Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/04/2025, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12441 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Michele Picciani e Eufemia Picciani, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Prefettura di Roma, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 22 luglio 2024, con il quale è stata respinta per carenza dei prescritti requisiti reddituali, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Con unico motivo di diritto, la ricorrente eccepisce avverso il provvedimento gravato i vizi di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e di eccesso di potere in relazione al requisito del reddito sufficiente, sostenendo di avere lavorato ininterrottamente come collaboratrice domestica dal 2009 e che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che da lei, anche dal figlio (come da certificato di stato di famiglia allegato), che guadagnerebbe circa 15 mila euro all’anno.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 5671 del 10 dicembre 2024 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, avendo il Collegio ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente avrebbero potuto essere soddisfatte con la ravvicinata trattazione nel merito del ricorso, passato in decisione all’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco relativo alla situazione fiscale del ricorrente, è emerso che la richiedente non ha dichiarato redditi per gli anni compresi tra il 2019 e il 2022, mentre per l’anno 2018 ha dichiarato solo redditi esenti, per un ammontare complessivo di 63,48 euro, come tali non computabili.
Per quanto riguarda il figlio, lo stesso ha dichiarato solamente Euro 1.507,60 nell’anno 2020 (quindi non sufficienti ad integrare il requisito reddituale, considerato che la madre non ha dichiarato nulla) ed Euro 15.361 per il 2023 (tale ultimo anno, tuttavia, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai fini della verifica del requisito reddituale ai fini dell’istanza di cittadinanza, essendo stato emanato il relativo provvedimento di diniego 22 luglio 2024).
Va inoltre rilevato che la richiedente ha allegato all’istanza alcune CU relative agli anni 2018-2019 e 2020 prive di qualsiasi valore probatorio, in quanto l’assenza di sottoscrizione da parte del datore di lavoro non ne consente la riconducibilità all’asserita parte datoriale né permette, altresì, di accertare l’ammontare delle somme eventualmente corrisposte e la loro effettiva dazione.
Per quanto riguarda, infine, l’asserita percezione di invalidità (anch’essa sola affermata ma non dimostrata), come si legge nel ricorso, la stessa decorrerebbe dal 1° giugno 2024 e, pertanto, non riguarda le annualità contestate.
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, atteso che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio “ tempus regit actum ”.
D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).
Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).
In caso di contestazioni, spetta quindi all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: “ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (…non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082).
Appare pertanto chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata, dalla quale risulta l’insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per la ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Prefettura di Roma, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.