Il riferimento al "merito", che connota tale tipo di impugnazione, non può essere inteso, dunque, nel senso di una sostituzione piena del giudice tributario all'amministrazione, con potere di diretta riforma degli atti impugnati, ma solo come necessaria indagine sul rapporto tributario, limitata, però, al riscontro della consistenza della pretesa erariale, nei limiti delle censure mosse dalla parte all'atto impugnato (cfr. Cass. n. 21751/2011). Ne conseguiva -con riferimento al caso di specie-, che pur potendosi procedere ad una valutazione sostitutiva sulla pretesa tributaria, non si poteva rettificare la plusvalenza ripresa a tassazione a carico dell'Ricorrente_2 per la vendita della particella n. 746 in misura superiore a quanto determinato con l'avviso di accertamento impugnato. Un altro evidente errore, questa volta solo di calcolo, era contenuto in entrambi gli avvisi di accertamento opposti in quanto la plusvalenza realizzata (questa volta al 50%) dai coniugi comproprietari Ricorrente_2-Ricorrente_1 per la vendita delle particelle n. 744 e 745, rispettivamente acquistate dai medesimi il 5.6.2008 ed il 20.11.2008 per il corrispettivo di
€ 20.001,00 la prima e di € 15.000,00 la seconda, è pari alla differenza tra il corrispettivo complessivamente percepito dai medesimi per la vendita de qua – pari ad € 330.000,00 – ed il valore di acquisto delle due particelle pari a complessivi € 38.586,10 rivalutati al giugno 2017 (€ 22.041,10 + € 16.545,00) e non già a soli € 22.041,10 come erroneamente riportato negli avvisi di accertamento opposti. Ne conseguiva l'annullamento anche in parte qua degli avvisi opposti e la rideterminazione delle pretese tributarie de quibus sulla scorta di una plusvalenza imponibile.
D) Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza avevano proposto impugnazione i coniugi Ricorrente_2-Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza per l'assoluta insussistenza dei presupposti impositivi della plusvalenza accertata su entrambi i coniugi per erronea (ri)qualificazione dei terreni ceduti come “edificabili”; violazione e falsa applicazione degli artt. 17, L. n. 765/1967 e 3, DM 02.04.1968 in comb. disp. con l'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR;
2) illegittimità della sentenza sulla mancanza di motivazione, anche rafforzata, degli atti impugnati;
violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000, 41 bis e 42 del DPR n.600/1973; 3) nullità/ illegittimità della sentenza sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa;
applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 introdotto dall'art. 6, L. n. 130/2022; in subordine, 4) illegittimità ed erroneità della sentenza, anche nel merito, per aver rilevato solo “taluni errori di calcolo” e di imputazione della plusvalenza accertata in capo ai coniugi;
violazione e falsa applicazione degli artt. 67, coma 1, lett b) e 68, commi 1 e 2, del TUIR;
5) illegittimità della sentenza per non aver esplicitamente ricondotto la pretesa tributaria alla corretta misura applicabile ex lege, ovvero alla tassazione separata ex comb. disposto dell'art. 67, comma 1, lett. b, del TUIR e gli artt. 17, comma 1, lett. g-bis) e 21 del TUIR. Aveva concluso per l'annullamento degli atti impugnati;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario e condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
Con ordinanza n1418/2025, depositata il 25-6-2025 (udienza 24-6-2025) la Corte aveva sospeso la sentenza di primo grado.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa rinvio, in quanto pienamente condivise dalla Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte all'esame della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) Il motivo di gravame sub 1) che ripete il motivo sub 1) del ricorso introduttivo (Violazione e falsa applicazione dell'art.67, comma 1, lettera b, del DPR n.917/1986, e dell'art.41 bis del DPR n.600/1973: plusvalenza non imponibile ai fini Irpef per mancanza dei presupposti, erroneamente calcolata sulla vendita terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria) è privo di fondamento. In ordine all'interpretazione dell'art.67 comma 1, lettera b, del DPR n.917/1986, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte -richiamata sia dalla sentenza appellata, sia dall'appellante- ha affermato che in caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del
1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'"utilizzazione edificatoria" meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l'edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, né l'inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta
(Sez. 5 , Ordinanza n. 6172 del 07/03/2024; rv. 670718 - 01).
In motivazione aveva chiarito che il D.P.R. n. 917 del 1986, art.67, comma 1, lett. B), assoggetta a tassazione, qualificandole come "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
Il tenore letterale di detta disposizione è dunque nel senso che, senza che sia consentita alcuna distinzione e/o specificazione, è assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente (nei termini indicati) consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare. Non rileva pertanto cosa e a qual fine si costruisca, né in particolare che la prevista
"utilizzazione edificatoria" sia meramente strumentale alla sua destinazione agricola, con conseguente possibilità di costruire, ma con le relative restrizioni (in tal senso v. anche Cass. 15/10/2013, n. 23316).
Aveva invece ribadita la non applicabilità del disposto citato per i terreni soggetti a regime di fascia di rispetto stradale e ferroviario (cfr. Cass. 8897/2021), ma nello stesso tempo anche altre tipologie di “fasce di rispetto”, ove si riscontra sia quella stradale che quella di m. 300 dal mare (Cass. 16470/2021; Cass. 3243/2019).
Ancora occorreva invece verificare l'esatto regime edificatorio nell'ipotesi di terreni vincolati, ad esempio qualora un terreno ceduto sia compreso in area che, in base allo strumento urbanistico vigente al momento della cessione, ricade in una superficie destinata a verde pubblico, nel qual caso infatti andrà esaminato se effettivamente sia consentita esclusivamente o meno l'edificazione di strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, in quanto riservata alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che solo nel primo caso “l'area è effettivamente da considerare non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze” (Cass. 17880/2021).
Già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20950 del 16/10/2015 (Rv. 636895 - 01) aveva precisato che In tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione;
in applicazione di tale principio, la
S.C. aveva riconosciuto vocazione edificatoria, pur limitata, ad un terreno ricadente in zona F, in quanto le norme tecniche di attuazione del piano regolatore consentivano l'affidamento della realizzazione di attrezzature ed impianti d'interesse generale a soggetti terzi, anche privati, mediante la stipula di apposita convenzione.
In senso conforme, Sez. 5, Ordinanza n. 27604 del 30/10/2018 (Rv. 651075 - 01) aveva affermato che in tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità da redditi diversi delle plusvalenze immobiliari, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.; in applicazione del principio, aveva annullato la decisione impugnata ritenendo imponibile la plusvalenza, in quanto il terreno, pur inserito, secondo lo strumento urbanistico vigente, in una zona vincolata a fini pubblicistici, al momento della cessione faceva parte di un progetto che, in base al nuovo regolamento urbanistico del Comune, prevedeva la realizzazione di un complesso sportivo e di una multisala, con funzioni commerciali, espositive e culturali.
In buona sostanza può certamente affermarsi che -contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti (appellanti in questa sede) la possibilità di realizzazione da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova di un luogo di culto e di edifici annessi, costituisce attività edificatoria ai sensi dell'art.67 co.1 TUIR.
La condizione risolutiva posta nel preliminare riguardante il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione degli immobili cui miravano gli acquirenti e l'eccezione aumento di valore dei beni (quasi il 1000% per le particelle 744 e 745) confermano, il carattere assolutamente speculativo dell'operazione commerciale.
Quanto poi alla destinazione dell'area a “zona verde standard” è corretta l'affermazione della Corte di primo grado secondo cui tale destinazione va distinta da quella a “verde pubblico”. La differenza principale tra una zona verde standard e una zona verde pubblico risiede nella loro destinazione e utilizzo. La zona verde standard è generalmente destinata a spazi verdi che non sono necessari per la funzione pubblicistica, mentre la zona verde pubblico è progettata per soddisfare le esigenze di spazio pubblico e sociale. La destinazione a verde pubblico è considerata un vincolo conformativo, il che significa che il proprietario non può utilizzare l'area senza il consenso del Comune. Inoltre, la zona verde pubblico è soggetta a prescrizioni di localizzazione, che stabiliscono gli spazi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche.
B) Il secondo (e ultimo) motivo del ricorso introduttivo era così rubricato “Violazione del combinato disposto dall'art.67, e 68 del DPR n.917/1986, dagli artt. 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, e dagli artt.7 e 10 della legge n.212/2000: errori ed omissioni di calcolo. Erroneo calcolo della base imponibile che include particella n. 746 non ceduta al ricorrente a titolo oneroso”.
Il motivo era poi esplicitato evidenziando che nella quantificazione della presunta plusvalenza, l'Ufficio aveva commesso evidenti errori di impostazione e di calcolo, che rendevano l'avviso di accertamento impugnato del tutto infondato, illegittimo e privo di motivazione, e per tale motivo da annullare integralmente.
L'argomentazione era stata così svolta. “… dalla lettura dell'atto impugnato, è evidente l'errore commesso dall'Ufficio nell'impostazione dei calcoli della presunta plusvalenza, e gli errori e le omissioni commessi nella loro elaborazione. Difatti, dalla lettura delle pagg.3 e 4 dell'avviso di accertamento, si evince che l'Ufficio calcola la plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni, rapportandola unicamente ai n.2 atti di acquisto effettuati nell'anno 2008, senza tenere in considerazione, invece, il fatto che il terreno di cui alla particella n.746 era entrato nella disponibilità del ricorrente, con atto di donazione del 27/05/1988, e dunque, in tale caso, mancando la cessione inziale del terreno a titolo oneroso, non sono affatto configurabili gli ulteriori requisiti per configurare la plusvalenza ai sensi dell'art. 67 TUIR, e la fattispecie, non risultando imponibile, andava esclusa dal calcolo della base imponibile effettuato dall'Ufficio. Da ciò l'evidente omissione, nel calcolo della plusvalenza, del valore di carico indicato nell'atto di donazione dell'anno 1988, evidentemente da sottrarre a quello di vendita. Prezzo di acquisto, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art.68 del DPR n.917/1986 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.6/E/2006. Da evidenziare, inoltre, che nella redazione dell'avviso di accertamento l'Ufficio commette evidenti errori anche in ordine alla rivalutazione del prezzo di acquisto indicato negli atti di compravendita dell'anno 2008. L'evidenza dell'errore risalta subito, se si considera che a fronte di un prezzo di acquisto di euro 15.000,00 (indicato anche nell'atto impugnato a pag.3 – primo riquadro – primo acquisto), il prezzo di acquisto rivalutato risulta quantificato invece, addirittura per un importo inferiore, in euro 4.028,97 (si veda il prospetto di calcolo – prima vendita - riportato a pag.10 dell'atto impugnato). Anche in ordine alla rivalutazione del secondo prezzo di acquisto – da euro 20.000,00 ad euro 22.041,00, risulta evidente l'errore di calcolo effettuato, se si considera che, nel caso di specie, la corretta rivalutazione da calcolare per un arco temporale di n.9 anni risulta ben superiore a quella applicata dall'Ufficio. Sono evidenti, quindi, sia la confusione che l'Ufficio ha fatto nel calcolare la presunta plusvalenza accertata, non tenendo conto di tutti gli atti di provenienza dei terreni venduti e dei corretti prezzi di acquisto, sia gli errori effettuati nel calcolo del costo rivalutato, effettuato, peraltro, sulla base di parametri annuali non riportati nell'avviso di accertamento”.
Il motivo di gravame sub 2), rubricato “Illegittimità della sentenza sulla mancanza di motivazione, anche rafforzata, degli atti impugnati;
violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000, 41- bis e 42 del DPR n.600/1973”, aveva a oggetto, tra l'altro, la presunta illegittimità della modalità dell'accertamento “parziale” ex art. 41-bis
DPR 600/73 che era “fonte giuridica” inapplicabile nel caso concreto, perché l'Ufficio avrebbe dovuto provvedere, al più, alla liquidazione della presunta IRPEF dovuta sulla plusvalenza accertata con applicazione del regime della tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett.g-bis e 21 del TUIR), notificando un avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/73 nei termini di decadenza (3 anni dalla presentazione della dichiarazione ex art. 25 del DPR n. 602/1973), ex art. 1, comma 412, L. 311/2004 e senza irrogare sanzioni.
In ordine a questa parte il motivo è sicuramente inammissibile, siccome assolutamente nuovo rispetto al contenuto del ricorso introduttivo, nel quale -come si è detto, riportando integralmente la doglianza- nulla si era lamentato circa la modalità di accertamento.
Per la parte in cui aveva lamentato il difetto assoluto di motivazione scaturente dagli errori di calcolo commessi
-doglianza oggetto anche nel ricorso di primo grado- correttamente la Corte di primo grado aveva richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'"an" o di una condanna generica (in tali esatti termini, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n.
13294 del 28/06/2016; Rv. 640171 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020; Rv. 658860 - 01).
Quindi, è obbligo del giudice tributario -una volta accertata la debenza dell'imposta- determinarne l'esatto ammontare, correggendo eventuali errori nei quali sia incorso l'Ufficio.
Nel caso di specie, la Corte provinciale aveva provveduto alla correzione riconoscendo che la particella 746 era intestatala al solo Ricorrente_2, correttamente senza modificare, quanto alla sua posizione, l'avviso di accertamento nella parte in cui gli aveva attribuito solo metà della plusvalenza e considerando nel calcolo il valore iniziale rivalutato di entrambi i terreni.
C) Il motivo sub 3) è francamente incomprensibile. Si era chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di prova, senza considerare che nel caso di specie il fatto storico era incontroverso e che la materia del contendere riguardava l'interpretazione dell'art.67 TUIR in rapporto al caso concreto.
D) Il motivo sub 4) rubricato “Illegittimità ed erroneità della sentenza, anche nel merito, per aver rilevato solo
“taluni errori di calcolo” e di imputazione della plusvalenza accertata in capo ai coniugi - Violazione e falsa applicazione degli artt.67, coma 1, lett b) e 68, commi 1 e 2, del TUIR.”, è infondato.
Il motivo si articola nella contestazione del calcolo della plusvalenza del terreno particella n.746, proveniente da donazione.
In materia l'art.68 co.2 ultimo periodo TUIR stabilisce che “Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione”.
Nel caso di specie il prezzo indicato nell'atto di donazione era di L.3.600.000 (€ 1.859,24), rivalutato in
€ 4.028,97; non risultava documentato il pagamento di alcuna imposta, né costi ulteriori sostenuti. Non si comprende quindi quale fosse l'errore da correggere.
Anche per le altre due particelle (744 e 745) erano stati sottratti i costi di acquisto rivalutati (€ 22.041,00 contro € 20.000,00 per la 744 e € 16.545,00 contro € 15.000,00 per la 745). L'appellante, tra l'altro, aveva sbagliato nell'indicare il prezzo di acquisto della particella 744 in € 22.000, facendone derivare erroneamente una rivalutazione di soli € 41,00, errore che inficiava l'intera argomentazione.
Il motivo sub 5) con il quale si chiedeva di applicare la c.d tassazione separata è inammissibile in quanto non era stato oggetto del ricorso di primo grado. Senza considerare che il regime più favorevole era comunque inapplicabile al caso di specie per le ragioni indicate dall'Ufficio appellante in sede di controdeduzioni e non contestate dall'appellato nelle memorie di replica.
La mancata risposta all'atto di autotutela obbligatoria proposta nelle more della presentazione del gravame
è vicenda estranea al presente giudizio e potrà essere impugnata nei modi di legge ove ne ricorrano i presupposti.
Il motivo sub 6) concernente il regolamento delle spese è incomprensibile. Se si riferisce al giudizio di primo grado esso è infondato, essendo stato quello applicato il risultato più favorevole possibile (integrale compensazione per la limitatamente parziale soccombenza); se si riferisce al giudizio di appello, ovviamente, dipende dall'esito del giudizio.
Nel caso di specie, nonostante il rigetto integrale del gravame, tenuto conto della novità e la complessità delle questioni di ritto esaminate appare giustificata la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RB LF, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3667/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14037/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503625 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503615 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6134/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14037/2024, depositata il 15-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti da Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-che Ricorrente_2 aveva impugnato l'avviso di accertamento n.TF501P503615/2023, notificato in data 19/12/2023, per l'anno d'imposta 2017, di un presunto maggior reddito non dichiarato ai fini Irpef e relative addizionali, per un importo di € 228.622,47, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- che ricorrente aveva eccepito: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.67, comma 1, lettera b, del DPR
n.917/1986, e dell'art. 41 bis del DPR n.600/1973 in quanto la plusvalenza realizzata con atto notarile di vendita dei terreni in data 19/06/2017 non era imponibile ai fini Irpef per mancanza dei presupposti, non essendo i predetti fondi “suscettibili di utilizzazione edificatoria” secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
che dalla lettura dell'atto impugnato, emergeva che l'Ufficio aveva evidenziato che, al momento dell'acquisto (atti di acquisto del 2008), i terreni erano “non edificabili” e, tuttavia, senza alcuna fondata motivazione, li aveva considerati come “edificabili” al momento della vendita pur non essendo nelle more cambiato alcunché in ordine alla qualificazione urbanistica, né verificato alcun incremento di valore ai fini fiscali, avendo i predetti cespiti sempre conservato le medesime caratteristiche ed i medesimi vincoli evidenziati nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 20/05/2008, nel quale era chiarito che, ai sensi del vigente P.R.G., i terreni in questione ricadevano in una “ZONA VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli culturali e paesaggistici, nella quale vigeva il divieto di edificazione a scopo residenziale, ed avente un indice di edificazione di 0,03 mc/mq.; che nel richiamato certificato, infatti, si leggeva: “detta area è sottoposta alla disciplina di cui all'art.2 legge 1187/68, … come sostituito dall'art.9 del DPR n.380 del
06/06/2001 ...”, secondo cui, “Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: … b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro”; che anche nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 10/11/2016 alla acquirente “Associazione_1 ” (intenzionata all'acquisto dei terreni), il Comune di Boscoreale aveva attestato il permanere di tutti i vincoli sopra menzionati, ribadendo che, ai sensi del vigente P.R.G., i terreni in questione ricadevano in una “ZONA
VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli paesaggistici, nella quale vigeva il divieto di edificazione a scopo residenziale, e con un indice di edificazione di 0,03 mc/mq, con la sola possibilità di realizzare edifici “religiosi di culto con annessi locali per esercizio del ministero”; che tali edifici rientravano tra quelli destinati a servizi di pubblica utilità, non in grado di determinare plusvalenze ai sensi dell'art.67 TUIR secondo la giurisprudenza;
che nello stesso documento, il Comune di Boscoreale aveva ribadito che “il territorio comunale rientra nella zona rossa ad alto rischio della edificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana del dipartimento della protezione civile, in cui vige il divieto dell'incremento dell'edificazione a scopo residenziale”; che in casi analoghi la Cassazione (Cass. n. 3414/2001) aveva evidenziato l'esclusione dell'applicabilità “del criterio automatico di valutazione" per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria". Tale disposizione si riferiva alle aree che in base ai piani urbanistici sono destinate a fini residenziali, e non poteva essere interpretata estensivamente fino a comprendervi i terreni aventi, come nel caso di specie, una destinazione diversa, nel caso di specie rurale, con una ridotta possibilità di edificazione
(indice fondiario 0,30 mc / mq per le pertinenze e 0,03 per le abitazioni) di fabbricati esclusivamente di tipo rurale”; che con la sentenza n.25522/2011, la S.C. aveva ribadito che: “giova, invero, dar seguito alla prevalente giurisprudenza di questa sezione (v. Cass. 11433/10, 19713/09, 25672/08, 19668/08) - che, in sintonia con quella della prima sezione sulla, per certi versi speculare, questione della determinazione dell'indennità di espropriazione (v. Cass. 404/2010, 17995/09, 24585/06, 2812/06, 5106/04) - tende a consolidarsi nel senso che, a fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria"; che i terreni oggetto dell'atto di compravendita erano destinati (sulla base del piano regolatore comunale) unicamente ad accogliere strutture religiose, e quindi non costituivano area
“suscettibile destinazione edificatoria”, essendo irrilevante la presenza di un limitato indice di edificabilità, in quanto rispondente a finalità meramente pertinenziali ed accessorie a tale destinazione;
che la presenza di un vincolo di destinazione su una zona destinata ad attività religiosa, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), precludeva, pertanto, tutte quelle forme di trasformazione speculativa del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
che, pertanto, il comparente non aveva potuto esercitare alcun intento speculativo non potendo in alcun modo effettuare libere trattative con privati ai quali proporre terreni edificabili a scopo residenziale, ma aveva ceduto i terreni alla “Associazione_1”, alla quale era stato rilasciato, da parte del Comune di Boscoreale, il permesso a costruire n.6 del 10/05/2017 (richiamato nell'atto impugnato), nel quale erano chiaramente e specificatamente evidenziati i vincoli culturali e paesaggistici, e la specifica destinazione non residenziale dell'area in questione, in quanto su di essa
“possono essere realizzati edifici religiosi di culto con annessi locali per l'esercizio del ministero”; che la
“Associazione_1” era riconosciuta dalla Repubblica Italiana italiano come confessione religiosa ai sensi dell'art. 2 L. n. 1159/1929 e dell'art. 10 R.D. n. 289/1930, e come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783 e che tra la Repubblica Italiana e la Associazione_1 era stata stipulata un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
che, nel caso di specie, dal momento che i terreni, oggetto di compravendita, avevano una destinazione “VERDE STANDARD”, nella quale l'edificazione era consentita, così come specificato nel relativo certificato rilasciato dal Comune, solo per l'adeguamento degli standard urbanistici per interesse pubblico, e non per edilizia privata a scopo speculativo, gli stessi terreni non ricadevano nella categoria dei “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria” contemplata dall'art. 67, comma
1, del DPR n.917/1986; che, inoltre, tale mancanza di presupposti era ancor più evidente in relazione ad un altro rilevante elemento sancito espressamente da tale ultima norma in quanto, nel caso di specie, trattandosi di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, la vendita contestata avrebbe potuto produrre una plusvalenza tassabile in capo al venditore, solo qualora i terreni in oggetto fossero stati acquisiti da meno di cinque anni;
laddove, come si evinceva dai relativi atti di acquisto nel caso di specie, invece, i terreni oggetto di compravendita erano stati acquisiti nell'anno 1988 (quello identificato dalla particella n.746), e nel 2008 (particelle 744 e 745) ragion per cui era ampiamente spirato il termine dei cinque anni, oltre il quale la plusvalenza non andava dichiarata, né tassata, senza trascurare la circostanza che il terreno identificato alla particella n.746 era pervenuto nella titolarità del ricorrente con atto di donazione, e quindi, in ogni caso, non suscettibile di produrre alcuna plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b del TUIR;
che l'avviso di accertamento impugnato era da annullare integralmente, anche in ordine al disconoscimento della detrazione per coniuge a carico, originata dal fatto che l'Ufficio aveva attribuito per il 50% tale plusvalenza illegittimamente accertata, anche al coniuge, che aveva anch'essa impugnato il relativo avviso di accertamento, a lei notificato, per le medesime motivazione di diritto, di cui al presente ricorso;
2) in subordine, la violazione del combinato disposto dall'art.67 e 68 del
DPR n.917/1986, dagli artt. 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, e dagli artt.7 e 10 della legge n.212/2000: per l'erroneo calcolo della base imponibile che aveva incluso la particella n.746 non ceduta al comparente a titolo oneroso;
che l'Ufficio aveva calcolato la plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni (costituiti da tre particelle: la 744, 745 e 746), rapportandola unicamente ai n. 2 atti di acquisto effettuati nell'anno 2008, senza tenere in considerazione, invece, il fatto che il terreno di cui alla particella n.746 era entrato nella disponibilità del ricorrente, con atto di donazione del 27/05/1988, e dunque, in tale caso, mancando la cessione iniziale del terreno a titolo oneroso, non erano affatto configurabili gli ulteriori requisiti per configurare la plusvalenza ai sensi dell'art.67 TUIR, e la fattispecie, non risultando imponibile, andava esclusa dal calcolo della base imponibile effettuato dall'Ufficio; che da ciò l'evidente omissione, nel calcolo della plusvalenza, del valore di carico indicato nell'atto di donazione dell'anno 1988, evidentemente da sottrarre a quello di vendita, prezzo di acquisto, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art.68 del DPR n.917/1986 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare n.6/E/2006; che andavano, inoltre, evidenziati gli evidenti errori commessi dall'Ufficio anche in ordine alla rivalutazione del prezzo di acquisto indicato negli atti di compravendita dell'anno 2008; che l'evidenza dell'errore risaltava subito, se si considerava che a fronte di un prezzo di acquisto di € 15.000,00
(indicato anche nell'atto impugnato a pag.3 – primo riquadro – primo acquisto), il prezzo di acquisto rivalutato risultava quantificato invece, addirittura per un importo inferiore, in euro 4.028,97 (si veda il prospetto di calcolo – prima vendita - riportato a pag.10 dell'atto impugnato); che anche in ordine alla rivalutazione del secondo prezzo di acquisto – da € 20.000,00 a € 22.041,00, risultava evidente l'errore di calcolo effettuato, se si considerava che, nel caso di specie, la corretta rivalutazione da calcolare per un arco temporale di n.9 anni risultava ben superiore a quella applicata dall'Ufficio; che il calcolo del costo rivalutato, era stato effettuato, peraltro, sulla base di parametri annuali non riportati nell'avviso di accertamento, il che rendeva l'atto impugnato del tutto, privo di motivazione ed illegittimo, oltre che infondato, e pertanto da annullare;
tanto esposto, il ricorrente aveva concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, vinte le spese con distrazione;
-che si era costituita l'Agenzia delle Entrate impugnando il ricorso e chiedendone in via preliminare la riunione a quello n.3227/2024 instaurato dalla coniuge dell'istante cui era stato notificato analogo avviso di accertamento per la ripresa a tassazione al 50% delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione onerosa dei terreni de quibus;
l'Ufficio aveva osservato che sebbene l'area fosse qualificata come VERDE STANDARD, la realtà dei fatti era che i fondi erano stati acquistato da un soggetto (Associazione_1
) che aveva potuto dar seguito alla edificabilità dei terreni - inserendosi in quel segmento, ancorché ristretto, di soggetti idonei a dar corso all'utilizzazione edificatoria in ogni caso riconosciuta dagli strumenti urbanistici - il che li aveva resi certamente più “appetibili” e quindi aveva determinato la pattuizione di quel determinato prezzo della compravendita a cui la congrega era stata disposta effettivamente ad acquistare;
che, inoltre, l'edificabilità dei terreni era talmente rilevante per l'acquirente che nel contratto preliminare reg. il 09.10.2015 il rilascio del relativo permesso di costruire da parte del comune di Boscotrecase era assurto a condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso, con la conseguenza che in caso di inedificabilità del terreno - per mancato rilascio del provvedimento autorizzativo - lo stesso sarebbe stato risolto;
che negli atti di compravendita del 2017 le parti avevano dichiarato che gli immobili oggetto di vendita venivano trasferiti con tutte le capacità edificatorie previste dal permesso a costruire n.
6 rilasciato dal comune di Boscoreale in data 10.5.2017 relativo alla realizzazione di un edificio di culto
(circostanza riportata anche nella nota di trascrizione: v. iscrizione ipotecaria allegata); che secondo la S.
C. (Cass. n.14763/2015) la specifica destinazione dell'area e la sua inclusione del Piano Regolatore Generale come “zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico” incideva senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, ma non escludeva il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l'appartenenza alla predetta categoria in base all'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992; che, inoltre, sulla scorta dell'onnicomprensività della disposizione legislativa in disamina era evidente l'imponibilità della plusvalenza derivante da cessione di terreni acquistati a qualunque titolo, ivi compresi – dunque - quelli acquisiti per donazione ragion per cui legittimamente era stato incluso nel calcolo della base imponibile anche il valore della cessione della particella (la n. 746) oggetto di donazione in favore dell'Ricorrente_2;
-che l'Ufficio aveva depositato memoria integrativa con la quale aveva evidenziato che con l'avviso di accertamento impugnato – relativo all'anno di imposta 2017 erano stati ripresi a tassazione non solo, in base all'art. 67 TUIR, i maggiori redditi derivanti dalla plusvalenza generata dalla compravendita dei terreni – oggetto del contendere (e in merito alla cui legittimità si rinviava alle controdeduzioni già in atti), ma anche, in base all'art. 25 TUIR, quelli derivanti da fabbricati – per omessa indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi – scaturenti dal contratto di locazione n. 1816 serie 3T registrato a Castellammare di Stabia con un canone annuo di euro 2.400,00 (assoggettato a tassazione ordinaria), punto su cui la controparte non aveva preso posizione, assumendo un comportamento acquiescente rispetto a detta parte della pretesa erariale, pur avendo l'istante richiesto genericamente l'integrale annullamento dell'atto impugnato;
quanto alla questione relativa al disconoscimento delle detrazioni di imposta “per coniuge a carico” evidenziava la legittimità di tale ripresa a tassazione, quale logico corollario della circostanza che parte dei contratti di cessione a titolo oneroso dei terreni sopra richiamati era anche la moglie dell'odierno ricorrente che, dunque, risultava titolare per l'a.i. 2017 di un reddito superiore a quello previsto ex lege per essere ritenuta fiscalmente a carico del proprio coniuge;
- che con distinto ricorso Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF501P503625/2023 notificato in data 21/12/2023, con il quale l'Ufficio aveva accertato, per l'anno d'imposta
2017, un presunto maggior reddito non dichiarato ai fini irpef e relative addizionali, per l'importo di
€ 239.998,92 comprensivo di sanzioni ed interessi derivante dalla ripresa a tassazione delle presunte plusvalenze conseguite dalla sopra richiamata vendita dei terreni in data 19.6.2017, cespiti acquistati nel
2008 dalla comparente in comunione legale con il coniuge TR;
la ricorrente aveva svolto difese analoghe a quelle del coniuge aggiungendo che l'avviso di accertamento impugnato era da annullare anche in ordine alla contestata mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, alla quale la comparente, priva di reddito, non era tenuta, stante la dimostrata non imponibilità della plusvalenza contestata, che quindi non andava dichiarata ai fini irpef;
-che l'Ufficio si era costituito svolgendo le stesse controdeduzioni svolte nei confronti del ricorso esperito dal coniuge TR;
-che i giudizi erano stati riuniti.
La Corte provinciale aveva, quindi, osservato quanto segue.
A) Quanto al ricorso proposto dall'Ricorrente_2, doveva evidenziarsi che l'avviso di accertamento opposto non è stato specificamente contestato quanto alla effettuata ripresa a tassazione, in base all'art.25 del TUIR, del reddito derivante da fabbricati – per omessa indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi – scaturente dal contratto di locazione n. 1816 serie 3T registrato a Castellammare di Stabia con un canone annuo di € 2.400,00 – avendo il contribuente in tal modo prestato acquiescenza sul punto.
B) Quanto alla impugnata tassazione delle plusvalenze ex art. 67 comma 1 lettera b) del TUIR (disposizione che assoggetta a tassazione, qualificandole come "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"), doglianza comune a entrambi i ricorsi, la censura andava rigettata.
Dai certificati di destinazione urbanistica in atti si doveva desumere che i terreni ceduti dagli odierni ricorrenti ricadevano in una “ZONA VERDE STANDARD”, sottoposta a vincoli culturali e paesaggistici, avente un indice di edificazione di 0,03 mc/mq.; inoltre nel solo certificato del 2016 era specificato che nella zona de qua “possono essere realizzati edifici religiosi di culto con annessi locali per l'esercizio del ministero”. Ciò posto, la prima questione interpretativa posta dalle difese concerneva l'ambito applicativo dell'art. 67, lett.
b), comma 1, del TUIR che prevede la tassabilità delle plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso di terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria”.
Il Collegio aveva affermato di condividere l'orientamento, largamente prevalente, della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato) incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l'originaria natura edificabile. Pertanto, la cessione di tali aree a titolo oneroso è idonea a determinare l'insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma dell'art. 67 comma primo lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, dovendosi considerare che non sussiste alcun elemento interpretativo dal quale desumere che l'espressione "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria", contenuta nella norma citata, possa tradursi nella più restrittiva accezione di "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria residenziale" (Cass. n. 584/2019, n. 14763/2015, n. 5161/2014, n. 15320/2013). La giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 6172/2024), muovendo pur sempre da tale impostazione, ha sottolineato come il tenore letterale della disposizione in disamina è nel senso che -senza che sia consentita alcuna distinzione e/o specificazione- è assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare. Non rileva pertanto cosa e a qual fine si costruisca (Cass. n. 23316//2013) e siffatta interpretazione non è stata ritenuta in contrasto con i precetti costituzionali (e, in particolare, con l'art.3), rientrando nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria, e prevederne invece la tassabilità nella differente ipotesi di terreno sì agricolo, ma (sia pur con limiti) suscettibile di edificazione. Si
è, altresì, sottolineato come la sostenuta interpretazione appaia in linea con la successiva evoluzione legislativa, e, in particolare, con la legge n. 448/2001, art. 7 che prevede espressamente la tassabilità della plusvalenza "per i terreni edificabili e con destinazione agricola ..." (cfr., in senso implicitamente conforme,
Cass. n. 30729/2011 e n. 8697/2011). La Suprema Corte nel citato arresto del 2024 aveva, poi, evidenziato la non applicabilità del disposto normativo citato solo in alcune eccezionali e limitatissime ipotesi, tra cui quella dei terreni soggetti a regime di fascia di rispetto stradale e ferroviario (cfr. Cass. n. 8897/2021) e con riguardo a quei casi di edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene e, quindi, riservata alla pubblica amministrazione, in quanto in tal caso l'area è effettivamente da considerarsi non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze. Si trattava di ipotesi diverse dal caso di specie non potendo di certo equipararsi l'espressamente consentita costruzione di edifici di culto ad un'utilizzazione pubblica del bene, facoltà peraltro - è bene evidenziare - neanche indicata come unica possibilità edificatoria consentita dallo strumento urbanistico vigente nel Comune, senza trascurare il fatto che si tratta di pur sempre “zona verde standard” e non già di “zona verde pubblico”. Conseguiva, quindi, la tassabilità delle plusvalenze contestate con gli avvisi di accertamento impugnati, ai sensi dell'art. 67 del TUIR comma 1 lettera b) che, inoltre, riguardo alle cessioni a titolo oneroso dei terreni, non prevede il limite temporale dei cinque anni invocato dalla difesa dei ricorrenti: invero la disposizione distingue le plusvalenze realizzate dalla cessione di “immobili” (per le quali vige il predetto discrimine temporale) da quelle dei “terreni” in relazione alle quali è prevista la rilevanza “in ogni caso” come “redditi diversi” (quindi anche se effettuate, come per l'appunto quella di specie, dopo i cinque anni dall'acquisto).
Ne derivava, altresì, la correttezza del disconoscimento delle detrazioni di imposta “per coniuge a carico” operate dall'Ricorrente_2 e della relativa ripresa a tassazione, quale logico corollario della circostanza che parte dei contratti di cessione a titolo oneroso dei terreni sopra richiamati è anche la moglie dell'Ricorrente_2, parimenti ricorrente, titolare per l'annualità 2017 di un reddito superiore a quello previsto ex lege per essere ritenuta fiscalmente a carico del proprio coniuge e tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(per la cui omissione era stata parimenti legittimamente sanzionata).
Era stato, ancora, rilevato che, in linea generale e astratta, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del ricorrente Ricorrente_2, costituiscono “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, anche le plusvalenze realizzate dalla cessioni di terreni precedentemente acquistati per donazione, non contenendo la norma alcuna limitazione in tal senso, ferma restando naturalmente la necessità di calcolare la plusvalenza tenendo conto del valore di carico indicato nell'atto di donazione, evidentemente da sottrarre a quello di vendita, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art. 68 del DPR n. 917/1986.
C) Quanto alla seconda censura sollevata nei ricorsi, il Collegio aveva premesso in punto di fatto che la vendita dei terreni effettuata dai coniugi odierni ricorrenti con atto pubblico del 19.6.2017, da cui sarebbe scaturita la plusvalenza contestata, aveva riguardato tre distinte particelle: 1) la particella n.744, di proprietà dei coniugi TR - Ricorrente_1, acquistata dagli stessi tramite atto notarile di acquisto del 5/06/2008, per l'importo di € 20.001,00; 2) la particella n.745, di proprietà dei coniugi TR - Ricorrente_1, acquistata dagli stessi tramite atto notarile di acquisto del 20/11/2008, per l'importo di € 15.000,00; 3) la particella n.746, di proprietà unicamente dell'Ricorrente_2, acquistata tramite atto notarile di donazione del 27/05/1988, con
“valore di carico” di L.
3.600.000. Occorre, altresì, rilevare che dall'atto pubblico di vendita del 19.6.2017 si evince che il corrispettivo di vendita di quest'ultima particella, di proprietà esclusiva dell'Ricorrente_2, è ammontato ad € 170.000,00, mentre quello delle altre due particelle, in comproprietà al 50% dei coniugi venditori, era stato di € 330.000,00. Ne conseguiva l'effettiva sussistenza di evidenti errori - di imputazione e di calcolo- delle plusvalenze tassabili contenuti nei due avvisi di accertamento opposti così come lamentato sotto vari profili nei ricorsi in disamina, senza che tuttavia gli stessi abbiano inficiato la motivazione degli avvisi stessi in quanto chiaramente indicanti i presupposti di fatto e di diritto delle riprese a tassazione effettuate. In primo luogo, andava rilevato che la plusvalenza per la vendita della particella 746 andava imputata al solo Ricorrente_2, proprietario esclusivo della medesima, con il conseguente annullamento sul punto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della UT nella parte in cui era stato illegittimamente addebitato il 50% della plusvalenza realizzata, pari complessivamente ad € 165.971,03
(quale differenza tra il corrispettivo dal predetto ricevuto di € 170.000,00 ed il valore di carico della donazione in suo favore del 27.5.88 (3.600.000 lire) rivalutato secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al giugno 2017 (art. 68 del TUIR) per un importo di € 4.028,97 (valore quest'ultimo correttamente indicato nell'avviso di accertamento emesso a carico dell'Ricorrente_2). Tuttavia, all'TR poteva essere addebitato solo il 50% della plusvalenza di cui sopra (su cui vanno calcolati gli importi dovuti come per legge per Irpef, addizionali, interessi e sanzioni) in quanto in tale ridotta misura era avvenuta la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso impugnato. D'altro canto, se è vero, secondo indirizzo incontrastato di legittimità, che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito" e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, sicché "solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso" (Cass. n. 13294/2016; Cass.
n. 24611/2014; Cass. n. 11935/2012), tuttavia, il giudice deve procedere a siffatta rideterminazione pur sempre entro i limiti posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13294/ 2016, Cass. n. 25317/2014, Cass. n. 21751/2011), comportando la connotazione di tale giudizio come "impugnazione" il vincolo del giudice ai motivi di censura dell'atto impugnato fatti valere dalle parti. Il riferimento al "merito", che connota tale tipo di impugnazione, non può essere inteso, dunque, nel senso di una sostituzione piena del giudice tributario all'amministrazione, con potere di diretta riforma degli atti impugnati, ma solo come necessaria indagine sul rapporto tributario, limitata, però, al riscontro della consistenza della pretesa erariale, nei limiti delle censure mosse dalla parte all'atto impugnato (cfr. Cass. n. 21751/2011). Ne conseguiva -con riferimento al caso di specie-, che pur potendosi procedere ad una valutazione sostitutiva sulla pretesa tributaria, non si poteva rettificare la plusvalenza ripresa a tassazione a carico dell'Ricorrente_2 per la vendita della particella n. 746 in misura superiore a quanto determinato con l'avviso di accertamento impugnato. Un altro evidente errore, questa volta solo di calcolo, era contenuto in entrambi gli avvisi di accertamento opposti in quanto la plusvalenza realizzata (questa volta al 50%) dai coniugi comproprietari Ricorrente_2-Ricorrente_1 per la vendita delle particelle n. 744 e 745, rispettivamente acquistate dai medesimi il 5.6.2008 ed il 20.11.2008 per il corrispettivo di
€ 20.001,00 la prima e di € 15.000,00 la seconda, è pari alla differenza tra il corrispettivo complessivamente percepito dai medesimi per la vendita de qua – pari ad € 330.000,00 – ed il valore di acquisto delle due particelle pari a complessivi € 38.586,10 rivalutati al giugno 2017 (€ 22.041,10 + € 16.545,00) e non già a soli € 22.041,10 come erroneamente riportato negli avvisi di accertamento opposti. Ne conseguiva l'annullamento anche in parte qua degli avvisi opposti e la rideterminazione delle pretese tributarie de quibus sulla scorta di una plusvalenza imponibile.
D) Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza avevano proposto impugnazione i coniugi Ricorrente_2-Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimità della sentenza per l'assoluta insussistenza dei presupposti impositivi della plusvalenza accertata su entrambi i coniugi per erronea (ri)qualificazione dei terreni ceduti come “edificabili”; violazione e falsa applicazione degli artt. 17, L. n. 765/1967 e 3, DM 02.04.1968 in comb. disp. con l'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR;
2) illegittimità della sentenza sulla mancanza di motivazione, anche rafforzata, degli atti impugnati;
violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000, 41 bis e 42 del DPR n.600/1973; 3) nullità/ illegittimità della sentenza sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa;
applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 introdotto dall'art. 6, L. n. 130/2022; in subordine, 4) illegittimità ed erroneità della sentenza, anche nel merito, per aver rilevato solo “taluni errori di calcolo” e di imputazione della plusvalenza accertata in capo ai coniugi;
violazione e falsa applicazione degli artt. 67, coma 1, lett b) e 68, commi 1 e 2, del TUIR;
5) illegittimità della sentenza per non aver esplicitamente ricondotto la pretesa tributaria alla corretta misura applicabile ex lege, ovvero alla tassazione separata ex comb. disposto dell'art. 67, comma 1, lett. b, del TUIR e gli artt. 17, comma 1, lett. g-bis) e 21 del TUIR. Aveva concluso per l'annullamento degli atti impugnati;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario e condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
Con ordinanza n1418/2025, depositata il 25-6-2025 (udienza 24-6-2025) la Corte aveva sospeso la sentenza di primo grado.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, riportate in narrativa e alle quali, per brevità si fa rinvio, in quanto pienamente condivise dalla Corte, perché logiche, coerenti e aderenti alla corretta interpretazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte all'esame della Corte provinciale, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.
A) Il motivo di gravame sub 1) che ripete il motivo sub 1) del ricorso introduttivo (Violazione e falsa applicazione dell'art.67, comma 1, lettera b, del DPR n.917/1986, e dell'art.41 bis del DPR n.600/1973: plusvalenza non imponibile ai fini Irpef per mancanza dei presupposti, erroneamente calcolata sulla vendita terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria) è privo di fondamento. In ordine all'interpretazione dell'art.67 comma 1, lettera b, del DPR n.917/1986, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte -richiamata sia dalla sentenza appellata, sia dall'appellante- ha affermato che in caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del
1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'"utilizzazione edificatoria" meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l'edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, né l'inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta
(Sez. 5 , Ordinanza n. 6172 del 07/03/2024; rv. 670718 - 01).
In motivazione aveva chiarito che il D.P.R. n. 917 del 1986, art.67, comma 1, lett. B), assoggetta a tassazione, qualificandole come "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo onerose di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
Il tenore letterale di detta disposizione è dunque nel senso che, senza che sia consentita alcuna distinzione e/o specificazione, è assoggettata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente (nei termini indicati) consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare. Non rileva pertanto cosa e a qual fine si costruisca, né in particolare che la prevista
"utilizzazione edificatoria" sia meramente strumentale alla sua destinazione agricola, con conseguente possibilità di costruire, ma con le relative restrizioni (in tal senso v. anche Cass. 15/10/2013, n. 23316).
Aveva invece ribadita la non applicabilità del disposto citato per i terreni soggetti a regime di fascia di rispetto stradale e ferroviario (cfr. Cass. 8897/2021), ma nello stesso tempo anche altre tipologie di “fasce di rispetto”, ove si riscontra sia quella stradale che quella di m. 300 dal mare (Cass. 16470/2021; Cass. 3243/2019).
Ancora occorreva invece verificare l'esatto regime edificatorio nell'ipotesi di terreni vincolati, ad esempio qualora un terreno ceduto sia compreso in area che, in base allo strumento urbanistico vigente al momento della cessione, ricade in una superficie destinata a verde pubblico, nel qual caso infatti andrà esaminato se effettivamente sia consentita esclusivamente o meno l'edificazione di strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, in quanto riservata alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che solo nel primo caso “l'area è effettivamente da considerare non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze” (Cass. 17880/2021).
Già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20950 del 16/10/2015 (Rv. 636895 - 01) aveva precisato che In tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione;
in applicazione di tale principio, la
S.C. aveva riconosciuto vocazione edificatoria, pur limitata, ad un terreno ricadente in zona F, in quanto le norme tecniche di attuazione del piano regolatore consentivano l'affidamento della realizzazione di attrezzature ed impianti d'interesse generale a soggetti terzi, anche privati, mediante la stipula di apposita convenzione.
In senso conforme, Sez. 5, Ordinanza n. 27604 del 30/10/2018 (Rv. 651075 - 01) aveva affermato che in tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità da redditi diversi delle plusvalenze immobiliari, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.; in applicazione del principio, aveva annullato la decisione impugnata ritenendo imponibile la plusvalenza, in quanto il terreno, pur inserito, secondo lo strumento urbanistico vigente, in una zona vincolata a fini pubblicistici, al momento della cessione faceva parte di un progetto che, in base al nuovo regolamento urbanistico del Comune, prevedeva la realizzazione di un complesso sportivo e di una multisala, con funzioni commerciali, espositive e culturali.
In buona sostanza può certamente affermarsi che -contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti (appellanti in questa sede) la possibilità di realizzazione da parte della Congregazione dei Testimoni di Geova di un luogo di culto e di edifici annessi, costituisce attività edificatoria ai sensi dell'art.67 co.1 TUIR.
La condizione risolutiva posta nel preliminare riguardante il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione degli immobili cui miravano gli acquirenti e l'eccezione aumento di valore dei beni (quasi il 1000% per le particelle 744 e 745) confermano, il carattere assolutamente speculativo dell'operazione commerciale.
Quanto poi alla destinazione dell'area a “zona verde standard” è corretta l'affermazione della Corte di primo grado secondo cui tale destinazione va distinta da quella a “verde pubblico”. La differenza principale tra una zona verde standard e una zona verde pubblico risiede nella loro destinazione e utilizzo. La zona verde standard è generalmente destinata a spazi verdi che non sono necessari per la funzione pubblicistica, mentre la zona verde pubblico è progettata per soddisfare le esigenze di spazio pubblico e sociale. La destinazione a verde pubblico è considerata un vincolo conformativo, il che significa che il proprietario non può utilizzare l'area senza il consenso del Comune. Inoltre, la zona verde pubblico è soggetta a prescrizioni di localizzazione, che stabiliscono gli spazi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche.
B) Il secondo (e ultimo) motivo del ricorso introduttivo era così rubricato “Violazione del combinato disposto dall'art.67, e 68 del DPR n.917/1986, dagli artt. 41 bis e 42 del DPR n.600/1973, e dagli artt.7 e 10 della legge n.212/2000: errori ed omissioni di calcolo. Erroneo calcolo della base imponibile che include particella n. 746 non ceduta al ricorrente a titolo oneroso”.
Il motivo era poi esplicitato evidenziando che nella quantificazione della presunta plusvalenza, l'Ufficio aveva commesso evidenti errori di impostazione e di calcolo, che rendevano l'avviso di accertamento impugnato del tutto infondato, illegittimo e privo di motivazione, e per tale motivo da annullare integralmente.
