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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo ROSSETTI, come da procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Doria 3 – La Spezia
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico GALLI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Cappellini 9 – La Spezia
convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
Per il ricorrente:
“Rigettare, per i motivi meglio esposti in atti, le eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità sollevate dalla convenuta in quanto infondate in fatto e diritto, ritenendo altresì insussistente, nel caso di specie, il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno.
Rigettare per i motivi indicati in atti tutte le eccezioni di inoperatività della polizza n. 300015659 sollevate dalla convenuta in quanto infondate in fatto e diritto e non provate Rigettata altresì ogni contraria istanza eccezione, domanda e pretesa sollevata dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta,
1 Voglia il Tribunale adito, Accertare e dichiarare che in data 21.10.2019 si verificava alla Spezia Via
Campanella/Viale Italia alle ore 15,48 circa un sinistro stradale che vedeva coinvolto il motociclo
Aprilia 250 tg. CK 79507 condotto dal sig. e di proprietà del sig. Parte_1 CP_2
e l'autovettura Ford tg. BW 460 RD, condotta e di proprietà del sig. ; CP_3
Accertare e dichiarare che il sig. a seguito del sinistro avvenuto in data Parte_1
21.10.2019 ha subito diverse lesioni: “politrauma con frattura epifisi distale radio e apofisi stiloide ulnare destra;
lussazione trapezio metacarpale destra, diastasi piramidale e semilunare a destra, frattura emimandibola sinistra, frattura bilaterale dei condili mandibolari” e come meglio descritte ed indicate in atti e che dette lesioni sono ricomprese nelle garanzie principali, nella specie indennitaria, della polizza infortuni n. 300015659 stipulata dal sig. con la Parte_1
con data di emissione il 17.04.2014 e scadenza il 17.04.2015 a Controparte_1 rinnovo taciuto annuale ed in vigore alla data del suddetto sinistro;
Riconoscere, di conseguenza, che le lesioni riportate in atti dal sig. per i fatti Parte_1 accaduti in data 14.10.2019 rientrano tra le voci descritte nel quadro C.1. “garanzia indennitaria da infortunio” delle condizioni di assicurazioni CAA031/v.2012.10 e contenute nel fascicolo informativo CAA054/v.2012.10 ricompreso nella polizza infortuni suddetta e, precisamente, le voci comprese nell'elenco “cranio e faccia”, “arto superiore” e “lussazioni diagnosticate strumentalmente con RX/TAC/RMN e di natura post traumatica di primo riscontro” così come meglio descritte e specificate alla pag. 5 e 6 del presente ricorso,
Condannare, di conseguenza, , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (c.f. , p.iva ) con sede in Milano (20122) P.IVA_1 P.IVA_2
Corso di Porta Vigentina n. 9, a pagare e/o risarcire a parte ricorrente la somma ad esso spettante per la garanzia indennitaria da infortunio meglio descritta in atti nella misura di € 40.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della espletata istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, spese della CTU poste a carico di parte resistente e con rimborso delle spese sostenute per assistenza del consulente di parte alle indagini peritali”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c degli atti e della ctu del giudizio identificato al RG. 1842/22 pendente presso questo Tribunale, nonché ammettere tutti mezzi istruttori non ammessi e dedotti nelle memorie depositate: preliminarmente e pregiudizialmente Rigettare la domanda del ricorrente per inammissibilità e/o improponibilità, atteso il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno, già ottenuto dal ricorrente da altro assicuratore per lo stesso evento ed in ogni caso dichiarare l'assorbimento dell'indennizzo dal risarcimento del danno;
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nel merito Rigettare la domanda per inoperatività della polizza n. 300015659, attesa la non assicurabilità del contraente ai sensi dell'art.
1.4 delle clausole del contratto e/o per quanto di risultanza istruttoria o meglio ritenuto;
Rigettare la domanda per inoperatività della polizza n.
300015659, attesa la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.
1.2 delle clausole del
2 contratto e/o per quanto di risultanza istruttoria o meglio ritenuto;
Rigettare la domanda per omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato comportante la perdita dell'indennizzo per effetto dell'art. 1898 c.c.; Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto, oltreché non provata.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente;
Ridurre, in applicazione del principio del divieto di cumulo e delle risultanze di causa, il petitum della domanda del ricorrente alla minor somma di 13.938,00 (40.500,00-26.562,00) e per l'effetto:
Disporre la trasmissione della emananda sentenza al fascicolo telematico identificato al RG.
1842/2022.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29 novembre 2023
esponeva che in data 21 ottobre 2019, mentre era alla guida Parte_1 del motociclo Aprilia 250, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente antagonista assicurato da CP_3
Controparte_4
A seguito dell'urto, veniva ricoverato con diagnosi di frattura radio ed Parte_1 ulna dx e frattura della mandibola;
all'esito delle dimissioni, permanevano postumi permanenti quantificati dai propri periti di parte in misura pari al 10% per le lesioni interessanti l'arto superiore destro ed il rachide cervicale, oltre 8-9% per lesione del nervo alveolare e 20% per l'esito di frattura condilare. Ciò premesso, il ricorrente allegava di essere assicurato con
[...]
con polizza infortuni che prevedeva i seguenti indennizzi, Controparte_1 relativamente alle lesioni subite nel caso di specie: euro 9.000,00 per fratture di cranio e faccia;
euro 30.000,00 per trauma all'arto superiore destro ed alla mano;
euro 1.500,00 per lussazione delle dita della mano;
il tutto per complessivi euro 40.500,00. Sosteneva di avere richiesto alla compagnia il pagamento delle predette somme a termini di polizza, ricevendo un diniego motivato con la pretesa violazione delle condizioni di polizza che escludevano l'assicurabilità di persone affette da tossicodipendenza. Contestava quindi di essere affetto da tale patologia, tanto che in occasione del ricovero al Pronto Soccorso era stato escluso uno stato di alterazione psicofisica, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento della somma spettante per la garanzia da infortunio, nella misura di euro 40.500,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura che sarebbe emersa a seguito dell'istruttoria. ritualmente intimata, si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per divieto del cumulo dell'indennizzo con il risarcimento. In particolare, evidenziava come il sinistro fosse stato cagionato da soggetto assicurato con polizza e come il danneggiato avesse già percepito il Controparte_4 risarcimento del danno dall'assicuratore del responsabile, con conseguente elisione del credito nei confronti della propria assicurazione, stante il divieto di cumulo tra
3 indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in omaggio al principio indennitario. In secondo luogo, deduceva una seconda causa di non indennizzabilità del sinistro, sostenendo che il ricorrente fosse persona non assicurabile ai sensi di polizza, in quanto soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti. A seguito del sinistro, infatti, il danneggiato, sottoposto ad esami tossicologici presso la locale Azienda Ospedaliera, era risultato positivo al THC, con conseguente integrazione della causa di non assicurabilità di cui all'art.
1.4. del contratto, ovvero comunque della causa di esclusione della garanzia di cui all'art.
