Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2024 REG.RIC.
N. 01474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Seidenari, Giovanni Pennica, OL Barani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Seidenari, Giovanni Pennica, OL Barani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1259 del 2024:
-del decreto Area 1 -Protocollo uscita N.-OMISSIS- del 24.9.2024, del Prefetto della Provincia di Modena, notificato il 24 settembre 2024, di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
quanto al ricorso n. 1474 del 2024:
-del provvedimento cat. -OMISSIS- - Protocollo uscita N. -OMISSIS- del 5.11.2024, della Questura della Provincia di Modena, notificato il 21 novembre 2024 di revoca della licenza di porto di fucile nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Modena e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno e di Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, rubricato sub n. R.G. 1259/2024, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Modena ha disposto, nei suoi confronti, il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Il suddetto divieto è stato assunto sulla base di quanto emerso dalla nota del 17.4.2023 dei Carabinieri di -OMISSIS- in relazione ad una accesa lite occorsa tra l’odierno ricorrente e la di lui compagna convivente; in particolare, la Prefettura ha richiamato le osservazioni del Comando dei Carabinieri –in riscontro alle controdeduzioni formulate dal ricorrente in sede procedimentale – nelle quali è stato precisato che il provvedimento è basato su “ situazioni di contrasto in ambito familiare e sono il sintomo di un preoccupante livello di conflittualità, tanto da non rendere inverosimile il rischio di potenziali reazioni impulsive e imponderate anche nel futuro ”, evidenziando che il procedimento penale instaurato a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 581 c.p. “ è stato archiviato per mancanza di querela della parte offesa, non già per infondatezza dei fatti “ e che “ la riferita condotta risulta essere stata connotata da una grave mancanza di rispetto delle regole della buona convivenza e delle norme civili e penali, e risulta quindi idonea ad essere valutata quale possibile segnale di una mutata affidabilità circa la <completa sicurezza sul buon uso e sulla corretta conservazione delle armi> ”.
Dopo una premessa in ordine ai fatti ci causa, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ A) violazione di legge / eccesso di potere: inesistenza del prodromico provvedimento di revoca (definitivo o anche soltanto cautelare) della licenza di porto di fucile; B) violazione di legge / eccesso di potere: travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, mancanza di motivazione e errata applicazione dell’art. 39 t.u.p.l.s. ”; in sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità del provvedimento impugnato per mancata elevazione del verbale di ritiro cautelativo della licenza di porto di fucile, delle armi e delle munizioni, in quanto non vi potrebbe essere alcun divieto di detenzione armi in mancanza della previa revoca del porto d’armi (nel caso in esame porto di fucile uso caccia); con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che, diversamente da quanto affermato dalla Prefettura (sulla base di quanto riportato dai Carabinieri intervenuti dopo la lite), non vi sarebbe alcuna aggravata conflittualità nella relazione esistente, essendosi trattato di un diverbio assolutamente isolato, non rapportabile ad alcuna animosità, come dimostrato dalla circostanza che dopo i fatti posti a base del provvedimento gravato la coppia si sarebbe rinsaldata, con la nascita della primogenita; quindi sarebbe errata la valutazione di inaffidabilità del ricorrente; infine, è stato evidenziato che il ricorrente (come la di lui compagna) esercita la caccia ed è abilitato al controllo e alla caccia di selezione del cinghiale, ragione per cui si sarebbe sobbarcato rilevanti spese (acquisto di fuoristrada dedicato) per tale attività che non potrebbe più esercitare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le censure avversarie e ne ha chiesto il rigetto perché infondate.
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 1474/2024, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 5.11.2024 con cui il ST di Modena ha disposto, nei suoi confronti, la revoca della licenza di porto di fucile in considerazione dell’intervenuto divieto di detenzioni armi e munizione, assunto dal Prefetto di Modena il 24.9.2024. La Questura ha specificato che la natura vincolata del provvedimento, il cui esito finale non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato, ha consentito di concludere il procedimento di revoca senza l’ulteriore partecipazione dell’interessato.
Il ricorrente, premessi i fatti di causa ed evidenziato che il provvedimento di revoca sarebbe conseguenza diretta dei medesimi erronei presupposti posti a base del provvedimento prefettizio, ha dedotto i seguenti vizi: “ A) violazione di legge / eccesso di potere: errata pronuncia della revoca della licenza di porto di fucile in pendenza del giudizio di impugnazione n. 1259 RG 2024 Tar Emilia Romagna avverso il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi; B) violazione di legge / eccesso di potere/ vizio del procedimento: notifica del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile senza la previa necessaria notifica del preavviso di avvio del procedimento amministrativo ”; con il primo motivo si è lamentato che l’atto impugnato sarebbe erroneo perché assunto in pendenza dell’impugnazione del divieto di detenzione armi adottato dal Prefetto di Modena in relazione alla medesima questione; con il secondo motivo si è denunciata la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non trattandosi di atto vincolato stante la pendenza del giudizio avverso il divieto di detenzione armi. Inoltre il ricorrente ha riproposto nuovamente gli stessi motivi di impugnazione già articolati nel precedente ricorso R.G. n. 1259/2024.
Anche in tale giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le censure avversarie e ne ha chiesto il rigetto perché infondate.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, è necessario prendere atto del regime di connessione soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Pare opportuno, preliminarmente, delineare i principi e i criteri direttivi che regolano la materia di cui si discute, come elaborati dalla giurisprudenza:
- il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto e rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ( Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; id., 7 giugno 2018, n. 3435 );
- i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo le ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, e sono finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, per cui i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa ( TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 177; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 14 novembre 2022, n. 3210 );
-rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso delle armi, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759 );
-il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento necessario per affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi; è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041 );
- proprio in considerazione di tali rilievi, l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso ( Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814 );
-ai fini della revoca dell’autorizzazione non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando che nei provvedimenti vi siano elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie ( Consiglio di Stato, sez. III 17 maggio 2018, n. 2974 );
-il provvedimento di revoca del titolo è privo di finalità sanzionatoria o punitiva, rivestendo natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati ( Consiglio di Stato, n. 2974/2018 cit .);
-proprio in ragione delle finalità del provvedimento negativo (revoca o diniego di rilascio o divieto di detenzione), l’Autorità di P.S. può fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, possono essere apprezzati discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale ( Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11474 );
- ribadendo principi già consolidati è stato osservato che “il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza” (in tal senso, Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; id., 25 marzo 2019, n. 1972 );
- il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ( TAR Sicilia, Palermo, n. 3210/2022 cit. );
- nella valutazione della completezza dell’istruttoria relativa a provvedimenti in materia di armi per uso venatorio, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento vada ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa: circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime ( TRGA Trentino - Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 luglio 2022, n. 142 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente, articolate nel ricorso rubricato sub n. di R.G.1259/2024, relativo al divieto di detenzione armi e munizioni, si dimostrano destituite di fondamento.
Palesemente infondato è il primo motivo di ricorso.
Si deve, invero, rilevare che il verbale di ritiro delle armi e del porto d’armi risulta essere stato regolarmente redatto dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, sottoscritto dall’interessato e ad esso rilasciato in copia (cfr. doc. sub n. 2 fascicolo Amministrazione resistente).
In ogni caso, ai fini della legittimità (o, addirittura, della dedotta nullità) dell’impugnato provvedimento di divieto di detenzione armi è del tutto irrilevante la circostanza dell’avvenuta (o meno) elevazione del verbale di ritiro cautelare delle armi possedute dall’interessato. Il comma 2 dell’art. 39 del Tulps prevede che, in caso d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possano provvedere all’immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti, ritiro che, dunque, non è obbligatorio e consegue ad una valutazione discrezionale degli operatori di P.S. Non si comprendere, pertanto, in quali termini l’eventuale (in realtà insussistente, come detto sopra) mancata elevazione del verbale di sequestro possa riverberarsi in qualche modo, sotto il profilo della legittimità, sul provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, assunto ai sensi del comma 1 dell’art. 39 Tulps.
Parimenti del tutto infondata è la doglianza con cui si lamenta che la Prefettura non avrebbe potuto assumere il provvedimento di divieto di detenzione armi in mancanza del previo provvedimento di revoca del porto d’armi, atteso che, al contrario, il rapporto di presupposizione e di consequenzialità immediata sussiste tra i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione armi e i conseguenti provvedimenti del ST di revoca del titolo, per cui a fronte dell’assunzione di un provvedimento di divieto di detenzione armi, il provvedimento questorile di revoca del titolo risulta essere atto di natura vincolata.