L'argomentazione era stata così svolta. “… dalla lettura dell'atto impugnato, è evidente l'errore commesso dall'Ufficio nell'impostazione dei calcoli della presunta plusvalenza, e gli errori e le omissioni commessi nella loro elaborazione. Difatti, dalla lettura delle pagg.3 e 4 dell'avviso di accertamento, si evince che l'Ufficio calcola la plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni, rapportandola unicamente ai n.2 atti di acquisto effettuati nell'anno 2008, senza tenere in considerazione, invece, il fatto che il terreno di cui alla particella n.746 era entrato nella disponibilità del ricorrente, con atto di donazione del 27/05/1988, e dunque, in tale caso, mancando la cessione inziale del terreno a titolo oneroso, non sono affatto configurabili gli ulteriori requisiti per configurare la plusvalenza ai sensi dell'art. 67 TUIR, e la fattispecie, non risultando imponibile, andava esclusa dal calcolo della base imponibile effettuato dall'Ufficio. Da ciò l'evidente omissione, nel calcolo della plusvalenza, del valore di carico indicato nell'atto di donazione dell'anno 1988, evidentemente da sottrarre a quello di vendita. Prezzo di acquisto, peraltro, da rivalutare, ai fini del calcolo, ai sensi dell'art.68 del DPR n.917/1986 in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n.6/E/2006. Da evidenziare, inoltre, che nella redazione dell'avviso di accertamento l'Ufficio commette evidenti errori anche in ordine alla rivalutazione del prezzo di acquisto indicato negli atti di compravendita dell'anno 2008. L'evidenza dell'errore risalta subito, se si considera che a fronte di un prezzo di acquisto di euro 15.000,00 (indicato anche nell'atto impugnato a pag.3 – primo riquadro – primo acquisto), il prezzo di acquisto rivalutato risulta quantificato invece, addirittura per un importo inferiore, in euro 4.028,97 (si veda il prospetto di calcolo – prima vendita - riportato a pag.10 dell'atto impugnato). Anche in ordine alla rivalutazione del secondo prezzo di acquisto – da euro 20.000,00 ad euro 22.041,00, risulta evidente l'errore di calcolo effettuato, se si considera che, nel caso di specie, la corretta rivalutazione da calcolare per un arco temporale di n.9 anni risulta ben superiore a quella applicata dall'Ufficio. Sono evidenti, quindi, sia la confusione che l'Ufficio ha fatto nel calcolare la presunta plusvalenza accertata, non tenendo conto di tutti gli atti di provenienza dei terreni venduti e dei corretti prezzi di acquisto, sia gli errori effettuati nel calcolo del costo rivalutato, effettuato, peraltro, sulla base di parametri annuali non riportati nell'avviso di accertamento”.
Il motivo di gravame sub 2), rubricato “Illegittimità della sentenza sulla mancanza di motivazione, anche rafforzata, degli atti impugnati;
violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000, 41- bis e 42 del DPR n.600/1973”, aveva a oggetto, tra l'altro, la presunta illegittimità della modalità dell'accertamento “parziale” ex art. 41-bis
DPR 600/73 che era “fonte giuridica” inapplicabile nel caso concreto, perché l'Ufficio avrebbe dovuto provvedere, al più, alla liquidazione della presunta IRPEF dovuta sulla plusvalenza accertata con applicazione del regime della tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett.g-bis e 21 del TUIR), notificando un avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/73 nei termini di decadenza (3 anni dalla presentazione della dichiarazione ex art. 25 del DPR n. 602/1973), ex art. 1, comma 412, L. 311/2004 e senza irrogare sanzioni.
In ordine a questa parte il motivo è sicuramente inammissibile, siccome assolutamente nuovo rispetto al contenuto del ricorso introduttivo, nel quale -come si è detto, riportando integralmente la doglianza- nulla si era lamentato circa la modalità di accertamento.
Per la parte in cui aveva lamentato il difetto assoluto di motivazione scaturente dagli errori di calcolo commessi
-doglianza oggetto anche nel ricorso di primo grado- correttamente la Corte di primo grado aveva richiamato la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'"an" o di una condanna generica (in tali esatti termini, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n.
13294 del 28/06/2016; Rv. 640171 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020; Rv. 658860 - 01).
Quindi, è obbligo del giudice tributario -una volta accertata la debenza dell'imposta- determinarne l'esatto ammontare, correggendo eventuali errori nei quali sia incorso l'Ufficio.
Nel caso di specie, la Corte provinciale aveva provveduto alla correzione riconoscendo che la particella 746 era intestatala al solo Ricorrente_2, correttamente senza modificare, quanto alla sua posizione, l'avviso di accertamento nella parte in cui gli aveva attribuito solo metà della plusvalenza e considerando nel calcolo il valore iniziale rivalutato di entrambi i terreni.
C) Il motivo sub 3) è francamente incomprensibile. Si era chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di prova, senza considerare che nel caso di specie il fatto storico era incontroverso e che la materia del contendere riguardava l'interpretazione dell'art.67 TUIR in rapporto al caso concreto.
D) Il motivo sub 4) rubricato “Illegittimità ed erroneità della sentenza, anche nel merito, per aver rilevato solo
“taluni errori di calcolo” e di imputazione della plusvalenza accertata in capo ai coniugi - Violazione e falsa applicazione degli artt.67, coma 1, lett b) e 68, commi 1 e 2, del TUIR.”, è infondato.
Il motivo si articola nella contestazione del calcolo della plusvalenza del terreno particella n.746, proveniente da donazione.
In materia l'art.68 co.2 ultimo periodo TUIR stabilisce che “Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione”.
Nel caso di specie il prezzo indicato nell'atto di donazione era di L.3.600.000 (€ 1.859,24), rivalutato in
€ 4.028,97; non risultava documentato il pagamento di alcuna imposta, né costi ulteriori sostenuti. Non si comprende quindi quale fosse l'errore da correggere.
Anche per le altre due particelle (744 e 745) erano stati sottratti i costi di acquisto rivalutati (€ 22.041,00 contro € 20.000,00 per la 744 e € 16.545,00 contro € 15.000,00 per la 745). L'appellante, tra l'altro, aveva sbagliato nell'indicare il prezzo di acquisto della particella 744 in € 22.000, facendone derivare erroneamente una rivalutazione di soli € 41,00, errore che inficiava l'intera argomentazione.
Il motivo sub 5) con il quale si chiedeva di applicare la c.d tassazione separata è inammissibile in quanto non era stato oggetto del ricorso di primo grado. Senza considerare che il regime più favorevole era comunque inapplicabile al caso di specie per le ragioni indicate dall'Ufficio appellante in sede di controdeduzioni e non contestate dall'appellato nelle memorie di replica.
La mancata risposta all'atto di autotutela obbligatoria proposta nelle more della presentazione del gravame
è vicenda estranea al presente giudizio e potrà essere impugnata nei modi di legge ove ne ricorrano i presupposti.
Il motivo sub 6) concernente il regolamento delle spese è incomprensibile. Se si riferisce al giudizio di primo grado esso è infondato, essendo stato quello applicato il risultato più favorevole possibile (integrale compensazione per la limitatamente parziale soccombenza); se si riferisce al giudizio di appello, ovviamente, dipende dall'esito del giudizio.
Nel caso di specie, nonostante il rigetto integrale del gravame, tenuto conto della novità e la complessità delle questioni di ritto esaminate appare giustificata la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.