Articolo 73 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 72Articolo 74
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19 aprile 1942
Art. 73.

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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