Art. 1. (( 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici ))
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici ))