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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA-SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice DR EL NE ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti:
- Avv. Rumbolo e De Ciuceis Parte_1
Contro
- Avv. Corradi Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio l'opponente chiede la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1460/25, emesso in data 9/6/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della per l'importo di 21.372,95 euro, oltre interessi e spese di lite. Controparte_2
Tale decreto è stato emesso in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti, relativo all'installazione di impianti elettronici a bordo dell'imbarcazione Jaguar, ormeggiata presso il porto della Marina di Genova. Il credito azionato in via monitoria risulta dalle fatture nn. 5,6,7,8,11 e 12 del 2023, a saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti sul natante sopra indicato da parte della CP_1
La ditta opposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, che si esaminano di seguito.
1) Mancanza di prova del credito. L'opposizione si fonda sull'asserita esistenza di un credito risarcitorio, vantato dalla Game Charter S.r.l., titolare dell'imbarcazione, che risulterebbe dalla comunicazione allegata alla mail del 27/6/25 di contestazione di presunti vizi nell'installazione sopra menzionata, e di risoluzione del contratto di appalto tra la e la Game. Pt_1
Tale tesi risulta smentita da quanto segue. In primo luogo, l'effettuazione dei lavori da parte di nell'anno 2023 non è contestata dalla CP_1 controparte nella citazione in opposizione. Anche nella lettera di risoluzione del contratto di appalto tra Game Charter e non risulta Pt_1 una contestazione sull'effettuazione dei lavori, ma emergono solo alcune lamentele sulla conformità degli stessi alla regola dell'arte, e per altro esclusivamente su poche lavorazioni. Considerando anche che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 10/5/25, e che la lettera di risoluzione citata è datata 27/6/2025, appare già la non plausibilità dell'effettiva esistenza dei vizi lamentati dalla Game Charter. In secondo luogo, si devono poi esaminare le fatture che attesterebbero i presunti pagamenti dei danni da parte di in favore di Game Charter. Pt_1
Tali fatture innanzitutto non sono supportate dalla produzione dei relativi bonifici, e ciò già di per sé costituisce prova inconfutabile dell'inesistenza dell'effettivo esborso per i danni in esame. Ulteriori elementi sfavorevoli alla tesi dell'opponente pervengono poi dal fatto che tre delle fatture risultano emesse a carico della società “Game Charterter”, e non della “Game Charter”. Inoltre, queste fatture da un lato non fanno riferimento espresso all'imbarcazione Jaguar, e dall'altro non menzionano problematiche che hanno riscontro nella lettera di risoluzione. L'unica fattura riferita alla Game Charter, anch'essa non menzionante l'imbarcazione Jaguar, e che indica la strumentazione , citata nella lettera di risoluzione del 27/6/25, non risulta comunque Pt_1 avere valore probatorio per una ragione comune alle altre tre fatture. Emerge infatti che tutti e quattro i documenti sono intestati alla società Genius Automation S.r.l. e non alla che quindi non ha fornito la prova della riferibilità a sé stessa dell'esborso. Pt_1
Da tutti gli elementi di cui sopra, considerati complessivamente, emerge la manifesta infondatezza a livello probatorio del danno lamentato dalla Pt_1
2) La domanda riconvenzionale dell'opponente. Quanto motivato al paragrafo 1 comporta automaticamente il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
3) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
4) Spese di lite. Le spese di lite dell'opposto, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014. Si deve applicare poi l'aumento in base al D.m. n. 55/14, ex art. 4, comma 8, stante la manifesta fondatezza delle difese della parte opposta, con aumento nella massima misura di un terzo, a causa della evidente inconsistenza delle doglianze altrui.
P.Q.M.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente. RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 6.769,33 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 18/12/2025 Il Giudice
DR EL NE
- Avv. Rumbolo e De Ciuceis Parte_1
Contro
- Avv. Corradi Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio l'opponente chiede la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1460/25, emesso in data 9/6/25 dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore della per l'importo di 21.372,95 euro, oltre interessi e spese di lite. Controparte_2
Tale decreto è stato emesso in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti, relativo all'installazione di impianti elettronici a bordo dell'imbarcazione Jaguar, ormeggiata presso il porto della Marina di Genova. Il credito azionato in via monitoria risulta dalle fatture nn. 5,6,7,8,11 e 12 del 2023, a saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti sul natante sopra indicato da parte della CP_1
La ditta opposta ha contestato tutti i motivi di opposizione, che si esaminano di seguito.
1) Mancanza di prova del credito. L'opposizione si fonda sull'asserita esistenza di un credito risarcitorio, vantato dalla Game Charter S.r.l., titolare dell'imbarcazione, che risulterebbe dalla comunicazione allegata alla mail del 27/6/25 di contestazione di presunti vizi nell'installazione sopra menzionata, e di risoluzione del contratto di appalto tra la e la Game. Pt_1
Tale tesi risulta smentita da quanto segue. In primo luogo, l'effettuazione dei lavori da parte di nell'anno 2023 non è contestata dalla CP_1 controparte nella citazione in opposizione. Anche nella lettera di risoluzione del contratto di appalto tra Game Charter e non risulta Pt_1 una contestazione sull'effettuazione dei lavori, ma emergono solo alcune lamentele sulla conformità degli stessi alla regola dell'arte, e per altro esclusivamente su poche lavorazioni. Considerando anche che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 10/5/25, e che la lettera di risoluzione citata è datata 27/6/2025, appare già la non plausibilità dell'effettiva esistenza dei vizi lamentati dalla Game Charter. In secondo luogo, si devono poi esaminare le fatture che attesterebbero i presunti pagamenti dei danni da parte di in favore di Game Charter. Pt_1
Tali fatture innanzitutto non sono supportate dalla produzione dei relativi bonifici, e ciò già di per sé costituisce prova inconfutabile dell'inesistenza dell'effettivo esborso per i danni in esame. Ulteriori elementi sfavorevoli alla tesi dell'opponente pervengono poi dal fatto che tre delle fatture risultano emesse a carico della società “Game Charterter”, e non della “Game Charter”. Inoltre, queste fatture da un lato non fanno riferimento espresso all'imbarcazione Jaguar, e dall'altro non menzionano problematiche che hanno riscontro nella lettera di risoluzione. L'unica fattura riferita alla Game Charter, anch'essa non menzionante l'imbarcazione Jaguar, e che indica la strumentazione , citata nella lettera di risoluzione del 27/6/25, non risulta comunque Pt_1 avere valore probatorio per una ragione comune alle altre tre fatture. Emerge infatti che tutti e quattro i documenti sono intestati alla società Genius Automation S.r.l. e non alla che quindi non ha fornito la prova della riferibilità a sé stessa dell'esborso. Pt_1
Da tutti gli elementi di cui sopra, considerati complessivamente, emerge la manifesta infondatezza a livello probatorio del danno lamentato dalla Pt_1
2) La domanda riconvenzionale dell'opponente. Quanto motivato al paragrafo 1 comporta automaticamente il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
3) Conferma del decreto e provvisoria esecutività. Il decreto ingiuntivo opposto deve, per le ragioni sopra esposte, essere confermato e munito della provvisoria esecutività.
4) Spese di lite. Le spese di lite dell'opposto, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata nel dispositivo e liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014. Si deve applicare poi l'aumento in base al D.m. n. 55/14, ex art. 4, comma 8, stante la manifesta fondatezza delle difese della parte opposta, con aumento nella massima misura di un terzo, a causa della evidente inconsistenza delle doglianze altrui.
P.Q.M.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente. RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato in motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 6.769,33 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 18/12/2025 Il Giudice
DR EL NE