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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/09/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL DOTT. ANGELO SCARPATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies cpc
nella causa iscritta al N. R. G. 118/2024
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'avv. R.C., ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via (...) n. 15/A
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI “ A . , in persona del direttore generale p.t., rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CP_2
procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo La Rocca e dall'avv.
Michele Salomone, ed elett.te dom.ta con detto difensore presso la sede degli Affari Legali
in Napoli alla via Cardarelli n. 9
RESISTENTE
NONCHE'
, rapp.to e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, Controparte_3
dall'avv. Carmelo Intorre, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via Duca Ferrante della Marra n. 12
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni alla persona da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 9.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deduceva quanto segue: che, in Parte_1
data 16.7.2015, tramite ambulanza privata, veniva ricovera presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli,
con diagnosi di “ frattura del collo femore di sinistra, frattura collo chirurgico omero destro e capitello radiale destro, trauma cranico commotivo, ferita lacero contusa regione sopracciliare sinistra”, ove veniva trasferita al reparto di chirurgia d'urgenza; che, in data 24.7.2015, veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi con chiodo gamma della frattura transcervicale del femore di sinistra;
che, dopo la dimissione avvenuta in data 30.7.2015, in data 14.8.2015 e
2 3.9.2015 si recava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli per un controllo ambulatoriale, durante il quale veniva effettuato un controllo radiografico;
che, tuttavia, in data 2.10.2015, in seguito ad ulteriore controllo radiografico, si rilevava “ una non proprio soddisfacente callificazione endostale e periostale della fattura del collo del femore di sinistra”, con “ incongrua corrispondenza dei frammenti”; che, in data 30.11.2015, essendo stata diagnosticata una “
pseudoartosi collo femore di sinistra ed una osteonecrosi della testa femorale”, veniva sottoposta,
a Milano, a nuovo intervento di “ rimozione del chiodo endomidollare bloccato con impianto di protesi totale d'anca”; che, nell'assunto di essa ricorrente, la responsabilità della pseudoartrosi sarebbe rinvenibile nell'intervento di osteosintesi effettuato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli
( censurabile per negligenza e/o imperizia), con conseguente necessità di provvedere alla rimozione del chiodo endomidollare e all'impianto della protesi totale d'anca; che una responsabilità sarebbe addebitabile anche al resistente dott. il quale, avendo in Controparte_3
cura la paziente in qualità di professionista privato, in alcun modo le consigliava, dopo l'intervento di osteosintesi, di sottoporsi ad esami radiografici specifici, né rilevava in alcun modo le anomalie di cui ai referti radiografici del 3.9.2015.
In ragione di tanto, chiedeva il risarcimento del danno biologico alla stessa occorso, del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la resistente la quale, in primo luogo, eccepiva l'incompetenza Controparte_4
territoriale dell'adìto Tribunale, per essere competente il Tribunale di Nola ( giusta la residenza della ricorrente in Massa di Somma) e/o il Tribunale di Napoli ( in ragione della sede legale della resistente stessa); nel merito, contestava la domanda spiegata dalla , in ragione Pt_1
dell'assoluto difetto di prova circa una pretesa colpa medica in capo ai sanitari che effettuarono
3 l'intervento di osteosintesi del 24.7.2015; in ogni caso, contestava il quantum della pretesa risarcitoria, in ragione dell'attuale condizione psicofisica della istante, pur dopo l'intervento di rimozione del chiodo endomidollare con infissione di impianto di protesi totale d'anca.
Con comparsa del 30.12.2024 si costituiva il resistente il quale, in primo luogo, Controparte_3
eccepiva la improcedibilità della domanda attorea;
nel merito, contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, facendo richiamo al contenuto della ctu ( già espletata prima della sua costituzione in giudizio) che, effettivamente, escludeva ogni sua responsabilità in ordine alla causazione del danno a carico della . Parte_1
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale con la nomina di un Collegio peritale;
con ordinanza del 12.9.2024, rilevata la nullità, ex art. 139 cpc, della notifica del ricorso introduttivo al resistente , lo scrivente Magistrato rinviava, previa sospensione Controparte_3
delle operazioni peritali, all'udienza del 20.2.2025; nelle more, si costituiva il resistente CP_3
, con comparsa del 30.12.2024, il quale eccepiva la improcedibilità della domanda così come
[...]
avanzata nei suoi confronti;
con ordinanza del 21.2.2025 lo scrivente onerava parte ricorrente di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di esso resistente, rinviando all'udienza del 6.5.2025; successivamente, previa richiesta di chiarimenti al collegio peritale, la causa veniva rimessa all'udienza del 9.9.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
a detta udienza la causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies cpc, veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta, tuttavia nei limiti di seguito precisati.
Non è fondata e va rigettata, come già precisato nelle ordinanze del 5.5.2024 e del 9.5.2025,
l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale, sollevata dalla resistente
[...]
, e ciò per i motivi di seguito precisati. CP_4
4 Sul punto, invero, non può non rilevarsi come, in sede di comparsa di costituzione, non è stata sollevata, specificamente, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale invocando la competenza territoriale di un diverso Ufficio giudiziario ( nella specie, il Tribunale di Nola –
asseritamente competente, secondo la resistente, solo in ragione della residenza della ricorrente
in Massa di Somma) con riguardo alla residenza, ai sensi dell'art. 18 cpc, dell'ulteriore resistente
, limitandosi, sul punto, la resistente a dedurre che sarebbe stato territorialmente CP_3 CP_1
competente il Tribunale di Napoli, quale Tribunale del distretto in cui è compreso il Comune di residenza ( GG) di esso resistente;
è noto, sul punto, che, in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione ( e, nel caso che ci occupa, esso resistente
è stato evocato in giudizio quale libero professionista esercente la professione sanitaria, di tal che l'invocata responsabilità va qualificata, anche dopo l'entrata in vigore della Legge come Pt_2
responsabilità di natura contrattuale), la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto,
al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adìto
con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è
rimessa alla discrezione dell'attore ( v. Cass. n. 16284/2019).
Né coglie nel segno, va aggiunto, l'assunto della resistente secondo cui, nel caso di specie, si CP_1
verterebbe in un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc, come tale rilevabile d'ufficio; invero, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della
5 tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( v.
Cass. Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020); di tal che, secondo l'inequivoco disposto di cui al novellato art. 38 cpc, la deduzione circa l'incompetenza territoriale (derogabile) non è rilevabile d'ufficio, ma rimessa all'eccezione di parte, da proporsi, tempestivamente e compiutamente, nella comparsa di risposta.
In ragione di quanto detto, dunque, la riproposizione, giusta memoria del 6.9.2024, della già
spiegata eccezione di incompetenza territoriale, va dichiarata del tutto inammissibile;
sul punto, il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 20553/2019) ha chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito,
di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase;
essa, infatti, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni
documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183
c.p.c. ( nel caso di specie, udienza ex art. 281 duodecies comma 1 cpc), salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice,
il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver
luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza
appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su
sollecitazione successiva di una delle parti.
6 Ciò detto, venendo ad esaminare la questione relativa alla regolare instaurazione, nel giudizio de quo, del contraddittorio, deve dirsi che, per quanto di seguito precisato, la costituzione, in data
30.12.2024, del resistente ha sanato il vizio di nullità, ex art. 139 cpc, della Controparte_3
notifica allo stesso effettuata del ricorso introduttivo.
Invero, con istanza depositata, in data 6.9.2024, dal procuratore della parte resistente, si evinceva che, giusta allegato certificato del 19.6.2024, il Comune di residenza del resistente dott. CP_3
era in NO ( Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nola) e non
[...]
GG ( Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata); nondimeno,
emergeva ancora che, da un lato, nel ricorso introduttivo si dava atto ( pag. 15) che esso resistente era residente in [...] e che, dall'altro, in sede di comparsa di costituzione ( v. pag. 4), la resistente non contestava in alcun modo siffatta circostanza, CP_1
limitandosi a dedurre che sarebbe stato territorialmente competente il Tribunale di Napoli, quale
Tribunale del distretto in cui è compreso il Comune di residenza ( GG) del resistente
. CP_3
Tuttavia, come sopra precisato, giusta l'allegazione – solo in data 6.9.2024 - del certificato del
19.6.2024, la deduceva che il Comune di residenza di esso resistente era NO, e non CP_1
già GG
Pertanto, lo scrivente Magistrato, ritenuto che la notifica effettata al resistente , in data CP_3
23.2.2024, presso il luogo di esercizio dell'ufficio da questi svolto, in GG alla via Marone
n. 63, era da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 139 cpc, poichè presupposto di validità della notifica effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 139 cc è che la stessa sia effettuata presso la casa di abitazione o, in subordine, presso il luogo di esercizio dell'ufficio, tuttavia sempre nel Comune ove
7 il destinatario abbia la residenza ( v. Cass. n. 2968/2016); ciò ritenuto, disponeva, previa sospensione delle operazioni peritali, la comparizione delle parti per l'udienza del 20.2.2025.
In data 30.12.2024, tuttavia, si costituiva, seppur tardivamente, il resistente , con Controparte_3
comparsa di risposta versata in atti telematicamente;
è evidente, allora ( come riconosciuto dalla stessa parte resistente nelle note del 13.2.2025) che, nel caso di specie, deve sicuramente farsi applicazione del principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, comportando la convalida della notifica medesima, che è infatti sanata con efficacia ex tunc ( v. Cass. n. 12125/1992; Cass. n.
4544/1982); i vizi attinenti al luogo in cui deve effettuarsi la notificazione ( come, appunto, nella vicenda de quo), non ne importano la inesistenza, ma solo una nullità, sanabile ex tunc o mediante la costituzione della parte intimata, ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 cpc ( v. Cass. n.
11111/1998).
Ancora, non è fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente nella Controparte_3
comparsa di costituzione del 30.12.2024.
Invero, con ordinanza del 21.2.2025 lo scrivente Magistrato rilevava che, dall'esame degli atti di causa, emergeva la circostanza per cui la convocazione del cennato resistente dinanzi CP_3
all'organismo di mediazione ( condizione di procedibilità della domanda per colpa medica) era avvenuta, da parte dell'odierna istante, non presso l'indirizzo del Comune di residenza dello stesso
( NO), bensì presso il luogo di presumibile esercizio della professione ( peraltro, posto in un
Comune diverso da quello di residenza), e comunque non in maniera tale da assicurarne la ricezione della convocazione direttamente da parte del destinatario, come impone l'art. 8 D. Lgs.
28/2010; pertanto, onerava parte ricorrente di provvedere ad attivare, nuovamente, il tentativo di
8 mediazione nei confronti del resistente , nel rispetto dei termini di legge e presso il suo CP_3
indirizzo di residenza.
Orbene, con ordinanza del 9.5.2025, si constatava che era procedibile la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del resistente – nelle more costituitosi in giudizio -, CP_3
avendo essa ricorrente versato in atti copia del verbale negativo di mediazione ( del 9.4.2025),
giusta notifica dell'invito in mediazione all'indirizzo di residenza di esso resistente.
Tutto ciò detto quanto alle eccezioni preliminari, prima di affrontare il merito della vicenda,
occorre, ad avviso di chi scrive, procedere ad una preliminare precisazione di ordine metodologico:
alla vicenda de quo, infatti, non va applicata la Legge 24/20017 ( cd. legge Gelli), ma la disciplina normativa ad essa antecedente, e ciò in applicazione del principio generale dettato dall'art. 11
delle c.d. preleggi.
Il principio di irretroattività della legge, per quanto non previsto in Costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova un limite invalicabile nel rispetto “dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche,
nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, anche se finalizzato alla necessità di ridurre il contenzioso o di contenimento della spesa pubblica o a far fronte ad evenienze eccezionali” ( v. Cass, sez. VI, 19.12.2014, n. 27121).
