TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1663
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza del prodromico provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile

    Il Tribunale ha ritenuto che il verbale di ritiro delle armi e del porto d'armi sia stato regolarmente redatto e che, in ogni caso, la sua eventuale mancata elevazione sia irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, mancanza di motivazione e errata applicazione dell’art. 39 t.u.p.l.s.

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il divieto di detenzione armi, basandosi sulla condotta violenta del ricorrente, non contestata nella sua sussistenza. La mancanza di querela non è rilevante ai fini del provvedimento preventivo e cautelare. La natura voluttuaria dell'attività venatoria prevale sulle istanze dell'interessato.

  • Rigettato
    Errata pronuncia della revoca della licenza di porto di fucile in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi

    Il Tribunale ha ritenuto che la mera impugnazione del decreto prefettizio non ne abbia comportato la sospensione dell'efficacia, lasciando integro il potere dell'Amministrazione di adottare atti conseguenti. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente.

  • Rigettato
    Notifica del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile senza la previa necessaria notifica del preavviso di avvio del procedimento amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore sia una conseguenza diretta e vincolata del divieto di detenzione emesso dal Prefetto, configurandosi come un atto dovuto. Pertanto, alcun vizio deriva dall'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Riproposizione dei motivi di ricorso relativi al divieto di detenzione armi

    Il Tribunale ha richiamato le proprie argomentazioni già esposte in merito all'infondatezza di tali motivi nel rigetto del primo ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1663
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1663
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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