Parimenti infondato è il secondo motivo, attinente al merito e ai presupposti del provvedimento di divieto di detenzione armi.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, risultano sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, stante quanto emerge dall’annotazione di polizia giudiziaria (doc. sub n. 3 fascicolo Amministrazione resistente), allegata alla nota del 17.4.2023 dei Carabinieri di -OMISSIS- citata nel provvedimento prefettizio gravato, nella quale sono dettagliatamente e puntualmente descritti i fatti inerenti la lite che ha coinvolto il ricorrente e la propria compagnia convivente.
La circostanza che tali fatti non abbiano avuto conseguenze sul piano penale stante la mancanza di querela, non rileva ai fini dell’adozione del provvedimento di divieto gravato, tenuto conto della natura e della finalità, preventiva e cautelare, del provvedimento medesimo, come sopra già ampiamente ricordato.
Non determina l’illegittimità della decisione assunta dalla Prefettura nemmeno il fatto che il diverbio in questione sarebbe stato occasionale e che, comunque, non vi sarebbe più animosità nella coppia, come dimostrato dalla nascita della primogenita. Ciò che rileva, invero, è la condotta violenta posta in essere dal ricorrente –non contestata nella sua oggettiva sussistenza – conseguente ad un momento di rabbia, verosimilmente dovuto allo specifico stato soggettivo delle persone coinvolte e al verificarsi di specifici accadimenti e circostanze di fatto, il tutto come dettagliatamente descritto nelle ricordate annotazione di polizia giudiziaria: ebbene, tale condotta violenta risulta supportare adeguatamente il giudizio di non affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi espresso dall’Amministrazione, giudizio che non appare inficiato da profili di irragionevolezza o illogicità, né fondato su evidenti errori o travisamento dei fatti.
Va ricordato, a tale proposito, che la Prefettura può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando il verificarsi di situazioni, comportamenti e condotte che genericamente non sono ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato ed effettivo abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, possono essere apprezzati discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale.
Giova aggiungere, sotto distinto profilo, che il provvedimento va ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa, circostanza che assume rilievo ai fini del bilanciamento degli interessi contrapposti, spostando il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime.
Infine, la circostanza che il ricorrerete (e la di lui compagna) siano abilitati al controllo e alla caccia di selezione del cinghiale, avendo a tal fine sopportato anche spese ingenti, non assume, ovviamente, alcun rilievo in ordine alla legittimità del provvedimento gravato, fondato, come detto, su idonei presupposti, che hanno fatto venire meno, nel legittimo giudizio espresso dall’Amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità, l’affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
In conclusione, il ricorso rubricato su R.G. n. 1259/2024 è infondato e va, pertanto, respinto.
Passando al ricorso R.G. 1474/2024, relativo all’impugnazione della revoca questorile del titolo di porto d’arma, si rileva che anch’esso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo, relativo ad una pretesa erroneità della revoca stante la pendenza dell’impugnazione del precedente provvedimento prefettizio, non è fondato in quanto, come noto, la mera impugnazione del presupposto decreto prefettizio non ha comportato la sospensione della sua efficacia, in mancanza di un provvedimento giurisdizionale in tal senso (va, ricordato, invero, che parte ricorrente non ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni); conseguentemente, resta pienamente integro il potere dell’Amministrazione di adottare gli ulteriori atti inerenti al vicenda in esame.
Giova, inoltre, ricordare che l’art. 21 quater, comma 1, della legge n. 241/1990, dispone che “ I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo ”, per cui alcuna menda è addebitabile, sotto tale profilo, alla Questura per aver assunto il provvedimento di revoca qui contestato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata partecipazione procedimentale.
Come correttamente evidenziato anche dalla difesa erariale nelle proprie difese, la giurisprudenza ormai stabilizzata del Giudice amministrativo ha da tempo rilevato come “una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 t.u.l.p.s. la revoca della licenza di porto d'armi da parte del ST costituisc(a) una conseguenza diretta e vincolata poiché l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292)” ( TAR Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1368 ).
Da quanto sopra discende che alcun vizio può derivare, nel caso in esame, dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 21 octies, comma 2, della legge 241/1990.
Infine, con riferimento ai restanti motivi di ricorso che riproducono pedissequamente quelli già articolati nel ricorso sub R.G. n. 1259/2024, non può che richiamarsi quanto già sopra esposto in ordine alla loro infondatezza.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto i ricorsi RG n. 1259/2024 e 1474/2024, come sopra riunito, vanno respinti.
Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente giusta la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe riuniti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.