La legge sopravvenuta che preveda un differente regime giuridico della responsabilità non può
trovare applicazione retroattiva anche tenendo conto delle conseguenze illogiche che ne deriverebbero sulle situazioni pregresse e ancora non esaurite: si pensi al tempo necessario per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si arriverebbe all'assurda conseguenza per cui il termine di prescrizione più breve quinquennale, tipico della responsabilità aquiliana, sarebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge 24/2017, la giurisprudenza
9 applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c; di tal ché, il danneggiato che confidava incolpevolmente e legittimamente sulla prescrizione decennale potrebbe vedere prescritto il proprio diritto al risarcimento del danno per effetto dell'applicazione retroattiva della lex posterior.
Ne discende, allora, che l'applicazione della Legge Gelli a fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
ledendo, così, ingiustificatamente il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
Ciò premesso, dunque, appare necessario, ad avviso di chi scrive, ricordare che, ai fini di un assai rapido inquadramento della cd. responsabilità per colpa medica – prima dell'entrata in vigore della cd. Legge Gelli -, secondo il più recente indirizzo del giudice di legittimità, la responsabilità del medico nei confronti del paziente è di natura contrattuale ( con tutte le ovvie conseguenze in tema di ripartizione dell' onere della prova e di prescrizione del diritto al risarcimento): a detta responsabilità si affianca quella della struttura in cui il medico è inserito, sussistendo un evidente collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale in cui questi opera ( v. per tutte, Cass. n. 13953 del 14.6.2007).
Sul punto, invero, vi è da dire che, secondo il costante avviso del giudice di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico
10 e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( v. Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004).
Stante la natura contrattuale della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova del contratto ( o del cd. contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( v. Cass. n. 975
del 16.1.2009).
Va altresì precisato che particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della
11 causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del
8.7.2010).
Premesso, dunque, tutto quanto sopra detto, venendo all'esame del caso di specie, la ricorrente deduceva quanto segue: che, in data 16.7.2015, tramite ambulanza privata, veniva ricovera presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, con diagnosi di “ frattura del collo femore di sinistra, frattura collo chirurgico omero destro e capitello radiale destro, trauma cranico commotivo, ferita lacero contusa regione sopracciliare sinistra”, ove veniva trasferita al reparto di chirurgia d'urgenza; che,
in data 24.7.2015, veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi con chiodo gamma della frattura transcervicale del femore di sinistra;
che, dopo la dimissione avvenuta in data 30.7.2015, in data
14.8.2015 e 3.9.2015 si recava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli per un controllo ambulatoriale, durante il quale veniva effettuato un controllo radiografico;
che, tuttavia, in data
2.10.2015, in seguito ad ulteriore controllo radiografico, si rilevava “ una non proprio soddisfacente callificazione endostale e periostale della fattura del collo del femore di sinistra”,
con “ incongrua corrispondenza dei frammenti”; che, in data 30.11.2015, essendo stata diagnosticata una “ pseudoartosi collo femore di sinistra ed una osteonecrosi della testa femorale”, veniva sottoposta, a Milano, a nuovo intervento di “ rimozione del chiodo endomidollare bloccato con impianto di protesi totale d'anca”; che, nell'assunto di essa ricorrente,
la responsabilità della pseudoartrosi sarebbe rinvenibile nell'intervento di osteosintesi effettuato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ( censurabile per negligenza e/o imperizia), con conseguente
12 necessità di provvedere alla rimozione del chiodo endomidollare e all'impianto della protesi totale d'anca; che una responsabilità per negligenza e/o imperizia sarebbe addebitabile anche al resistente dott. il quale, avendo in cura la paziente in qualità di professionista Controparte_3
privato, in alcun modo le consigliava, dopo l'intervento di osteosintesi, di sottoporsi ad esami radiografici specifici, né rilevava in alcun modo le anomalie di cui ai referti radiografici del
3.9.2015.
In ragione di tanto, chiedeva il risarcimento del danno biologico alla stessa occorso, del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
La resistente contestava la domanda spiegata dalla , in ragione Controparte_4 Pt_1
dell'assoluto difetto di prova circa una pretesa colpa medica in capo ai sanitari che effettuarono l'intervento di osteosintesi del 24.7.2015; in particolare, nell'assunto di essa resistente, la necrosi al collo del femore sarebbe da intendersi quale ordinaria conseguenza della grave lesione occorsa alla paziente e presente alla data del ricovero;
in ogni caso, contestava il quantum della pretesa risarcitoria, in ragione dell'attuale condizione psicofisica della istante, pur dopo l'intervento di rimozione del chiodo endomidollare con infissione di impianto di protesi totale d'anca.
Anche il resistente contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, facendo Controparte_3
richiamo al contenuto della ctu ( già espletata prima della sua costituzione in giudizio) che,
effettivamente, escludeva ogni sua responsabilità in ordine alla causazione del danno a carico della
. Parte_1
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene chi scrive che, nel caso che ci occupa, sulla scorta delle inequivoche conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno ( alla salute) ad essa cagionato (
esiti di intervento chirurgico di artoplastica con endoprotesi a stelo lungo) in ragione non
13 solo dell'esecuzione di un intervento chirurgico, in sé non pienamente esente da profili di responsabilità, ma anche, e soprattutto, tenuto conto del contegno assunto dai sanitari nella fase post-operatoria; e ciò, per quanto di seguito precisato.
Sul punto, tuttavia, va, in via del tutto preliminare precisato che, come già ribadito nella ordinanza del 9.5.2025, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla nelle note del CP_1
13.2.2025, di inopponibilità al resistente della ctu espletata prima della sua CP_3
costituzione in giudizio;
sul punto, il giudice di legittimità ha chiarito che è ben vero che il principio di nullità degli atti processuali, compiuti prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti del litisconsorte pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una ctu, ma è altresì vero che solo qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157 comma 2 cpc, un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice di merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio ( v. Cass, ord. n. 1644/2019).
Di contro, come già evidenziato, nel caso che ci occupa emerge che, in sede di comparsa di costituzione del 30.12.2024, alcuna eccezione circa il pregiudizio al proprio diritto di difesa
è stata sollevata da esso resistente, il quale, invero, ha invocato il contenuto della già
espletata – prima della sua costituzione in giudizio - ctu a sostegno dell'assenza di una propria responsabilità in ordine alla causazione del danno occorso alla . Parte_1
Venendo, allora, ad esaminare, in concreto, i profili di colpa medica in capo ai sanitari che operarono presso l'Ospedale “ di Napoli, il Collegio peritale ha individuato CP_4
un duplice profilo di responsabilità e negligenza in capo agli stessi;
da un lato, infatti, detto
Collegio stigmatizza i tempi di esecuzione dell'intervento di osteosintesi del 24.7.2015 (
14 intervento di “ infissione di un chiodo intramidollare che è stata la causa facilitante l'insorgenza della” necrosi – v. pag. 9 della ctu), dall'altro evidenzia la sussistenza, in capo ai sanitari medesimi, di un contegno quantomeno negligente nella fase post-operatoria,
come si evince dalle risultanze dei controlli ambulatoriali del 14.8.2015 e del 3.9.2015.
Quanto al primo profilo, i periti d'ufficio chiariscono, in termini di affermazione di una responsabilità per colpa medica, che “ non si può non rilevare il ritardo con cui la traumatizzata sia stata introdotta in sala operatoria …; in effetti, veniva operata decorsi dieci giorni dal trauma e nove dal soccorso ospedaliero”; sul punto il Collegio chiarisce che
“ l'invito a fare presto è valido per tutti ( i pazienti, ndr), essendo dimostrato scientificamente che, nelle fratture delle estremità prossimali del femore, quanto prima si interviene meno complicanze si presentano;
peraltro, non si evince dal diario e dalla cartella clinica un impegno terapeutico particolarmente intenso tale da rendere necessario il differimento dell'operazione …; anche per tale motivo il ritardo diventa inescusabile e colpevole” ( v. pagg. 10 e 11 della ctu).
“ Sebbene”, infatti, le linee guida “ sollecitino di operare questi pazienti entro 24-48 ore dall'evento, all … non hanno avuto alcun timore a sfidare Controparte_5
tali raccomandazioni, non sussistendo alcuna delle cause ritenute accettabili per una proroga, quali … diabete scompensato, scompenso cardiaco acuto …infezione polmonare con sepsi” ( v. pag. 10 della ctu).
Ancor più rilevante, a ben vedere, è il contegno omissivo tenuto dai sanitari ( che operarono presso l' resistente) nella fase successiva all'intervento di osteosintesi, e ciò CP_5
considerato che, come chiarito dai periti d'ufficio, “trattandosi di una frattura scomposta del
15 collo del femore, l'eventualità di una necrosi della testa, quale complicanza, non poteva essere considerata ipotesi remota e … doveva essere tenuta ben in esame”.
In particolare, il Collegio peritale evidenzia come essi sanitari avrebbero dovuto, nella fase post-operatoria, “ effettuare i dovuti accertamenti, tra cui la risonanza magnetica, l'unica capace di dare una diagnosi precoce, essendo la semplice radiografia non esaustiva …;
dalla documentazione esibita emerge che solo in data 14.8.2015 fu espletato un primo controllo ambulatoriale della paziente ( era stata operata in data 24.7.2015, cioè a distanza di 21 giorni), il secondo avvenne in data 3.9.205 e solo in data 12.10.015 veniva richiesta una radiografia che evidenziava un ritardo nella callificazione”.
“ Se si fosse fatta una diagnosi più tempestiva”, aggiunge il Collegio peritale, “ si sarebbe potuto procedere ad interventi minori” ( rispetto all'impianto della protesi d'anca), come quelli consistenti nella “ decompressione della testa femorale ed innesto di gel piastrinico, il quale è un intervento più semplice che punta a facilitare il drenaggio venoso e a rivitalizzare l'osso necrotico”; infatti, “ negli stadi precocissimi della malattia, quando solo la risonanza magnetica permette di riconoscere la lesione, … è possibile tentare la strada del trattamento conservativo”: è quanto, a ben vedere, rinvenibile nel “ caso peritale di , operata presso l'Ospedale S. Paolo di Napoli”, in cui detta paziente Persona_1
veniva sottoposta a “ decompressione dell'anca con impianto di cellule mesenchimali per una frattura post traumatica del femore”, senza necessità di ricorrere ad “una protesizzazione dell'anca”.
In conclusione, ad avviso dei ccttu, “ se ci fosse stata una diagnosi precoce di osteosintesi si sarebbero potute mettere in atto terapie che avrebbero potuto curare la necrosi e impedire
16 l'evoluzione del processo fino alla degenerazione artrosica definitiva”, scongiurando, così,
la infissione della protesi totale d'anca.
Siffatte considerazioni, dunque, consentono, ad avviso di chi scrive, di confutare pienamente l'assunto, sostenuto dai ccttp della resistente , secondo cui, nel caso di CP_1
specie, alcun addebito sarebbe ascrivibile ai sanitari intervenuti, e ciò in quanto proprio “ la tipologia di frattura” al momento del ricovero ( 16.7.2015) presentava “ una elevata probabilità di evoluzione verso una pseudoartrosi o verso una osteonecrosi” ( v. fogli di lume a firma dei dott.ri e ). Per_2 Per_3
Si è detto, infatti, che, secondo le inequivoche conclusioni cui è giunto il Collegio peritale,
un profilo di responsabilità è individuabile, in capo ai sanitari che operarono presso l' resistente, non solo nel ritardo con cui fu eseguito, solo il 24.7.2015, l'intervento CP_5
di osteosintesi ( il quale ritardo è stato, già di per sé, una della assai probabili cause dell'evoluzione in necrosi), ma, soprattutto, il contegno omissivo tenuto, nella fase post-
operatoria, da detti sanitari i quali, nei successivi controlli ambulatoriali ( del 14.8.2015 e del 3.9.2015), pur in presenza di una assai grave lesione iniziale ( rispetto alla quale la probabilità di evoluzione in necrosi non era affatto remota), in alcun modo prescrissero alla paziente l'espletamento di una risonanza magnetica, la quale soltanto avrebbe potuto evidenziare, nel suo stadio iniziale, l'insorgere di una possibile necrosi: in sostanza,
ribadiscono i ccttu, “ l'importanza di una diagnosi precoce, ovvero prima che la testa dell'osso degenerasse completamente in artrosi, era fondamentale per l'applicazione dei provvedimenti di rigenerazione” ( v. pag. 12 della ctu) tali da scongiurare il ricorso alla infissione di una protesi totale dell'anca sinistra.
