Articolo 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95
Articolo 2
Versione
1 aprile 1989
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Versione
23 marzo 1990
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Versione
4 maggio 1999
Art. 1. (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici ))
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
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