1.2. delle condizioni generali di assicurazione. Nel merito, contestava che i danni allegati dal ricorrente rientrassero nei casi elencati nella tabella della garanzia indennitaria da infortunio, concludendo per il rigetto della domanda avversaria per divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento, ovvero per inoperatività della polizza o, comunque, in quanto infondata e non provata. L'esame della domanda attorea deve muovere necessariamente dall'analisi della questione relativa al divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento. A fronte della relativa eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto il risarcimento integrale dei danni patiti da parte del responsabile del sinistro, avendo formulato un'offerta Controparte_4 di euro 26.562,00, ipotizzando una responsabilità paritaria dei conducenti;
tale somma è stata trattenuta in acconto sul preteso maggior dovuto, oggetto di separato giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, nel quale il danneggiato ha allegato danni ben maggiori di quelli parzialmente ristorati dalla compagnia. In ogni caso, contesta l'applicabilità alla presente vicenda del principio Parte_1 della compensatio lucri cum damno e del conseguente divieto di cumulo invocato dalla convenuta, stante la finalità previdenziale della polizza infortuni stipulata dal ricorrente, che prevede un indennizzo prestabilito tabellarmente e totalmente svincolato dal grado di invalidità patito e/o dal numero dei giorni di invalidità temporanea. In particolare, assumerebbe un ruolo dirimente nell'interpretazione della volontà delle parti l'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore, che dimostra come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza, con conseguente possibilità di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo. Si ritiene che l'interpretazione sostenuta dal ricorrente non contrasti (o meglio, contrasti solo apparentemente) con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12565/2018, invocata da parte convenuta a sostegno dell'esclusione del cumulo. Della questione in esame (ossia della cumulabilità di risarcimento ed indennizzo in presenza di polizza infortuni con rinuncia alla rivalsa) si era specificamente occupata Cass., Sez. 3, 11/06/2014, n. 13233, stabilendo che “la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato. Se così non fosse, nell'ipotesi in cui il danneggiato avesse stipulato un 4 contratto di assicurazione contro i danni, questi avrebbe un interesse positivo al realizzarsi del sinistro, il che contrasta insanabilmente con il principio indennitario e con la "neutralità" dell'intervento dell'assicuratore rispetto alle condizioni patrimoniali dell'assicurato in epoca anteriore al sinistro. […] Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: (-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile. Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati”. Accanto a tale rigoroso orientamento, ve n'era un altro (prevalente) secondo il quale, in presenza di indennizzo assicurativo, era sempre ammesso il cumulo del risarcimento con il cosiddetto beneficio collaterale (escludendosi pertanto la compensatio), in virtù della considerazione per cui l'evento dannoso è una mera condizione affinché sia attribuito l'ulteriore beneficio, che in realtà trova il proprio titolo giustificativo in una diversa fonte di natura contrattuale. Componendo il contrasto, le Sezioni Unite del 2018 hanno aderito all'orientamento che esclude, in linea di principio, il cumulo tra indennizzo e risarcimento, senza tuttavia spingersi sino al punto di ribadire l'inderogabilità e la ricomprensione nella nozione di ordine pubblico del principio indennitario, ossia l'operatività della compensatio lucri cum damno in tutte le ipotesi di assicurazioni contro gli infortuni, nessuna esclusa. Ciò emerge dall'esame dei punti chiave della sentenza n. 12565/2018, che di seguito si riportano:
- il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo deve muovere dalla “doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato … guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento”;
- La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco “deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la "giustizia" del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio. Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante”;
5 - Una verifica “per classi di casi” si impone anche “per accertare se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito. Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di "recupero" ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento. Se così non fosse, se cioè il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente. Non corrisponde infatti al principio di razionalità-equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato”;
- Venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, “occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato”;
- Benché il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia
“rispetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una relazione diretta tra l'assicuratore che ha pagato l'indennità ed il responsabile del danno, sebbene il primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante dall'illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto di assicurazione. La surrogazione, infatti, mentre consente all'assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all'assicurato- danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già 6 riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito. Senza la surrogazione, l'assicurato danneggiato conserverebbe l'azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l'ammontare corrispondente all'indennità assicurativa ricevuta: ma l'art. 1916 gliela toglie, perché la trasmette all'assicuratore. Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'assicuratore l'indennità assicurativa e a risarcire l'eventuale maggior danno al danneggiato: la riscossione dell'indennità da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno”;
- La giurisprudenza che ammette la cumulabilità, in capo all'assicurato che ha riscosso l'indennità dalla propria compagnia, dell'intero ammontare del risarcimento del danno dovuto dal terzo responsabile, “muove dall'idea che, per perfezionare la vicenda successoria della surrogazione e sancire la perdita del diritto al risarcimento in capo all'assicurato, non basti il fatto oggettivo del pagamento dell'indennità, ma debba ricorrere anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di avere pagato e di volersi surrogare al proprio assicurato. La surrogazione opererebbe solo se e nel momento in cui l'assicuratore comunichi al terzo responsabile l'avvenuta solutio e manifesti contestualmente la volontà di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il medesimo terzo, al fine appunto di rivalersi su questo della somma pagata a quello. Affinché, da potenziale che era, divenga attuale e operante, il diritto di surrogazione dell'assicuratore richiederebbe questa manifestazione di volontà ad hoc da parte dell'assicuratore, perché è alla sua iniziativa e disponibilità che la legge rimetterebbe il perfezionamento della successione a titolo derivativo nel diritto di credito. È appunto da una tale configurazione (la surrogazione dell'assicuratore intesa, non come effetto automatico del pagamento dell'indennità, ma come facoltà il cui esercizio dipende dall'assicuratore solvens) che discende il corollario per cui, qualora l'assicuratore non si avvalga di tale facoltà, il pagamento dell'indennizzo lascerebbe immutato il diritto dell'assicurato di agire per ottenere l'intero risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile”;
- Le Sezioni Unite, non condividendo tale lettura, hanno evidenziato che “Il primo comma dell'art. 1916 cod. civ., nel disporre che «l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili», collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso 7 all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono
- come è stato rilevato in dottrina - effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa”;
- Il principio indennitario verrebbe quindi incrinato “se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Dunque, poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli”. Sintetizzando la decisione esaminata per quanto rileva nella presente sede, si osserva come le Sezioni Unite abbiano confermato il principio del divieto del cumulo tra indennizzo e risarcimento, a prescindere dal fatto che l'assicuratore abbia omesso di esercitare il diritto di surroga previsto dall'art. 1916 c.c., dal momento che il trasferimento all'assicuratore del diritto di credito verso il terzo discende automaticamente dal semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere altri adempimenti. Senonché, la sentenza in questione non ha affrontato il diverso caso della preventiva rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore, pattuita dalle parti sin dalla stipula del contratto di assicurazione. Ebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi (che ricorre nel caso di specie, essendo stabilito, al p.to 3.4 delle C.G.A., che “ Controparte_1 rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio”), deve evidenziarsi come la rinuncia alla surroga pattuita in contratto, escludendo ab initio l'insorgenza del diritto di cui all'art. 1916 c.c. in capo all'assicuratore, escluda anche l'automatico trasferimento del diritto di credito verso il responsabile al momento del pagamento dell'indennizzo, diversamente da quanto accade nella ben diversa ipotesi della mera inerzia dell'assicuratore nell'esercizio di un diritto al quale non ha rinunciato. Si consideri inoltre che, nella presente fattispecie, l'assicuratore ha espressamente rinunciato al diritto di rivalsa “a favore dell'assicurato”, ossia con l'intenzione di restituirgli la possibilità (altrimenti trasferita in capo all'assicuratore in forza dell'art. 1916 c.c.) di agire nei confronti del danneggiante per il recupero della somma erogata a titolo di indennizzo assicurativo, dunque con possibilità di cumulare l'indennizzo medesimo con il risarcimento. Riprendendo le parole della Suprema Corte, per cui “Senza la surrogazione, l'assicurato danneggiato conserverebbe l'azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l'ammontare corrispondente all'indennità assicurativa ricevuta: ma l'art. 1916 gliela toglie, perché la trasmette all'assicuratore”, si può 8 aggiungere che, nel caso di preventiva rinuncia alla rivalsa, l'assicuratore ritrasmette al danneggiato l'azione di risarcimento contro il terzo responsabile;
e gliela ritrasmette non in forza di semplice inerzia (ossia perché si astiene ex post dall'esercitare la surroga, ciò che per le Sezioni Unite non giustificherebbe il ritrasferimento del diritto all'assicurato), bensì in virtù di una rinuncia ex ante, che impedisce l'operatività stessa della surroga, a prescindere dall'intervenuto pagamento dell'indennizzo. Tenuto quindi conto della preventiva rinuncia alla rivalsa espressamente effettuata dall'assicuratore in favore dell'assicurato e considerata la centralità del meccanismo della surroga ai fini dell'esclusione del cumulo, si ritiene che, nel caso di specie, l'assicurato possa cumulare l'indennizzo corrisposto dal proprio assicuratore con il risarcimento che otterrà (e che ha in parte già ottenuto) dal terzo responsabile del sinistro, rientrando la fattispecie in una “classe di casi” in cui il cumulo è consentito, in assenza della condizione (la surroga, per l'appunto) che trasforma il duplice, ma separato, rapporto bilaterale con assicuratore e terzo responsabile in una relazione trilaterale, e che deve sussistere affinché possa dispiegarsi l'operazione di scomputo. Per giungere a tale conclusione, non si deve necessariamente sostenere la finalità previdenziale della polizza infortuni (ciò che fa, pur con motivazioni condivisibili, Trib. Milano, sez. X, sent. n. 2894 dell'11.4.2023). L'operatività del principio della compensatio, con conseguente esclusione del cumulo, è infatti collegata alla ricorrenza di due presupposti essenziali, che devono entrambi coesistere, ossia la medesima ragione giustificatrice del vantaggio (compensativo dello stesso danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria del responsabile), unitamente alla previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee. Se manca il secondo di detti presupposti, ossia la possibilità per l'assicurazione di agire in rivalsa nei confronti del responsabile (esclusa dalla preventiva rinuncia contrattuale a tale diritto), si rientra in una “classe di casi” in cui non può farsi operare il diffalco, a prescindere dall'accertamento della natura indennitaria o previdenziale del contratto assicurativo. D'altronde, il principio indennitario è volto non solo a scongiurare un arricchimento ingiustificato del danneggiato, ma anche ad evitare che il soggetto responsabile si veda obbligato a corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato medesimo, in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità (v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2018). Nel caso di specie, questa seconda evenienza è scongiurata dalla rinuncia alla rivalsa, tale per cui il responsabile rimane esposto alla sola azione risarcitoria del danneggiato, non potendo l'assicuratore agire in surroga per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio assicurato. Quanto alla posizione del danneggiato, si è visto come la stessa Suprema Corte abbia ritenuto preferibile, in assenza di surroga, favorire chi senza colpa ha subito l'illecito, piuttosto che chi lo ha colpevolmente causato (v. sent. 12565/18 cit.: “se il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo, e ciò anche 9 quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente. Non corrisponde infatti al principio di razionalità-equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile …, che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato”). Inoltre, si è osservato come la previsione di cui all'art. 1916 c.c. non sia collocata dall'art. 1932 c.c. tra le norme che, in materia di assicurazione, sono da ritenersi inderogabili: “l'art. 1916 c.c. è dunque norma dispositiva e, come tale, derogabile dai contraenti. L'invalidità di detta clausola non può neppure essere fondata sul rilievo per cui l'art. 1916 c.c. - insieme ad altre norme (quali gli artt. 1905,1908,1909,1910 c.c.) - sarebbe espressione del c.d. principio indennitario, da alcuni ritenuto canone di ordine pubblico interno. Ed invero, in replica a questa tesi, basta rilevare che nessuna delle sopra richiamate disposizioni è espressamente ricompresa dall'art. 1932 c.c. tra le norme inderogabili, con conseguente ammissibilità di una deroga pattizia delle stesse, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 1836/1969 e Cass., sent. n. 8714/1998). Questa conclusione trova ulteriore conferma nella prassi del mercato assicurativo, ove frequentemente si prevede la clausola di rinuncia preventiva alla rivalsa, normalmente verso il pagamento di un premio assicurativo più elevato” (Trib. Milano, sez. X, 11.4.2023, n. 2894). Peraltro, la scelta di pagare maggiori premi per la stipula di un'assicurazione con rinuncia alla rivalsa sarebbe priva di giustificazione economica se tale decisione, anziché favorire l'assicurato, consentendogli di cumulare indennizzo e risarcimento nell'ipotesi di danni causati da responsabilità altrui, avvantaggiasse solamente il terzo responsabile, il quale, seppur estraneo al rapporto assicurativo, si vedrebbe detrarre dal risarcimento dovuto l'indennizzo versato dall'assicuratore del danneggiato. Infine, come parimenti evidenziato dal Tribunale di Milano, nel caso in cui il danneggiante abbia stipulato una assicurazione della propria responsabilità civile (si pensi a tutti i casi della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile) e contestualmente il danneggiato abbia stipulato una polizza infortuni, il sistema in assenza di cumulo entrerebbe in un evidente “corto circuito”: ad entrambi gli assicuratori converrebbe non adempiere perché, operando la compensatio, il primo che paga estingue il credito indennitario/risarcitorio del danneggiato, sicché il secondo assicuratore non dovrebbe più pagare alcunché. Né appare sostenibile che, consentendosi il cumulo, il danneggiato maturi un “interesse positivo” al verificarsi dell'infortunio (come paventato da Cass., sent. n. 13233/2014), non potendosi ragionevolmente ipotizzare un interesse di un soggetto a subire un infortunio con effetti invalidanti e considerato altresì che, per potersi cumulare indennizzo e risarcimento, tale infortunio dovrebbe comunque essere addebitabile a responsabilità di terzi.
10 In conclusione, per tutte le ragioni suesposte, si ritiene che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio non trovi applicazione e che quindi, dall'indennizzo spettante al ricorrente , non vada scomputato il risarcimento Parte_1 corrisposto da compagnia del conducente responsabile del Controparte_4 sinistro. Ad ogni buon conto, ad analoga conclusione di integrale spettanza dell'indennizzo assicurativo si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui si ritenesse operante il principio della compensatio lucri cum damno. Ed invero, al divieto di cumulo consegue che l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo ove l'assicurato abbia già ottenuto l'integrale risarcimento del danno dal responsabile, così come il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento allorché l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni. Nella presente fattispecie, il ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale risarcimento del danno da parte del responsabile, essendogli stata corrisposta da
[...] esclusivamente la somma di euro 26.562,00, trattenuta in acconto sul CP_4 preteso maggior dovuto, oggetto di separato giudizio. Tenuto conto dei danni complessivi allegati dall'infortunato, l'importo erogato in acconto da , sommato all'indennizzo dovuto da , non CP_4 Controparte_1 andrebbe verosimilmente a superare l'ammontare totale dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro, per cui una eventuale (e comunque ritenuta in questo caso infondata) domanda di diffalco potrebbe essere svolta soltanto nel separato giudizio risarcitorio in corso. Accertata quindi la cumulabilità delle poste (ovvero comunque l'impossibilità di procedere allo scomputo nella presente sede) e passando all'esame delle eccezioni di esclusione della garanzia, la compagnia convenuta ha invocato il disposto dell'art.
1.4 delle condizioni generali di assicurazione, a mente del quale “Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: …”, nonché l'art.
1.2 lett. f), per cui “Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti: … in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti o allucinogeni”. Le difese svolte dalla compagnia si fondano sulle risultanze degli esami tossicologici svolti al momento del ricovero dell'infortunato, dai quali è emersa la presenza del metabolite urinario del THC, che denota un “uso recente ma non attuale” di sostanza cannabinoide. Senonché, è altresì emerso che il giudizio complessivo indicato nella scheda clinica redatta dal medico di turno presso il Pronto Soccorso della struttura dov'è stato ricoverato il ricorrente ha escluso uno stato di alterazione psico-fisica del predetto [v. all. 47 ric.], tanto che il Tribunale della Spezia assolveva dal reato di cui Parte_1 all'art. 187 c.d.s. ritenendo “che gli elementi raccolti portino ad escludere che l'imputato versasse al momento del sinistro – invero a lui non addebitabile – in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti” [v. all. 39 ric.]. 11 L'accertata circostanza per cui il ricorrente, al momento del sinistro, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti conduce quindi al rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, non potendosi condividere l'interpretazione sostenuta dalla compagnia, per cui il mero consumo di sostanza stupefacente determinerebbe la non operatività della polizza. Ed invero, a termini di contratto, l'utilizzo di sostanze stupefacenti rileva nelle seguenti ipotesi:
- Ai sensi dell'art.
1.4 delle condizioni di assicurazione, impedisce l'assicurabilità di persone affette da tossicodipendenza (inserita nella norma insieme ad altri gravi patologie, quali alcoolismo, infezione da HIV, disturbi mentali e gravi invalidità superiori al 30%), da intendersi quale condizione patologica caratterizzata dall'incoercibile bisogno di far uso continuato di sostanze psicotrope;
- Quanto al disposto dell'art. 1.2, che esclude dall'assicurazione “gli infortuni subiti … in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti o allucinogeni”, la formulazione della norma (“dall'uso”) è chiara nel limitare l'esclusione della copertura per i soli infortuni subiti in connessione causale con l'uso di stupefacenti, ossia in stato di alterazione psicofisica, così come sono esclusi i sinistri causati da abuso di alcool o psicofarmaci. A fronte di tali disposizioni contrattuali, non può essere certamente ritenuto idoneo ad escludere la copertura assicurativa il mero, occasionale e risalente uso di sostanza stupefacente da parte dell'assicurato (non risultando provato un uso costante di droghe), in assenza di incidenza di tale condotta nella determinazione del sinistro (come accertato all'esito del procedimento penale intercorso). Altrimenti, se si fosse voluta escludere l'indennizzabilità di ogni infortunio subito da ogni individuo che avesse fatto uso anche non recente di stupefacenti, non avrebbe avuto senso specificare la non assicurabilità di soggetti affetti da tossicodipendenza patologica, né sarebbero stati esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti “dall'uso di sostanze stupefacenti”, ma avrebbero dovuto essere espressamente esclusi gli infortuni subiti “da persone che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti”. Né la condotta del ricorrente può essere invocata dalla compagnia per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 c.c., dal momento che una singola ipotesi di assunzione di sostanza stupefacente leggera (allo stato non ne risultano provate altre) non appare tale da essere qualificata come mutamento incidente sull'aggravamento del rischio. Respinte quindi tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta e venendo infine alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurato, le conclusioni della CTU medico-legale svolta in corso di causa (condivise dallo stesso CTP della compagnia) hanno confermato che le lesioni accertate, in riferimento alla tabella della garanzia indennitaria di cui alla polizza infortuni Credit Agricole Ass.ni prodotta dall'attore, sono rapportabili alle seguenti voci di polizza:
- Frattura ramo mandibolare sinistro oppure destro: importo indennizzo euro 4500; 12 - Arto superiore: radio e / o ulna – frattura epifisi distale (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare) – in prossimità del polso: importo indennizzo euro 30.000;
- Lussazione delle dita della mano (ciascuno) per un valore di euro 1.500. Considerata la bilateralità delle lesioni mandibolari, risulta pertanto convalidata l'entità dell'indennizzo come da domanda del ricorrente, pari ad euro 40.500,00, con condanna della convenuta al pagamento di detto importo, maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro (v. Cass., Sez. 3, 18/03/2025, n. 7216). Le spese seguono la soccombenza della compagnia convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi di parte ricorrente vanno ricomprese le spese per il proprio consulente di parte (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), da ridursi equitativamente, rispetto al preavviso di fattura in atti, nel medesimo importo (euro 600,00 oltre accessori) liquidato in favore del CTU. Le spese di CTU sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'operatività della polizza dedotta in lite ed accertato che le lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro occorso in data 21.10.2019 rientrano tra le voci descritte nella predetta polizza infortuni, dichiara tenuta e condanna a corrispondere Controparte_1 in favore di l'indennizzo pari ad euro 40.500,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.277,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Giancarlo Rossetti. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta. La Spezia, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo ROSSETTI, come da procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Doria 3 – La Spezia
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico GALLI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Cappellini 9 – La Spezia
convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
Per il ricorrente:
“Rigettare, per i motivi meglio esposti in atti, le eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità sollevate dalla convenuta in quanto infondate in fatto e diritto, ritenendo altresì insussistente, nel caso di specie, il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno.
Rigettare per i motivi indicati in atti tutte le eccezioni di inoperatività della polizza n. 300015659 sollevate dalla convenuta in quanto infondate in fatto e diritto e non provate Rigettata altresì ogni contraria istanza eccezione, domanda e pretesa sollevata dalla parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta,
1 Voglia il Tribunale adito, Accertare e dichiarare che in data 21.10.2019 si verificava alla Spezia Via
Campanella/Viale Italia alle ore 15,48 circa un sinistro stradale che vedeva coinvolto il motociclo
Aprilia 250 tg. CK 79507 condotto dal sig. e di proprietà del sig. Parte_1 CP_2
e l'autovettura Ford tg. BW 460 RD, condotta e di proprietà del sig. ; CP_3
Accertare e dichiarare che il sig. a seguito del sinistro avvenuto in data Parte_1
21.10.2019 ha subito diverse lesioni: “politrauma con frattura epifisi distale radio e apofisi stiloide ulnare destra;
lussazione trapezio metacarpale destra, diastasi piramidale e semilunare a destra, frattura emimandibola sinistra, frattura bilaterale dei condili mandibolari” e come meglio descritte ed indicate in atti e che dette lesioni sono ricomprese nelle garanzie principali, nella specie indennitaria, della polizza infortuni n. 300015659 stipulata dal sig. con la Parte_1
con data di emissione il 17.04.2014 e scadenza il 17.04.2015 a Controparte_1 rinnovo taciuto annuale ed in vigore alla data del suddetto sinistro;
Riconoscere, di conseguenza, che le lesioni riportate in atti dal sig. per i fatti Parte_1 accaduti in data 14.10.2019 rientrano tra le voci descritte nel quadro C.1. “garanzia indennitaria da infortunio” delle condizioni di assicurazioni CAA031/v.2012.10 e contenute nel fascicolo informativo CAA054/v.2012.10 ricompreso nella polizza infortuni suddetta e, precisamente, le voci comprese nell'elenco “cranio e faccia”, “arto superiore” e “lussazioni diagnosticate strumentalmente con RX/TAC/RMN e di natura post traumatica di primo riscontro” così come meglio descritte e specificate alla pag. 5 e 6 del presente ricorso,
Condannare, di conseguenza, , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (c.f. , p.iva ) con sede in Milano (20122) P.IVA_1 P.IVA_2
Corso di Porta Vigentina n. 9, a pagare e/o risarcire a parte ricorrente la somma ad esso spettante per la garanzia indennitaria da infortunio meglio descritta in atti nella misura di € 40.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà a seguito della espletata istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, spese della CTU poste a carico di parte resistente e con rimborso delle spese sostenute per assistenza del consulente di parte alle indagini peritali”.
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c degli atti e della ctu del giudizio identificato al RG. 1842/22 pendente presso questo Tribunale, nonché ammettere tutti mezzi istruttori non ammessi e dedotti nelle memorie depositate: preliminarmente e pregiudizialmente Rigettare la domanda del ricorrente per inammissibilità e/o improponibilità, atteso il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno, già ottenuto dal ricorrente da altro assicuratore per lo stesso evento ed in ogni caso dichiarare l'assorbimento dell'indennizzo dal risarcimento del danno;
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nel merito Rigettare la domanda per inoperatività della polizza n. 300015659, attesa la non assicurabilità del contraente ai sensi dell'art.
1.4 delle clausole del contratto e/o per quanto di risultanza istruttoria o meglio ritenuto;
Rigettare la domanda per inoperatività della polizza n.
300015659, attesa la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.
1.2 delle clausole del
2 contratto e/o per quanto di risultanza istruttoria o meglio ritenuto;
Rigettare la domanda per omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato comportante la perdita dell'indennizzo per effetto dell'art. 1898 c.c.; Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto, oltreché non provata.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente;
Ridurre, in applicazione del principio del divieto di cumulo e delle risultanze di causa, il petitum della domanda del ricorrente alla minor somma di 13.938,00 (40.500,00-26.562,00) e per l'effetto:
Disporre la trasmissione della emananda sentenza al fascicolo telematico identificato al RG.
1842/2022.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29 novembre 2023
esponeva che in data 21 ottobre 2019, mentre era alla guida Parte_1 del motociclo Aprilia 250, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente antagonista assicurato da CP_3
Controparte_4
A seguito dell'urto, veniva ricoverato con diagnosi di frattura radio ed Parte_1 ulna dx e frattura della mandibola;
all'esito delle dimissioni, permanevano postumi permanenti quantificati dai propri periti di parte in misura pari al 10% per le lesioni interessanti l'arto superiore destro ed il rachide cervicale, oltre 8-9% per lesione del nervo alveolare e 20% per l'esito di frattura condilare. Ciò premesso, il ricorrente allegava di essere assicurato con
[...]
con polizza infortuni che prevedeva i seguenti indennizzi, Controparte_1 relativamente alle lesioni subite nel caso di specie: euro 9.000,00 per fratture di cranio e faccia;
euro 30.000,00 per trauma all'arto superiore destro ed alla mano;
euro 1.500,00 per lussazione delle dita della mano;
il tutto per complessivi euro 40.500,00. Sosteneva di avere richiesto alla compagnia il pagamento delle predette somme a termini di polizza, ricevendo un diniego motivato con la pretesa violazione delle condizioni di polizza che escludevano l'assicurabilità di persone affette da tossicodipendenza. Contestava quindi di essere affetto da tale patologia, tanto che in occasione del ricovero al Pronto Soccorso era stato escluso uno stato di alterazione psicofisica, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento della somma spettante per la garanzia da infortunio, nella misura di euro 40.500,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura che sarebbe emersa a seguito dell'istruttoria. ritualmente intimata, si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria per divieto del cumulo dell'indennizzo con il risarcimento. In particolare, evidenziava come il sinistro fosse stato cagionato da soggetto assicurato con polizza e come il danneggiato avesse già percepito il Controparte_4 risarcimento del danno dall'assicuratore del responsabile, con conseguente elisione del credito nei confronti della propria assicurazione, stante il divieto di cumulo tra
3 indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in omaggio al principio indennitario. In secondo luogo, deduceva una seconda causa di non indennizzabilità del sinistro, sostenendo che il ricorrente fosse persona non assicurabile ai sensi di polizza, in quanto soggetto dedito all'uso di sostanze stupefacenti. A seguito del sinistro, infatti, il danneggiato, sottoposto ad esami tossicologici presso la locale Azienda Ospedaliera, era risultato positivo al THC, con conseguente integrazione della causa di non assicurabilità di cui all'art.
1.4. del contratto, ovvero comunque della causa di esclusione della garanzia di cui all'art.
1.2. delle condizioni generali di assicurazione. Nel merito, contestava che i danni allegati dal ricorrente rientrassero nei casi elencati nella tabella della garanzia indennitaria da infortunio, concludendo per il rigetto della domanda avversaria per divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento, ovvero per inoperatività della polizza o, comunque, in quanto infondata e non provata. L'esame della domanda attorea deve muovere necessariamente dall'analisi della questione relativa al divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento. A fronte della relativa eccezione sollevata dalla compagnia convenuta, il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto il risarcimento integrale dei danni patiti da parte del responsabile del sinistro, avendo formulato un'offerta Controparte_4 di euro 26.562,00, ipotizzando una responsabilità paritaria dei conducenti;
tale somma è stata trattenuta in acconto sul preteso maggior dovuto, oggetto di separato giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, nel quale il danneggiato ha allegato danni ben maggiori di quelli parzialmente ristorati dalla compagnia. In ogni caso, contesta l'applicabilità alla presente vicenda del principio Parte_1 della compensatio lucri cum damno e del conseguente divieto di cumulo invocato dalla convenuta, stante la finalità previdenziale della polizza infortuni stipulata dal ricorrente, che prevede un indennizzo prestabilito tabellarmente e totalmente svincolato dal grado di invalidità patito e/o dal numero dei giorni di invalidità temporanea. In particolare, assumerebbe un ruolo dirimente nell'interpretazione della volontà delle parti l'esclusione convenzionale del diritto di rivalsa dell'assicuratore, che dimostra come i contraenti abbiano inteso scindere il profilo risarcitorio da quello indennitario conseguente all'operatività della polizza, con conseguente possibilità di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo assicurativo. Si ritiene che l'interpretazione sostenuta dal ricorrente non contrasti (o meglio, contrasti solo apparentemente) con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12565/2018, invocata da parte convenuta a sostegno dell'esclusione del cumulo. Della questione in esame (ossia della cumulabilità di risarcimento ed indennizzo in presenza di polizza infortuni con rinuncia alla rivalsa) si era specificamente occupata Cass., Sez. 3, 11/06/2014, n. 13233, stabilendo che “la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato. Se così non fosse, nell'ipotesi in cui il danneggiato avesse stipulato un 4 contratto di assicurazione contro i danni, questi avrebbe un interesse positivo al realizzarsi del sinistro, il che contrasta insanabilmente con il principio indennitario e con la "neutralità" dell'intervento dell'assicuratore rispetto alle condizioni patrimoniali dell'assicurato in epoca anteriore al sinistro. […] Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: (-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile. Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati”. Accanto a tale rigoroso orientamento, ve n'era un altro (prevalente) secondo il quale, in presenza di indennizzo assicurativo, era sempre ammesso il cumulo del risarcimento con il cosiddetto beneficio collaterale (escludendosi pertanto la compensatio), in virtù della considerazione per cui l'evento dannoso è una mera condizione affinché sia attribuito l'ulteriore beneficio, che in realtà trova il proprio titolo giustificativo in una diversa fonte di natura contrattuale. Componendo il contrasto, le Sezioni Unite del 2018 hanno aderito all'orientamento che esclude, in linea di principio, il cumulo tra indennizzo e risarcimento, senza tuttavia spingersi sino al punto di ribadire l'inderogabilità e la ricomprensione nella nozione di ordine pubblico del principio indennitario, ossia l'operatività della compensatio lucri cum damno in tutte le ipotesi di assicurazioni contro gli infortuni, nessuna esclusa. Ciò emerge dall'esame dei punti chiave della sentenza n. 12565/2018, che di seguito si riportano:
- il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo deve muovere dalla “doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato … guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento”;
- La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco “deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la "giustizia" del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio. Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l'indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante”;
5 - Una verifica “per classi di casi” si impone anche “per accertare se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito. Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all'azione di "recupero" ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento. Se così non fosse, se cioè il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente. Non corrisponde infatti al principio di razionalità-equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato”;
- Venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, “occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità, competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato”;
- Benché il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia
“rispetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una relazione diretta tra l'assicuratore che ha pagato l'indennità ed il responsabile del danno, sebbene il primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante dall'illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto di assicurazione. La surrogazione, infatti, mentre consente all'assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all'assicurato- danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già 6 riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito. Senza la surrogazione, l'assicurato danneggiato conserverebbe l'azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l'ammontare corrispondente all'indennità assicurativa ricevuta: ma l'art. 1916 gliela toglie, perché la trasmette all'assicuratore. Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'assicuratore l'indennità assicurativa e a risarcire l'eventuale maggior danno al danneggiato: la riscossione dell'indennità da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno”;
- La giurisprudenza che ammette la cumulabilità, in capo all'assicurato che ha riscosso l'indennità dalla propria compagnia, dell'intero ammontare del risarcimento del danno dovuto dal terzo responsabile, “muove dall'idea che, per perfezionare la vicenda successoria della surrogazione e sancire la perdita del diritto al risarcimento in capo all'assicurato, non basti il fatto oggettivo del pagamento dell'indennità, ma debba ricorrere anche il presupposto soggettivo della comunicazione, indirizzata dall'assicuratore al terzo responsabile, di avere pagato e di volersi surrogare al proprio assicurato. La surrogazione opererebbe solo se e nel momento in cui l'assicuratore comunichi al terzo responsabile l'avvenuta solutio e manifesti contestualmente la volontà di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il medesimo terzo, al fine appunto di rivalersi su questo della somma pagata a quello. Affinché, da potenziale che era, divenga attuale e operante, il diritto di surrogazione dell'assicuratore richiederebbe questa manifestazione di volontà ad hoc da parte dell'assicuratore, perché è alla sua iniziativa e disponibilità che la legge rimetterebbe il perfezionamento della successione a titolo derivativo nel diritto di credito. È appunto da una tale configurazione (la surrogazione dell'assicuratore intesa, non come effetto automatico del pagamento dell'indennità, ma come facoltà il cui esercizio dipende dall'assicuratore solvens) che discende il corollario per cui, qualora l'assicuratore non si avvalga di tale facoltà, il pagamento dell'indennizzo lascerebbe immutato il diritto dell'assicurato di agire per ottenere l'intero risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile”;
- Le Sezioni Unite, non condividendo tale lettura, hanno evidenziato che “Il primo comma dell'art. 1916 cod. civ., nel disporre che «l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili», collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso 7 all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono
- come è stato rilevato in dottrina - effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa”;
- Il principio indennitario verrebbe quindi incrinato “se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Dunque, poiché nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli”. Sintetizzando la decisione esaminata per quanto rileva nella presente sede, si osserva come le Sezioni Unite abbiano confermato il principio del divieto del cumulo tra indennizzo e risarcimento, a prescindere dal fatto che l'assicuratore abbia omesso di esercitare il diritto di surroga previsto dall'art. 1916 c.c., dal momento che il trasferimento all'assicuratore del diritto di credito verso il terzo discende automaticamente dal semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere altri adempimenti. Senonché, la sentenza in questione non ha affrontato il diverso caso della preventiva rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore, pattuita dalle parti sin dalla stipula del contratto di assicurazione. Ebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi (che ricorre nel caso di specie, essendo stabilito, al p.to 3.4 delle C.G.A., che “ Controparte_1 rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio”), deve evidenziarsi come la rinuncia alla surroga pattuita in contratto, escludendo ab initio l'insorgenza del diritto di cui all'art. 1916 c.c. in capo all'assicuratore, escluda anche l'automatico trasferimento del diritto di credito verso il responsabile al momento del pagamento dell'indennizzo, diversamente da quanto accade nella ben diversa ipotesi della mera inerzia dell'assicuratore nell'esercizio di un diritto al quale non ha rinunciato. Si consideri inoltre che, nella presente fattispecie, l'assicuratore ha espressamente rinunciato al diritto di rivalsa “a favore dell'assicurato”, ossia con l'intenzione di restituirgli la possibilità (altrimenti trasferita in capo all'assicuratore in forza dell'art. 1916 c.c.) di agire nei confronti del danneggiante per il recupero della somma erogata a titolo di indennizzo assicurativo, dunque con possibilità di cumulare l'indennizzo medesimo con il risarcimento. Riprendendo le parole della Suprema Corte, per cui “Senza la surrogazione, l'assicurato danneggiato conserverebbe l'azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l'ammontare corrispondente all'indennità assicurativa ricevuta: ma l'art. 1916 gliela toglie, perché la trasmette all'assicuratore”, si può 8 aggiungere che, nel caso di preventiva rinuncia alla rivalsa, l'assicuratore ritrasmette al danneggiato l'azione di risarcimento contro il terzo responsabile;
e gliela ritrasmette non in forza di semplice inerzia (ossia perché si astiene ex post dall'esercitare la surroga, ciò che per le Sezioni Unite non giustificherebbe il ritrasferimento del diritto all'assicurato), bensì in virtù di una rinuncia ex ante, che impedisce l'operatività stessa della surroga, a prescindere dall'intervenuto pagamento dell'indennizzo. Tenuto quindi conto della preventiva rinuncia alla rivalsa espressamente effettuata dall'assicuratore in favore dell'assicurato e considerata la centralità del meccanismo della surroga ai fini dell'esclusione del cumulo, si ritiene che, nel caso di specie, l'assicurato possa cumulare l'indennizzo corrisposto dal proprio assicuratore con il risarcimento che otterrà (e che ha in parte già ottenuto) dal terzo responsabile del sinistro, rientrando la fattispecie in una “classe di casi” in cui il cumulo è consentito, in assenza della condizione (la surroga, per l'appunto) che trasforma il duplice, ma separato, rapporto bilaterale con assicuratore e terzo responsabile in una relazione trilaterale, e che deve sussistere affinché possa dispiegarsi l'operazione di scomputo. Per giungere a tale conclusione, non si deve necessariamente sostenere la finalità previdenziale della polizza infortuni (ciò che fa, pur con motivazioni condivisibili, Trib. Milano, sez. X, sent. n. 2894 dell'11.4.2023). L'operatività del principio della compensatio, con conseguente esclusione del cumulo, è infatti collegata alla ricorrenza di due presupposti essenziali, che devono entrambi coesistere, ossia la medesima ragione giustificatrice del vantaggio (compensativo dello stesso danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria del responsabile), unitamente alla previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee. Se manca il secondo di detti presupposti, ossia la possibilità per l'assicurazione di agire in rivalsa nei confronti del responsabile (esclusa dalla preventiva rinuncia contrattuale a tale diritto), si rientra in una “classe di casi” in cui non può farsi operare il diffalco, a prescindere dall'accertamento della natura indennitaria o previdenziale del contratto assicurativo. D'altronde, il principio indennitario è volto non solo a scongiurare un arricchimento ingiustificato del danneggiato, ma anche ad evitare che il soggetto responsabile si veda obbligato a corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato medesimo, in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità (v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2018). Nel caso di specie, questa seconda evenienza è scongiurata dalla rinuncia alla rivalsa, tale per cui il responsabile rimane esposto alla sola azione risarcitoria del danneggiato, non potendo l'assicuratore agire in surroga per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio assicurato. Quanto alla posizione del danneggiato, si è visto come la stessa Suprema Corte abbia ritenuto preferibile, in assenza di surroga, favorire chi senza colpa ha subito l'illecito, piuttosto che chi lo ha colpevolmente causato (v. sent. 12565/18 cit.: “se il responsabile dell'illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l'evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all'intervento del terzo, e ciò anche 9 quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente. Non corrisponde infatti al principio di razionalità-equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile …, che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato”). Inoltre, si è osservato come la previsione di cui all'art. 1916 c.c. non sia collocata dall'art. 1932 c.c. tra le norme che, in materia di assicurazione, sono da ritenersi inderogabili: “l'art. 1916 c.c. è dunque norma dispositiva e, come tale, derogabile dai contraenti. L'invalidità di detta clausola non può neppure essere fondata sul rilievo per cui l'art. 1916 c.c. - insieme ad altre norme (quali gli artt. 1905,1908,1909,1910 c.c.) - sarebbe espressione del c.d. principio indennitario, da alcuni ritenuto canone di ordine pubblico interno. Ed invero, in replica a questa tesi, basta rilevare che nessuna delle sopra richiamate disposizioni è espressamente ricompresa dall'art. 1932 c.c. tra le norme inderogabili, con conseguente ammissibilità di una deroga pattizia delle stesse, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 1836/1969 e Cass., sent. n. 8714/1998). Questa conclusione trova ulteriore conferma nella prassi del mercato assicurativo, ove frequentemente si prevede la clausola di rinuncia preventiva alla rivalsa, normalmente verso il pagamento di un premio assicurativo più elevato” (Trib. Milano, sez. X, 11.4.2023, n. 2894). Peraltro, la scelta di pagare maggiori premi per la stipula di un'assicurazione con rinuncia alla rivalsa sarebbe priva di giustificazione economica se tale decisione, anziché favorire l'assicurato, consentendogli di cumulare indennizzo e risarcimento nell'ipotesi di danni causati da responsabilità altrui, avvantaggiasse solamente il terzo responsabile, il quale, seppur estraneo al rapporto assicurativo, si vedrebbe detrarre dal risarcimento dovuto l'indennizzo versato dall'assicuratore del danneggiato. Infine, come parimenti evidenziato dal Tribunale di Milano, nel caso in cui il danneggiante abbia stipulato una assicurazione della propria responsabilità civile (si pensi a tutti i casi della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile) e contestualmente il danneggiato abbia stipulato una polizza infortuni, il sistema in assenza di cumulo entrerebbe in un evidente “corto circuito”: ad entrambi gli assicuratori converrebbe non adempiere perché, operando la compensatio, il primo che paga estingue il credito indennitario/risarcitorio del danneggiato, sicché il secondo assicuratore non dovrebbe più pagare alcunché. Né appare sostenibile che, consentendosi il cumulo, il danneggiato maturi un “interesse positivo” al verificarsi dell'infortunio (come paventato da Cass., sent. n. 13233/2014), non potendosi ragionevolmente ipotizzare un interesse di un soggetto a subire un infortunio con effetti invalidanti e considerato altresì che, per potersi cumulare indennizzo e risarcimento, tale infortunio dovrebbe comunque essere addebitabile a responsabilità di terzi.
10 In conclusione, per tutte le ragioni suesposte, si ritiene che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio non trovi applicazione e che quindi, dall'indennizzo spettante al ricorrente , non vada scomputato il risarcimento Parte_1 corrisposto da compagnia del conducente responsabile del Controparte_4 sinistro. Ad ogni buon conto, ad analoga conclusione di integrale spettanza dell'indennizzo assicurativo si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui si ritenesse operante il principio della compensatio lucri cum damno. Ed invero, al divieto di cumulo consegue che l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo ove l'assicurato abbia già ottenuto l'integrale risarcimento del danno dal responsabile, così come il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento allorché l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni. Nella presente fattispecie, il ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale risarcimento del danno da parte del responsabile, essendogli stata corrisposta da
[...] esclusivamente la somma di euro 26.562,00, trattenuta in acconto sul CP_4 preteso maggior dovuto, oggetto di separato giudizio. Tenuto conto dei danni complessivi allegati dall'infortunato, l'importo erogato in acconto da , sommato all'indennizzo dovuto da , non CP_4 Controparte_1 andrebbe verosimilmente a superare l'ammontare totale dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro, per cui una eventuale (e comunque ritenuta in questo caso infondata) domanda di diffalco potrebbe essere svolta soltanto nel separato giudizio risarcitorio in corso. Accertata quindi la cumulabilità delle poste (ovvero comunque l'impossibilità di procedere allo scomputo nella presente sede) e passando all'esame delle eccezioni di esclusione della garanzia, la compagnia convenuta ha invocato il disposto dell'art.
1.4 delle condizioni generali di assicurazione, a mente del quale “Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: …”, nonché l'art.
1.2 lett. f), per cui “Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti: … in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti o allucinogeni”. Le difese svolte dalla compagnia si fondano sulle risultanze degli esami tossicologici svolti al momento del ricovero dell'infortunato, dai quali è emersa la presenza del metabolite urinario del THC, che denota un “uso recente ma non attuale” di sostanza cannabinoide. Senonché, è altresì emerso che il giudizio complessivo indicato nella scheda clinica redatta dal medico di turno presso il Pronto Soccorso della struttura dov'è stato ricoverato il ricorrente ha escluso uno stato di alterazione psico-fisica del predetto [v. all. 47 ric.], tanto che il Tribunale della Spezia assolveva dal reato di cui Parte_1 all'art. 187 c.d.s. ritenendo “che gli elementi raccolti portino ad escludere che l'imputato versasse al momento del sinistro – invero a lui non addebitabile – in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti” [v. all. 39 ric.]. 11 L'accertata circostanza per cui il ricorrente, al momento del sinistro, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti conduce quindi al rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, non potendosi condividere l'interpretazione sostenuta dalla compagnia, per cui il mero consumo di sostanza stupefacente determinerebbe la non operatività della polizza. Ed invero, a termini di contratto, l'utilizzo di sostanze stupefacenti rileva nelle seguenti ipotesi:
- Ai sensi dell'art.
1.4 delle condizioni di assicurazione, impedisce l'assicurabilità di persone affette da tossicodipendenza (inserita nella norma insieme ad altri gravi patologie, quali alcoolismo, infezione da HIV, disturbi mentali e gravi invalidità superiori al 30%), da intendersi quale condizione patologica caratterizzata dall'incoercibile bisogno di far uso continuato di sostanze psicotrope;
- Quanto al disposto dell'art. 1.2, che esclude dall'assicurazione “gli infortuni subiti … in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, da abuso di psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti o allucinogeni”, la formulazione della norma (“dall'uso”) è chiara nel limitare l'esclusione della copertura per i soli infortuni subiti in connessione causale con l'uso di stupefacenti, ossia in stato di alterazione psicofisica, così come sono esclusi i sinistri causati da abuso di alcool o psicofarmaci. A fronte di tali disposizioni contrattuali, non può essere certamente ritenuto idoneo ad escludere la copertura assicurativa il mero, occasionale e risalente uso di sostanza stupefacente da parte dell'assicurato (non risultando provato un uso costante di droghe), in assenza di incidenza di tale condotta nella determinazione del sinistro (come accertato all'esito del procedimento penale intercorso). Altrimenti, se si fosse voluta escludere l'indennizzabilità di ogni infortunio subito da ogni individuo che avesse fatto uso anche non recente di stupefacenti, non avrebbe avuto senso specificare la non assicurabilità di soggetti affetti da tossicodipendenza patologica, né sarebbero stati esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti “dall'uso di sostanze stupefacenti”, ma avrebbero dovuto essere espressamente esclusi gli infortuni subiti “da persone che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti”. Né la condotta del ricorrente può essere invocata dalla compagnia per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 c.c., dal momento che una singola ipotesi di assunzione di sostanza stupefacente leggera (allo stato non ne risultano provate altre) non appare tale da essere qualificata come mutamento incidente sull'aggravamento del rischio. Respinte quindi tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta e venendo infine alla quantificazione dell'indennizzo spettante all'assicurato, le conclusioni della CTU medico-legale svolta in corso di causa (condivise dallo stesso CTP della compagnia) hanno confermato che le lesioni accertate, in riferimento alla tabella della garanzia indennitaria di cui alla polizza infortuni Credit Agricole Ass.ni prodotta dall'attore, sono rapportabili alle seguenti voci di polizza:
- Frattura ramo mandibolare sinistro oppure destro: importo indennizzo euro 4500; 12 - Arto superiore: radio e / o ulna – frattura epifisi distale (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare) – in prossimità del polso: importo indennizzo euro 30.000;
- Lussazione delle dita della mano (ciascuno) per un valore di euro 1.500. Considerata la bilateralità delle lesioni mandibolari, risulta pertanto convalidata l'entità dell'indennizzo come da domanda del ricorrente, pari ad euro 40.500,00, con condanna della convenuta al pagamento di detto importo, maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro (v. Cass., Sez. 3, 18/03/2025, n. 7216). Le spese seguono la soccombenza della compagnia convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Tra gli esborsi di parte ricorrente vanno ricomprese le spese per il proprio consulente di parte (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), da ridursi equitativamente, rispetto al preavviso di fattura in atti, nel medesimo importo (euro 600,00 oltre accessori) liquidato in favore del CTU. Le spese di CTU sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata l'operatività della polizza dedotta in lite ed accertato che le lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro occorso in data 21.10.2019 rientrano tra le voci descritte nella predetta polizza infortuni, dichiara tenuta e condanna a corrispondere Controparte_1 in favore di l'indennizzo pari ad euro 40.500,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.277,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'Avv. Giancarlo Rossetti. Pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico della convenuta. La Spezia, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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