17 Accertata, dunque, la sussistenza di una condotta responsabile in capo ai sanitari che effettivamente operarono presso la struttura convenuta, alcun dubbio sussiste, ad avviso di chi scrive, in ordine alla responsabilità della struttura medesima, in cui questi hanno effettivamente realizzato l'intervento medico de quo.
Su questo ultimo punto, invero, è noto che, secondo il giudice di legittimità, al fine di riconoscere una responsabilità della struttura in concorso con quella del sanitario che in essa ha operato, è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito, anche occasionalmente, nella struttura sanitaria,
giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente ( v. Cass.
n. 8826/2007).
In questa sede, infatti, si condivide appieno l'assunto del giudice di legittimità, secondo cui la struttura ospedaliera risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura,
ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale ( v. Cass. n. 1620/2012).
Non è, di contro, ravvisabile alcun tipo di responsabilità, secondo quanto accertato dai
CCTTU, in capo al resistente . Controparte_3
Sul punto, non può non rilevarsi come, stando al ricorso introduttivo, la ricorrente ha contestato ( v. pag. 4) che detto resistente non avrebbe rilevato le “ varie anomalie che
18 risultavano dagli accertamenti radiografici, quali l'assenza di callo osseo e la pseudoatrosi dello stesso”, né, in secondo luogo, “ prevedeva gli esiti negativi dell'operazione eseguita presso la struttura di Napoli, limitandosi a consigliare solo il divieto di Controparte_4
carico … e minimizzando il consiglio di ricovero presso altra struttura”.
Nondimeno, chi scrive non può non rilevare come, ad onta delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, alcuna prova è stata fornita dalla ricorrente circa una vera e propria negligenza in capo al resistente , soprattutto in sede di esame dei referti ospedalieri CP_3
successivi all'intervento chirurgico del 24.7.2015, non avendo la stessa versato in atti alcuna documentazione, né avendo fornito alcuna diversa prova, da cui desumere un errore di diagnosi e/o di cura in capo ad esso resistente, precipuamente nel periodo compreso tra il
24.7.2015 ( data dell'intervento di osteosintesi) e il 13.11.2015 ( data della visita presso il dott. i Milano). Per_4
Ciò detto, occorre a questo punto procedere alla individuazione delle voci di danno che vanno risarcite in favore dell'istante . Parte_1
In primo luogo, la ricorrente ha invocato il ristoro del danno biologico occorsole, inteso come ristoro della invalidità fisio-psichica dalla stessa subìta in ragione dell'altrui condotta negligente ed imperita: detta voce di danno va risarcita, per i motivi e nei limiti di seguito precisati.
Invero, va anzitutto precisato che, sul punto, i nominati CCTTU hanno concluso nel senso che, nel caso di specie, le conseguenze dell'altrui condotta imperita sono descrivibili come
“ esiti di intervento chirurgico di atroplastica con endoprotesi a stelo lungo”; in particolare,
i ccttu, in sede di chiarimenti, precisano che, “ tenendo presente l'esame obiettivo eseguito sulla perizianda durante le operazioni peritali”, non si è in presenza di una “ lieve
19 limitazione articolare e di una ripresa quasi completa” ( fattispecie riconducibile alla Classe
I – protesi d'anca di cui alle Tabelle SIMLA 2016), bensì di una diversa condizione che, ad avviso di chi scrive, è pienamente riconducibile alla classe II- protesi d'anca di cui alle
Tabelle SIMLA 2016, integrata dalla necessità, “ data l'età giovanile dell'infortunata ( 19
anni)”, di procedere alla “ ripetizione della sostituzione protesica ogni quindici anni ( si prevedono cinque rinnovi in base al calcolo sulla durata media della vita umana)”;
pertanto, ad avviso di chi scrive, tenuto conto delle risultanze dei cennati chiarimenti, si ritiene che il danno biologico occorso alla vada quantificato nella misura del 22 Pt_1
%, pari alla media tra il valore minimo ( 19 %) e quello massimo ( 25 %) previsto dalla
Tabelle SIMLA 2016 per la classe II - protesi d'anca.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione,
anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass.
dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita al 5.6.2024.
20 È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “ medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “
standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-
funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi applicazione, ad avviso di chi scrive, al fine di consentire un adeguato ristoro del danno non patrimoniale occorso alla , di un Pt_1
valore di aumento in percentuale ( pari al 65%) del cd. punto base superiore a quello cd.
standardizzato, che è, invece, pari al 38 %, e comunque inferiore rispetto al livello massimo consentito dalle cennate tabelle pari al 75 %.
La necessità, nel caso che ci occupa, di procedere al citato aumento ( fino ad un ulteriore 65
% rispetto al cd. punto base) discende, nel caso che ci occupa, dalla dimostrazione, in ragione dell'espletata CTU medico-legale, della oggettiva sussistenza di quelle “ particolari condizioni soggettive del danneggiato”, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima in ragione dell'errore medico di cui è causa;
sul punto,
invero, i nominati CCTTU hanno chiarito espressamente che, da un lato, la paziente dovrà
sottoporsi a interventi chirurgici “ più volte, per sostituire il manufatto protesico nel corso della vita” ( v. pag. 17 della ctu); dall'altro, “ al momento, non è possibile stabilire se ci possa essere o meno una riprotesizzazione …. con eventuali conseguenze negative come
21 l'allentamento della protesi, la lussazione, l'infezione e l'usura precoce, oltre alla imprescindibile considerazione, necessaria data l'età della periziata, che la deformazione del bacino dovuta a causa della protesizzazione costituirà un impedimento o addirittura una controindicazione al parto naturale”.
Su detto ultimo profilo relativo al cd. '“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione);
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi,
essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III,
27.03.2018 n.7513).
Tale danno, dunque, può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, che hanno costretto l'istante, in giovanissima età, a
subìre l'impianto di una protesi totale di anca in titanio, nonchè del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle sue abitudini di vita di un soggetto di giovane età, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione alla danneggiata.
In applicazione, dunque, dei criteri di cui alle aggiornate Tabelle milanesi, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento ( 19 anni), i 22 punti di danno biologico,
22 compreso già l'aumento per la personalizzazione nella misura del 65 %, vanno quantificati all'attualità in euro 133.757,88.
Sempre sulla base di dette tabelle aggiornate, quanto alla liquidazione del danno da ITT e da ITP –
anch'essa comprensiva dell'aumento per la personalizzazione, ricompreso tra la misura standard e l'aumento massimo pari al 50 % del cd. punto base - i gg. 180 di ITT vanno liquidati in euro
22.500,00 ( 125,00 x 180) e i gg. 90 al 50 % un euro 5.625,00 ( 62,50 x 90).
La somma complessiva dovuta alla ricorrente, a titolo di ristoro del danno biologico e del danno morale alla stessa occorsi, va dunque liquidata in euro 161.882,88, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data dell' intervento ( 24.7.2015) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 179.901,83, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 179.901,83.
Quanto alle spese mediche, vi è prova documentale di esborsi a tale titolo sostenuti dall'istante per il complessivo importo di euro 5.136,89 ( v. fatture emesse da professionisti in ortopedia,
scontrini per spese mediche, spese per il soggiorno della paziente in Milano, spese ferroviarie);
non si è tenuto conto, invero, delle spese ( in particolare, quelle per il trasporto al a CP_2
mezzo del 118) sostenute prima dell'intervento chirurgico del 24.7.2015, in quanto oggettivamente le stesse non sono in nesso di derivazione causale con l'accertata colpa medica;
da ultimo, con riguardo alle spese per interventi futuri cui dovrà verosimilmente sottoporsi la ricorrente, non vi è prova della non addebitabilità della stesse a carico del SSN.
Ancora, la ricorrente invoca ( v. pag. 10 del ricorso) il ristoro del danno patrimoniale da riduzione, in capo a sè, della c d. capacità lavorativa;
detta istanza risarcitoria è fondata e va accolta, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
23 In via del tutto preliminare, quanto alla qualificazione della domanda in tal senso spiegata dalla ricorrente, va detto che, secondo il giudice di legittimità ( v. recentissima Cass. n.
4302/2023), è principio di diritto quello per cui, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo ( v. le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 7.3.2024), nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte;
in buona sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove.
La Cassazione, in sostanza, conviene sul fatto che la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma anche nella indicazione degli elementi su cui è basata, e tuttavia ribadisce che tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire;
in altre parole, anche se il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa, e di chance,
non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell'atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla.
Ciò premesso quanto alla qualificazione della domanda, nel merito va detto che,
ricondotto, come sopra detto, il danno biologico nell'alveo naturale del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione areddittuale, si è posta da sempre la necessità di
24 verificare se sia coerente e razionale ricomprendere, all'interno del risarcimento del danno biologico, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, considerata quale
“lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto che non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico”.
La riduzione della capacità lavorativa è un concetto che è comunque collegato alla produzione del reddito, in quanto il lavoro presuppone una retribuzione e la ridotta capacità
lavorativa, sia generica che specifica, comporta, di regola, anche una riduzione della retribuzione, presente o futura con una conseguente diminuzione della capacità di produzione del reddito del soggetto danneggiato;
trattasi, pertanto, di danno di chiara valenza patrimoniale, in quanto, ciò che rileva nella ridotta capacità lavorativa generica,
come in quella specifica, è la diminuita capacità di produzione del reddito che è nozione ben differente dalla “lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto che non attiene alla produzione del reddito”.
Appare, quindi, evidente che il danno da incapacità lavorativa generica è un danno patrimoniale, in quanto ciò che rileva non è tanto la menomazione dell'integrità psico-
fisica, risarcibile sotto la voce del danno biologico, ma la futura, diminuita capacità di produzione di reddito, concetto ontologicamente diverso dal primo.
Ciò detto, si è posto il problema di verificare la risarcibilità di siffatta voce di danno a favore di un soggetto – come nel caso di specie- per il quale, al momento del fatto, non vi è
la prova che fosse impegnato in alcuna attività lavorativa;
va precisato, infatti, che, nel caso di specie, non può non discettarsi di un danno da perdita della capacità lavorativa generica
25 in capo ad un soggetto per il quale non è stata fornita prova che svolgesse attività
lavorativa al momento dell'intervento.
Tutto ciò premesso quanto alla qualificazione della domanda risarcitoria, deve dirsi che, in termini generali, la mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio in un disoccupato, non esclude il danno futuro obiettivamente collegato alla invalidità
permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare.
Trattasi, quindi, di operare una valutazione prognostica di un danno certus an- incertus quando ma che presumibilmente si verificherà a meno che non si voglia escludere che il danneggiato non intraprenderà mai alcuna attività lavorativa, prognosi ben difficile da provare nella generalità dei casi.
La stessa Corte di Cassazione ha aperto, da tempo, dei varchi alla autonoma risarcibilità del danno da incapacità lavorativa generica affermando che “il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti anche a mezzo di presunzioni semplici che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo della sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, la menomazione della sua capacità lavorativa, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, deve rilevare sotto il profilo del danno alla salute ( v. Cass. 28/04/1999, n. 4231).
Nel quadro giurisprudenziale così descritto, la Cassazione, con una recente sentenza (n.
12211 del 12 giugno 2015), ha modificato l'orientamento consolidato, aderendo ad una impostazione che si era timidamente affacciata in almeno un paio di altre pronunce, ma
26 che viene ora rafforzata da ulteriori riflessioni e da precisazioni concettuali;
invero, la S.
C., prendendo spunto da un passaggio contenuto nella motivazione di Cass. 24 febbraio
2011, n. 4493, dove era stato osservato che non è affatto detto che il danno biologico assorba in sé anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, in quanto al danno alla salute resta estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa, ha sviluppato ulteriormente questo percorso.
Risulta infatti dall'ampia motivazione contenuta in Cass. n. 908 del 2013 che, se il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce (come autorevolmente sancito dalle note sentenze della Cassazione a sezioni unite del novembre 2008) una categoria ampia ed omnicomprensiva, ai fini della sua liquidazione non è però ostativo il fatto che il giudice tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima;
ivi compresi gli eventuali, ulteriori, danni patrimoniali derivanti dalla riduzione della capacità
lavorativa generica, quando l'entità dell'invalidità, non consenta, per la sua gravità,
l'esercizio di attività lavorativa da parte del soggetto leso e dagli atti sia emersa la prova della lesione della capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.
In presenza di una invalidità permanente rilevante, infatti, ad avviso della sentenza, ben si può infatti manifestare un eventuale ulteriore (rispetto a quello da lesione della
“specifica”) danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa
27 generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere anche ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed idonei alla produzione di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.
A questo proposito è molto netto, e fortemente innovativo il seguente principio di diritto enunciato dalla sentenza rispetto alla natura e funzione del danno da lesione della capacità lavorativa generica: “Trattasi di ulteriore danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno
patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto
dell'impossibilità per il danneggiato di (continuare ad) attendere all'attività lavorativa prestata
al momento del sinistro (nella specie, di venditore ambulante dipendente), dovendo (anche) da
questo essere pertanto tenuto distinti, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione”.
Così motivata la possibile sussistenza di un “nuovo” danno patrimoniale, la Corte si spinge a qualificarlo ulteriormente e lo definisce danno da perdita di chance, facendo propria la più recente elaborazione giurisprudenziale sul punto, che ravvisa in tale nozione una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno risarcibile, da considerarsi non già meramente “futuro”, bensì
danno certo ed attuale (come sancito a partire da Cass. n. 4400 del 2004 e ribadito, di recente, da Cass. n. 7195 del 2014), seppur in proiezione futura, vale a dire, nella specie, come perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle
28 attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato, idoneo alla produzione di fonte di reddito.
La ricostruzione di tale danno quale danno da perdita di chance non esonera, ovviamene, il danneggiato dal fornire la prova della sussistenza di tale perdita, ma al tempo stesso consente, come affermato dalla costante giurisprudenza, al danneggiato di assolvere al proprio onere probatorio anche su base presuntiva, tenendo cioè in considerazione i vari elementi di fatto (età, competenze professionali, attitudini certificate del danneggiato anche al di là di quelle specifiche dell'attività lavorativa prestata al momento della lesione) che possono concorrere alla formazione della prova presuntiva di tale danno patrimoniale.
Ai fini della prova, infatti, ritiene chi scrive che può farsi riferimento, oltre alle specifiche attitudini e capacità del danneggiato, anche allo stato degli studi intrapresi o da intraprendere, alla situazione del marcato del lavoro, sia in generale, sia con riferimento alla specifica presumibile attività; non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-
fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale,
ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività
lavorativa produttiva di reddito.
Non può, infatti negarsi che un minore o un disoccupato, in tali condizioni fisiche, allorché
entreranno nel mondo del lavoro, avranno evidenti difficoltà sia nel trovare lavoro, sia nel trovare un lavoro comunque confacente alle proprie aspettative o al grado di istruzione,
29 oltre alla maggiore difficoltà di portarlo a termine, rispetto ad un lavoratore senza quella lesione.
L'effettiva difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psico-fisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati,
la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da incapacità
lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica.
Ove, invece, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate ( v. in tal senso, Cass. 11/12/2003, n. 18945).
30 Sul punto, tuttavia, deve dirsi che il calcolo del danno da incapacità permanente di guadagno subito dal minore o da un disoccupato rappresenta uno dei compiti più difficili dell'intero quadro normativo della responsabilità civile, considerato che trattasi di soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare ( o, nel caso del disoccupato, che difettano, al tempo del verificarsi del fatto generatore del danno, di un'autonoma capacità reddituale) e,
quindi, non si possiedono alcun parametro reddituale ed attuale di riferimento.
Come statuito da una recentissima pronuncia del Tribunale di Lecce (n. 3498/2021), la voce di danno in questione va liquidata con criteri equitativi trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare.
Pertanto, per la quantificazione del risarcimento può essere validamente impiegato il criterio del triplo della pensione sociale: la prevalente giurisprudenza ha, infatti, avuto più
volte modo di affermare che, allorquando la persona danneggiata non sia nelle condizioni di poter provare alcun reddito, soccorre un criterio equitativo misto: che si articola sulle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e sul triplo della pensione sociale, come previsto dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39/1977,
interamente mutuato dall'art. 137, comma 3 del Codice delle assicurazioni private (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 14278/2011).
Va tuttavia rammentato, al riguardo, che la pensione sociale di cui fa menzione l'art. 137
del codice delle assicurazioni private, originariamente prevista dall'art. 26 della L. n.
153/1969, dal primo gennaio 1996 è stata sostituita dal c.d. assegno sociale per effetto dell'art. 3 della L. n. 335/1995: ne deriva, quindi, che il riferimento al triplo della pensione sociale debba in realtà intendersi come il triplo dell'assegno sociale.
31 Per la quantificazione di tale voce di danno può farsi riferimento alle Tabelle per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate nel 2024.
Le Tabelle, distinte per maschi e femmine, ai fini del calcolo, prevedono un coefficiente di capitalizzazione, che tiene conto, dell'età della danneggiata e della durata dell'incidenza dell'incapacità, corrispondente al numero di anni futuri per cui non verrà percepito il reddito
(quest'ultimo individuato, al fine di utilizzare un parametro il più possibile oggettivo, sulla base delle attuali norme previdenziali che richiedono per l'ottenimento della pensione di anzianità 42
anni di contribuzione o, in alternativa, almeno 67 anni di età per conseguire la pensione di vecchiaia). Lo stesso va moltiplicato per l'importo annuo perso e, nel caso di specie, trattandosi di studente (di cui non può ritenersi noto il titolo di studio da conseguire, essendo inutilizzabile la documentazione afferente alla carriera universitaria allegata tardivamente in data 01.09.2025
unitamente alle note conclusionali) non resta che aver riguardo al criterio residuale del reddito presuntivo, da identificarsi nel triplo dell'assegno sociale (cfr. Cass. n. 7531/2012).
Tale somma (triplo dell'assegno sociale pari, ad oggi, ad € 538,69) dovrà essere moltiplicata per il numero delle mensilità annuali (13) e per il coefficiente (39,37), individuato sulla base delle
Tabelle di Milano, corrispondente all'età della vittima (19 anni) e al numero di anni di reddito che il soggetto avrebbe percepito (48).
In base al calcolo così effettuato si ottiene l'importo di € 827.120,79; orbene, considerato che,
secondo la ctu in atti, dalle lesioni riportate dall'attrice, è derivata una riduzione delle chance lavorative ( capacità lavorativa generica), che può essere stimata del 20% rispetto a quelle di un soggetto di pari età ( v. pag. 4 dei chiarimenti resi in data 3.9.2025), ne discende che il danno da
perdita della capacità lavorativa generica occorso alla è pari ad euro 165.424,15 ( pari al Pt_1
20 % di euro 827.120,79).
Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la resistente , seguono il principio della CP_1
soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo.
32 In ordine alle spese vive, parte ricorrente ha invocato il rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte in favore del dott. , nella misura di euro 2.000,00, Persona_5
così come risulta dall'esborso effettivamente erogato in favore del cennato ctp giusta bonifico bancario del 13.7.2024.
Ora, sul punto, è noto che, secondo il giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ( v. Cass. ord. n. 30289/2019);
nondimeno, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 cpc, è facoltà del giudice di merito escludere la ripetizione delle somme a tale titolo versate se ritenute eccessive o superflue ( v. Cass.
ord. n. 13799/2022), in relazione all'attività effettivamente svolta dal consulente di parte.
Peraltro, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva,
come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass.,
21.01.2010, n. 997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta del cennato ctp dott. ( redazione della ctp versata in atti), ritiene chi scrive che, in applicazione del Per_5
comma 1 dell'art. 92 cpc, debba essere rimborsata la somma di euro 2.000,00, ritenuta oggettivamente congrua rispetto all'attività svolta nell'interesse della parte ricorrente.
Va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività difensiva svolta, della evidente complessità della materia trattata nonchè della espletata istruttoria, tenuto altresì
33 conto dell'importo complessivamente liquidato a titolo di danno, si liquidano in applicazione di un valore compreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 260.000,01 a € 520.000,00), in ragione del principio del decisum.
Quanto, di contro, ai rapporti tra la ricorrente e il resistente , le spese Controparte_3
seguono la soccombenza della prima in favore del secondo;
va precisato che, tuttavia, che,
stante l'avvenuta costituzione del cennato resistente solo in data 30.12.2024, e dunque in fase di avanzata istruttoria, e tenuto conto della difesa di esso resistente, limitata alla mera adesione alle conclusioni della ctu espletata ( prima della sua costituzione), dette spese vanno compensate per il 50 %; per la restante metà, i compensi relativi alla fase di studio,
istruttoria e quella decisionale ( con esclusione della fase introduttiva, cui detto resistente non ha partecipato) vanno liquidati, in ragione del principio del disputatum, in applicazione dei valori minimi di cui all'indicato scaglione di riferimento, per le ragioni di cui sopra,
essendosi, soprattutto, costituito esso resistente soltanto dopo l'espletamento della ctu, sia pure integrata successivamente in sede di chiarimenti.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l “ A . , in pers. CP_1 CP_2
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
euro 161.882,88, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data dell'intervento ( 24.7.2015) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 179.901,83, oltre ulteriori interessi legali da detta data di
34 pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 179.901,83;
2) Condanna l , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, CP_4 CP_2
in favore di , della somma di euro 165.424,15, oltre interessi legali Parte_1
codicistici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, nonché della somma ( a titolo di spese mediche sostenute) di euro
5.136,89, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Rigetta la domanda spiegata da nei confronti del resistente Parte_1
; Controparte_3
4) Condanna l A . , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, CP_1 CP_2
in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 2.974,44 per spese ( di cui euro 2.000,00 per la ctp, euro 545,00 per C.U. e bollo ed il restante per spese di mediazione) ed euro 29.686,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
5) Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, nella misura del 50 %, in euro
0,00 per spese vive ed euro 5.030,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
6) Compensa per il restante 50 % le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il resistente;
Controparte_3
7) Pone definitivamente a carico della resistente soccombente le spese della CTU già liquidate.
Torre Annunziata, 11.9.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL DOTT. ANGELO SCARPATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies cpc
nella causa iscritta al N. R. G. 118/2024
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'avv. R.C., ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via (...) n. 15/A
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI “ A . , in persona del direttore generale p.t., rapp.ta e difesa, giusta CP_1 CP_2
procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo La Rocca e dall'avv.
Michele Salomone, ed elett.te dom.ta con detto difensore presso la sede degli Affari Legali
in Napoli alla via Cardarelli n. 9
RESISTENTE
NONCHE'
, rapp.to e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, Controparte_3
dall'avv. Carmelo Intorre, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via Duca Ferrante della Marra n. 12
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni alla persona da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 9.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deduceva quanto segue: che, in Parte_1
data 16.7.2015, tramite ambulanza privata, veniva ricovera presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli,
con diagnosi di “ frattura del collo femore di sinistra, frattura collo chirurgico omero destro e capitello radiale destro, trauma cranico commotivo, ferita lacero contusa regione sopracciliare sinistra”, ove veniva trasferita al reparto di chirurgia d'urgenza; che, in data 24.7.2015, veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi con chiodo gamma della frattura transcervicale del femore di sinistra;
che, dopo la dimissione avvenuta in data 30.7.2015, in data 14.8.2015 e
2 3.9.2015 si recava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli per un controllo ambulatoriale, durante il quale veniva effettuato un controllo radiografico;
che, tuttavia, in data 2.10.2015, in seguito ad ulteriore controllo radiografico, si rilevava “ una non proprio soddisfacente callificazione endostale e periostale della fattura del collo del femore di sinistra”, con “ incongrua corrispondenza dei frammenti”; che, in data 30.11.2015, essendo stata diagnosticata una “
pseudoartosi collo femore di sinistra ed una osteonecrosi della testa femorale”, veniva sottoposta,
a Milano, a nuovo intervento di “ rimozione del chiodo endomidollare bloccato con impianto di protesi totale d'anca”; che, nell'assunto di essa ricorrente, la responsabilità della pseudoartrosi sarebbe rinvenibile nell'intervento di osteosintesi effettuato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli
( censurabile per negligenza e/o imperizia), con conseguente necessità di provvedere alla rimozione del chiodo endomidollare e all'impianto della protesi totale d'anca; che una responsabilità sarebbe addebitabile anche al resistente dott. il quale, avendo in Controparte_3
cura la paziente in qualità di professionista privato, in alcun modo le consigliava, dopo l'intervento di osteosintesi, di sottoporsi ad esami radiografici specifici, né rilevava in alcun modo le anomalie di cui ai referti radiografici del 3.9.2015.
In ragione di tanto, chiedeva il risarcimento del danno biologico alla stessa occorso, del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la resistente la quale, in primo luogo, eccepiva l'incompetenza Controparte_4
territoriale dell'adìto Tribunale, per essere competente il Tribunale di Nola ( giusta la residenza della ricorrente in Massa di Somma) e/o il Tribunale di Napoli ( in ragione della sede legale della resistente stessa); nel merito, contestava la domanda spiegata dalla , in ragione Pt_1
dell'assoluto difetto di prova circa una pretesa colpa medica in capo ai sanitari che effettuarono
3 l'intervento di osteosintesi del 24.7.2015; in ogni caso, contestava il quantum della pretesa risarcitoria, in ragione dell'attuale condizione psicofisica della istante, pur dopo l'intervento di rimozione del chiodo endomidollare con infissione di impianto di protesi totale d'anca.
Con comparsa del 30.12.2024 si costituiva il resistente il quale, in primo luogo, Controparte_3
eccepiva la improcedibilità della domanda attorea;
nel merito, contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, facendo richiamo al contenuto della ctu ( già espletata prima della sua costituzione in giudizio) che, effettivamente, escludeva ogni sua responsabilità in ordine alla causazione del danno a carico della . Parte_1
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale con la nomina di un Collegio peritale;
con ordinanza del 12.9.2024, rilevata la nullità, ex art. 139 cpc, della notifica del ricorso introduttivo al resistente , lo scrivente Magistrato rinviava, previa sospensione Controparte_3
delle operazioni peritali, all'udienza del 20.2.2025; nelle more, si costituiva il resistente CP_3
, con comparsa del 30.12.2024, il quale eccepiva la improcedibilità della domanda così come
[...]
avanzata nei suoi confronti;
con ordinanza del 21.2.2025 lo scrivente onerava parte ricorrente di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di esso resistente, rinviando all'udienza del 6.5.2025; successivamente, previa richiesta di chiarimenti al collegio peritale, la causa veniva rimessa all'udienza del 9.9.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
a detta udienza la causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies cpc, veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta, tuttavia nei limiti di seguito precisati.
Non è fondata e va rigettata, come già precisato nelle ordinanze del 5.5.2024 e del 9.5.2025,
l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale, sollevata dalla resistente
[...]
, e ciò per i motivi di seguito precisati. CP_4
4 Sul punto, invero, non può non rilevarsi come, in sede di comparsa di costituzione, non è stata sollevata, specificamente, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale invocando la competenza territoriale di un diverso Ufficio giudiziario ( nella specie, il Tribunale di Nola –
asseritamente competente, secondo la resistente, solo in ragione della residenza della ricorrente
in Massa di Somma) con riguardo alla residenza, ai sensi dell'art. 18 cpc, dell'ulteriore resistente
, limitandosi, sul punto, la resistente a dedurre che sarebbe stato territorialmente CP_3 CP_1
competente il Tribunale di Napoli, quale Tribunale del distretto in cui è compreso il Comune di residenza ( GG) di esso resistente;
è noto, sul punto, che, in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione ( e, nel caso che ci occupa, esso resistente
è stato evocato in giudizio quale libero professionista esercente la professione sanitaria, di tal che l'invocata responsabilità va qualificata, anche dopo l'entrata in vigore della Legge come Pt_2
responsabilità di natura contrattuale), la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto,
al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adìto
con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è
rimessa alla discrezione dell'attore ( v. Cass. n. 16284/2019).
Né coglie nel segno, va aggiunto, l'assunto della resistente secondo cui, nel caso di specie, si CP_1
verterebbe in un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc, come tale rilevabile d'ufficio; invero, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della
5 tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( v.
Cass. Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020); di tal che, secondo l'inequivoco disposto di cui al novellato art. 38 cpc, la deduzione circa l'incompetenza territoriale (derogabile) non è rilevabile d'ufficio, ma rimessa all'eccezione di parte, da proporsi, tempestivamente e compiutamente, nella comparsa di risposta.
In ragione di quanto detto, dunque, la riproposizione, giusta memoria del 6.9.2024, della già
spiegata eccezione di incompetenza territoriale, va dichiarata del tutto inammissibile;
sul punto, il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 20553/2019) ha chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito,
di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase;
essa, infatti, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni
documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183
c.p.c. ( nel caso di specie, udienza ex art. 281 duodecies comma 1 cpc), salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice,
il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver
luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza
appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su
sollecitazione successiva di una delle parti.
6 Ciò detto, venendo ad esaminare la questione relativa alla regolare instaurazione, nel giudizio de quo, del contraddittorio, deve dirsi che, per quanto di seguito precisato, la costituzione, in data
30.12.2024, del resistente ha sanato il vizio di nullità, ex art. 139 cpc, della Controparte_3
notifica allo stesso effettuata del ricorso introduttivo.
Invero, con istanza depositata, in data 6.9.2024, dal procuratore della parte resistente, si evinceva che, giusta allegato certificato del 19.6.2024, il Comune di residenza del resistente dott. CP_3
era in NO ( Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nola) e non
[...]
GG ( Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata); nondimeno,
emergeva ancora che, da un lato, nel ricorso introduttivo si dava atto ( pag. 15) che esso resistente era residente in [...] e che, dall'altro, in sede di comparsa di costituzione ( v. pag. 4), la resistente non contestava in alcun modo siffatta circostanza, CP_1
limitandosi a dedurre che sarebbe stato territorialmente competente il Tribunale di Napoli, quale
Tribunale del distretto in cui è compreso il Comune di residenza ( GG) del resistente
. CP_3
Tuttavia, come sopra precisato, giusta l'allegazione – solo in data 6.9.2024 - del certificato del
19.6.2024, la deduceva che il Comune di residenza di esso resistente era NO, e non CP_1
già GG
Pertanto, lo scrivente Magistrato, ritenuto che la notifica effettata al resistente , in data CP_3
23.2.2024, presso il luogo di esercizio dell'ufficio da questi svolto, in GG alla via Marone
n. 63, era da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 139 cpc, poichè presupposto di validità della notifica effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 139 cc è che la stessa sia effettuata presso la casa di abitazione o, in subordine, presso il luogo di esercizio dell'ufficio, tuttavia sempre nel Comune ove
7 il destinatario abbia la residenza ( v. Cass. n. 2968/2016); ciò ritenuto, disponeva, previa sospensione delle operazioni peritali, la comparizione delle parti per l'udienza del 20.2.2025.
In data 30.12.2024, tuttavia, si costituiva, seppur tardivamente, il resistente , con Controparte_3
comparsa di risposta versata in atti telematicamente;
è evidente, allora ( come riconosciuto dalla stessa parte resistente nelle note del 13.2.2025) che, nel caso di specie, deve sicuramente farsi applicazione del principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, comportando la convalida della notifica medesima, che è infatti sanata con efficacia ex tunc ( v. Cass. n. 12125/1992; Cass. n.
4544/1982); i vizi attinenti al luogo in cui deve effettuarsi la notificazione ( come, appunto, nella vicenda de quo), non ne importano la inesistenza, ma solo una nullità, sanabile ex tunc o mediante la costituzione della parte intimata, ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 cpc ( v. Cass. n.
11111/1998).
Ancora, non è fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente nella Controparte_3
comparsa di costituzione del 30.12.2024.
Invero, con ordinanza del 21.2.2025 lo scrivente Magistrato rilevava che, dall'esame degli atti di causa, emergeva la circostanza per cui la convocazione del cennato resistente dinanzi CP_3
all'organismo di mediazione ( condizione di procedibilità della domanda per colpa medica) era avvenuta, da parte dell'odierna istante, non presso l'indirizzo del Comune di residenza dello stesso
( NO), bensì presso il luogo di presumibile esercizio della professione ( peraltro, posto in un
Comune diverso da quello di residenza), e comunque non in maniera tale da assicurarne la ricezione della convocazione direttamente da parte del destinatario, come impone l'art. 8 D. Lgs.
28/2010; pertanto, onerava parte ricorrente di provvedere ad attivare, nuovamente, il tentativo di
8 mediazione nei confronti del resistente , nel rispetto dei termini di legge e presso il suo CP_3
indirizzo di residenza.
Orbene, con ordinanza del 9.5.2025, si constatava che era procedibile la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del resistente – nelle more costituitosi in giudizio -, CP_3
avendo essa ricorrente versato in atti copia del verbale negativo di mediazione ( del 9.4.2025),
giusta notifica dell'invito in mediazione all'indirizzo di residenza di esso resistente.
Tutto ciò detto quanto alle eccezioni preliminari, prima di affrontare il merito della vicenda,
occorre, ad avviso di chi scrive, procedere ad una preliminare precisazione di ordine metodologico:
alla vicenda de quo, infatti, non va applicata la Legge 24/20017 ( cd. legge Gelli), ma la disciplina normativa ad essa antecedente, e ciò in applicazione del principio generale dettato dall'art. 11
delle c.d. preleggi.
Il principio di irretroattività della legge, per quanto non previsto in Costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova un limite invalicabile nel rispetto “dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche,
nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, anche se finalizzato alla necessità di ridurre il contenzioso o di contenimento della spesa pubblica o a far fronte ad evenienze eccezionali” ( v. Cass, sez. VI, 19.12.2014, n. 27121).
La legge sopravvenuta che preveda un differente regime giuridico della responsabilità non può
trovare applicazione retroattiva anche tenendo conto delle conseguenze illogiche che ne deriverebbero sulle situazioni pregresse e ancora non esaurite: si pensi al tempo necessario per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si arriverebbe all'assurda conseguenza per cui il termine di prescrizione più breve quinquennale, tipico della responsabilità aquiliana, sarebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge 24/2017, la giurisprudenza
9 applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c; di tal ché, il danneggiato che confidava incolpevolmente e legittimamente sulla prescrizione decennale potrebbe vedere prescritto il proprio diritto al risarcimento del danno per effetto dell'applicazione retroattiva della lex posterior.
Ne discende, allora, che l'applicazione della Legge Gelli a fatti già verificatisi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
ledendo, così, ingiustificatamente il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
Ciò premesso, dunque, appare necessario, ad avviso di chi scrive, ricordare che, ai fini di un assai rapido inquadramento della cd. responsabilità per colpa medica – prima dell'entrata in vigore della cd. Legge Gelli -, secondo il più recente indirizzo del giudice di legittimità, la responsabilità del medico nei confronti del paziente è di natura contrattuale ( con tutte le ovvie conseguenze in tema di ripartizione dell' onere della prova e di prescrizione del diritto al risarcimento): a detta responsabilità si affianca quella della struttura in cui il medico è inserito, sussistendo un evidente collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale in cui questi opera ( v. per tutte, Cass. n. 13953 del 14.6.2007).
Sul punto, invero, vi è da dire che, secondo il costante avviso del giudice di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico
10 e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( v. Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004).
Stante la natura contrattuale della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova del contratto ( o del cd. contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( v. Cass. n. 975
del 16.1.2009).
Va altresì precisato che particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della
11 causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del
8.7.2010).
Premesso, dunque, tutto quanto sopra detto, venendo all'esame del caso di specie, la ricorrente deduceva quanto segue: che, in data 16.7.2015, tramite ambulanza privata, veniva ricovera presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, con diagnosi di “ frattura del collo femore di sinistra, frattura collo chirurgico omero destro e capitello radiale destro, trauma cranico commotivo, ferita lacero contusa regione sopracciliare sinistra”, ove veniva trasferita al reparto di chirurgia d'urgenza; che,
in data 24.7.2015, veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi con chiodo gamma della frattura transcervicale del femore di sinistra;
che, dopo la dimissione avvenuta in data 30.7.2015, in data
14.8.2015 e 3.9.2015 si recava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli per un controllo ambulatoriale, durante il quale veniva effettuato un controllo radiografico;
che, tuttavia, in data
2.10.2015, in seguito ad ulteriore controllo radiografico, si rilevava “ una non proprio soddisfacente callificazione endostale e periostale della fattura del collo del femore di sinistra”,
con “ incongrua corrispondenza dei frammenti”; che, in data 30.11.2015, essendo stata diagnosticata una “ pseudoartosi collo femore di sinistra ed una osteonecrosi della testa femorale”, veniva sottoposta, a Milano, a nuovo intervento di “ rimozione del chiodo endomidollare bloccato con impianto di protesi totale d'anca”; che, nell'assunto di essa ricorrente,
la responsabilità della pseudoartrosi sarebbe rinvenibile nell'intervento di osteosintesi effettuato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ( censurabile per negligenza e/o imperizia), con conseguente
12 necessità di provvedere alla rimozione del chiodo endomidollare e all'impianto della protesi totale d'anca; che una responsabilità per negligenza e/o imperizia sarebbe addebitabile anche al resistente dott. il quale, avendo in cura la paziente in qualità di professionista Controparte_3
privato, in alcun modo le consigliava, dopo l'intervento di osteosintesi, di sottoporsi ad esami radiografici specifici, né rilevava in alcun modo le anomalie di cui ai referti radiografici del
3.9.2015.
In ragione di tanto, chiedeva il risarcimento del danno biologico alla stessa occorso, del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
La resistente contestava la domanda spiegata dalla , in ragione Controparte_4 Pt_1
dell'assoluto difetto di prova circa una pretesa colpa medica in capo ai sanitari che effettuarono l'intervento di osteosintesi del 24.7.2015; in particolare, nell'assunto di essa resistente, la necrosi al collo del femore sarebbe da intendersi quale ordinaria conseguenza della grave lesione occorsa alla paziente e presente alla data del ricovero;
in ogni caso, contestava il quantum della pretesa risarcitoria, in ragione dell'attuale condizione psicofisica della istante, pur dopo l'intervento di rimozione del chiodo endomidollare con infissione di impianto di protesi totale d'anca.
Anche il resistente contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo, facendo Controparte_3
richiamo al contenuto della ctu ( già espletata prima della sua costituzione in giudizio) che,
effettivamente, escludeva ogni sua responsabilità in ordine alla causazione del danno a carico della
. Parte_1
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene chi scrive che, nel caso che ci occupa, sulla scorta delle inequivoche conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, è fondata e va accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno ( alla salute) ad essa cagionato (
esiti di intervento chirurgico di artoplastica con endoprotesi a stelo lungo) in ragione non
13 solo dell'esecuzione di un intervento chirurgico, in sé non pienamente esente da profili di responsabilità, ma anche, e soprattutto, tenuto conto del contegno assunto dai sanitari nella fase post-operatoria; e ciò, per quanto di seguito precisato.
Sul punto, tuttavia, va, in via del tutto preliminare precisato che, come già ribadito nella ordinanza del 9.5.2025, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla nelle note del CP_1
13.2.2025, di inopponibilità al resistente della ctu espletata prima della sua CP_3
costituzione in giudizio;
sul punto, il giudice di legittimità ha chiarito che è ben vero che il principio di nullità degli atti processuali, compiuti prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti del litisconsorte pretermesso, opera anche riguardo all'espletamento di una ctu, ma è altresì vero che solo qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157 comma 2 cpc, un pregiudizio del proprio diritto di difesa, compete al giudice di merito porvi rimedio tramite la rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del pretermesso sulla base di quella svolta prima della sua costituzione in giudizio ( v. Cass, ord. n. 1644/2019).
Di contro, come già evidenziato, nel caso che ci occupa emerge che, in sede di comparsa di costituzione del 30.12.2024, alcuna eccezione circa il pregiudizio al proprio diritto di difesa
è stata sollevata da esso resistente, il quale, invero, ha invocato il contenuto della già
espletata – prima della sua costituzione in giudizio - ctu a sostegno dell'assenza di una propria responsabilità in ordine alla causazione del danno occorso alla . Parte_1
Venendo, allora, ad esaminare, in concreto, i profili di colpa medica in capo ai sanitari che operarono presso l'Ospedale “ di Napoli, il Collegio peritale ha individuato CP_4
un duplice profilo di responsabilità e negligenza in capo agli stessi;
da un lato, infatti, detto
Collegio stigmatizza i tempi di esecuzione dell'intervento di osteosintesi del 24.7.2015 (
14 intervento di “ infissione di un chiodo intramidollare che è stata la causa facilitante l'insorgenza della” necrosi – v. pag. 9 della ctu), dall'altro evidenzia la sussistenza, in capo ai sanitari medesimi, di un contegno quantomeno negligente nella fase post-operatoria,
come si evince dalle risultanze dei controlli ambulatoriali del 14.8.2015 e del 3.9.2015.
Quanto al primo profilo, i periti d'ufficio chiariscono, in termini di affermazione di una responsabilità per colpa medica, che “ non si può non rilevare il ritardo con cui la traumatizzata sia stata introdotta in sala operatoria …; in effetti, veniva operata decorsi dieci giorni dal trauma e nove dal soccorso ospedaliero”; sul punto il Collegio chiarisce che
“ l'invito a fare presto è valido per tutti ( i pazienti, ndr), essendo dimostrato scientificamente che, nelle fratture delle estremità prossimali del femore, quanto prima si interviene meno complicanze si presentano;
peraltro, non si evince dal diario e dalla cartella clinica un impegno terapeutico particolarmente intenso tale da rendere necessario il differimento dell'operazione …; anche per tale motivo il ritardo diventa inescusabile e colpevole” ( v. pagg. 10 e 11 della ctu).
“ Sebbene”, infatti, le linee guida “ sollecitino di operare questi pazienti entro 24-48 ore dall'evento, all … non hanno avuto alcun timore a sfidare Controparte_5
tali raccomandazioni, non sussistendo alcuna delle cause ritenute accettabili per una proroga, quali … diabete scompensato, scompenso cardiaco acuto …infezione polmonare con sepsi” ( v. pag. 10 della ctu).
Ancor più rilevante, a ben vedere, è il contegno omissivo tenuto dai sanitari ( che operarono presso l' resistente) nella fase successiva all'intervento di osteosintesi, e ciò CP_5
considerato che, come chiarito dai periti d'ufficio, “trattandosi di una frattura scomposta del
15 collo del femore, l'eventualità di una necrosi della testa, quale complicanza, non poteva essere considerata ipotesi remota e … doveva essere tenuta ben in esame”.
In particolare, il Collegio peritale evidenzia come essi sanitari avrebbero dovuto, nella fase post-operatoria, “ effettuare i dovuti accertamenti, tra cui la risonanza magnetica, l'unica capace di dare una diagnosi precoce, essendo la semplice radiografia non esaustiva …;
dalla documentazione esibita emerge che solo in data 14.8.2015 fu espletato un primo controllo ambulatoriale della paziente ( era stata operata in data 24.7.2015, cioè a distanza di 21 giorni), il secondo avvenne in data 3.9.205 e solo in data 12.10.015 veniva richiesta una radiografia che evidenziava un ritardo nella callificazione”.
“ Se si fosse fatta una diagnosi più tempestiva”, aggiunge il Collegio peritale, “ si sarebbe potuto procedere ad interventi minori” ( rispetto all'impianto della protesi d'anca), come quelli consistenti nella “ decompressione della testa femorale ed innesto di gel piastrinico, il quale è un intervento più semplice che punta a facilitare il drenaggio venoso e a rivitalizzare l'osso necrotico”; infatti, “ negli stadi precocissimi della malattia, quando solo la risonanza magnetica permette di riconoscere la lesione, … è possibile tentare la strada del trattamento conservativo”: è quanto, a ben vedere, rinvenibile nel “ caso peritale di , operata presso l'Ospedale S. Paolo di Napoli”, in cui detta paziente Persona_1
veniva sottoposta a “ decompressione dell'anca con impianto di cellule mesenchimali per una frattura post traumatica del femore”, senza necessità di ricorrere ad “una protesizzazione dell'anca”.
In conclusione, ad avviso dei ccttu, “ se ci fosse stata una diagnosi precoce di osteosintesi si sarebbero potute mettere in atto terapie che avrebbero potuto curare la necrosi e impedire
16 l'evoluzione del processo fino alla degenerazione artrosica definitiva”, scongiurando, così,
la infissione della protesi totale d'anca.
Siffatte considerazioni, dunque, consentono, ad avviso di chi scrive, di confutare pienamente l'assunto, sostenuto dai ccttp della resistente , secondo cui, nel caso di CP_1
specie, alcun addebito sarebbe ascrivibile ai sanitari intervenuti, e ciò in quanto proprio “ la tipologia di frattura” al momento del ricovero ( 16.7.2015) presentava “ una elevata probabilità di evoluzione verso una pseudoartrosi o verso una osteonecrosi” ( v. fogli di lume a firma dei dott.ri e ). Per_2 Per_3
Si è detto, infatti, che, secondo le inequivoche conclusioni cui è giunto il Collegio peritale,
un profilo di responsabilità è individuabile, in capo ai sanitari che operarono presso l' resistente, non solo nel ritardo con cui fu eseguito, solo il 24.7.2015, l'intervento CP_5
di osteosintesi ( il quale ritardo è stato, già di per sé, una della assai probabili cause dell'evoluzione in necrosi), ma, soprattutto, il contegno omissivo tenuto, nella fase post-
operatoria, da detti sanitari i quali, nei successivi controlli ambulatoriali ( del 14.8.2015 e del 3.9.2015), pur in presenza di una assai grave lesione iniziale ( rispetto alla quale la probabilità di evoluzione in necrosi non era affatto remota), in alcun modo prescrissero alla paziente l'espletamento di una risonanza magnetica, la quale soltanto avrebbe potuto evidenziare, nel suo stadio iniziale, l'insorgere di una possibile necrosi: in sostanza,
ribadiscono i ccttu, “ l'importanza di una diagnosi precoce, ovvero prima che la testa dell'osso degenerasse completamente in artrosi, era fondamentale per l'applicazione dei provvedimenti di rigenerazione” ( v. pag. 12 della ctu) tali da scongiurare il ricorso alla infissione di una protesi totale dell'anca sinistra.
17 Accertata, dunque, la sussistenza di una condotta responsabile in capo ai sanitari che effettivamente operarono presso la struttura convenuta, alcun dubbio sussiste, ad avviso di chi scrive, in ordine alla responsabilità della struttura medesima, in cui questi hanno effettivamente realizzato l'intervento medico de quo.
Su questo ultimo punto, invero, è noto che, secondo il giudice di legittimità, al fine di riconoscere una responsabilità della struttura in concorso con quella del sanitario che in essa ha operato, è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito, anche occasionalmente, nella struttura sanitaria,
giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente ( v. Cass.
n. 8826/2007).
In questa sede, infatti, si condivide appieno l'assunto del giudice di legittimità, secondo cui la struttura ospedaliera risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura,
ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale ( v. Cass. n. 1620/2012).
Non è, di contro, ravvisabile alcun tipo di responsabilità, secondo quanto accertato dai
CCTTU, in capo al resistente . Controparte_3
Sul punto, non può non rilevarsi come, stando al ricorso introduttivo, la ricorrente ha contestato ( v. pag. 4) che detto resistente non avrebbe rilevato le “ varie anomalie che
18 risultavano dagli accertamenti radiografici, quali l'assenza di callo osseo e la pseudoatrosi dello stesso”, né, in secondo luogo, “ prevedeva gli esiti negativi dell'operazione eseguita presso la struttura di Napoli, limitandosi a consigliare solo il divieto di Controparte_4
carico … e minimizzando il consiglio di ricovero presso altra struttura”.
Nondimeno, chi scrive non può non rilevare come, ad onta delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, alcuna prova è stata fornita dalla ricorrente circa una vera e propria negligenza in capo al resistente , soprattutto in sede di esame dei referti ospedalieri CP_3
successivi all'intervento chirurgico del 24.7.2015, non avendo la stessa versato in atti alcuna documentazione, né avendo fornito alcuna diversa prova, da cui desumere un errore di diagnosi e/o di cura in capo ad esso resistente, precipuamente nel periodo compreso tra il
24.7.2015 ( data dell'intervento di osteosintesi) e il 13.11.2015 ( data della visita presso il dott. i Milano). Per_4
Ciò detto, occorre a questo punto procedere alla individuazione delle voci di danno che vanno risarcite in favore dell'istante . Parte_1
In primo luogo, la ricorrente ha invocato il ristoro del danno biologico occorsole, inteso come ristoro della invalidità fisio-psichica dalla stessa subìta in ragione dell'altrui condotta negligente ed imperita: detta voce di danno va risarcita, per i motivi e nei limiti di seguito precisati.
Invero, va anzitutto precisato che, sul punto, i nominati CCTTU hanno concluso nel senso che, nel caso di specie, le conseguenze dell'altrui condotta imperita sono descrivibili come
“ esiti di intervento chirurgico di atroplastica con endoprotesi a stelo lungo”; in particolare,
i ccttu, in sede di chiarimenti, precisano che, “ tenendo presente l'esame obiettivo eseguito sulla perizianda durante le operazioni peritali”, non si è in presenza di una “ lieve
19 limitazione articolare e di una ripresa quasi completa” ( fattispecie riconducibile alla Classe
I – protesi d'anca di cui alle Tabelle SIMLA 2016), bensì di una diversa condizione che, ad avviso di chi scrive, è pienamente riconducibile alla classe II- protesi d'anca di cui alle
Tabelle SIMLA 2016, integrata dalla necessità, “ data l'età giovanile dell'infortunata ( 19
anni)”, di procedere alla “ ripetizione della sostituzione protesica ogni quindici anni ( si prevedono cinque rinnovi in base al calcolo sulla durata media della vita umana)”;
pertanto, ad avviso di chi scrive, tenuto conto delle risultanze dei cennati chiarimenti, si ritiene che il danno biologico occorso alla vada quantificato nella misura del 22 Pt_1
%, pari alla media tra il valore minimo ( 19 %) e quello massimo ( 25 %) previsto dalla
Tabelle SIMLA 2016 per la classe II - protesi d'anca.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione,
anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass.
dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita al 5.6.2024.
20 È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “ medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “
standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-
funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi applicazione, ad avviso di chi scrive, al fine di consentire un adeguato ristoro del danno non patrimoniale occorso alla , di un Pt_1
valore di aumento in percentuale ( pari al 65%) del cd. punto base superiore a quello cd.
standardizzato, che è, invece, pari al 38 %, e comunque inferiore rispetto al livello massimo consentito dalle cennate tabelle pari al 75 %.
La necessità, nel caso che ci occupa, di procedere al citato aumento ( fino ad un ulteriore 65
% rispetto al cd. punto base) discende, nel caso che ci occupa, dalla dimostrazione, in ragione dell'espletata CTU medico-legale, della oggettiva sussistenza di quelle “ particolari condizioni soggettive del danneggiato”, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima in ragione dell'errore medico di cui è causa;
sul punto,
invero, i nominati CCTTU hanno chiarito espressamente che, da un lato, la paziente dovrà
sottoporsi a interventi chirurgici “ più volte, per sostituire il manufatto protesico nel corso della vita” ( v. pag. 17 della ctu); dall'altro, “ al momento, non è possibile stabilire se ci possa essere o meno una riprotesizzazione …. con eventuali conseguenze negative come
21 l'allentamento della protesi, la lussazione, l'infezione e l'usura precoce, oltre alla imprescindibile considerazione, necessaria data l'età della periziata, che la deformazione del bacino dovuta a causa della protesizzazione costituirà un impedimento o addirittura una controindicazione al parto naturale”.
Su detto ultimo profilo relativo al cd. '“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte, ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione);
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi,
essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III,
27.03.2018 n.7513).
Tale danno, dunque, può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, che hanno costretto l'istante, in giovanissima età, a
subìre l'impianto di una protesi totale di anca in titanio, nonchè del lungo iter terapeutico documentato in atti, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle sue abitudini di vita di un soggetto di giovane età, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione alla danneggiata.
In applicazione, dunque, dei criteri di cui alle aggiornate Tabelle milanesi, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento ( 19 anni), i 22 punti di danno biologico,
22 compreso già l'aumento per la personalizzazione nella misura del 65 %, vanno quantificati all'attualità in euro 133.757,88.
Sempre sulla base di dette tabelle aggiornate, quanto alla liquidazione del danno da ITT e da ITP –
anch'essa comprensiva dell'aumento per la personalizzazione, ricompreso tra la misura standard e l'aumento massimo pari al 50 % del cd. punto base - i gg. 180 di ITT vanno liquidati in euro
22.500,00 ( 125,00 x 180) e i gg. 90 al 50 % un euro 5.625,00 ( 62,50 x 90).
La somma complessiva dovuta alla ricorrente, a titolo di ristoro del danno biologico e del danno morale alla stessa occorsi, va dunque liquidata in euro 161.882,88, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data dell' intervento ( 24.7.2015) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 179.901,83, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 179.901,83.
Quanto alle spese mediche, vi è prova documentale di esborsi a tale titolo sostenuti dall'istante per il complessivo importo di euro 5.136,89 ( v. fatture emesse da professionisti in ortopedia,
scontrini per spese mediche, spese per il soggiorno della paziente in Milano, spese ferroviarie);
non si è tenuto conto, invero, delle spese ( in particolare, quelle per il trasporto al a CP_2
mezzo del 118) sostenute prima dell'intervento chirurgico del 24.7.2015, in quanto oggettivamente le stesse non sono in nesso di derivazione causale con l'accertata colpa medica;
da ultimo, con riguardo alle spese per interventi futuri cui dovrà verosimilmente sottoporsi la ricorrente, non vi è prova della non addebitabilità della stesse a carico del SSN.
Ancora, la ricorrente invoca ( v. pag. 10 del ricorso) il ristoro del danno patrimoniale da riduzione, in capo a sè, della c d. capacità lavorativa;
detta istanza risarcitoria è fondata e va accolta, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
23 In via del tutto preliminare, quanto alla qualificazione della domanda in tal senso spiegata dalla ricorrente, va detto che, secondo il giudice di legittimità ( v. recentissima Cass. n.
4302/2023), è principio di diritto quello per cui, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo ( v. le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 7.3.2024), nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte;
in buona sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove.
La Cassazione, in sostanza, conviene sul fatto che la domanda deve consistere non solo nella richiesta finale, ma anche nella indicazione degli elementi su cui è basata, e tuttavia ribadisce che tali elementi possono e devono desumersi dal contenuto sostanziale e dalle finalità che la parte intenda perseguire;
in altre parole, anche se il danneggiato si limiti a richiedere genericamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la domanda specifica di risarcimento dei danni da perdita di capacità lavorativa, e di chance,
non può dirsi per ciò stesso assente, qualora, dal contenuto dell'atto, comprese le richieste istruttorie ed i documenti allegati, risulti che il ricorrente intendeva proporla.
Ciò premesso quanto alla qualificazione della domanda, nel merito va detto che,
ricondotto, come sopra detto, il danno biologico nell'alveo naturale del danno non patrimoniale, trattandosi di lesione areddittuale, si è posta da sempre la necessità di
24 verificare se sia coerente e razionale ricomprendere, all'interno del risarcimento del danno biologico, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, considerata quale
“lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto che non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico”.
La riduzione della capacità lavorativa è un concetto che è comunque collegato alla produzione del reddito, in quanto il lavoro presuppone una retribuzione e la ridotta capacità
lavorativa, sia generica che specifica, comporta, di regola, anche una riduzione della retribuzione, presente o futura con una conseguente diminuzione della capacità di produzione del reddito del soggetto danneggiato;
trattasi, pertanto, di danno di chiara valenza patrimoniale, in quanto, ciò che rileva nella ridotta capacità lavorativa generica,
come in quella specifica, è la diminuita capacità di produzione del reddito che è nozione ben differente dalla “lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto che non attiene alla produzione del reddito”.
Appare, quindi, evidente che il danno da incapacità lavorativa generica è un danno patrimoniale, in quanto ciò che rileva non è tanto la menomazione dell'integrità psico-
fisica, risarcibile sotto la voce del danno biologico, ma la futura, diminuita capacità di produzione di reddito, concetto ontologicamente diverso dal primo.
Ciò detto, si è posto il problema di verificare la risarcibilità di siffatta voce di danno a favore di un soggetto – come nel caso di specie- per il quale, al momento del fatto, non vi è
la prova che fosse impegnato in alcuna attività lavorativa;
va precisato, infatti, che, nel caso di specie, non può non discettarsi di un danno da perdita della capacità lavorativa generica
25 in capo ad un soggetto per il quale non è stata fornita prova che svolgesse attività
lavorativa al momento dell'intervento.
Tutto ciò premesso quanto alla qualificazione della domanda risarcitoria, deve dirsi che, in termini generali, la mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio in un disoccupato, non esclude il danno futuro obiettivamente collegato alla invalidità
permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare.
Trattasi, quindi, di operare una valutazione prognostica di un danno certus an- incertus quando ma che presumibilmente si verificherà a meno che non si voglia escludere che il danneggiato non intraprenderà mai alcuna attività lavorativa, prognosi ben difficile da provare nella generalità dei casi.
La stessa Corte di Cassazione ha aperto, da tempo, dei varchi alla autonoma risarcibilità del danno da incapacità lavorativa generica affermando che “il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti anche a mezzo di presunzioni semplici che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo della sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, la menomazione della sua capacità lavorativa, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, deve rilevare sotto il profilo del danno alla salute ( v. Cass. 28/04/1999, n. 4231).
Nel quadro giurisprudenziale così descritto, la Cassazione, con una recente sentenza (n.
12211 del 12 giugno 2015), ha modificato l'orientamento consolidato, aderendo ad una impostazione che si era timidamente affacciata in almeno un paio di altre pronunce, ma
26 che viene ora rafforzata da ulteriori riflessioni e da precisazioni concettuali;
invero, la S.
C., prendendo spunto da un passaggio contenuto nella motivazione di Cass. 24 febbraio
2011, n. 4493, dove era stato osservato che non è affatto detto che il danno biologico assorba in sé anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, in quanto al danno alla salute resta estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa, ha sviluppato ulteriormente questo percorso.
Risulta infatti dall'ampia motivazione contenuta in Cass. n. 908 del 2013 che, se il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce (come autorevolmente sancito dalle note sentenze della Cassazione a sezioni unite del novembre 2008) una categoria ampia ed omnicomprensiva, ai fini della sua liquidazione non è però ostativo il fatto che il giudice tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima;
ivi compresi gli eventuali, ulteriori, danni patrimoniali derivanti dalla riduzione della capacità
lavorativa generica, quando l'entità dell'invalidità, non consenta, per la sua gravità,
l'esercizio di attività lavorativa da parte del soggetto leso e dagli atti sia emersa la prova della lesione della capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.
In presenza di una invalidità permanente rilevante, infatti, ad avviso della sentenza, ben si può infatti manifestare un eventuale ulteriore (rispetto a quello da lesione della
“specifica”) danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa
27 generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere anche ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed idonei alla produzione di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.
A questo proposito è molto netto, e fortemente innovativo il seguente principio di diritto enunciato dalla sentenza rispetto alla natura e funzione del danno da lesione della capacità lavorativa generica: “Trattasi di ulteriore danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno
patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto
dell'impossibilità per il danneggiato di (continuare ad) attendere all'attività lavorativa prestata
al momento del sinistro (nella specie, di venditore ambulante dipendente), dovendo (anche) da
questo essere pertanto tenuto distinti, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione”.
Così motivata la possibile sussistenza di un “nuovo” danno patrimoniale, la Corte si spinge a qualificarlo ulteriormente e lo definisce danno da perdita di chance, facendo propria la più recente elaborazione giurisprudenziale sul punto, che ravvisa in tale nozione una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno risarcibile, da considerarsi non già meramente “futuro”, bensì
danno certo ed attuale (come sancito a partire da Cass. n. 4400 del 2004 e ribadito, di recente, da Cass. n. 7195 del 2014), seppur in proiezione futura, vale a dire, nella specie, come perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle
28 attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato, idoneo alla produzione di fonte di reddito.
La ricostruzione di tale danno quale danno da perdita di chance non esonera, ovviamene, il danneggiato dal fornire la prova della sussistenza di tale perdita, ma al tempo stesso consente, come affermato dalla costante giurisprudenza, al danneggiato di assolvere al proprio onere probatorio anche su base presuntiva, tenendo cioè in considerazione i vari elementi di fatto (età, competenze professionali, attitudini certificate del danneggiato anche al di là di quelle specifiche dell'attività lavorativa prestata al momento della lesione) che possono concorrere alla formazione della prova presuntiva di tale danno patrimoniale.
Ai fini della prova, infatti, ritiene chi scrive che può farsi riferimento, oltre alle specifiche attitudini e capacità del danneggiato, anche allo stato degli studi intrapresi o da intraprendere, alla situazione del marcato del lavoro, sia in generale, sia con riferimento alla specifica presumibile attività; non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-
fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale,
ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività
lavorativa produttiva di reddito.
Non può, infatti negarsi che un minore o un disoccupato, in tali condizioni fisiche, allorché
entreranno nel mondo del lavoro, avranno evidenti difficoltà sia nel trovare lavoro, sia nel trovare un lavoro comunque confacente alle proprie aspettative o al grado di istruzione,
29 oltre alla maggiore difficoltà di portarlo a termine, rispetto ad un lavoratore senza quella lesione.
L'effettiva difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psico-fisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati,
la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da incapacità
lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica.
Ove, invece, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate ( v. in tal senso, Cass. 11/12/2003, n. 18945).
30 Sul punto, tuttavia, deve dirsi che il calcolo del danno da incapacità permanente di guadagno subito dal minore o da un disoccupato rappresenta uno dei compiti più difficili dell'intero quadro normativo della responsabilità civile, considerato che trattasi di soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare ( o, nel caso del disoccupato, che difettano, al tempo del verificarsi del fatto generatore del danno, di un'autonoma capacità reddituale) e,
quindi, non si possiedono alcun parametro reddituale ed attuale di riferimento.
Come statuito da una recentissima pronuncia del Tribunale di Lecce (n. 3498/2021), la voce di danno in questione va liquidata con criteri equitativi trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare.
Pertanto, per la quantificazione del risarcimento può essere validamente impiegato il criterio del triplo della pensione sociale: la prevalente giurisprudenza ha, infatti, avuto più
volte modo di affermare che, allorquando la persona danneggiata non sia nelle condizioni di poter provare alcun reddito, soccorre un criterio equitativo misto: che si articola sulle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922 e sul triplo della pensione sociale, come previsto dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39/1977,
interamente mutuato dall'art. 137, comma 3 del Codice delle assicurazioni private (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 14278/2011).
Va tuttavia rammentato, al riguardo, che la pensione sociale di cui fa menzione l'art. 137
del codice delle assicurazioni private, originariamente prevista dall'art. 26 della L. n.
153/1969, dal primo gennaio 1996 è stata sostituita dal c.d. assegno sociale per effetto dell'art. 3 della L. n. 335/1995: ne deriva, quindi, che il riferimento al triplo della pensione sociale debba in realtà intendersi come il triplo dell'assegno sociale.
31 Per la quantificazione di tale voce di danno può farsi riferimento alle Tabelle per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate nel 2024.
Le Tabelle, distinte per maschi e femmine, ai fini del calcolo, prevedono un coefficiente di capitalizzazione, che tiene conto, dell'età della danneggiata e della durata dell'incidenza dell'incapacità, corrispondente al numero di anni futuri per cui non verrà percepito il reddito
(quest'ultimo individuato, al fine di utilizzare un parametro il più possibile oggettivo, sulla base delle attuali norme previdenziali che richiedono per l'ottenimento della pensione di anzianità 42
anni di contribuzione o, in alternativa, almeno 67 anni di età per conseguire la pensione di vecchiaia). Lo stesso va moltiplicato per l'importo annuo perso e, nel caso di specie, trattandosi di studente (di cui non può ritenersi noto il titolo di studio da conseguire, essendo inutilizzabile la documentazione afferente alla carriera universitaria allegata tardivamente in data 01.09.2025
unitamente alle note conclusionali) non resta che aver riguardo al criterio residuale del reddito presuntivo, da identificarsi nel triplo dell'assegno sociale (cfr. Cass. n. 7531/2012).
Tale somma (triplo dell'assegno sociale pari, ad oggi, ad € 538,69) dovrà essere moltiplicata per il numero delle mensilità annuali (13) e per il coefficiente (39,37), individuato sulla base delle
Tabelle di Milano, corrispondente all'età della vittima (19 anni) e al numero di anni di reddito che il soggetto avrebbe percepito (48).
In base al calcolo così effettuato si ottiene l'importo di € 827.120,79; orbene, considerato che,
secondo la ctu in atti, dalle lesioni riportate dall'attrice, è derivata una riduzione delle chance lavorative ( capacità lavorativa generica), che può essere stimata del 20% rispetto a quelle di un soggetto di pari età ( v. pag. 4 dei chiarimenti resi in data 3.9.2025), ne discende che il danno da
perdita della capacità lavorativa generica occorso alla è pari ad euro 165.424,15 ( pari al Pt_1
20 % di euro 827.120,79).
Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la resistente , seguono il principio della CP_1
soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo.
32 In ordine alle spese vive, parte ricorrente ha invocato il rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte in favore del dott. , nella misura di euro 2.000,00, Persona_5
così come risulta dall'esborso effettivamente erogato in favore del cennato ctp giusta bonifico bancario del 13.7.2024.
Ora, sul punto, è noto che, secondo il giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ( v. Cass. ord. n. 30289/2019);
nondimeno, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 cpc, è facoltà del giudice di merito escludere la ripetizione delle somme a tale titolo versate se ritenute eccessive o superflue ( v. Cass.
ord. n. 13799/2022), in relazione all'attività effettivamente svolta dal consulente di parte.
Peraltro, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva,
come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass.,
21.01.2010, n. 997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta del cennato ctp dott. ( redazione della ctp versata in atti), ritiene chi scrive che, in applicazione del Per_5
comma 1 dell'art. 92 cpc, debba essere rimborsata la somma di euro 2.000,00, ritenuta oggettivamente congrua rispetto all'attività svolta nell'interesse della parte ricorrente.
Va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività difensiva svolta, della evidente complessità della materia trattata nonchè della espletata istruttoria, tenuto altresì
33 conto dell'importo complessivamente liquidato a titolo di danno, si liquidano in applicazione di un valore compreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 260.000,01 a € 520.000,00), in ragione del principio del decisum.
Quanto, di contro, ai rapporti tra la ricorrente e il resistente , le spese Controparte_3
seguono la soccombenza della prima in favore del secondo;
va precisato che, tuttavia, che,
stante l'avvenuta costituzione del cennato resistente solo in data 30.12.2024, e dunque in fase di avanzata istruttoria, e tenuto conto della difesa di esso resistente, limitata alla mera adesione alle conclusioni della ctu espletata ( prima della sua costituzione), dette spese vanno compensate per il 50 %; per la restante metà, i compensi relativi alla fase di studio,
istruttoria e quella decisionale ( con esclusione della fase introduttiva, cui detto resistente non ha partecipato) vanno liquidati, in ragione del principio del disputatum, in applicazione dei valori minimi di cui all'indicato scaglione di riferimento, per le ragioni di cui sopra,
essendosi, soprattutto, costituito esso resistente soltanto dopo l'espletamento della ctu, sia pure integrata successivamente in sede di chiarimenti.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l “ A . , in pers. CP_1 CP_2
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
euro 161.882,88, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data dell'intervento ( 24.7.2015) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 179.901,83, oltre ulteriori interessi legali da detta data di
34 pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 179.901,83;
2) Condanna l , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, CP_4 CP_2
in favore di , della somma di euro 165.424,15, oltre interessi legali Parte_1
codicistici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, nonché della somma ( a titolo di spese mediche sostenute) di euro
5.136,89, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) Rigetta la domanda spiegata da nei confronti del resistente Parte_1
; Controparte_3
4) Condanna l A . , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, CP_1 CP_2
in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in euro 2.974,44 per spese ( di cui euro 2.000,00 per la ctp, euro 545,00 per C.U. e bollo ed il restante per spese di mediazione) ed euro 29.686,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
5) Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, nella misura del 50 %, in euro
0,00 per spese vive ed euro 5.030,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
6) Compensa per il restante 50 % le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il resistente;
Controparte_3
7) Pone definitivamente a carico della resistente soccombente le spese della CTU già liquidate.
Torre Annunziata, 11.9.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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