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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031283939000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente chiede c.m.c., la condanna alle spese con distrazione ed il rimborso del CUT
Resistente/Appellato: l'ufficio chiede c.m.c. con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la intimazione di pagamento in epigrafe, dell'importo di
€ 8.061,96, fondata su avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF anno 2009, lamentando difetto di motivazione, omessa notifica dell'avviso suddetto, prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo operato l'estromissione anagrafica del ricorrente (come si legge nelle note di costituzione: L'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 19/08/2014 alla signora
Nominativo_1 (madre del ricorrente) deceduta il 10/06/2015. L'avviso di presa in carico n.
89315011759948000 contiene due nominativi: Nominativo_2 (CF_1) in qualità di erede e Ricorrente_1, odierno ricorrente, in qualità di coobbligato. Il Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità come si evince dall'atto di compravendita del 26/03/2019 dove a pagina 5 si legge: "in relazione alla detta successione in morte della signora Nominativo_1 si precisa che i signori Nominativo_3 e Ricorrente_1 hanno rinunciato all'eredità giusta dichiarazione resa innanzi al Cancelliere del Tribunale di Catania ...". Per quanto sopra, l'Ufficio ha effettuato l'estromissione anagrafica del ricorrente>>).
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'Ufficio ha operato la estromissione del ricorrente circa un mese dopo il deposito del ricorso introduttivo, appurando diligentemente l'avvenuta rinuncia all'eredità da parte sua (circostanza non menzionata in ricorso).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA MO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031283939000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente chiede c.m.c., la condanna alle spese con distrazione ed il rimborso del CUT
Resistente/Appellato: l'ufficio chiede c.m.c. con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la intimazione di pagamento in epigrafe, dell'importo di
€ 8.061,96, fondata su avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF anno 2009, lamentando difetto di motivazione, omessa notifica dell'avviso suddetto, prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo operato l'estromissione anagrafica del ricorrente (come si legge nelle note di costituzione: L'avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 19/08/2014 alla signora
Nominativo_1 (madre del ricorrente) deceduta il 10/06/2015. L'avviso di presa in carico n.
89315011759948000 contiene due nominativi: Nominativo_2 (CF_1) in qualità di erede e Ricorrente_1, odierno ricorrente, in qualità di coobbligato. Il Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità come si evince dall'atto di compravendita del 26/03/2019 dove a pagina 5 si legge: "in relazione alla detta successione in morte della signora Nominativo_1 si precisa che i signori Nominativo_3 e Ricorrente_1 hanno rinunciato all'eredità giusta dichiarazione resa innanzi al Cancelliere del Tribunale di Catania ...". Per quanto sopra, l'Ufficio ha effettuato l'estromissione anagrafica del ricorrente>>).
In data 21/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'Ufficio ha operato la estromissione del ricorrente circa un mese dopo il deposito del ricorso introduttivo, appurando diligentemente l'avvenuta rinuncia all'eredità da parte sua (circostanza non menzionata in ricorso).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania, il 21/1/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)