Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2024, n. 19472
CASS
Sentenza 15 luglio 2024

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In tema di IRPEF, la parziale detraibilità dall'imposta lorda delle spese sostenute per gli interventi edilizi, richiamati dall'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997, trova applicazione in favore di tutti i possessori o detentori di parti comuni di un edificio residenziale che le hanno effettivamente sostenute, perché il richiamo alla disciplina del condominio operato dalla disposizione è esclusivamente rivolto ad individuare gli interventi edilizi a cui è applicabile il beneficio e non limita la fruizione dell'agevolazione ai soli possessori o detentori di edifici in condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la detraibilità delle spese per interventi edilizi riguardanti un immobile costituito da due distinte unità immobiliari, con tetto in comune, autonomamente classate e con diverso numero civico, di proprietà indivisa del contribuente per il 75% e del coniuge per il 25%).

Commentario1

  • 1Detrazioni fiscali per lavori: spettano anche senza condominio?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2024, n. 19472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19472
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo