CASS
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2024, n. 37658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37658 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE IO nato a [...] il [...] SA RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocato LICHINCHI ANDREA del foro di TORINO in difesa di PE IO e SA' RC che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 37658 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia di condanna di RC AV e AN PE in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 18 settembre 2016, (in relazione alla importazione dall'DA di sostanza stupefacente del tipo Ketamina, in concorso con AU GN e NC LI), ha ridotto la pena a ad anni 3 di reclusione e euro 12.000,00 di multa Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che AU GN era stata controllata all'aeroporto di Orio al Serio al ritorno da Eindhoven e che, nel suo bagaglio , erano stati rinvenuti tre falconi contenenti 2,6 Kg. di Ketamina occultata sotto uno strato di crema. In sede di udienza di convalida, la donna aveva riferito di essersi recata a Eindhoven in compagnia di RC AV e ol4 AN PE, che avevano anche finanziato il viaggio;
il giorno dell'arrivo in DA i due l'avevano lasciata sola in albergo per alcune ore e, successivamente, si erano incontrati tutti insieme con NC LI;
questi, insieme ad uno dei suoi accompagnatori, si era recato presso un soggetto di origine peruviana;
nel viaggio di ritorno nel suo bagaglio erano stati riposti i flaconi contenenti la droga. La Corte di Appello ha confermato la condanna, fondando la prova del coinvolgimento dei ricorrenti sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di GN e sui plurimi riscontri a tali dichiarazioni. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo di difensore, con atto unico con cui hanno formulato dieci motivi. 2.1 Con il primo, il secondo e il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sub specie travisamento della prova, in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da AU GN. Il passaggio argomentativo, con cui la Corte aveva affermato che, anche a volere ritenere che GN, nell'indicare i suoi presunti complici, fosse stata mossa dall'intento di ottenere benefici, non avrebbe avuto alcun interesse a mentire, sarebbe illogico e apodittico. La Corte non aveva tenuto conto della sentenza del Tribunale di Bergamo nei confronti della stessa GN, con cui si era affermato che le dichiarazioni rese in udienza di convalida erano "connotate da chiara reticenza" e non si era soffermata sulle lacune che la difesa aveva evidenziato nel suo racconto, quale, in particolare, la mancata indicazione di 2 cosa avessero fatto i suoi accompagnatori durante il soggiorno e di chi dei due si fosse allontanato con NC LI. 2.2. Con il quarto, quinto e sesto motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati a titolo di concorso. Il difensore si sofferma sulla distinzione, in linea astratta, fra il concorso di persone nel reato e la connivenza non punibile e rileva che la Corte avrebbe desunto il coinvolgimento degli imputati nel delitto loro contestato da elementi che, da soli, non raggiungevano "lo spessore di una prova autosufficiente". 2.3. Con il settimo e ottavo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. relativa al contributo di minima importanza. La Corte si sarebbe limitata ad affermare l'importanza del contributo dei ricorrente all'azione criminosa, con una motivazione apparente. 2.4. Con il nono motivo e il decimo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte, nel ridurre, la pena, aveva individuato la pena base in anni 6 e mesi 9 di reclusione e euro 27.000 di multa, superiore al minimo edittale, senza dare conto in maniera compiuta delle ragioni di tale determinazione, se non attraverso il riferimento al dato ponderale della sostanza importata (in realtà pari a 400 grammi di principio attivo per ciascun imputato) e alle modalità di occultamento, rispetto alle quali non era stato provato alcun contributo da parte dei ricorrenti. 3. Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. I primi tre motivi, volti a censurare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla coimputata AU GN, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con motivazione coerente e non illogica e, comunque, manifestamente infondati. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte è approfondito e sfugge alle censure articolate dai ricorrenti, in quanto rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3 In ordine al profilo della credibilità soggettiva, i giudici hanno sottolineato (pagg 6 e 7) che le dichiarazioni di GN erano state rese nell'immediatezza, in assenza di motivi di conflitto con gli odierni imputati e in coerenza con gli altri elementi emergenti dagli atti;
che tali dichiarazioni, pur nella loro sinteticità ascrivibile anche alla verbalizzazione sintetica, avevano ricostruito con sufficiente precisione gli accadimenti e le modalità della importazione nella quale erano coinvolti PE e AV;
che la scarsa precisione nella ricostruzione di alcuni dettagli non valeva ad inficiarne la coerenza, dovendo imputarsi il mancato approfondimento al rito a prova contratta scelto dagli imputati. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la valutazione in merito all'interesse della dichiarante a riferire il vero, anche in vista di eventuali benefici sanzionatori, appare perfettamente logica, così come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 da parte del Tribunale di Bergamo non è in contrasto con la valutazione operata dalla Corte, posto che i giudici si sono limitati ad osservare come la donna non avesse fornito agli inquirenti tutte le informazioni di cui era a conoscenza, senza, tuttavia, affermare che la dichiarante non fosse credibile rispetto al racconto reso. Anche sotto tale profilo, la valutazione della Corte per cui dalla reticenza rispetto a certi particolari non poteva inferirsi la natura calunniosa della chiamata in correità di altri soggetti, non è illogica. Quanto al profilo dell'attendibilità estrinseca, la Corte ha dato atto che le dichiarazioni di GN avevano ricevuto plurimi e significativi riscontri. In particolare la Corte ha ricordato che i due ricorrenti avevano viaggiato con la donna sul medesimo volo;
che i tre avevano effettivamente trascorso qualche giorno in DA in una località certamente non turistica;
che i biglietti di andata e ritorno erano stati acquistati da AV'con operazioni disgiunte, ma effettuate quasi in contemporanea;
che i biglietti per tutti e tre gli indagati recavano la stessa indicazione di domicilio;
che GN aveva con sé il telefono cellulare di PE. In disparte dalla valutazione di autosufficienza o meno di tali riscontri se considerati autonomamente, occorre ricordare che "in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria" (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023,Cauchi,Rv. 284840;Sez. 1, n. 34712 del 02/0 2/2016, Ausilio, Rv. 267528 ) 4 Manifestamente infondata, infine, è la censura di travisamento della prova dedotto dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della coimputata rispetto alla valutazione di attendibilità del narrato della coimputata. Come questa Corte ha precisato, tale vizio consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", inoltre, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777 - 01; Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, La Gumina, Rv.269217; Sez. 4 n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv 258432) Nel caso in esame, la valutazione di attendibilità della chiamante in correità era già stata operata dal giudice di primo grado e, in ogni caso, i ricorrenti, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua. 5 3.1 motivi quarto, quinto e sesto non inammissibili per difetto di specificità. Al percorso argomentativo della Corte con cui si è evidenziato il contributo materiale dei ricorrenti rispetto alla illecita attività di importazione, consistito nell'accompagnare la donna in ogni momento del viaggio, nel finanziare quantomeno il volo di rientro in Italia e il soggiorno olandese e nel fornirle l'utenza cellulare, ovvero nel porre in essere condotte di pieno supporto all'azione di importazione dello stupefacente, i ricorrenti hanno opposto censura solo avversativa, versata in fatto. Anche il richiamo ai principi giurisprudenziali relativi alla distinzione fra connivenza e concorso di persone nel reato è, del tutto, inconferente: i giudici di merito, invero, hanno spiegato, con pertinenti riferimenti alle risultanze delle indagini, che i ricorrenti avevano contribuito in maniera fattiva alla importazione con le condotte sopra descritte, a nulla rilevando che il trasporto in Italia sia stato poi materialmente affidato alla GN. 3. Il settimo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante in esame, con argomenti generici e apodittici, in assenza di confronto con la motivazione della Corte con cui si sono sottolineate la pluralità delle condotte di partecipazione all'azione criminosa da parte degli imputati e l'importanza di tali condotte nel sostenere e rafforzare il proposito dell'illecito trasferimento di stupefacente. Si tratta di motivazione conforme alla consolidata giurisprudenza per cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata, a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, ma si risolve invece in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). 4. Il nono e decimo motivo sono manifestamente infondati. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. /7 6 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). La corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e in maniera non illogica ha spiegato le ragioni della determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo con un pertinente richiamo al peso della sostanza stupefacente importata e alle modalità complessive dell'azione criminosa, da imputare a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere da chi, in concreto, avesse effettuato il trasporto. 5. Alla dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2024 Il Consigl te ore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore l'avvocato LICHINCHI ANDREA del foro di TORINO in difesa di PE IO e SA' RC che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 37658 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia di condanna di RC AV e AN PE in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 18 settembre 2016, (in relazione alla importazione dall'DA di sostanza stupefacente del tipo Ketamina, in concorso con AU GN e NC LI), ha ridotto la pena a ad anni 3 di reclusione e euro 12.000,00 di multa Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che AU GN era stata controllata all'aeroporto di Orio al Serio al ritorno da Eindhoven e che, nel suo bagaglio , erano stati rinvenuti tre falconi contenenti 2,6 Kg. di Ketamina occultata sotto uno strato di crema. In sede di udienza di convalida, la donna aveva riferito di essersi recata a Eindhoven in compagnia di RC AV e ol4 AN PE, che avevano anche finanziato il viaggio;
il giorno dell'arrivo in DA i due l'avevano lasciata sola in albergo per alcune ore e, successivamente, si erano incontrati tutti insieme con NC LI;
questi, insieme ad uno dei suoi accompagnatori, si era recato presso un soggetto di origine peruviana;
nel viaggio di ritorno nel suo bagaglio erano stati riposti i flaconi contenenti la droga. La Corte di Appello ha confermato la condanna, fondando la prova del coinvolgimento dei ricorrenti sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di GN e sui plurimi riscontri a tali dichiarazioni. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo di difensore, con atto unico con cui hanno formulato dieci motivi. 2.1 Con il primo, il secondo e il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sub specie travisamento della prova, in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da AU GN. Il passaggio argomentativo, con cui la Corte aveva affermato che, anche a volere ritenere che GN, nell'indicare i suoi presunti complici, fosse stata mossa dall'intento di ottenere benefici, non avrebbe avuto alcun interesse a mentire, sarebbe illogico e apodittico. La Corte non aveva tenuto conto della sentenza del Tribunale di Bergamo nei confronti della stessa GN, con cui si era affermato che le dichiarazioni rese in udienza di convalida erano "connotate da chiara reticenza" e non si era soffermata sulle lacune che la difesa aveva evidenziato nel suo racconto, quale, in particolare, la mancata indicazione di 2 cosa avessero fatto i suoi accompagnatori durante il soggiorno e di chi dei due si fosse allontanato con NC LI. 2.2. Con il quarto, quinto e sesto motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati a titolo di concorso. Il difensore si sofferma sulla distinzione, in linea astratta, fra il concorso di persone nel reato e la connivenza non punibile e rileva che la Corte avrebbe desunto il coinvolgimento degli imputati nel delitto loro contestato da elementi che, da soli, non raggiungevano "lo spessore di una prova autosufficiente". 2.3. Con il settimo e ottavo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. relativa al contributo di minima importanza. La Corte si sarebbe limitata ad affermare l'importanza del contributo dei ricorrente all'azione criminosa, con una motivazione apparente. 2.4. Con il nono motivo e il decimo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte, nel ridurre, la pena, aveva individuato la pena base in anni 6 e mesi 9 di reclusione e euro 27.000 di multa, superiore al minimo edittale, senza dare conto in maniera compiuta delle ragioni di tale determinazione, se non attraverso il riferimento al dato ponderale della sostanza importata (in realtà pari a 400 grammi di principio attivo per ciascun imputato) e alle modalità di occultamento, rispetto alle quali non era stato provato alcun contributo da parte dei ricorrenti. 3. Le parti nel corso della discussione orale hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. I primi tre motivi, volti a censurare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla coimputata AU GN, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte con motivazione coerente e non illogica e, comunque, manifestamente infondati. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte è approfondito e sfugge alle censure articolate dai ricorrenti, in quanto rispettoso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3 In ordine al profilo della credibilità soggettiva, i giudici hanno sottolineato (pagg 6 e 7) che le dichiarazioni di GN erano state rese nell'immediatezza, in assenza di motivi di conflitto con gli odierni imputati e in coerenza con gli altri elementi emergenti dagli atti;
che tali dichiarazioni, pur nella loro sinteticità ascrivibile anche alla verbalizzazione sintetica, avevano ricostruito con sufficiente precisione gli accadimenti e le modalità della importazione nella quale erano coinvolti PE e AV;
che la scarsa precisione nella ricostruzione di alcuni dettagli non valeva ad inficiarne la coerenza, dovendo imputarsi il mancato approfondimento al rito a prova contratta scelto dagli imputati. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la valutazione in merito all'interesse della dichiarante a riferire il vero, anche in vista di eventuali benefici sanzionatori, appare perfettamente logica, così come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 da parte del Tribunale di Bergamo non è in contrasto con la valutazione operata dalla Corte, posto che i giudici si sono limitati ad osservare come la donna non avesse fornito agli inquirenti tutte le informazioni di cui era a conoscenza, senza, tuttavia, affermare che la dichiarante non fosse credibile rispetto al racconto reso. Anche sotto tale profilo, la valutazione della Corte per cui dalla reticenza rispetto a certi particolari non poteva inferirsi la natura calunniosa della chiamata in correità di altri soggetti, non è illogica. Quanto al profilo dell'attendibilità estrinseca, la Corte ha dato atto che le dichiarazioni di GN avevano ricevuto plurimi e significativi riscontri. In particolare la Corte ha ricordato che i due ricorrenti avevano viaggiato con la donna sul medesimo volo;
che i tre avevano effettivamente trascorso qualche giorno in DA in una località certamente non turistica;
che i biglietti di andata e ritorno erano stati acquistati da AV'con operazioni disgiunte, ma effettuate quasi in contemporanea;
che i biglietti per tutti e tre gli indagati recavano la stessa indicazione di domicilio;
che GN aveva con sé il telefono cellulare di PE. In disparte dalla valutazione di autosufficienza o meno di tali riscontri se considerati autonomamente, occorre ricordare che "in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria" (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023,Cauchi,Rv. 284840;Sez. 1, n. 34712 del 02/0 2/2016, Ausilio, Rv. 267528 ) 4 Manifestamente infondata, infine, è la censura di travisamento della prova dedotto dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della coimputata rispetto alla valutazione di attendibilità del narrato della coimputata. Come questa Corte ha precisato, tale vizio consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588). Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", inoltre, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777 - 01; Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, La Gumina, Rv.269217; Sez. 4 n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv 258432) Nel caso in esame, la valutazione di attendibilità della chiamante in correità era già stata operata dal giudice di primo grado e, in ogni caso, i ricorrenti, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua. 5 3.1 motivi quarto, quinto e sesto non inammissibili per difetto di specificità. Al percorso argomentativo della Corte con cui si è evidenziato il contributo materiale dei ricorrenti rispetto alla illecita attività di importazione, consistito nell'accompagnare la donna in ogni momento del viaggio, nel finanziare quantomeno il volo di rientro in Italia e il soggiorno olandese e nel fornirle l'utenza cellulare, ovvero nel porre in essere condotte di pieno supporto all'azione di importazione dello stupefacente, i ricorrenti hanno opposto censura solo avversativa, versata in fatto. Anche il richiamo ai principi giurisprudenziali relativi alla distinzione fra connivenza e concorso di persone nel reato è, del tutto, inconferente: i giudici di merito, invero, hanno spiegato, con pertinenti riferimenti alle risultanze delle indagini, che i ricorrenti avevano contribuito in maniera fattiva alla importazione con le condotte sopra descritte, a nulla rilevando che il trasporto in Italia sia stato poi materialmente affidato alla GN. 3. Il settimo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante in esame, con argomenti generici e apodittici, in assenza di confronto con la motivazione della Corte con cui si sono sottolineate la pluralità delle condotte di partecipazione all'azione criminosa da parte degli imputati e l'importanza di tali condotte nel sostenere e rafforzare il proposito dell'illecito trasferimento di stupefacente. Si tratta di motivazione conforme alla consolidata giurisprudenza per cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata, a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, ma si risolve invece in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). 4. Il nono e decimo motivo sono manifestamente infondati. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. /7 6 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). La corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e in maniera non illogica ha spiegato le ragioni della determinazione della pena in misura di poco superiore al minimo con un pertinente richiamo al peso della sostanza stupefacente importata e alle modalità complessive dell'azione criminosa, da imputare a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere da chi, in concreto, avesse effettuato il trasporto. 5. Alla dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2024 Il Consigl te ore Il Presidente